L. 5 agosto 1991, n. 249 - Riforma Ente Consulenti del Lavoro: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Creata nuova pagina: {{WIP}} LEGGE 5 agosto 1991, n. 249 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1991, n. 187) Riforma dell'Ente di Previdenza ed Assistenza per i Consulent...
 
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
{{WIP}}
LEGGE 5 agosto 1991, n. 249 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1991, n. 187)
 
Riforma dell'Ente di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;approv
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
PROMULGA
 
La seguente legge
 
Art. 1. (Prestazioni) L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, di seguito denominato “Ente”, corrisponde le seguenti pensioni: a) di vecchiaia; b) di anzianità; c) di inabilità e di invalidità; d) ai superstiti, di reversibilità o indirette. L’Ente corrisponde provvidenze straordinarie. Tutte le prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d) del medesimo comma. Le pensioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non sono cumulabili tra loro. Le pensioni di vecchiaia, di anzianità e di reversibilità sono compatibili con altri trattamenti pensionistici. Art. 2. (Pensione di vecchiaia) La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto sessantacinque anni di età dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione all’Ente.
 
Art. 2. (Pensione di vecchiaia) La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto sessantacinque anni di età dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione all’Ente.
La misura della pensione di vecchiaia, salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, è pari all’importo della pensione spettante ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiorato del dieci per cento. Tale misura è aumentata di un trentesimo del suddetto importo per ogni contributo soggettivo eccedente le trenta annualità di contribuzione minima di cui al comma 1. Parimenti, la maggior quota di pensione ai fini del calcolo della riserva matematica di cui all’articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, è calcolata in misura pari a un trentesimo dell’importo annuo della pensione base per ogni anno o frazione di anno che si ricongiunge. L’importo di cui al comma 2 è accresciuto di una quota pari al dieci per cento dell’ammontare complessivamente accreditato per effetto dei versamenti dei contributi integrativi effettuati ai sensi dell’articolo 13. E’ ulteriormente accresciuto della quota prevista dal secondo comma dell’articolo 20 della legge 23 novembre 1971, n. 1100, per effetto dei versamenti effettuati fino al 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della presente legge.
Coloro che dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia continuano l’esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento della pensione stessa, da erogare al compimento di ogni biennio di contribuzione. lI supplemento per il contributo soggettivo di cui all’articolo 12 e quello per il contributo integrativo di cui all’articolo 13, comma 3, è pari al dodici per cento dell’ammontare complessivo dei contributi versati negli anni successivi alla liquidazione o riliquidazione della pensione di vecchiaia.

Art. 3. (Pensione di anzianità) La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di contribuzione all’Ente. La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dall’albo professionale ed è incompatibile con l’iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente. La pensione di anzianità è determinata con le modalità di cui all’articolo 2. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è sospesa con effetto dal momento in cui si verifica l’incompatibilità, ed è ripristinata nel momento in cui tale incompatibilità cessa.
 
Art. 4. (Pensione di inabilità) La pensione di inabilità spetta all’iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni; a) la capacità dell’iscritto all’esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all’iscrizione, in modo permanente e totale, sempreché l’evento si sia verificato e la domanda sia presentata in costanza di iscrizione all’Ente; b) l’iscritto abbia compiuto e versato almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione. Qualora l’inabilità sia causata da infortunio si prescinde dall’anzianità minima di cui al presente comma. Per il calcolo della pensione di inabilità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2. La corresponsione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione da albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilità, l’Ente può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, se il pensionato senza giustificazione non si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d’ufficio. Art. 5. (Pensione di invalidità) La pensione di invalidità spetta all’iscritto la cui capacità all’esercizio della professione sia ridotta, in modo continuativo, a meno di un terzo. Deve altresì concorrere il requisito di dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione, ovvero di cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione se l’invalidità è causata da infortunio. Sussiste diritto a pensione di invalidità anche quando la riduzione della capacità all’esercizio della professione preesista al rapporto previdenziale, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa. La misura della pensione di invalidità è pari al settanta per cento di quella risultante dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2. L’Ente accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all’atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza della invalidità e, tenuto conto anche dell’esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato,
conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l’invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data della sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d’ufficio. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l’esercizio della prestazione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidità. Art. 6. (Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità) Le modalità per l’accertamento della inabilità e della invalidità ai fini del conseguimento delle pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono stabilite con regolamento deliberato dall’assemblea dei delegati dell’Ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Art. 7 (Pensioni incompatibili) Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico diretto a carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità o di invalidità. Art. 8. (Pensioni di reversibilità ed indirette) Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, nelle seguenti misure: a) del sessanta per cento al coniuge; dell’ottanta per cento al coniuge avente a carico un figlio minorenne, o maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro; del cento per cento al coniuge avente a carico due o più figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro; b) in mancanza del coniuge, o alla sua morte, del sessanta per cento ad un solo figlio minorenne, o maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro; dell’ottanta per cento a due figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro; del cento per cento a tre o più figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro; c) in mancanza di coniuge e di figli aventi diritto a trattamento pensionistico, del cinquanta per cento al genitore inabile a qualsiasi proficuo lavoro e privo di reddito o con
 
