L. 21 agosto 1862, n. 763, concedente al conte Bastogi la costruzione e l'esercizio di ferrovie nelle Provincie Meridionali e nella Lombardia/Convenzione: differenze tra le versioni

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CONVENZIONE

Per la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate meridionali e di una linea da Voghera a Pavia e da Pavia a Brescia per Cremona


Art. 1. È accordata al sig. conte Bastogi la concessione delle seguenti linee di strade ferrate:

  1. Una linea lungo il litorale adriatico da Ancona ad Otranto per Termoli, Foggia, Barletta, Bari, Brindisi e Lecce, con una diramazione da Bari a Taranto;
  2. Una linea da Foggia a Napoli per Ascoli, Eboli e Salerno;
  3. Una linea da Ceprano a Pescara per Sora, Celasco, Solmona e Popoli;
  4. Una linea da Voghera a Pavia, e finalmente una linea da Pavia a Brescia per Cremona, salvi, per quest'ultima, i dritti della Compagnia delle ferrovie lombarde e centrale italiana, contenuti nella Legge 8 luglio 1860.

Il concessionario delle prime tre linee sarà autorizzato ad acquistare la linea da Napoli a Salerno con diramazione per Castellamare, la quale in tal caso entrerà a far parte della concessione ai patti della presente Convenzione.

Art. 2. I termini per il compimento della costruzione delle varie sovradette linee sono fissate come segue:

  1. Per le sezioni di strada da San Benedetto del Tronto a Conza, e da Napoli ad Eboli il primo maggio 1863;
  2. Per le sezioni da Eboli a Laviano il 1° gennaio 1864;
  3. Per la sezione da Conza a Laviano il 1° gennaio 1865;
  4. Per il tratto da Foggia a Barletta il 1° gennaio 1864;
  5. Per quello da Barletta a Bari il 1° luglio 1864;
  6. Per quello da Bari a Brindisi il 1° gennaio 1865;
  7. Per quello da Brindisi ad Otranto il 1° gennaio 1866;
  8. Per la diramazione da Bari a Taranto il 1° luglio 1865.

La linea da Pescara a Ceprano dovrà essere compiuta nel termine di cinque anni a datare dall'approvazione dei relativi studi definitivi, che dovranno essere presentati entro un anno dalla Legge di approvazione della presente Convenzione.

La linea da Pavia a Voghera e la sezione della linea da Pavia a Brescia, compresa tra Brescia e Cremona, dovranno essere costrutte entro 18 mesi dalla data della Legge di approvazione della presente Convenzione.

Quella da Cremona a Pavia in 24 mesi dalla stessa data.

Art. 3. Sui termini stabiliti al precedente articolo, è accordata per la traversa della città di Salerno e per la galleria di Conza la tolleranza di mesi tre.

Art. 4. Nel caso però in cui circostanze straordinarie o di forza maggiore, delle quali resta al Governo esclusivamente riservato l'apprezzamento, rendessero impossibile l'ultimazione dei lavori, per la traversa e per la galleria predetta, anche nel termine portato dalla sovradetta tolleranza, il tempo utile per il finale compimento di queste due opere potrà essere, a giudizio del Governo, prorogato di quanto sarà reputato assolutamente indispensabile.

Art. 5. Allo scopo di portare a compimento nei termini rispettivamente fissati la costruzione delle linee, o delle sezioni di linee riferite sotto i numeri dall'1 all'8 dell'art. 2, i lavori e le provviste relative alle medesime dovranno essere attivati per modo che la spesa impiegata nella loro effettuazione non resti giammai al disotto di 5 milioni al mese.

Art. 6. Nei termini come sopra fissati per il compimento dei lavori di costruzione, dovrà essere attivato l'esercizio sulle rispettive linee o sezioni di linee, con condizione espressa che, portata la costruzione delle opposte sezioni di strada ferrata sino ad Eboli ed a Conza, si debba immediatamente provvedere all'organizzazione di un servizio speciale di trasporto celere per i viaggiatori, per le comunicazioni attraverso l'Apennino, fra quei punti, fino a che si possa attivare fra i medesimi l'esercizio della strada ferrata.

Un eguale servizio di trasporto celere si dovrà stabilire per la traversa di Salerno, quando al compimento dei lavori per la medesima fosse per rendersi indispensabile un termine di tolleranza maggiore di quello accordato dall'articolo 3.

Art. 7. Il concessionario si obbliga a costituire nel termine di un mese, dal giorno dell'approvazione per Legge della presente Convenzione e nelle forme prescritte dalle Leggi, una Società anonima, sotto il titolo: Società italiana per le strade ferrate meridionali, col capitale di 109 milioni in azioni, la quale assuma gli obblighi ed i diritti portati dalla presente Convenzione.

La sede della Società e le adunanze generali degli azionisti dovranno tenersi nella capitale del Regno.

Gli statuti della Società dovranno essere sottoposti all'approvazione del Governo.

Art. 8. La Società è autorizzata a realizzare il capitale necessario all'adempimento degli obblighi impostile dalla presente concessione, per un terzo in azioni e per due terzi in obbligazioni.

Art. 9. Fino a costituzione della Società il concessionario assume personalmente l'obbligo di attivare i lavori colla maggior possibile sollecitudine, facendovi metter mano immedatamente dopo che la presente Convenzione sarà approvata per Legge.

Art. 10. Il concessionario e quindi la Società, che sarà dal medesimo costituita, dovrà surrogare il Governo in tutti gli oneri da esso assunti in virtù di contratti in corso per provviste e per eseguimento di lavori relativi alle linee contemplate nella presente concessione.

