Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/X: differenze tra le versioni

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|Titolo=Accordo sullo Spazio Economico Europeo <br />ALLEGATO X - SERVIZI AUDIOVISIVI
|NomePagina=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/X
|Descrizione=Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03.01.1994
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|CapitoloPrecedente=ELENCO DEGLI ALLEGATI
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::b) Nell'articolo 15 della direttiva è aggiunto il testo seguente:
:::«Gli Stati AELS (EFTA) sono liberi di ingiungere alle compagnie di distribuzione via cavo che operano sul loro territorio di criptare od oscurare la pubblicità di bevande alcoliche. Tale eccezione non implica la limitazione della ritrasmissione di parti di programmi televisivi diversi dalla pubblicità di bevande alcoliche. Le Parti contraenti riesamineranno congiuntamente detta eccezione nel 1995».
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