redditi inferiori alla metà dell’importo fissato dall’articolo 2, comma 2, del sessanta per cento ai due genitori inabili a qualsiasi proficuo lavoro e privi di reddito o con redditi complessivi inferiori all’importo fissato dall’articolo 2, comma 2. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione di invalidità di cui all’articolo 5 sia stata concessa prima del compimento del decennio di iscrizione, la pensione di reversibilità, così calcolata, è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi mancanti al compimento del decimo anno. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, sempreché il decesso sia avvenuto in costanza di iscrizione, al coniuge ed ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori dell’iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest’ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione all’Ente. Essa spetta nelle percentuali di cui al comma 1 lettera a), b), e c), da applicare ad un importo determinato con i criteri previsti per la pensione di vecchiaia. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, non oltre il compimento del ventunesimo o ventiseiesimo anno di età nel caso si tratti, rispettivamente, di studi medi o di studi universitari. Art. 9. (Pagamento delle pensioni) Le pensioni di cui alla presente legge sono pagate in tredici mensilità di uguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.
Art. 5. (Pensione di invalidità) La pensione di invalidità spetta all’iscritto la cui capacità all’esercizio della professione sia ridotta, in modo continuativo, a meno di un terzo. Deve altresì concorrere il requisito di dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione, ovvero di cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione se l’invalidità è causata da infortunio. Sussiste diritto a pensione di invalidità anche quando la riduzione della capacità all’esercizio della professione preesista al rapporto previdenziale, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa. La misura della pensione di invalidità è pari al settanta per cento di quella risultante dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2. L’Ente accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all’atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza della invalidità e, tenuto conto anche dell’esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato,
conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l’invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data della sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d’ufficio. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l’esercizio della prestazione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidità.
 
Art. 6. (Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità) Le modalità per l’accertamento della inabilità e della invalidità ai fini del conseguimento delle pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono stabilite con regolamento deliberato dall’assemblea dei delegati dell’Ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
 
Art. 7 (Pensioni incompatibili) Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico diretto a carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità o di invalidità.
 
conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l’invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data della sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d’ufficio. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l’esercizio della prestazione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidità. Art. 6. (Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità) Le modalità per l’accertamento della inabilità e della invalidità ai fini del conseguimento delle pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono stabilite con regolamento deliberato dall’assemblea dei delegati dell’Ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Art. 7 (Pensioni incompatibili) Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico diretto a carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità o di invalidità. Art. 8. (Pensioni di reversibilità ed indirette) Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, nelle seguenti misure: a) del sessanta per cento al coniuge; dell’ottanta per cento al coniuge avente a carico un figlio minorenne, o maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro; del cento per cento al coniuge avente a carico due o più figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro; b) in mancanza del coniuge, o alla sua morte, del sessanta per cento ad un solo figlio minorenne, o maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro; dell’ottanta per cento a due figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro; del cento per cento a tre o più figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro; c) in mancanza di coniuge e di figli aventi diritto a trattamento pensionistico, del cinquanta per cento al genitore inabile a qualsiasi proficuo lavoro e privo di reddito o con
redditi inferiori alla metà dell’importo fissato dall’articolo 2, comma 2, del sessanta per cento ai due genitori inabili a qualsiasi proficuo lavoro e privi di reddito o con redditi complessivi inferiori all’importo fissato dall’articolo 2, comma 2. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione di invalidità di cui all’articolo 5 sia stata concessa prima del compimento del decennio di iscrizione, la pensione di reversibilità, così calcolata, è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi mancanti al compimento del decimo anno. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, sempreché il decesso sia avvenuto in costanza di iscrizione, al coniuge ed ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori dell’iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest’ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione all’Ente. Essa spetta nelle percentuali di cui al comma 1 lettera a), b), e c), da applicare ad un importo determinato con i criteri previsti per la pensione di vecchiaia. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, non oltre il compimento del ventunesimo o ventiseiesimo anno di età nel caso si tratti, rispettivamente, di studi medi o di studi universitari. Art. 9. (Pagamento delle pensioni) Le pensioni di cui alla presente legge sono pagate in tredici mensilità di uguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.
 
Art. 9. (Pagamento delle pensioni) Le pensioni di cui alla presente legge sono pagate in tredici mensilità di uguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.
 
Art. 10. (Rivalutazione delle pensioni e dei contributi) Gli importi di tutte le pensioni erogate dall’Ente e la misura del contributo di cui all’articolo 12, comma 1, sono perequati annualmente, in proporzione alte variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’istituto nazionale di statistica. L’importo del predetto contributo è arrotondato alle 10.000 lire più vicine. In sede di prima applicazione della presente legge, gli importi di tutte le pensioni erogate dall’Ente e la misura del contributo di cui all’articolo 12, comma 1, sono rivalutati, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le variazioni percentuali dell’indice di cui al comma 1 sono accertate con delibera del consiglio di amministrazione dell’Ente.
Le variazioni percentuali dell’indice di cui al comma 1 sono accertate con delibera del consiglio di amministrazione dell’Ente. Art. 11. (Provvidenze straordinarie) Il consiglio di amministrazione dell’Ente può erogare provvidenze straordinarie a favore degli iscritti, dei pensionati, e dei loro familiari che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o da situazioni di notevole gravità. Il regolamento per l’erogazione delle provvidenze di cui al comma 1 è deliberato dall’assemblea dei delegati dell’Ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Al finanziamento per le provvidenze straordinarie di cui al presente articolo si provvede, ogni anno, con uno stanziamento non superiore al due per cento delle entrate derivanti dal contributo soggettivo di cui all’articolo 12, accertate nell’esercizio precedente. Le somme non erogate nell’esercizio sono destinate ad incrementare il fondo di previdenza. Art. 12. (Contributo soggettivo) lI contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all’Ente è pari a lire 2.520.000 ed è frazionabile in dodicesimi secondo modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione dell’Ente in relazione ai mesi di effettiva iscrizione all’Ente nell’anno solare. Il contributo di cui al comma è dovuto anche dai pensionati che proseguano nell’esercizio della professione.
 
Le variazioni percentuali dell’indice di cui al comma 1 sono accertate con delibera del consiglio di amministrazione dell’Ente. Art. 11. (Provvidenze straordinarie) Il consiglio di amministrazione dell’Ente può erogare provvidenze straordinarie a favore degli iscritti, dei pensionati, e dei loro familiari che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o da situazioni di notevole gravità. Il regolamento per l’erogazione delle provvidenze di cui al comma 1 è deliberato dall’assemblea dei delegati dell’Ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Al finanziamento per le provvidenze straordinarie di cui al presente articolo si provvede, ogni anno, con uno stanziamento non superiore al due per cento delle entrate derivanti dal contributo soggettivo di cui all’articolo 12, accertate nell’esercizio precedente. Le somme non erogate nell’esercizio sono destinate ad incrementare il fondo di previdenza. Art. 12. (Contributo soggettivo) lI contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all’Ente è pari a lire 2.520.000 ed è frazionabile in dodicesimi secondo modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione dell’Ente in relazione ai mesi di effettiva iscrizione all’Ente nell’anno solare. Il contributo di cui al comma è dovuto anche dai pensionati che proseguano nell’esercizio della professione.
 
