Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/11: differenze tra le versioni

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|Titolo=Accordo sullo Spazio Economico Europeo <br />PROTOCOLLO 11 <br />sull'assistenza reciproca in materia doganale
|NomePagina=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/11
|Descrizione=Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03.01.1994
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{{capitolo
|CapitoloPrecedente=ELENCO DEI PROTOCOLLI
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:1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA), nonché tra gli Stati AELS (EFTA). Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca concessa ai sensi di detti accordi.
:2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione tra i competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano essere di interesse comunitario.
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