D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione: differenze tra le versioni

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{{Centrato|Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177
 
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{{Centrato|''Capo I ''PRINCIPI GENERALI}}
 
{{Centrato|Art. 1.<br/>''Oggetto''}}
 
1. Il testo unico della radiotelevisione, di seguito denominato: «testo unico», contiene:
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2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di trasmissione di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonche' la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.
 
{{Centrato|Art. 2.<br/>''Definizioni''}}
 
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
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''dd)'' «Ministero» il Ministero delle comunicazioni.
 
{{Centrato|Art. 3.<br/>''Principi fondamentali''}}
 
1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.
 
{{Centrato|Art. 4.<br/>''Principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti''}}
 
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:
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3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo e' effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonche' della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.
 
{{Centrato|Art. 5.<br/>''Principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza''}}
 
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:
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''l)'' previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
 
{{Centrato|Art. 6.<br/>''Principi generali del sistema radiotelevisivo a tutela della produzione audiovisiva europea''}}
 
1. Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 44, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, a notiziari, a manifestazioni sportive, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorità secondo, quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.
 
{{Centrato|Art. 7.<br/>''Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo''}}
 
1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.
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5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, e' utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.
 
{{Centrato|Art. 8.<br/>''Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale''}}
 
1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
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{{Centrato|''Capo I'' FUNZIONI DEL MINISTERO}}
 
{{Centrato|Art. 9.<br/>''Ministero delle comunicazioni''}}
 
1. Il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente testo unico nonche' quelle ricadenti nelle funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati dall'articolo 32-''ter'' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
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{{Centrato|''Capo II ''FUNZIONI DELL'AUTORITÀ }}
 
{{Centrato|Art. 10.<br/>''Competenze in materia radiotelevisiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni''}}
 
1. L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
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{{Centrato|''Capo III ''ALTRE COMPETENZE }}
 
{{Centrato|Art. 11.<br/>''Altre competenze''}}
 
1. Restano ferme le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
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{{Centrato|''Capo IV ''REGIONI}}
 
{{Centrato|Art. 12.<br/>''Competenze delle regioni''}}
 
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei seguenti ulteriori principi fondamentali:
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''d)'' previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera ''c)'' avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera ''b)'', ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata.
 
{{Centrato|Art. 13.<br/>''Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom)''}}
 
1. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), organi funzionali dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Nello svolgimento di tali funzioni i Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero.
 
{{Centrato|Art. 14.<br/>''Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano''}}
 
1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente testo unico, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al medesimo testo unico nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
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{{Centrato|''Capo I ''DISCIPLINA DI OPERATORE DI RETE RADIOTELEVISIVA }}
 
{{Centrato|Art. 15.<br/>''Attività di operatore di rete''}}
 
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal presente testo unico in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
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{{Centrato|''Capo II ''DISCIPLINA DI FORNITORE DI CONTENUTI RADIOTELEVISIVI SU FREQUENZE TERRESTRI }}
 
{{Centrato|Art. 16.<br/>''Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri''}}
 
1. L'autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri e' rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dalla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, salvo quanto previsto dall'articolo 18.
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3. I fornitori di contenuti in tecnica digitale su frequenze terrestri devono assicurare il rispetto dei medesimi obblighi a tutela degli utenti, compresi quelli relativi alla pubblicità ed ai limiti di affollamento, previsti per la radiodiffusione dei programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.
 
{{Centrato|Art. 17.<br/>''Contributi''}}
 
1. L'Autorità adotta i criteri per la determinazione dei contributi dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di contenuti su frequenze terrestri in tecnica digitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera ''c)'', n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
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2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
 
{{Centrato|Art. 18.<br/>''Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri in ambito regionale e provinciale''}}
 
1. L'autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale, e' rilasciata dai competenti organi della regione o della provincia, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei principi di cui all'articolo 12.
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5. Fino alla fissazione dei criteri di rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti in ambito regionale e provinciale, rispettivamente da parte della regione o della provincia autonoma, le autorizzazioni sono rilasciate secondo i criteri di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 435/01/CONS.
 