Art. 12. (Contributo soggettivo) lI contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all’Ente è pari a lire 2.520.000 ed è frazionabile in dodicesimi secondo modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione dell’Ente in relazione ai mesi di effettiva iscrizione all’Ente nell’anno solare. Il contributo di cui al comma è dovuto anche dai pensionati che proseguano nell’esercizio della professione.
Per i consulenti del lavoro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all’Ente prima di aver compiuto i trent’anni di età, il contributo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l’anno di iscrizione e per i due anni successivi. L’iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria può chiedere la riduzione alla metà del contributo soggettivo di cui al comma 1, in relazione ai periodi di iscrizione ad altro ente di previdenza. Tale facoltà deve essere esercitata entro trenta giorni dalla suddetta iscrizione e, entro uguale termine, deve essere data comunicazione all’Ente della cessata iscrizione ad altro ente. L’omissione di tale comunicazione comporta, oltre
al versamento del saldo contributivo, anche la corresponsione delle maggiorazioni per ritardato pagamento. La riduzione dei contributi soggettivi prevista dai commi 3 e 4 del presente articolo e dall’articolo 28 della legge 23 novembre 1971, n. 1100, comporta una corrispondente riduzione nella misura della pensione di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge in relazione ai periodi per i quali è versato il contributo ridotto. Il contributo soggettivo è deducibile dal reddito ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).

Art. 13 (Contributo integrativo) A partire dal 1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e versarne all’Ente l’ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi dei consulenti del lavoro. L’ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni dovute all’Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d’affari dell’associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è dovuto anche dai pensionati che proseguono nell’esercizio della professione. Salvo quanto disposto dall’articolo 15, commi 1 e 2 la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del due per cento. La maggiorazione percentuale ed il volume d’affari di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all’esercizio dell’attività professionale di consulente del lavoro. Nel caso in cui l’iscritto contribuisca in misura ridotta per effetto di iscrizione ad altra cassa o ente di previdenza per liberi professionisti, il contributo integrativo è calcolato, per ogni anno di contribuzione ridotta, su un imponibile non inferiore al cinquanta per cento del volume di affari ai fini dell’IVA. Il contributo integrativo non è soggetto né all’IRPEF né all’IVA e non concorre
alla formazione del reddito professionale.
alla formazione del reddito professionale. Art. 14 (Fondo di garanzia) Il fondo di garanzia dell’Ente deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma di tutte le pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido ovvero da titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione del fondo è stabilila dal consiglio di amministrazione dell’Ente ed il relativo provvedimento è sottoposto all’approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma 1, si terrà conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio dell’Ente, al netto degli oneri in caso di vendita. La stima del valore predetto deve essere sottoposta al parere di congruità espresso dall’apposita commissione istituita ai sensi del quarto comma dell’articolo 61 del regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. Art. 15 (Variabilità dei contributi) La misura del contributo soggettivo di cui all’articolo 12, comma 1, può essere variata su proposta del consiglio di amministrazione dell’Ente con deliberazione dell’assemblea dei delegati, soggetta all’approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni triennio o quando si manifesti l’opportunità di una anticipata compilazione. La percentuale di cui all’articolo 13, comma 4, può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. La percentuale può essere diminuita quando le entrate complessive superano del dieci per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia determinati secondo le modalità di cui al l’articolo 14, comma 1. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato sentito il parere del consiglio di amministrazione dell’Ente o su richiesta motivata di questo, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Per determinare l’aliquota del contributo integrativo di cui all’articolo 13, si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell’Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull’equilibrio della gestione. La misura del contributo di cui al comma 1 deve essere aumentata quando la misura delle entrate complessive non è sufficiente, in relazione all’ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia di cui all’articolo 14. Ai fini dell’equilibrio della gestione si applica l’articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Art. 16. (Contributi mediante marche) A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 30 e 31 della legge 23 novembre 1971, n. 1100, sono abrogati. Art. 17. (Comunicazioni obbligatorie all’Ente) Tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro devono comunicare all’Ente con lettera raccomandata, da inviare entro sessanta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA, l’ammontare del volume d’affari ai fini IVA sul quale è stato versato il contributo di cui all’articolo 13. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere dichiarati gli accertamenti, divenuti definitivi nel corso dell’anno precedente, dei volumi d’affari ai fini IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati. Relativamente al volume d’affari ai fini IVA dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all’articolo 13, comma 2. Chi non ottemperi all’obbligo di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare all’Ente, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all’articolo 20. L’omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l’infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro novanta giorni, costituiscono, in caso di recidiva, infrazione disciplinare, da denunciare al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, per i provvedimenti di competenza. La comunicazione o la rettifica effettuate prima dell’adozione del provvedimento
Art. 14 (Fondo di garanzia) Il fondo di garanzia dell’Ente deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma di tutte le pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido ovvero da titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione del fondo è stabilila dal consiglio di amministrazione dell’Ente ed il relativo provvedimento è sottoposto all’approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma 1, si terrà conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio dell’Ente, al netto degli oneri in caso di vendita. La stima del valore predetto deve essere sottoposta al parere di congruità espresso dall’apposita commissione istituita ai sensi del quarto comma dell’articolo 61 del regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
 
