Codice civile/Libro I/Titolo IV: differenze tra le versioni

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== Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta [48-73]==
 
=== Capo I: Dell'assenza [48-57]===
 
===== Art. 48 Curatore dello scomparso =====
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio (43) o dell'ultima sua residenza (43) e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi, o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti, la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso (Cod. Proc. Civ. 721).
Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.
 
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===== Art. 50 Immissione nel possesso temporaneo dei beni =====
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono (620).
Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi (479) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni (117).
I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.
Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 434 (63).
Per ottenere l'immissione nel possesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea delle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale, se taluno non sia in grado di darla il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.
 
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===== Art. 52 Effetti della immissione nel possesso temporaneo =====
L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduto dalla formazione dell'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente (1140).
 
===== Art. 53 Godimento dei beni =====
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite (52).
 
===== Art. 54 Limiti alla disponibilità dei beni =====
Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.
Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate (50).
 
===== Art. 55 Immissione di altri nel possesso temporaneo =====
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===== Art. 57 Prova della morte dell'assente =====
Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano i suoi eredi o legatari (456).
Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente (588).
 
=== Capo II: Della dichiarazione di morte presunta [58-68]===
 
===== Art. 58 Dichiarazione di morte presunta dell'assente =====
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia (191, 620).
In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.
Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.
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===== Art. 60 Altri casi di dichiarazione di morte presunta =====
Oltre che nel caso indicato nell'art. 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:
1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
2) quando alcuno e stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
3) quando alcuno e scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non e conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio e avvenuto (61).
 
===== Art. 61 Data della morte presunta =====
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Se non v'e stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'art. 58.
Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 (52, 1140).
 
===== Art. 65 Nuovo matrimonio del coniuge =====
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La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio (117).
 
=== Capo III: Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta [69-73]===
 
===== Art. 69 Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza =====
Nessuno e ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto e nato (2687).
 
===== Art. 70 Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza =====
Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione e devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione (467 e seguenti).