Pagina:Regolamento per la nuova colonia di Battipaglia.djvu/2: differenze tra le versioni
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depositata presso <s>l’Amministrazione generale di bonificazione</s> la Direzione generale dei porti e strade. La Direzione Provinciale de’ dazi diretti corrisponderà per quest’operazione <s>coll’Amministrazione</s> colla Direzione generale stessa tutti i terreni, case ed altre qualsivogliano proprietà immobiliari che faranno parte di tale catasto saranno intestate alla Colonia; ed a misura che saranno assegnate ai coloni se ne farà il passaggio, di quota in testa loro sopra lettere di uffizio <s>dell’Amministrazione Generale di bonificazione</s> Direzione generale dei porti e strade alla direzione Provinciale de’ dazi diretti, accompagnate dalle copie de’ contratti enfiteutici e verbali di consegna e possesso. Ad oggetto poi di assicurare in tutti i modi possibili la inalienabilità delle proprietà date ai coloni come si dirà appresso, si determina che nella intestazione degli articoli del catasto e dei {{Pt|ruo-|}} |
depositata presso <s>l’Amministrazione generale di bonificazione</s> la Direzione generale dei porti e strade. La Direzione Provinciale de’ dazi diretti corrisponderà per quest’operazione <s>coll’Amministrazione</s> colla Direzione generale stessa tutti i terreni, case ed altre qualsivogliano proprietà immobiliari che faranno parte di tale catasto saranno intestate alla Colonia; ed a misura che saranno assegnate ai coloni se ne farà il passaggio, di quota in testa loro sopra lettere di uffizio <s>dell’Amministrazione Generale di bonificazione</s> Direzione generale dei porti e strade alla direzione Provinciale de’ dazi diretti, accompagnate dalle copie de’ contratti enfiteutici e verbali di consegna e possesso. Ad oggetto poi di assicurare in tutti i modi possibili la inalienabilità delle proprietà date ai coloni come si dirà appresso, si determina che nella intestazione degli articoli del catasto e dei {{Pt|ruo-|ruoli}} |
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