alla formazione del reddito professionale. Art. 14 (Fondo di garanzia) Il fondo di garanzia dell’Ente deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma di tutte le pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido ovvero da titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione del fondo è stabilila dal consiglio di amministrazione dell’Ente ed il relativo provvedimento è sottoposto all’approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma 1, si terrà conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio dell’Ente, al netto degli oneri in caso di vendita. La stima del valore predetto deve essere sottoposta al parere di congruità espresso dall’apposita commissione istituita ai sensi del quarto comma dell’articolo 61 del regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. Art. 15 (Variabilità dei contributi) La misura del contributo soggettivo di cui all’articolo 12, comma 1, può essere variata su proposta del consiglio di amministrazione dell’Ente con deliberazione dell’assemblea dei delegati, soggetta all’approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni triennio o quando si manifesti l’opportunità di una anticipata compilazione. La percentuale di cui all’articolo 13, comma 4, può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. La percentuale può essere diminuita quando le entrate complessive superano del dieci per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia determinati secondo le modalità di cui al l’articolo 14, comma 1. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato sentito il parere del consiglio di amministrazione dell’Ente o su richiesta motivata di questo, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per determinare l’aliquota del contributo integrativo di cui all’articolo 13, si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell’Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull’equilibrio della gestione. La misura del contributo di cui al comma 1 deve essere aumentata quando la misura delle entrate complessive non è sufficiente, in relazione all’ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia di cui all’articolo 14. Ai fini dell’equilibrio della gestione si applica l’articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
 
Art. 16. (Contributi mediante marche) A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 30 e 31 della legge 23 novembre 1971, n. 1100, sono abrogati.
 
