Legge regionale Lazio 12-08-1996, n. 34 - Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre: differenze tra le versioni
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==ARTICOLO 4 (Disposizioni tecniche)==
*1. Lo strumento urbanistico comunale di cui all' articolo 3 indica disposizioni tecniche da rispettare per la costruzione delle serre, tenendo conto dei seguenti criteri:
**a) la superficie coperta non deve superare il settanta per cento dell'area disponibile, ove questa sia inferiore a 30.000 metri
quadri; non deve superare il cinquanta per cento dell'area disponibile
**b) l' altezza, misurata al colmo delle coperture, non deve superare i metri 6 (sei);
**c) le distanze minime non possono essere inferiori a:
3) quelle previste dal vigente codice della strada.
Non è prevista alcuna distanza minima fra le serre e gli annessi agricoli;
**d) le pareti verticali non possono superare l'
**e) nel progetto deve essere prevista l' esecuzione delle opere necessarie per la regimazione, la raccolta, l' incanalamento e lo scarico delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall' esercizio dell' impianto;
**f) può essere ammessa la costruzione di un' avanserra di servizio, con gli stessi materiali idonei per la costruzione delle serre, purchè avente una superficie coperta non superiore al 10 per cento della superficie delle serre e un' altezza massima di metri 6 al colmo
**g) la superficie coperta da serra ed avanserra non può , comunque, superare i limiti di cui alla lettera a)
*2. Le superfici utilizzate dalle serre possono essere imputate al fine della volumetria assentibile soltanto per fabbricati funzionalmente connessi all' attività agricola come definita dal codice civile, ivi comprese le abitazioni rurali.
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