L. 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: differenze tra le versioni

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== CAPO I - PRINCIPI GENERALI ==
==== Art. 1. Finalita'Finalità e definizioni ====
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta'libertà fondamentali, nonché della dignita'dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita'identità personale; garantisce altresi'altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
 
2. Ai fini della presente legge si intende:
:: a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o piu' unita'unità dislocate in uno o piu' siti, organizzato secondo una pluralita'pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
:: b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
:: c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
:: d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalita'finalità ed alle modalita'modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
:: e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
:: f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
:: g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante 1a loro messa a disposizione o consultazione;
:: h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
:: i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo'può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
:: l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
:: m) per "Garante", l'autorita'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
 
==== Art. 2. Ambito di applicazione ====
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:: c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
:: d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
:: e) da altri soggetti pubblici per finalita'finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.
 
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
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1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante.
 
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e puo'può riguardare uno o piu' trattamenti con finalita'finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.
 
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.
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4. La notificazione contiene:
:: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
:: b) le finalita'finalità e modalita'modalità del trattamento;
:: c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
:: d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
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:: g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
:: h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;
:: i) la qualita'qualità e la legittimazione del notificante.
 
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalita'modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
 
==== Art. 8. Responsabile ====
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacita'capacità ed affidabilita'affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
 
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
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== CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ==
=== Sezione I Raccolta e requisiti dei dati ===
==== Art. 9. Modalita'Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali ====
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
:: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
:: b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
:: c) esatti e, se necessario, aggiornati;
:: d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita'finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
:: e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
 
==== Art. 10. Informazioni rese al momento detta raccolta ====
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati per iscritto circa:
:: a) le finalita'finalità e le modalita'modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
:: b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
:: c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
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:: f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
 
2. L'informativa di cui al comma 1 puo'può non comprendere gli elementi gia'già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo'può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalita'finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d====
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
 
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresi'altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita'finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
 
 
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1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
 
2. Il consenso puo'può riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu' operazioni dello stesso.
 
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
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:: c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
:: d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
:: e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'finalità, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
:: f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita'attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
:: g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo'può prestare il proprio consenso per impossibilita'impossibilità fisica, per incapacita'incapacità di agire o per incapacita'incapacità di intendere o di volere;
:: h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita'finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
 
==== Art. 13. Diritti dell'interessato ====
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:: b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere :: a), :: b) e :: h);
:: c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalita'finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta puo'può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
:: d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
:: e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita'possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
 
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), puo'può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita'modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
 
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
 
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo'può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
 
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
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:: b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
:: c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
:: d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita'finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilita'stabilità;
:: e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera :: h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h====
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
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=== Sezione III Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno ===
==== Art. 15. Sicurezza dei dati ====
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita'finalità della raccolta.
 
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorita'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
 
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalita'modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
 
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
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2. I dati possono essere:
:: a) distrutti;
:: b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento per finalita'finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
:: c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
 
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
 
==== Art. 17. Limiti all'utilizzabilita'utilizzabilità di dati personali ====
1. Nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano puo'può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalita'personalità dell'interessato.
 
2. L'interessato puo'può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d) salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
 
==== Art. 18. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali ====
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=== Sezione IV Comunicazione e diffusione dei dati ===
==== Art. 19. Incaricati del trattamento====
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorita'autorità.
 
==== Art. 20. Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati ====
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
:: a) con il consenso espresso dell'interessato;
:: b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita'modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilita'conoscibilità e pubblicita'pubblicità;
:: c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
:: d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'finalità, nei limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialita'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
:: e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita'attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
:: f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo'può prestare il proprio consenso per impossibilita'impossibilità fisica, per incapacita'incapacità di agire o per incapacita'incapacità di intendere o di volere;
:: g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita'finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
:: h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché tra societa'società controllate e societa'società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalita'finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalita'finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
 
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
 
==== Art. 21. Divieto di comunicazione e diffusione ====
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalita'finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
 
2. Sono altresi'altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e====
3. Il Garante puo'può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivita'collettività. Contro il divieto puo'può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
 
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
:: a) qualora siano necessarie per finalita'finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
:: b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere :: b), :: d) ed :: e), per finalita'finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
 
 
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1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
 
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo'può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
 
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita'finalità di interesse pubblico perseguite.
 
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita'finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalita'modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera :: h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.
 
==== Art. 23. Dati inerenti alla salute ====
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalita'finalità di tutela dell'incolumita'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalita'finalità riguardano un terzo o la collettivita'collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento puo'può avvenire previa autorizzazione del Garante.
 
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
 
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'sanità. E'È vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
 
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalita'finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
 
==== Art. 24. Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale ====
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere :: a) e :: d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita'finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
 
==== Art. 25. Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista ====
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialita'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformita'conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 puo'può essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.
 
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera :: h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
 
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante puo'può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l====
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresi'altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.
 
==== Art. 26. Dati concernenti persone giuridiche ====
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1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
 
2. Il trasferimento puo'può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
 
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalita'modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalita'finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
 
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
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:: b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
:: c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
:: d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalita'finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
:: e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo'può prestare il proprio consenso per impossibilita'impossibilità fisica, per incapacita'incapacità di agire o per incapacita'incapacità di intendere o di volere;
:: f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
:: g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.
 
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo puo'può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
 
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'finalità.
 
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione puo'può essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7.
 
 
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==== Art. 29. Tutela ====
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorita'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non puo'può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata gia'già adita l'autorita'autorità giudiziaria.
 
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante puo'può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
 
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facolta'facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante puo'può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
 
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
 
5. Se la particolarita'particolarità del caso lo richiede, il Garante puo'può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.
 
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del procedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
 
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato :: e), e puo'può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
 
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorita'autorità giudiziaria ordinaria.
 
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9.
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==== Art. 30. Istituzione del Garante====
1. E'È istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
 
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
 
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parita'parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
 
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per piu' di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
 
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attivita'attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo'può essere sostituito.
 
6. Al presidente compete una indennita'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennita'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennita'indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
 
==== Art. 31. Compiti del Garante ====
1. Il Garante ha il compito di:
:: a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
:: b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformita'conformità alla notificazione;
:: c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
:: d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
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:: f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
:: g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
:: h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita'rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita'conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
:: i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalita'finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
:: l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalita'modalità del trattamento o degli effetti che esso puo'può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati;
:: m) segnalare al Governo l'opportunita'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
:: n) predisporre annualmente una relazione sull'attivita'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
:: o) curare l'attivita'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorita'autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
:: p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
 
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3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
 
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera :: l), del presente articolo, puo'può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
 
5. Il Garante e l'Autorita'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresi'altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.
 
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorita'autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attivita'attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
 
==== Art. 32. Accertamenti e controlli ====
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante puo'può richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
 
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessita'necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, puo'può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
 
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalita'modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
 
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
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6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
 
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificita'specificità della verifica, il membro designato puo'può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita'modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante .
 
==== Art. 33. Ufficio del Garante ====
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato in misura non superiore a quarantacinque unita'unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante.
 
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
 
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita'contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresi'altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalita'modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalita'modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento puo'può comunque essere emanato.
 
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante puo'può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
 
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante puo'può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorita'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilita'indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.
 
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto cio'ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
 
 
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== CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONE ==
==== Art. 40. Comunicazioni al Garante ====
1. Copia dei procedimenti emessi dall'autorita'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
 
==== Art. 41. Disposizioni transitorie ====
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5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
 
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorita'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
 
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
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1. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
"ART. 10. - (Controll:: i). - 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita'illegittimità del loro trattamento, l'autorita'autorità procedente ne da' notizia al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo'può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo'può omettere di provvedere sulla richiesta se cio'ciò puo'può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita'criminalità, dandone informazione al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo'può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".
 
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. E'È istituita l'Autorita'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata "Autorita'Autorità" ai fini del presente decreto; tale Autorita'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
 
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita'contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorita'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento puo'può comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unita'unità. Restano altresi'altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, cosi'così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998".
 
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole:: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite dalle seguenti:: "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
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1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
 
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresi'altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti piu' restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
 
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121.