Per determinare l’aliquota del contributo integrativo di cui all’articolo 13, si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell’Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull’equilibrio della gestione. La misura del contributo di cui al comma 1 deve essere aumentata quando la misura delle entrate complessive non è sufficiente, in relazione all’ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia di cui all’articolo 14. Ai fini dell’equilibrio della gestione si applica l’articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Art. 16. (Contributi mediante marche) A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 30 e 31 della legge 23 novembre 1971, n. 1100, sono abrogati. Art. 17. (Comunicazioni obbligatorie all’Ente) Tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro devono comunicare all’Ente con lettera raccomandata, da inviare entro sessanta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA, l’ammontare del volume d’affari ai fini IVA sul quale è stato versato il contributo di cui all’articolo 13. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere dichiarati gli accertamenti, divenuti definitivi nel corso dell’anno precedente, dei volumi d’affari ai fini IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati. Relativamente al volume d’affari ai fini IVA dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all’articolo 13, comma 2. Chi non ottemperi all’obbligo di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare all’Ente, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all’articolo 20. L’omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l’infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro novanta giorni, costituiscono, in caso di recidiva, infrazione disciplinare, da denunciare al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, per i provvedimenti di competenza. La comunicazione o la rettifica effettuate prima dell’adozione del provvedimento
disciplinare da parte del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro, costituiscono circostanza attenuante ai fini della determinazione della sanzione da irrogare.
Il consiglio di amministrazione dell’Ente stabilisce le modalità per la comunicazione e il versamento dei contributi, nonché i criteri per l’applicazione del presente articolo e dell’articolo 18. Entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i consigli provinciali dei consulenti del lavoro devono trasmettere all’Ente l’elenco degli iscritti agli albi, con l’indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di luglio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione dell’Ente può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma. L’Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici dell’IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti i consulenti del lavoro, nonché i pensionati in attività. Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dell’IVA, il richiedente può dichiarare provvisoriamente l’entità del volume d’affari conseguito nell’ultimo anno, con l’obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti dal presente articolo. In caso di morte dell’iscritto la comunicazione di cui al comma 1, ove non sia stata già presentata da quest’ultimo, deve essere prodotta dagli eredi. Art. 18. (Pagamento dei contributi) Il contributo soggettivo di cui all’articolo 12 è riscosso a mezzo di ruoli compilati dall’Ente, resi esecutivi dall’intendenza di finanza competente, secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, con l’obbligo per i concessionari del non riscosso per riscosso o, a richiesta dell’Ente, mediante il pagamento su conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dall’Ente. Il contributo integrativo dovuto ai sensi dell’articolo 13 è versato contestualmente alla comunicazione annuale di cui all’articolo 17. Il pagamento del contributo integrativo di cui all’articolo 13 è eseguito a mezzo di conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dall’Ente. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione all’Ente, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell’anno in cui deve essere eseguita la comunicazione. I
predetti interessi sono dovuti anche sulle somme di cui all’articolo 17, comma 4. In caso di inadempienza, l’Ente provvede alla riscossione del contributo integrativo di cui all’articolo 13 e, in genere, delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all’articolo 17, a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall’intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, con l’obbligo del non riscosso per riscosso.
Ai fini della riscossione l’Ente può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita. Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Ente.

Art. 19. (Prescrizione dei contributi) La prescrizione dei contributi dovuti all’Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all’Ente, da parte dell’obbligato, della comunicazione di cui all’articolo 17.

Art. 20. (Controllo delle comunicazioni) Nei casi di discordanza tra i dati in possesso dell’Ente e quelli dichiarati ai sensi dell’articolo 17 dall’iscritto, l’Ente ha facoltà di esigere dall’iscritto medesimo o dagli aventi diritto a pensione indiretta, entro il termine di prescrizione decennale, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all’Ente e le dichiarazioni annuali del volume d’affari ai fini dell’IVA, nonché di inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine all’iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica l’articolo 17, comma 5, ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 21. (Restituzione dei contributi) Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino dall’iscrizione all’Ente senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione possono ottenere, su loro richiesta, la restituzione dei contributi di cui
all’articolo 12, nonché degli eventuali contributi personali previsti dalle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le restituzione di cui al comma 1 spetta anche ai superstiti dell’iscritto, deceduto in costanza di rapporto assicurativo, indicati all’articolo 8, che non hanno titolo alla pensione indiretta conseguibile anche mediante la ricongiunzione. Sulle somme da restituire è dovuto l’interesse composto del cinque per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti. In caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi presso altro ente di previdenza obbligatoria sono trasferiti solo i contributi soggettivi e di riscatto, con la maggiorazione dell’interesse composto nella misura prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45.
 
Art. 22. (Iscrizione all’Ente) L’iscrizione all’Ente è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, e facoltativa per gli iscritti agli albi stessi obbligatoriamente iscritti ad altro ente di previdenza per liberi professionisti, ad eccezione di coloro che, a norma di legge, hanno optato per altra cassa di previdenza per i liberi professionisti in quanto iscritti a due o più albi professionali. L’iscrizione all’Ente decorre dalla data di iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro. A tal fine, il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro deve comunicare all’Ente l’avvenuta iscrizione all’albo, così come l’eventuale cancellazione. Art. 23. (Decorrenza del regime contributivo) I contributi soggettivo e integrativo, di cui agli articoli 12 e 13, sono dovuti dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 24. (Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie) Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al comma 1 sono regolate dalla normativa previgente; sono parimenti regolate anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l’iscritto, sia deceduto
 