{{Centrato|Art. 19.<br/>''Autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici su frequenze terrestri''}}
 
1. La disciplina dell'autorizzazione per la fornitura di contenuti radiofonici su frequenze terrestri in tecnica digitale e' contenuta nel regolamento di cui all'articolo 15, comma 3.
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{{Centrato|''Capo III ''DISCIPLINA DEL FORNITORE DI CONTENUTI RADIOTELEVISIVI VIA SATELLITE E VIA CAVO}}
 
{{Centrato|Art. 20.<br/>''Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via satellite''}}
 
1. L'autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via satellite e' rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.
 
{{Centrato|Art. 21.<br/>''Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo''}}
 
1. L'autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo e' rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità.
 
{{Centrato|Art. 22.<br/>''Trasmissioni simultanee''}}
 
1. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai fornitori di contenuti in chiaro su frequenze terrestri e' consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità.
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{{Centrato|''Capo IV ''DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA IN TECNICA ANALOGICA E DIGITALE}}
 
{{Centrato|Art. 23.<br/>''Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica''}}
 
1. Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi dell'articolo 25, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e delle concessioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito locale, e' prolungato dal Ministero, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale. Tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale.
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6. Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale e' consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti dei commi 4 e 5. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.
 
{{Centrato|Art. 24.<br/>''Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica''}}
 
1. Fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui all'articolo 42, comma 10, la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica e' esercitata in regime di concessione o di autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, da parte dei soggetti legittimamente operanti in possesso, alla data del 30 settembre 2001, dei seguenti requisiti:
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3. Uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti. In caso di inottemperanza, il Ministero dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.
 
{{Centrato|Art. 25.<br/>''Disciplina dell'avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale''}}
 
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale, in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-''bis'' del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonche' richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, e nei limiti e nei termini previsti dalla deliberazione dell'Autorità n. 435/01/CONS, in quanto con essa compatibili, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 23, commi 5, 6, 7, 8 e 25, commi 11 e 12, della medesima legge n. 112 del 2004.
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2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, i limiti previsti dall'articolo 2-''bis'', comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, nonche' quelli stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dal Capo VIII della delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS, si applicano fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.
 
{{Centrato|Art. 26.<br/>''Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche''}}
 
1. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale e' rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà e' consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale.
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4. L'utilizzazione dei collegamenti di comunicazioni elettroniche di cui ai commi 2 e 3 non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.
 
{{Centrato|Art. 27.<br/>''Trasferimenti di impianti e rami d'azienda''}}
 
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale sono consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive private locali e tra queste e i concessionari televisivi in ambito nazionale che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.
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7. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.
 
{{Centrato|Art. 28.<br/>''Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi''}}
 
1. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
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8. La titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
 
{{Centrato|Art. 29.<br/>''Diffusioni interconnesse''}}
 
1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte delle emittenti radiotelevisive private locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza, e' subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.
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8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreche' le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.
 
{{Centrato|Art. 30.<br/>''Ripetizione di programmi radiotelevisivi''}}
 
1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione e' rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna. I comuni, le comunità montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero autorizzazione all'installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera'' f)''.
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{{Centrato|''Capo V ''DISCIPLINA DEL FORNITORE DI SERVIZI}}
 
{{Centrato|Art. 31.<br/>''Attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato''}}
 
1. L'attività di fornitore di servizi interattivi associati e l'attività di fornitore di servizi di accesso condizionato, compresa la ''pay per view'', su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, sono soggette ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
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{{Centrato|''Capo I ''DIRITTO DI RETTIFICA }}
 
{{Centrato|Art. 32.<br/>''Telegiornali e giornali radio. Rettifica''}}
 
1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
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4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, il fornitore di contenuti o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
 
{{Centrato|Art. 33.<br/>''Comunicati di organi pubblici''}}
 
1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere alle emittenti, ai fornitori di contenuti o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
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{{Centrato|''Capo II ''TUTELA DEI MINORI NELLA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA }}
 
{{Centrato|Art. 34.<br/>''Disposizioni a tutela dei minori''}}
 
1. Fermo il rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e di quanto previsto dagli articoli 3 e 4, comma 1, lettere ''b)'' e ''c)'', e' vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.
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7. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 6 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche' produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi e' determinato dall'Autorità.
 
