Sentenza Corte Costituzionale n. 202-1976: differenze tra le versioni

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1) la violazione dell'art. 21 Cost. con le sentenze di questa Corte, in astratto, non è stata mai negata, ma partendo dalla premessa della limitazione dei canali utilizzabili e tenendo presenti le trasmissioni su scala nazionale si è rilevato che fatalmente si sarebbe reso necessario, per le ingenti spese sia d'impianto, sia di gestione, un monopolio o un oligopolio, attraverso i quali la libertà di espressione del pensiero sarebbe stata praticamente se non proprio neutralizzata, assai limitata.
 
Di qui la preferenza al monopolio statale che indubbiamente dà maggiore ga­ranziagaranzia di obiettività per un servizio la cui importanza sul piano di preminenza nell’interesse generale non può essere contestata.
 
Ma per quanto attiene alle trasmissioni a raggio locale, contrariamente al parere del Consiglio superiore delle telecomunicazioni, come risulta da uno studio compiuto dal Centro Microonde dell'Università di Firenze prodotto dalle parti private e, soprattutto, dal notorio stato di fatto dei numerosi impianti abusivi attualmente esistenti, quella limitazione ed il conseguente pericolo di monopolio o di oligopoli non sussiste.
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Su questo punto il patrocinio della RAI-TV sostiene la inammissibilità e subordinatamente la infondatezza della questione, sostanzialmente con le stesse considerazioni sopra riportate dell'Avvocatura generale dello Stato.
 
Nell'udienza odierna il patrono della parte privata Anastasio, con un'ampia di­scussionediscussione ha sostenuto che si debba estendere al suo difeso la decisione che sarà adottata in ordine alle altre ordinanze, le cui questioni sono state trattate contemporaneamente.
 
Alla sua volta l'Avvocatura generale dello Stato ha insistito nelle richieste sopra riportate.