Codice di Napoleone il grande/Libro I/Titolo I: differenze tra le versioni

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<p style="text-align: center; text-indent:0em">''Della privazione dei Diritti civili derivata dalla perdita della qualità d’Italiano.''</p>
 
17. La qualità d’Italiano si perde, 1mo. per la naturalizzazione acquistata in paese straniero; 2do. per l’accettazione, non autorizzata dal Governo, di pubblici impieghi conferiti da un governo estero; 3zo. <s>per l’aggregazione a qualsivoglia corporazione straniera che esiga distinzione di nascita; 4to.</s><ref>Testo soppresso dalle [[Codice_di_Napoleone_il_grande/Aggiunte_e_variazioni|Aggiunte e variazioni]] del 3 settembre 1807.</ref> finalmente, per qualunque stabilimento eretto in paese straniero, con animo di non più ritornare.
 
Gli stabilimenti di commercio non potranno giammai considerarsi come formati senz’animo di ritornare.
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</div>
 
 
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'''Note:'''
 
<div class="references-small"><references/></div>
 
{{capitolo