Per la esecuzione dei precitati contratti il Governo trasmette i propri diritti al concessionario, ponendolo nel suo luogo per tutti gli effetti.

Il concessionario, e quindi per esso la Società, si obbliga del pari a concorrere per una metà in tutte le spese per la costruzione della strada ordinaria fra Candelo ed Eboli, rimanendo però la medesima in assoluta proprietà dello Stato.

Art. 11. La Società ha l'obbligo di fondare in Napoli un grande stabilimento, nel quale si possa costrurre la metà almeno di tutte le locomotive e di tutto il materiale circolante necessario all'esercizio delle strade ferrate napolitane, per quanto i termini fissati per il compimento delle medesime saranno per consentirlo.

Compiuta la rete delle strade contemplate nella concessione, dovrà essere fabbricato nel predetto stabilimento tutto indistintamente il materiale circolante che verrà richiesto per i successivi aumenti e rinnovamenti del medesimo.

Art. 12. Il concessionario è tenuto a depositare, entro il termine di un mese dalla data dell'approvazione per Legge della presente Convenzione, una somma a titolo di guarentigia di 10 milioni di lire in rendita cinque per cento al valore nominale.

Questa somma sarà restituita per quinti a misura che il concessionario stesso o la Società giustificheranno di avere erogata nella costruzione delle strade loro concesse una spesa corrispondente ai tre tanti dell'ammontare del quinto da restituirsi.

In caso d'inadempimento al disposto del presente articolo, il concessionario oltre al decadere dalla concessione, incorrerà senz'altro nella perdita della cauzione primordiale di due milioni di lire in rendita 5 per cento valutata come sopra, da esso prestata a guarentigia del presente atto preventivamente alla stipulazione del medesimo.

Art. 13. Le strade di ferro contemplate nella presente Convenzione saranno possedute ed esercitate con tutti quei diritti ed obblighi che risultano dalla presente, dall'annesso Capitolato, dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, ed in particolare dalla Legge 20 novembre 1859, in quanto il presente atto e l'annesso Capitolato esplicitamente non vi deroghino, né venga altrimenti stabilito per future disposizioni di Legge o di Regolamento.

Art. 14. La durata della concessione per le linee da Voghera a Pavia e da Pavia per Cremona a Brescia è fissata in 90 anni a far tempo dal 1° gennaio 1865.

Quella per tutte le altre linee contemplate nella presente è stabilita in 99 anni a contare dal 1° gennaio 1868.

Art. 15. Lo Stato guarentisce per tutta la rispettiva durata della concessione un annuo prodotto brutto chilometrico dell'esercizio delle predette linee.

a) Di lire 29,000 per le linee indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 1.

b) Di lire 20,000 per quelle di cui al n. 4 dello stesso articolo.

Art. 16. Quando la Società delle strade ferrate lombarde eserciti il suo diritto di prelazione sulla linea da Pavia per Cremona a Brescia, il concessionario e per esso la nuova Società costruiranno ed eserciteranno senza garanzia la linea da Voghera a Pavia.

È tuttavia riservata allo Stato la facoltà di riscattare la detta linea di Pavia-Voghera e l'esercizio della linea di Torre-Beretti, tre anni dopo la presente concessione, col rimborso di tutte le spese della costruzione compresi gl'interessi dei capitali impiegati, detraendo gli utili che potesse avere già dato l'esercizio della suddetta linea nei tre anni suddetti.

Art. 17. Qualora la costruzione della sezione di strada fra Ceprano e Pescara sia per importare una spesa superiore a lire 250,000 al chilometro escluso il materiale mobile, l'eccedenza sarà intieramente sopportata dallo Stato.

La Società dovrà prima dello intraprendimento dei lavori per quella sezione dichiarare se essa sia disposta ad assumerne l'eseguimento con o senza alcun speciale corrispettivo, oltre quello della guarentigia di cui al precedente articolo 15; e nel primo di questi casi il Governo si riserva la facoltà di far procedere per diretto conto dello Stato alla costruzione di quella linea, contro il rimborso da parte della Società della spesa per l'effettuazione della medesima nella ragione di lire 250,000 per ogni chilometro di strada.

Art. 18. La stazione di Voghera sarà d'uso comune colle linee dello Stato che vi affluiscono.

Lo Stato resta esclusivamente incaricato del servizio in quella stazione.

Gli ampliamenti ed aggiunte di piazzali e fabbricati che in conseguenza della nuova destinazione di quella stazione vi potranno abbisognare, saranno a tutto carico della Società.

Le spese di servizio della stazione saranno di comune accordo ripartite tra lo Stato e la Società in proporzione dell'uso rispettivo.

Art. 19. Lo Stato accorda a titolo di sussidio alla Società la somma di dieci milioni di lire, mediante deduzione di egual somma dal rimborso che la Società dovrà fare al Governo per tutte le spese da esso incontrare per l'impianto ed esecuzione di progetti e studi, non che di lavori e provviste relativamente alle strade ferrate contemplate nella presente concessione, all'epoca in cui ne verrà fatta la consegna alla Società.

Art. 20. Allo stesso titolo lo Stato accorda inoltre alla Società tanti beni demaniali pel valore di 10 milioni di lire, il quale valore sarà determinato in quei modi che per l'alienazione dei beni demaniali siano per Legge stabiliti.

Art. 21. La presente Convenzione non sarà né definitiva, né valida se non dopo di essere stata approvata per Legge.

Art. 22. Il concessionario sino a costituzione della Società anonima eleggerà domicilio legale in Torino.

Il Ministro dei Lavori Pubblici

Agostino Depretis