D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 - Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati: differenze tra le versioni
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Art 17, legge 23 agosto 1993, n. 352
1. Con la denominazione di "funghi secchi" si intende il prodotto che, dopo
:* Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);
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:* funghi anneriti, non più del 20% m/m.
6. La denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al comma 1, lettera a), deve essere accompagnata da
== Art. 6 (Confezionamento dei funghi) ==
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