Art. 23. (Decorrenza del regime contributivo) I contributi soggettivo e integrativo, di cui agli articoli 12 e 13, sono dovuti dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 24. (Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie) Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al comma 1 sono regolate dalla normativa previgente; sono parimenti regolate anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l’iscritto, sia deceduto
prima ditale data. Le pensioni di invalidità di cui all’articolo 5 sono concesse per gli eventi che insorgono dal 1° gennaio del quinto anno successivo a quello di entrata in vigore della presenta legge. Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facoltà di chiedere il ricalcolo ai sensi dell’articolo 26 della presente legge. Gli iscritti all’Ente che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il trentaseiesimo anno di età possono esercitare, entro due anni dalla suddetta data, il riscatto di un numero di anni, fino ad un massimo di dieci da sommare a quelli di effettiva iscrizione all’Ente per raggiungere e comunque non superare il limite minimo di anzianità prescritto per essere ammessi al trattamento della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 2. Tale riscatto non è consentito agli iscritti ad altra forma obbligatoria di previdenza. Il riscatto ha effetto esclusivamente ai fini della pensione di vecchiaia e della pensione ai superstiti. Il riscatto di cui al comma 5 avviene mediante versamento, per ciascun anno da riscattare, di un contributo pari a quello soggettivo, di cui all’articolo 12, comma 1, dovuto per l’anno in cui la facoltà è esercitata. Il versamento di ciascun contributo deve avvenire, a pena di decadenza del diritto a riscatto del contributo medesimo, entro due anni dalla data della richiesta e comunque prima della liquidazione della pensione. Gli anni riscattati ai sensi dell’articolo 38 della legge 23 novembre 1971, n. 1100, valgono alfine di completare l’anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione ai superstiti. Sino alla data di cui al comma 1, le pensioni liquidate ai sensi della legge 23 novembre 1971, n. 1100, restano fisse nella misura in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni già intervenute e liquidate ai sensi del quarto comma dell’articolo 20 della stessa legge. Per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni tra il 1° gennaio del terzo anno e il 31 dicembre del dodicesimo anno successivi all’anno di entrata in vigore della presente legge, l’anzianità contributiva trentennale di cui all’articolo 2, comma 1, è ridotta, ogni due anni, con effetto dal dodicesimo anno e sino all’anno di cui al comma 1 del presente articolo, di una annualità sino ad un massimo di cinque, in relazione alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età cadente in ciascun biennio.
 
Art. 25. (Decorrenza delle rivalutazioni) Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all’articolo 24, comma 1, sono rivalutate, ai sensi dell’articolo 10, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate ai sensi della presente legge. Per la prima applicazione dell’articolo 10, ai fini della rivalutazione degli importi di tutte le pensioni erogate dall’Ente, si fa riferimento all’indice medio annuo relativo all’anno in cui si è verificata la variazione dell’indice che, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 novembre 1971, n. 1100, ha determinato l’ultimo adeguamento delle pensioni, mentre per la rivalutazione del contributo soggettivo di cui all’articolo 12, comma 1, si fa riferimento all’indice medio annuo relativo all’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Art. 26. (Ricalcolo delle pensioni) Coloro che godono della pensione di vecchiala, di inabilità, di invalidità, di reversibilità o indiretta precedentemente alla data di cui all’articolo 24, comma 1, possono chiederne, per una sola volta, il ricalcolo per fruire dell’integrazione di cui all’articolo 2, comma 3.
Ai fini del ricalcolo di cui al comma 1, sarà verificato il requisito della contribuzione integrativa e calcolata l’entità della pensione integrativa secondo le disposizioni della presente legge. Art. 27. (Organi dell‘Ente di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro) Gli organi dell’Ente sono: a) il presidente; b) l’assemblea dei delegati; c) il consiglio di amministrazione; d) collegio dei sindaci. Il presidente e i componenti degli organi collegiali di cui al comma 1 durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ai consigli provinciali dei consulenti del lavoro possono essere demandate dall’Ente speciali funzioni allo scopo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali.