Proclama per l'adozione delle basi del nuovo Statuto: differenze tra le versioni

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Ma fin d'ora Ci è grato il dichiarare, siccome col parere dei Nostri Ministri e dei principali Consiglieri della Nostra Corona abbiamo risoluto e determinato di adottare le seguenti basi di uno Statuto fondamentale per istabilire nei Nostri Stati un compiuto sistema di governo rappresentativo.<br />
 
{{Centrato|;Art. 1.}}<br />
La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato.<br />
Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.<br />
 
{{Centrato|;Art. 2.}}<br />
La persona del Re è sacra ed inviolabile.<br />
I suoi Ministri sono risponsabili.<br />
 
{{Centrato|;Art. 3.}}<br />
Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato. Egli comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio: nomina a tutti gl'impieghi: e dà tutti gli ordini necessarii per l'esecuzione delle Leggi senza sospenderne o dispensarne l'osservanza.<br />
 
{{Centrato|;Art. 4.}}<br />
Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga.<br />
 
{{Centrato|;Art. 5.}}<br />
Ogni giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome. Egli può far grazia e commutare le pene.<br />
 
{{Centrato|;Art. 6.}}<br />
Il Potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere.<br />
 
{{Centrato|;Art. 7.}}<br />
La prima sarà composta da Membri nominati a vita dal Re: la seconda sarà elettiva sulla base del censo da determinarsi.<br />
 
{{Centrato|;Art. 8.}}<br />
La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle Camere.<br />
Però ogni legge d'imposizione di tributi sarà presentata prima alla Camera elettiva.<br />
 
{{Centrato|;Art. 9.}}<br />
Il Re convoca ogni anno le due Camere: ne proroga le sessioni, e può disciogliere la elettiva: ma in questo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.<br />
 
{{Centrato|;Art. 10.}}<br />
Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non sarà consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.<br />
 
{{Centrato|;Art. 11.}}<br />
La stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive.<br />
 
{{Centrato|;Art. 12.}}<br />
La libertà individuale sarà guarentita.<br />
 
{{Centrato|;Art. 13.}}<br />
I Giudici, meno quelli di Mandamento, saranno inamovibili dopo che avranno esercitate le loro funzioni per uno spazio di tempo da determinarsi.<br />
 
{{Centrato|;Art. 14.}}<br />
Ci riserviamo di stabilire una Milizia Comunale composta di persone che paghino un censo da fissare.<br />
Essa verrà posta sotto gli ordini delle Autorità Amministrative, e la dipendenza del Ministerio dell'Interno.<br />