L. 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: differenze tra le versioni
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{{diritto
|Titolo=Legge 31 dicembre 1996, n. 675
|Descrizione=Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento Ordinario n. 3 ▼
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{{diritto legge
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===CAPO I PRINCIPI GENERALI===
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1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluni dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.
[[Categoria:Leggi|Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali]]
[[Categoria:Diritto civile]]
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