Codice penale/Libro II/Titolo XII: differenze tra le versioni

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=====Art. 600 Riduzione in schiavitu' =====
[I]. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in schiavitu'uno stato di soggezione continuativa, ocostringendola ina unaprestazioni condizionelavorative analogao allasessuali schiavituovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, e'è punito con la reclusione da cinqueotto a quindiciventi anni.
[II].La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
[III]. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi
 
=====Art. 600-bis Prostituzione minorile(1) =====