D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503: differenze tra le versioni

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Testo in vigore dal: 15-5-1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 novembre 1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
===Art. 1. ===
Eta' per il pensionamento di vecchiaia
 
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' subordinato al
compimento dell'eta' indicata, per ciascun periodo, nella tabella A
allegata.
 
2. Il limite di eta' previsto per l'applicazione delle disposizioni
2. Il limite di eta' previsto per l'applicazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e'
elevato fino al compimento del 65 anno; gli assicurati che alla data
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assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata
non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati. ((10))
 
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni
anno di anzianita' contributiva acquisita per effetto di opzione
esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n.
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riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6
dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
 
4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma
4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma
3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione
dell'elevazione del requisito di eta' prevista dal comma 1.
 
5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei
5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei
commi 2 e 3 non puo' comunque superare l'importo della retribuzione
pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
 
6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in
6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in
vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
 
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e'
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e'
subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
 
8. L'elevazione dei limiti di eta' di cui al comma 1 non si applica
8. L'elevazione dei limiti di eta' di cui al comma 1 non si applica
agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
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Testo in vigore dal: 1-1-1993
===Art. 2.===
Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia
vecchiaia
1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla
pensione di vecchiaia e' riconosciuto quando siano trascorsi almeno
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contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente
normativa per le pensioni ai superstiti.
 
2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono
2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono
stabiliti in base alla tabella B allegata.
 
3. In deroga ai commi 1 e 2:
3. In deroga ai commi 1 e 2:
a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione
 
a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione
e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei
soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992,
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Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed
integrazioni;
 
b) per i lavoratori subordinati che possono far valere
b) per i lavoratori subordinati che possono far valere
un'anzianita' assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per
almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane
nell'anno solare, e' fatto salvo il requisito contributivo per il
pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
 
c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31
c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31
dicembre 1992 una anzianita' assicurativa e contributiva tale che,
anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data
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previsto dalla previgente normativa.
 
Testo in vigore dal: 17-8-1995
===Art. 3.===

Retribuzione pensionabile
 
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che
alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianita'
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predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della
pensione. (4)
 
2. Per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al
2. Per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al
comma 1, un'anzianita' contributiva superiore ai 15 anni, la
retribuzione annua pensionabile di cui ai commi ottavo e
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antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento
dei criteri di calcolo ivi previsti.
 
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
2, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso
tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le settimane di
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gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con
arrotondamento per difetto. ((8))
 
4. L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti
4. L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti
dei lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S. che, al 31 dicembre
1992, abbiano un'anzianita' contributiva inferiore a 15 anni. (4)
 
5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al
5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al
presente articolo, le retribuzioni di cui all'articolo 3, comma 11,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di cui all'articolo
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difetto.
 
Testo in vigore dal: 1-1-1994
===Art. 4.===
 
Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo
Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo
1. Con effetto dal 1 gennaio 1993, i commi 1 e 2 dell'articolo 6
1. Con effetto dal 1 gennaio 1993, i commi 1 e 2 dell'articolo 6
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono sostituiti
dai seguenti:
"1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni
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diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e
dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:
a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma
a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma
legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili
all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo
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tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun
anno;
b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed
b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed
effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a
quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del
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31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994 il predetto limite di
reddito e' elevato a cinque volte il trattamento minimo )) .
1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine
1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine
rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non
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effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo,
attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda.
2. Qualora il reddito, come determinato al comma 1, risulti
2. Qualora il reddito, come determinato al comma 1, risulti
inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al minimo e'
riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del
limite stesso.
2. Rimane in vigore la previgente disciplina per i pensionati in
2. Rimane in vigore la previgente disciplina per i pensionati in
essere alla data del (( 31 dicembre 1993 )).
 
 
Testo in vigore dal: 27-10-2004

===Art. 5.===

Eta' per il pensionamento di vecchiaia
1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive
1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto
disposto dall'articolo 1, fermi restando, se piu' elevati, i limiti
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raggiunti limiti di eta' previsto dai singoli ordinamenti nel
pubblico impiego.
2. Per gli appartenenti alle Forze armate, per i lavoratori
2. Per gli appartenenti alle Forze armate, per i lavoratori
iscritti al Fondo di previdenza per il personale volo, dipendente da
aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31 ottobre 1988, n.
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marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di eta' stabiliti dalle
disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992. (11)
3. Per la cessazione dal servizio del personale delle Forze di
3. Per la cessazione dal servizio del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco restano ferme le particolari norme dettate dai rispettivi
ordinamenti relativamente ai limiti di eta' per il pensionamento di
cui al presente articolo. (5) (13) (15) ((19))
4. In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza
4. In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza
sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono, in base
alle rispettive normative vigenti alla data del 31 dicembre 1992,
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dell'eta' medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a
decorrere dal 1 gennaio 1994 e le opzioni di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, ove esercitabili, non possono determinare,
rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il
superamento del limite massimo del coefficiente di rendimento
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AGGIORNAMENTO (19)
La L. 30 settembre 2004, n. 252 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del
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Testo in vigore dal: 1-1-1993
===Art. 6.===
Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia
1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime
1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime
generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2
del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e
contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se piu' elevati.
2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualita'
2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualita'
di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, si
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Testo in vigore dal: 17-8-1995
===Art. 7.===

Retribuzione pensionabile
1. Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed
1. Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che alla data del
31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianita' contributiva
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tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza
della pensione. (4)
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 con anzianita' contributiva
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 con anzianita' contributiva
pari o superiore a 15 anni il periodo di riferimento per la
determinazione della retribuzione e' riferito agli ultimi dieci anni
di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
2, per le pensioni delle forme sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria da liquidare a decorrere dal
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decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di un periodo
massimo di dieci anni. ((8))
4. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al
4. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al
presente articolo le retribuzioni pensionabili previste dai singoli
ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione
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ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle
retribuzioni pensionabili.
5. In deroga al disposto di cui ai commi 1, 2 e 3, avuto riguardo
5. In deroga al disposto di cui ai commi 1, 2 e 3, avuto riguardo
alle specifiche peculiarita' ed alle particolari caratteristiche
delle attivita' lavorative, per i soggetti di cui all'articolo 3 del
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giornaliere per ogni biennio, fino alla complessiva misura di 1900
retribuzioni.
6. Per gli iscritti all'INPGI continua ad operare la disposizione
6. Per gli iscritti all'INPGI continua ad operare la disposizione
di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 1µ gennaio 1953
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1953, n. 10, e
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Testo in vigore dal: 1-1-1993
===Art. 8.===

Pensionamenti di anzianita'
1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato
1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato
i requisiti contributivi o di servizio prescritti per la pensione
anticipata di anzianita' rispetto all'eta' per il pensionamento di
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delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime
generale, restano ferme le norme previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Il pensionamento di cui al comma 1 non puo' comunque essere
2. Il pensionamento di cui al comma 1 non puo' comunque essere
richiesto prima del raggiungimento del 35 anno di anzianita'
contributiva per coloro che alla data del 1 gennaio 1993 abbiano
maturato un'anzianita' contributiva e di servizio non superiore ad
otto anni.
3. Negli altri casi, il periodo mancante per acquisire i requisiti
3. Negli altri casi, il periodo mancante per acquisire i requisiti
per il pensionamento di cui al comma 1 e' determinato applicando al
numero degli anni mancanti secondo la disciplina dei singoli
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Testo in vigore dal: 6-10-2004
===Art. 9===
Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357
20 novembre 1990, n. 357
1. Le disposizioni di cui ai titoli I e III del presente decreto
1. Le disposizioni di cui ai titoli I e III del presente decreto
riferite ai lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale
obbligatoria trovano applicazione anche per gli iscritti alla
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357, relativamente alle pensioni o quote di esse a carico della
gestione medesima.
2. Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano applicazione nei
2. Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano applicazione nei
confronti dei regimi aziendali integrativi ai quali e' iscritto il
personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357. ((18))
3. Le variazioni derivanti ai trattamenti pensionistici per effetto
3. Le variazioni derivanti ai trattamenti pensionistici per effetto
di quanto disposto al comma 2 rispetto alla previgente disciplina
incidono sul trattamento complessivo di cui all'art. 4 del decreto
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Testo in vigore dal: 1-1-1997
===Art. 10.===
Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo
autonomo
1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette
di vecchiaia e di invalidita' e degli assegni diretti di invalidita'
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
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della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti
dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive
e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla
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all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1 relativo al
corrispondente anno.
3. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente la
3. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente la
trattenuta e' effettuata dai datori di lavoro ed e' versata all'ente
previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di
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dalla indicazione degli eventuali rapporti di lavoro a termine gia'
svolti nel corso dell'anno solare di riferimento.
4. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai fini
4. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai fini
dell'applicazione del presente articolo, i lavoratori sono tenuti a
produrre all'ente o ufficio erogatore della pensione dichiarazione
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relativamente ai periodo lavorativi per i quali non ha operato la
trattenuta del datore di lavoro ai sensi del comma 3.
(( 4-bis. Le trattenute delle quote di pensione non cuulabili con i
(( 4-bis. Le trattenute delle quote di pensione non cuulabili con i
redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli
enti previdenziali sulla base delle dichiarazione dei redditi che i
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rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la
dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.))
5. I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i
5. I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i
redditi derivanti da attivita' svolte nell'ambito di programmi di
reinserimento degli anziani in attivita' socialmente utili, promosse
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redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali ne' danno
luogo al diritto alle relative prestazioni.
6. Le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale
6. Le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di
essa sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita'
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categoria. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai
commi 3 e 4.
7. Le pensioni e i trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati,
7. Le pensioni e i trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati,
agli effetti del presente articolo, alle pensioni di vecchiaia,
quando i titolari di esse compiono l'eta' stabilita per il
pensionamento di vecchiaia.
8. Ai lavoratori, che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari
8. Ai lavoratori, che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari
di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi
per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianita',
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente
normativa, se piu' favorevole.
 
