Allegato VI del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate - Parigi, 10 febbraio 1947: differenze tra le versioni

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Il Governatore potrà autorizzare una persona di sua scelta ad esercitare le sue funzioni quando dovrà assentarsi momentaneamente o quando non si troverà in grado, temporaneamente, di adempiere alle sue funzioni.
Se il Consiglio di Sicurezza considera che il Governatore è venuto meno ai doveri della sua carica, potrà sospenderlo e, sotto riserva delle appropriate garanzie di inchiesta e della facoltà per il Governatore di essere udito, potrà revocarlo. In caso di sospensione, di revocazione, di incapacità o di decesso del Governatore, il Consiglio di Sicurezza potrà designare o nominare un’ altra persona che adempierà alle funzioni di Governatore Provvisorio fino a che il Governatore non sia più nell’ impossibilità di adempiere le sue funzioni o fin quando un nuovo Governatore non sia stato nominato.
 
====Art. 12.====
''Potere Legislativo''
 
Il potere Legislativo sarà esercitato da un’Assemblea popolare costituita di una sola Camera, eletta sulla base della rappresentanza proporzionale dai cittadini dei due sessi del Territorio Libero. Le elezioni dell’Assemblea si faranno con suffragio universale, uguale per tutti, diretto e segreto.
 
====Art. 13.====
''Consiglio di Governo''
 
Con riserva alle responsabilità assegnate al Governatore ai termini del presente Statuto, il Consiglio di Governo formato dall’ Assemblea popolare è responsabile davanti ad essa.
Il Governatore avrà il diritto di assistere a tutte le sedute del Consiglio di Governo. Esso potrà esprimere le sue vedute su qualunque questione che implchi le sue responsabilità
Quando le questioni relative alle responsabilità della loro carica verranno esaminate dal Consiglio di Governo, il Direttore della Sicurezza ed il Direttore del Porto Franco saranno invitati ad assistere alle sedute del Consiglio e ad esporvi i loro punti di vista.
 
====Art. 14.====
''Esercizio del Potere Giudiziario''
 
Il Potere Giudiziario nel Territorio Libero sarà esercitato da Tribunali istituiti conformemente alla Costituzione ed alle Leggi del territorio Libero.
 
====Art. 15.====
''Libertà ed Indipendenza del Potere Giudiziario''
 
La Costituzione del Territorio Libero dovrà garantire la libertà e l’indipendenza completa del Potere Giudiziario e prevede un’ istanza d’appello.