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ALL! PREMESSI QUESITI FATTI DALLI NOTARI DELLE GIUDICARIE. AL PRIMO. te rzo del Capitale di Raggeli cento nel propollo quelito fono Ragnefi trentatrè,Carentani trendadue, e non cinquanta, chefanno la metta del predetto Capitale, e la pezza di terra, fopra la quale s’ha da conflituire il Cenfo, doverà valere almeno Ragnefi 1 SS- Car, 2o., e rendere li frutti (ufficienti al pagamento del Cenfo, come qui foto fi dichiarerà al terzo Capitolo, abbenche polli anco edere di maggior prezzo, in lieve però eccedo. AL SECONDO. Non è neceflaria la dima, ogni qual volta li Contraenti Tappino il vero prezzo, & à quello nella fondazione de! cenfo s’babbi la dovuta confiderazione: E cafo che non conili alle Parti il valore, fi potrà fare la ftimainogni meglior modo benvifo alle Parti contraenti; perchè Venghi fatto fincermente, e fenza dolo, e frode. AL TERZO. Nel fare la (lima de’ beni, fopra de’quali deve edere conllituito f affitto, conviene fingolarmente oflèrvare con attenzione al prezzo, per il quale detti beni fi potrebbero ccmmuiiemente vendere, e Itimire, e quante rendite, e frutti pollino portare ogni anno, i ALOUARìO. Si attende il valore della cofa obbligata al cenfo, quale li deve (limare al tempo, che vien coftituito il cenfo, & abbenche «toppo fia eftinto, ò diminuito, non per quello nafca al Padrone vermi preg’udicio;i! redo è dichiarato dalla legge commune. AL QyiNlO. Ancorché fia lecito pattuire tra li Contrabenti, cheti pagamento venghi fatto in tempo à loro benevifo, pu rche fi facci doppo vh rn a K: 1 a C in f0d un a. u ’?°T>’ però il P iù P ro P rio > e conveniente fi è che Z a • A delG. rano > e. del Brafcato 7 Poiché quefti fi poflòno pretendevi cbctS 11 kt fpe?,e ’ v ® nghino Paga» al tempo, del loro racolto. AI SPTT?x>r?°l!r ene r Ceffar À?. che v ’ in tervenghr il Giuramento. Ae y Non fi P roh. lblfce» che «1 Cenfuario non poffi valerli del danaro ricavato dalla vendita del cenfo, per pagar’altri debiti & cedente’ ò affi,ri ’ p " rd,e ciò 6cci <~Leme é Sa ’pr t ££&£%co„ e,r«t r n2 ‘ 0ne ’ ° VCr ****"> 6 Ciò k *"* d °P^1^^* Nella Coflituzidne del cenlo deve intervenire l’attuale numerazione e pagamento del danaro, ma non già nella ceffione no d a rl! ei Sf 10ne f de - T fo S ’ì coftituito, nella quale ceffione fi potranfarà fatta 3 trC ^ "* l,0g ° de <iana, °» fecondo alla convenzione, che AL NONO. II Cenfuario, over’Affittalo non può eflfere di ragione oblato al pagamento delle mercedi dell* Illromento. UcHMO. Fatta che fia la publicazione, e Umiliazione deH’Iflro’ n °“ ’ neceflaria quella V 4 A L