Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/I: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Alebot (discussione | contributi)
m Bot: creazione area dati
Corretto: "un allevamento"
 
Riga 1:
{{Conteggio pagine|[[Speciale:Statistiche]]}}<!-- Area dati: non modificare da qui: --><onlyinclude><div style="display:none"><section begin="prec"/>Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati<section end="prec"/>
<section begin="nome template"/>IncludiIntestazione<section end="nome template"/>
<section begin="data"/>5 maggio 2009<section end="data"/>
Riga 165:
a) La prova di fissazione del complemento deve essere utilizzata per tutte le prove su singoli animali.
b) La prova di fissazione del complemento può essere utilizzata per gli allevamenti ovini o caprini allo scopo di riconoscere agli allevamenti lo status di ufficialmente indenni o indenni da brucellosi.
Qualora la prova del rosa di Bengala dia esito positivo su oltre il 5% degli animali di un' allevamento occorre effettuare un'ulteriore prova su ogni singolo animale dell'allevamento mediante il metodo di fissazione del complemento.
Nella prova di fissazione del complemento il siero che contiene 20 o più unità di ICFT/ml deve essere considerato positivo.
Gli antigeni utilizzati debbono essere approvati dal laboratorio nazionale e standardizzati rispetto al secondo siero standard internazionale anti-brucella abortus».
Riga 968:
(5) GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 1.
(6) GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 67.
{{Conteggio pagine|[[Speciale:Statistiche]]}}