D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 - Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
R5b (discussione | contributi)
+Spazio
R5b (discussione | contributi)
ortografia
Riga 107:
Art 17, legge 23 agosto 1993, n. 352
 
1. Con la denominazione di "funghi secchi" si intende il prodotto che, dopo essicamentoessiccamento naturale o meccanico, presenta un tasso di umidità non superiore a 12% +/- 2% m/m e con tale denominazione possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie:
 
:* Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);
Riga 137:
:* funghi anneriti, non più del 20% m/m.
 
6. La denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al comma 1, lettera a), deve essere accompagnata da menzionnimenzioni qualitative rispondenti alle caratteristiche dei funghi, stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1996.
 
== Art. 6 (Confezionamento dei funghi) ==