L. 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: differenze tra le versioni

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{{Qualità|avz=25%|data=1 novembre 2008|arg=Diritto}}{{diritto
{{diritto
|Titolo=Legge 22 aprile 1941 n. 633
|NomePagina=Legge 22 aprile 1941 n. 633
|Descrizione=PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI
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OPERE PROTETTE}}
 
<poem>
'''1.''' [1] Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che
appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,
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mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro
procedimento di riproduzione .
 
14. Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in
'''14.''' Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in
opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.
 
15. [1] Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione,
'''15. [1] Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione,
la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera
musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e
dell'opera orale.
 
[2] Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia
ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di
lucro.
 
15-bis. 1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione
'''15-''bis'''''. 1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione
dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle
associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a
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categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.
 
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le
modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla
applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:
 
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo
6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
 
b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed
invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;
 
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla
data della manifestazione di spettacolo;
 
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli
artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato.
 
16. 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto
'''16.''' 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto
l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri
mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le
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disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente.
 
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi
gli atti di messa a disposizione del pubblico.
 
16-bis. 1. Ai fini della presente legge si intende per:
'''16-''bis'''. 1. Ai fini della presente legge si intende per:
 
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle
telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o
riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni
comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;
 
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità
dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad
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pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la
comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario nel quale non
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esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la presente
legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel
territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti
riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del
soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato membro dell'Unione
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato membro dell'Unione
europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione
situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché
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radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di
radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema
di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria
radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea e
destinata alla ricezione del pubblico.
17. 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o
'''17.''' 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o
comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o
degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della
Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea, se
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea, se
non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia
effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo
che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia
consentita la realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione
la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di
insegnamento o di ricerca scientifica.
18. [1] Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell’opera in altra lingua o dialetto. Il
'''18.''' [1] Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell’opera in altra lingua o dialetto. Il
diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione
dell'opera previste nell'art. 4.
[2] L'autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.
[32] HaL'autore infineha altresì il diritto esclusivo di introdurrepubblicare nell'operale sue opere qualsiasiin modificazioneraccolta.
18-bis. 1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di
[3] Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.
'''18-''bis'''''. 1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di
supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del
conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di
supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo
limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma
degli originali, di copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa
remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto
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regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte
applicata.
19. [1] I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di
'''19.''' [1] I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di
essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
[2] Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.
[2] Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.
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{{Centrato|Sezione II — ''Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore''
Biblioteca Giuridica
 
Sezione II — Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore
''(Diritto morale dell'autore)''.}}
20. [1] Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle
'''20.''' [1] Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle
disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto
di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra
modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o
alla sua reputazione.
[2] Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero
[2] Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero
necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si
rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se all'opera sia riconosciuto dalla competente
autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali
modificazioni.
21. [1] L'autore di un'opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in
'''21.''' [1] L'autore di un'opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in
giudizio la sua qualità di autore.
[2] Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne
[2] Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne
dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni,
recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.
22. [1] I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
'''22.''' [1] I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
[2] Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più
[2] Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più
ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.
23. [1] Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di
'''23.''' [1] Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di
tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti
diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
[2] L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per i beni e
[2] L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per i beni e
le attività culturali sentita l'associazione sindacale competente.
24. [1] Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse,
'''24.''' [1] Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse,
salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.
[2] Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere
[2] Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere
pubblicate prima della sua scadenza.
[3] Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità
[3] Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità
giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da
scritto.
[4] Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo
[4] Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo
del titolo terzo.
Sezione III — Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.
25.{{Centrato|Sezione III I— ''Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell.'autore e sino al termine'}} del
 
'''25.''' I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del
settantesimo anno solare dopo la sua morte.
 
26. [1] Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e
'''26.''' [1] Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e
pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei
collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.
 
