Pagina:Delle cinque piaghe della Santa Chiesa (Rosmini).djvu/60: differenze tra le versioni

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{{Pt|tenti|potenti}}; poichè quegli che è ordinato per tal via, è costretto ad ubbidire a’ suoi protettori, a spese de’ beni della Chiesa e della disciplina<ref>II. Ind. c. {{Sc|ii}}. ep. 22. [[:w:Papa Gregorio I|S. Gregorio]] era vigilantissimo sulla libertà delle elezioni dei Vescovati; e questo è argomento che s’incontra frequente nelle sue lettere. Ved. fra le altre {{Sc|iii}} ep. 7.</ref>.»
{{Pt|tenti|potenti}}; poichè quegli che è ordinato per tal via, è costretto ad ubbidire a’ suoi protettori, a spese de’ beni della Chiesa e della disciplina<ref>II. Ind. c. {{Sc|ii}}. ep. 22. {{AutoreCitato|Papa Gregorio I|S. Gregorio}} era vigilantissimo sulla libertà delle elezioni dei Vescovati; e questo è argomento che s’incontra frequente nelle sue lettere. Ved. fra le altre {{Sc|iii}} ep. 7.</ref>.»


Nel 615 il Concilio {{Sc|v}} di Parigi proclamò pure la libertà delle elezioni; se non che [[:w:Clotario II|Clotario II]] modificò il Concilio con un editto col quale protestava di voler bensì osservati gli statuti de’ canoni circa le elezioni de’ Vescovi, ma fatta però eccezione a que’ Vescovi che sarebbe piaciuto a lui che fossero ordinati, o che avrebbe mandati egli dal suo palazzo scelti fra i degni sacerdoti di corte: editto che anche sotto [[:w:Dagoberto I|Dagoberto]] suo successore si fece valere<ref>Ecco l’espressione dell’editto che è una contraddizione ''in terminis''; ''Ideoque, definitionis nostrae est, ut canonum statuta'' {{Sc|in omnibus}} ''conserventur... Ita ut, Episcopo decedente in loco ipsius, qui a Metropolitano ordinari debet cum Provincialibus a Clero et populo eligatur''. Dopo di queste belle parole susseguono immediatamente queste altre: ''Et si persona condigna fuerit,'' {{Sc|per ordinationem principis}} ''ordinetur: vel certe, si'' {{Sc|de palatio}} ''eligitur, per meritum personae et doctrinae ordinetur''. Ecco come la potestà civile intendeva che si mantenessero gli statuti canonici {{Sc|in omnibus}}!!!</ref>.
Nel 615 il Concilio {{Sc|v}} di Parigi proclamò pure la libertà delle elezioni; se non che [[:w:Clotario II|Clotario II]] modificò il Concilio con un editto col quale protestava di voler bensì osservati gli statuti de’ canoni circa le elezioni de’ Vescovi, ma fatta però eccezione a que’ Vescovi che sarebbe piaciuto a lui che fossero ordinati, o che avrebbe mandati egli dal suo palazzo scelti fra i degni sacerdoti di corte: editto che anche sotto [[:w:Dagoberto I|Dagoberto]] suo successore si fece valere<ref>Ecco l’espressione dell’editto che è una contraddizione ''in terminis''; ''Ideoque, definitionis nostrae est, ut canonum statuta'' {{Sc|in omnibus}} ''conserventur... Ita ut, Episcopo decedente in loco ipsius, qui a Metropolitano ordinari debet cum Provincialibus a Clero et populo eligatur''. Dopo di queste belle parole susseguono immediatamente queste altre: ''Et si persona condigna fuerit,'' {{Sc|per ordinationem principis}} ''ordinetur: vel certe, si'' {{Sc|de palatio}} ''eligitur, per meritum personae et doctrinae ordinetur''. Ecco come la potestà civile intendeva che si mantenessero gli statuti canonici {{Sc|in omnibus}}!!!</ref>.