{{Centrato|Art. 35.<br/>''Vigilanza e sanzioni''}}
 
1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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{{Centrato|''Capo III ''TRASMISSIONI TRANSFRONTALIERE }}
 
{{Centrato|Art. 36.<br/>''Trasmissioni transfrontaliere''}}
 
1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme di cui al presente capo.
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{{Centrato|''Capo IV ''DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ }}
 
{{Centrato|Art. 37.<br/>''Interruzioni pubblicitarie''}}
 
1. Fermi restando i principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere ''c)'' e ''d)'', in relazione a quanto previsto dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 26, la pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purche' ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 6, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonche' della sua durata e natura, nonche' i diritti dei titolari.
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12. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 26, comma 3, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
 
{{Centrato|Art. 38.<br/>''Limiti di affollamento''}}
 
1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
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10. I messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da fornitori di contenuti ed emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.
 
{{Centrato|Art. 39.<br/>''Disposizioni sulle sponsorizzazioni''}}
 
1. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
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3. Le sponsorizzazioni di emittenti e di fornitori di contenuti televisivi in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello ''sponsor'' e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni.
 
{{Centrato|Art. 40.<br/>''Disposizioni sulle televendite''}}
 
1. E' vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
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''d)'' non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose.
 
{{Centrato|Art. 41.<br/>''Destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici''}}
 
1. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
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{{Centrato|TITOLO V USO EFFICIENTE DELLO SPETTRO ELETTROMAGNETICO E PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE }}
 
{{Centrato|Art. 42.<br/>''Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze''}}
 
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:
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{{Centrato|TITOLO VI NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO }}
 
{{Centrato|Art. 43.<br/>''Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni''}}
 
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
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{{Centrato|TITOLO VII PRODUZIONE AUDIOVISIVA EUROPEA }}
 
{{Centrato|Art. 44.<br/>''Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee''}}
 
1. La percentuale di opere europee che i fornitori di contenuti televisivi e le emittenti televisive sono tenuti a riservare a norma dell'articolo 6 deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà negli ultimi cinque anni. Le quote di riserva di cui al presente comma sono quelle definite dall'Autorità in conformità alla normativa dell'Unione europea.
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{{Centrato|TITOLO VIII SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONARIA }}
 
{{Centrato|Art. 45.<br/>''Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo''}}
 
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
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5. Alla società cui e' affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonche' di altre attività correlate, purche' esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
 
{{Centrato|Art. 46.<br/>''Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale''}}
 
1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e nel presente titolo e delle disposizioni, anche sanzionatorie, del presente testo unico in materia di tutela dell'utente, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione e' tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale; e', comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale.
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3. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale.
 
{{Centrato|Art. 47.<br/>''Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo''}}
 
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, e' trasmesso all'Autorità e al Ministero.
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4. E' fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.
 
{{Centrato|Art. 48.<br/>''Verifica dell'adempimento dei compiti''}}
 
1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale'' ''delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, e' affidato all'Autorità il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.
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9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.
 
{{Centrato|Art. 49.<br/>''Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa''}}
 
1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
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{{Centrato|TITOLO IX COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA }}
 
{{Centrato|Art. 50.<br/>''Commissione parlamentare di vigilanza''}}
 
1. La Commissione parlamentare per indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall'articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
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{{Centrato|''Capo I ''SANZIONI }}
 
{{Centrato|Art. 51.<br/>''Sanzioni di competenza dell'Autorità''}}
 
1. L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:
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10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
 
{{Centrato|Art. 52.<br/>''Sanzioni di competenza del Ministero''}}
 
1. Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 97 e 98, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
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{{Centrato|''Capo II ''DISPOSIZIONI FINALI }}
 
{{Centrato|Art. 53.<br/>''Principio di specialità''}}
 
1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi di cui all'articolo 1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal medesimo.
 
{{Centrato|Art. 54.<br/>''Abrogazioni''}}
 
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
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''l)'' della legge 14 aprile 1975, n. 103:1) l'articolo 22;2) all'articolo 38, il terzo e quarto comma;3) all'articolo 41, il primo e secondo comma;4) l'articolo 43-''bis'' e 44.
 
{{Centrato|Art. 55.<br/>''Disposizioni finali e finanziarie''}}
 
1. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.
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4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
{{Centrato|Art. 56.<br/>''Entrata in vigore''}}
 
1. Il presente testo unico entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella ''Gazzetta Ufficiale'' della Repubblica italiana.
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{{Centrato|[http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05177dl.pdf TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI AL DECRETO LEGISLATIVO](Formato PDF)}}
 
 
[[Categoria:Decreti legge]]