[2] Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore, si
[2] Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore, si
determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di
settant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata,
salve le disposizioni dell'art. 30, per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.
27. [1] Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art. 8, la durata dei
'''27.''' [1] Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art. 8, la durata dei
diritti di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma
nella quale essa è stata effettuata.
[2] Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone
[2] Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone
indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica
il termine di durata determinato nell'art. 25.
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'''27-''bis'''''. -(abrogato).
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'''28.''' [1] Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la
27-bis.-(abrogato).
28. [1] Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la
rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica
presso il Ministero per i beni e le attività culturali, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.
[2] La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto a
[2] La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto a
partire dalla data del deposito della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come
anonima o pseudonima.
29. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle
'''29.''' La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle
amministrazioni dello Stato, alle Province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli
enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque
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dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni, trascorsi i quali, l'autore
riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.
30. [1] Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi,
'''30.''' [1] Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi,
la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per
ciascun volume dall'anno di pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.
[2] Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata
[2] Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata
egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.
31. Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella
'''31.''' Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella
previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a
partire dalla morte dell'autore.
32. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera
'''32.''' Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera
cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona
sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso
l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera
cinematografica o assimilata.
32-bis. I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo
'''32-''bis'''''. I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo
anno dopo la morte dell'autore.
32-ter. I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della
'''32-''ter'''''. I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della
presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello
in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma.
Capo IV
{{Centrato|Capo IV
 
NORME PARTICOLARI AI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI TALUNE CATEGORIE DI OPERE
Sezione I — Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e
Sezione I — ''Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche''.}}
pantomimiche.
 
33. In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai
'''33.''' In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai
melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre
successivi articoli.
34. [1] L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le
'''34.''' [1] L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le
parti i diritti derivanti dalla comunione.
[2] Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo
[2] Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo
letterario o musicale.
[3] Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti
[3] Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti
del valore complessivo dell'opera.
[4] Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il
[4] Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il
valore dei due contributi si considera uguale.
[5] Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria
[5] Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria
opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.
35. [1] L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale,
'''35.''' [1] L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale,
all'infuori dei casi seguenti:
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1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al
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1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al
compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o
per operetta, e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;
2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita
2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita
o rappresentata, essa non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i
maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli artt.
139 e 141;
3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata od
3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata od
eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il
periodo di due anni, se si tratta di altra composizione.
[2] Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.
[2] Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.
36. [1] Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte letteraria ne riacquista la
'''36.''' [1] Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte letteraria ne riacquista la
libera disponibilità, senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.
[2] Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel comma
[2] Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel comma
precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non
può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.
37. [1] Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole o di danze
'''37.''' [1] Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole o di danze
o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore
principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte
coreografica o pantomimica, e, nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria.
[2] Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le
[2] Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le
disposizioni degli articoli 35 e 36.
Sezione II — Opere collettive, riviste e giornali.
{{Centrato|Sezione II — ''Opere collettive, riviste e giornali.''}}
38. [1] Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore
 
'''38.''' [1] Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore
dell'opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall'applicazione dell'art. 7.
[2] Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera
[2] Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera
separatamente, con la osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.
39. [1] Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla
'''39.''' [1] Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla
redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di
disporre liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o
quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.
[2] Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la
[2] Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la
produzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla
consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se
si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.
40. [1] Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario,
'''40.''' [1] Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario,
che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.
[2] Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.
[2] Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.
41. [1] Senza pregiudizio della applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20, il direttore del
'''41.''' [1] Senza pregiudizio della applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20, il direttore del
giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma
che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.
[2] Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla
[2] Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla
soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
42. [1] L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di
'''42.''' [1] L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di
riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data
di pubblicazione.
[2] Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di
[2] Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di
riprodurli in altre riviste o giornali.
 
43. [1] L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i
'''43.''' [1] L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i
manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.
 
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{{Centrato|Sezione III — ''Opere cinematografiche.''}}
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'''44.''' Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della
Sezione III — Opere cinematografiche.
44.Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della
sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.
45. [1] L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha
'''45.''' [1] L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha
organizzato la produzione stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.
[2] Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola
[2] Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola
cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'art. 103, prevale la presunzione
stabilita nell'articolo medesimo.
46. [1] L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo
'''46.''' [1] L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo
sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.
[2] Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o
[2] Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o
traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44.
[3] Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica
[3] Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica
hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso
separato per la proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del
regolamento.
[4] Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti
[4] Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti
mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto
contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a
ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le
categorie interessate.
46-bis. 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al
'''46-''bis'''''. 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al
produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli
organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al
pubblico via etere, via cavo e via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel
comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di
coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua
straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o
adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da
concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 .
47. [1] Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche
'''47.''' [1] Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche
necessarie per il loro adattamento cinematografico.
[2] L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera
[2] L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera
cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'art. 44
della presente legge, è fatto da un collegio di tecnici nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
secondo le norme fissate dal regolamento.
[3] Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.
[3] Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.
48. Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro
'''48.''' Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro
qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola
cinematografica.
49. Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque
'''49.''' Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque
utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al
produttore.
50. Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno
'''50.''' Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno
della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal
compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.
 
