Sentenza Consiglio di Stato 31 maggio 2008, n. 200802624: differenze tra le versioni
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Le parti hanno prodotto diversi documenti ed hanno ampiamente illustrato le proprie posizioni con le ultime memorie.
All’odierna udienza la causa è stata chiamata unitamente ad altri ricorsi attinenti
2. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione sollevata da Centro Europa 7, secondo cui l’appello deve essere dichiarato inammissibile per carenza della legittimazione ad impugnare in capo a R.T.I. s.p.a., avendo quest’ultima sostenuto che non vi sarebbe alcun rapporto tra l’occupazione delle frequenze da parte di Retequattro e la mancata assegnazione delle frequenze ad Europa 7.
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