(( 8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di
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trasgressore )).
 
Testo in vigore dal: 17-8-1995
===Art. 11.===

Perequazione automatica delle pensioni
1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni
1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni
previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994,
sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed
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precedente . Si applicano i criteri e le modalita' di cui ai commi 4
e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. ((7))
2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria
2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria
in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli
obiettivi rispetto al PIL indicati nell'articolo 3, comma 1, della
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Testo in vigore dal: 1-1-1998
===Art. 12.===

Aliquote di rendimento
1. La tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo
1. La tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e' cosi' modificata:
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2. Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le
2. Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le
aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della
retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale
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1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160.

3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)).
 
 
Testo in vigore dal: 5-1-1993
===Art. 13.===

Norma transitoria per il calcolo delle pensioni
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle
forme sostitutive ed esclusive della (( medesima, e per i lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrate dall' INPS,
l'importo della pensione)) e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo
alle anzianita' contributive acquisite anteriormente al 1› gennaio
1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della
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per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione
della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del
trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive
acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme
di cui al presente decreto.
 
Testo in vigore dal: 27-4-2001
===Art. 14.===

Riscatto di periodo non coperti da assicurazione
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 )).
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 )).
2. La facolta' di cui al comma 1 non e' cumulabile con il riscatto
2. La facolta' di cui al comma 1 non e' cumulabile con il riscatto
del periodo di corso legale di laurea.
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 )).
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 )).
 
 
Testo in vigore dal: 1-1-1993
===Art. 15.===

Accredito dei contributi figurativi
1. Ai fini del diritto alla pensione di anzianita'
1. Ai fini del diritto alla pensione di anzianita'
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, i quali
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pregressi di contribuzione, i periodi figurativi computabili non
possono eccedere complessivamente cinque anni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
pensioni di anzianita' delle forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' a quelle anticipate
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delle forme di previdenza esclusive.
 
Testo in vigore dal: 14-3-2013
===Art. 16.===

Prosecuzione del rapporto di lavoro
1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un
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la disponibilita' almeno novanta giorni prima del compimento del
limite di eta' per il collocamento a riposo. ((24))
1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della
1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al comma 1 e'
estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.
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-------------
AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio - 6 marzo 2013 n.
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio - 6 marzo 2013 n.
33 (in G.U. 1a s.s. 13/3/2013, n. 11), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli
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minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'".
 
Testo in vigore dal: 1-1-1994
===Art. 17.===

Norme in materia di finanziamento
1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1'
1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1'
gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei
contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti
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esclusione dalla base contributiva previdenziale ed assistenziale e
per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando
gli equilibri finanziari delle gestioni interessate. 2. Al fine di
 
assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali, di
2. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali, di
cui al presente decreto, le misure delle rispettive aliquote
contributive sono variate, in relazione alle risultanze e al
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sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta degli
organi di amministrazione delle gestioni interessate.
3. I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito
3. I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito
albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti
nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano
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Testo in vigore dal: 1-1-1993
===Art. 18.===

Entrata in vigore
1. Salvo quanto diversamente previsto da singoli articoli, le
disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal
1 gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministri
CRISTOFORI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
della previdenza sociale
BARUCCI, Ministro del tesoro
 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
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Testo in vigore dal: 1-1-1995(Tabella A )
 

TABELLA A.

(v. articolo 11, comma 1)

ETA' RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
 
 
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TABELLA B
 
Requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia
Requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia
Periodi Anzianita'
- -
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TABELLA C
TABELLA C
 
Coefficienti di moltiplicazione