Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/17: differenze tra le versioni

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|Titolo=Accordo sullo Spazio Economico Europeo <br />PROTOCOLLO 17 <br />sull'articolo 34
|NomePagina=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/17
|Descrizione=Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03.01.1994
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|CapitoloPrecedente=ELENCO DEI PROTOCOLLI
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:Qualora non si possa raggiungere un accordo su dette norme o disposizioni, la Parte contraente interessata può prendere le misure necessarie per prevenire l'elusione.
:2. Per la definizione dei beneficiari dei diritti derivanti dall'articolo 34 si applica il titolo I del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62) con lo stesso effetto giuridico che esso ha all'interno della Comunità.
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