D. Lgs 16 gennaio 2013, n. 2 - Modifiche ed integrazioni ai D. lgs. sulla patente di guida: differenze tra le versioni

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2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente
la patente di guida. (13G00019)
 
==Vigente al: 2-2-2013== Capo I
 
Capo I
 
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
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Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
 
18 aprile 2011, n. 59
 
 
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Art. 3
 
 
 
 
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo
 
18 aprile 2011, n. 59
 
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"Art. 11
 
 
 
 
(Modifiche all'articolo 124 del codice della strada)
 
 
 
1. L'articolo 124 del codice della strada e' sostituito dal seguente: "Art. 124 [Testo applicabile dal 19 gennaio 2013] Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
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Art. 4
 
 
 
 
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
 
 
 
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 125 (Gradualita' ed equivalenze delle patenti di guida) sono apportate le seguenti modificazioni:
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Art. 5
 
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
 
 
 
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo
 
18 aprile 2011, n. 59
 
 
 
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 126 (Durata e conferma della validita' della patente di guida) sono apportate le seguenti modificazioni:
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Art. 6
 
 
 
 
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
 
 
 
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: "e' inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti" e dopo il capoverso 1-quinquies e' inserito il seguente: "1-sexies. Puo' essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".
 
Art. 7
 
 
 
 
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
 
 
 
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 135 (Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo)", nel comma 5 sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale e' notificato all'interessato nelle forme di cui all'articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo e' stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia e' invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.".
 
Art. 8
 
 
 
 
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
 
 
 
1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 136-bis (Disposizioni in materia di patenti di guida ed altre abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo)", al comma 9, le parole: "dell'articolo 135, comma 12, quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 135, comma 13, terzo periodo".
 
Art. 9
 
 
 
 
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
 
 
 
1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) al comma 5, le parole: "certificato di abilitazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di abilitazione o di formazione professionale;".
 
Art. 10
 
 
 
 
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
 
 
 
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: "patente di guida comunitaria" sono sostituite dalle seguenti: "patente di guida" e la parola: "comunitario" e' sostituita dalla seguente: "UE".
 
Art. 11
 
 
 
 
Disposizioni in materia di tariffe
 
 
 
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono incrementate le tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Il maggior gettito derivante dal predetto incremento affluisce ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato ed e' riassegnato, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinato agli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dal presente decreto.
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Art. 12
 
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo
 
 
 
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo
 
18 aprile 2011, n. 59
 
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Art. 14
 
 
 
 
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
 
 
 
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
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Art. 15
 
 
 
 
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
 
 
 
1. L'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
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Art. 16
 
 
 
 
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
 
 
 
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
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(Esenzioni)
 
 
 
1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:
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Art. 17
 
 
 
 
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
 
 
 
1. L'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: