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1453<ref>R. Archivio di Stato. ''Senato''. Terra reg. III, carte 79.</ref> con cui il Senato delibera di eleggere tre nobili per istudiare e proporre quelle misure che credessero più utili ad aumentare il concorso e la coniazione dell’oro, ed mia legge del 1 dicembre 1454<ref>Ivi. ''Maggior Consiglio'', registro Ursa, carte 191.</ref>, colla quale il Maggior Consiglio incarica il Senato di fare all’ufficio del saggio dell’oro quelle riforme che stimasse convenienti a mantenere il ducato in quella perfezione, per la quale è reputato in tutto il mondo. Non havvi memoria che gli studi ordinati e le proposte, che dovevano esserne la conseguenza, abbiano avuto un pratico risultamento, anzi è da ritenere che nessun provvedimento sia stato adottato, non trovandosene traccia nel Capitolare dei massari all’oro. Dalle considerazioni che precedono il decreto 18 settembre 1453, in cui è detto che la quantità dell’oro portato in zecca era minima, mentre abbondantissimo era l’argento che si coniava in moneta, si può facilmente argomentare che gli inconvenienti lamentati dipendevano dall’abbondanza del ricavo dello miniere d’argento, mentre era scarso il prodotto di quello d’oro. Non era quindi in potere dei savi consultori della repubblica rimuovere le cause di questo fenomeno economico, mentre abbassando continuamente e progressivamente il valore dell'argento si otteneva d’impedire l’esportazione della ricercatissima moneta d’oro.
1453<sup>nota</sup> con cui il Senato delibera di eleggere tre no-
bili per istndiare e proporre quelle misure che credes-
sero più utili ad aumentare il concorso e la coniazione
dell'oro, ed mia legge del 1 dicemljre 1454 (^), colla
quale il Maggior Consiglio incarica il Senato di fare
all' ufficio del saggio dell' oro qucll(j riforme che
stimasse convenienti a mantenere il ducato in quella
perfezione, per la quale è reputato in tutto il mondo. Non havvi memoria che gli studi ordinati e le pro-
poste, che dovevano esserne la conseguenza, abbiano
avuto un pratico risultamcnto, anzi è da ritenere
che nessun provvedinrento sia stato adottato, non
trovandosene traccia nel Capitolare dei massari all'oro.


Alcuni provvedimenti troviamo quindi in questo senso e, prime in ordine di data, due parti sancite dal Senato nel giorno 9 luglio 1429: nella prima<ref>Ivi. ''Senato'', Misti reg. LVII, c. 126 t. — Capitolare dello Brocche, carte 24 t. — Capitolare dei Massari all’argento, carte 61 t.</ref> si ordina che coll’argento del quarto che i mercanti
Dalle considerazioni che precedono il decreto IS set-
teml)re 1453, in cui è dftto clic la quantità dell'oro
portato in zecca era minima, mentre abbondantissimo
era l'argento che si coniava in moneta, si può fa-
cilmente argomentare elicgli inconvenienti lamentati
dipendevano dall'abìxiudanza del ricavo dello miniere
d' argento, mentre era scarso il prodotto di quello
d'oro. Non era quindi in poteic dei savi consultori
della republ)lica rimuoven' lo cause di questo fmo-
meno ecoriomico. menti'e al)bassando continuamente
e progressivamente il valore dcirargento si otteneva
d' impedire 1' esportazione delhi ricercatissima mo-
neta d'oro.

Alcuni provvedimenti troviamo quindi in (piesto
senso e, [)rime in ordine di data, due parti sancite
dal Senato nel giorno 9 lugHo 1429: nella juàma W
si ordina che coli' argento del quarto che i mercanti

(2j U. Archivio 'li Stato. Siiicilo. Terra rej;. Ili, carte 7!'.

(3^1 Ivi. Mcif/ff/or Coiis'i/Iio, re^xi-^lro Ursa, carte l'.ll.

(i) Ivi. Senato, Misti reg. J.VII , e. liG r. — Capitolare dello
Brocche, carte 24 t. — Capitolare dei Massari all' argento, carte GÌ t.