Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/19: differenze tra le versioni
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::5. Ove possibile, le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono fornite per tempo onde consentire alle Parti contraenti di coordinare le loro azioni.
::6. A richiesta di una Parte contraente si svolgono consultazioni tra le Parti contraenti su problemi riguardanti i trasporti marittimi trattati in seno a organizzazioni internazionali, nonché sui vari aspetti dello sviluppo registratosi nelle relazioni tra le Parti contraenti e i paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi e sul funzionamento degli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in detto settore.
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