R.D. 22 luglio 1920, n. 1233, che reca disposizioni per l'amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina: differenze tra le versioni

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I commissari generali civili esercitano i poteri di Governo nella amministrazione dei territori posti oltre l’antico confine del Regno alla diretta dipendenza del presidente del Consiglio dei ministri. Possono corrispondere direttamente, quando credano opportuno, con i singoli ministri o con tutte le altre autorità del Regno.
 
Essi hanno tutte le facoltà e i poteri già conferiti ai governatori con l’ordinanza 19 novembre 1918 del capo di stato maggiore del R. esercito, nonchè quelli che, per la legislazione del cessato regime, in quanto tuttora in vigore, spettavano ai luogotenenti; provvedono al buon andamento di tutti i servizi civili e al mantenimento del’ordinedell'ordine pubblico.
 
Spettano ad essi le assegnazioni ai diversi uffici di tutti i funzionari impiegati ed agenti governativi nel territorio della rispettiva giurisdizione, nonchè la nomina di quelli temporanei. I commissari generali civili possono intervenire al Consiglio dei ministri per gli affari riguardanti le provincie da essi amministrate e, quanto al rango di precedenza, sono considerati inscritti tra il n. 9 e il n. 10 della categoria IV del R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349.