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{{Centrato|Sezione IV — ''Opere radiodiffuse.''}}
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
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'''51.''' In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che lo
Sezione IV — Opere radiodiffuse.
51. In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che lo
esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con
qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.
 
52. [1] L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di
'''52.''' [1] L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di
opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti
indicati nel presente articolo e nei seguenti.
 
[2] I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le
prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.
 
[3] È necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni
stagionali delle opere non nuove.
 
[4] Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro
luogo pubblico.
 
53. [1] Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto
'''53.''' [1] Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto
dell'ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana
e per i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti.
 
[2] Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai
programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.
 
54. [1] L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, e di esclusiva
'''54.''' [1] L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, e di esclusiva
spettanza degli organi dello Stato predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'art. 2,
capoverso, della L. 14 giugno 1928, n. 1352, e dell'art. 2 del R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 654, convertito nella
L. 4 giugno 1936, n. 1552.
 
[2] Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente all'opera.
 
55. 1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è
'''55.''' 1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è
autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto, l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita
per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
 
2. È consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un
eccezionale carattere documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali
salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi.
 
56. [1] L'autore dell'opera radiodiffusa, ai termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente
'''56.''' [1] L'autore dell'opera radiodiffusa, ai termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente
esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo
tra le parti, dall'autorità giudiziaria.
 
[2] La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo
di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.
 
57. [1] Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
'''57.''' [1] Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
 
[2] Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o
ripetute.
 
58. Per l'esecuzione in pubblici esercizi, a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di
'''58.''' Per l'esecuzione in pubblici esercizi, a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di
altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente
d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza della associazione
sindacale competente.
 
59. La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della
'''59.''' La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della
radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di
questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'art. 55.
 
60. Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni
'''60.''' Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni
speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da
liquidarsi a termini del regolamento.
Sezione V — Opere registrate su supporti
{{Centrato|Sezione V — ''Opere registrate su supporti''}}
 
61. 1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di
questo titolo:
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analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia o di ogni altra opera identificata dalla sua forma
materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.
 
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SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
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197. I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di
registro dello 0,50 per cento.
 
198. Nel bilancio di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è stanziata, in apposito
capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una somma di
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regolamento, in favore delle casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e
scrittori e dei musicisti.
 
199. [1] La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l'entrata in
vigore della legge medesima.
 
[2] Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima
di detta entrata in vigore, in conformità delle disposizioni vigenti.
 
199-bis. [1] Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua
entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data.
 
200.-(abrogato).
 
201. Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima della entrata in vigore di questa
legge, che vengono sottoposti per la prima volta all'obbligo del deposito o di altre formalità, detto deposito e
dette formalità devono essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal regolamento.
 
202. Agli effetti dell'art. 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite effettuate
anteriormente alla entrata in vigore di questa legge.
 
203. [1] Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di
televisione.
 
[2] Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione è regolata
dai principi generali di questa legge in quanto applicabili.
 
204. A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la Società italiana autori ed editori assume la
denominazione di E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto di autore).
 
205. [1] Sono abrogate la legge 18 marzo 1926, n. 256, di conversione in legge del R.D.L. 7 novembre
1925, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di modificazione della
suddetta legge.
 
[2] Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937, n. 1251, di conversione in legge del R.D.L. 18
febbraio 1937, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica e la L. 2
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radiodiffusione differita di esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed
incompatibile con le disposizioni di questa legge.
 
206. [1] Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per la violazione
delle norme del regolamento stesso.
 
[2] Dette sanzioni potranno comportare la sanzione amministrativa non superiore a lire 40.000.
 
[3] La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale dovrà essere
emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.
 
[4] Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto della Società italiana autori ed editori..
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