Pagina:Convenzione concernente l’assunzione, la costruzione e l’esercizio delle ferrovie nel Regno Lombardo-Veneto.djvu/8: differenze tra le versioni

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Art. 52. Incombe alla Società l’obbligo di far sorvegliare gratuitamente, dalle persone addette al suo servizio, i telegrafi dello Stato esistenti o da erigersi in appresso lungo le sue strade di ferro, e d’imporre loro la cura delle piantagioni, fatte o da farsi, come pure le s’impone l’obbligo di notificare {{Pt|immedia-|immediatamente}} {{AltraColonna}} <noinclude>tamente </noinclude>i danni avvenuti, sia agli apparati telegrafici sia alle piantagioni rispettivamente alla prossima stazione telegrafica o all’autorità politica la più vicina.
Art. 52. Incombe alla Società l’obbligo di far sorvegliare gratuitamente, dalle persone addette al suo servizio, i telegrafi dello Stato esistenti o da erigersi in appresso lungo le sue strade di ferro, e d’imporre loro la cura delle piantagioni, fatte o da farsi, come pure le s’impone l’obbligo di notificare {{Pt|immedia-|immediatamente}} {{AltraColonna}} <noinclude>tamente </noinclude>i danni avvenuti, sia agli apparati telegrafici sia alle piantagioni rispettivamente alla prossima stazione telegrafica o all’autorità politica la più vicina.


Art. 53. La Società dovrà mantenere in buon stato la rete delle Strade ferrate L. V. per l’intera durata (art 31) della sua concessione, e munirla dei mezzi di trasporto corrispondenti ai bisogni del movimento.
Art. 53. La Società dovrà mantenere in buon stato la rete delle Strade ferrate L. V. per l’intera durata (art. 31) della sua concessione, e munirla dei mezzi di trasporto corrispondenti ai bisogni del movimento.


Art. 54. Se la Società non adempisse qualsiasi dei patti della presente Convenzione, l’amministrazione dello Stato sarà in diritto di prendere le disposizioni portate dalla legge 14 settembre 1854 di concessione delle Strade ferrate, ed al bisogno dì ordinare gli opportuni rimedii.
Art. 54. Se la Società non adempisse qualsiasi dei patti della presente Convenzione, l’amministrazione dello Stato sarà in diritto di prendere le disposizioni portate dalla legge 14 settembre 1854 di concessione delle Strade ferrate, ed al bisogno dì ordinare gli opportuni rimedii.


Art. 55. Scorso il termine stabilito dall’articolo 34 della presente Convenzione, lo Stato rientra tosto nel possesso e godimento delle ferrovie cedute a tenore dell’art. 1; ed acquista pure, a titolo gratuito la proprietà delle altre ferrovie costruite in base alla presente Convenzione coi relativi terreni, opere d’arte, lavori di terra, piano stradale ed armamento delle strade, nonchè delle loro dipendenze immobili, come stazioni, tettoje da carico e scarico, fabbriche nei punti d’arrivo e di partenza, asette da guardiani e sorveglianti coi loro annessi, macchine fisse ed ogni altro oggetto immobile o mobile, quali locomotive, vagoni, materiale, combustibili, approvvigionamenti di ogni sorte. Ciò vale pure per tutti gli annessi mobili ed immobili stati eseguiti per la manutenzione od il miglioramento delle Strade di ferro, cedute a tenore dell’art 1. Rimarranno per altro proprietà della Società gli edificj indicati all’art. 42.
Art. 55. Scorso il termine stabilito dall’articolo 34 della presente Convenzione, lo Stato rientra tosto nel possesso e godimento delle ferrovie cedute a tenore dell’art. 1; ed acquista pure, a titolo gratuito la proprietà delle altre ferrovie costruite in base alla presente Convenzione coi relativi terreni, opere d’arte, lavori di terra, piano stradale ed armamento delle strade, nonchè delle loro dipendenze immobili, come stazioni, tettoje da carico e scarico, fabbriche nei punti d’arrivo e di partenza, casette da guardiani e sorveglianti coi loro annessi, macchine fisse ed ogni altro oggetto immobile o mobile, quali locomotive, vagoni, materiale, combustibili, approvvigionamenti di ogni sorte. Ciò vale pure per tutti gli annessi mobili ed immobili stati eseguiti per la manutenzione od il miglioramento delle Strade di ferro, cedute a tenore dell’art 1. Rimarranno per altro proprietà della Società gli edificj indicati all’art. 42.


Art. 56. Le controversie che potrebbero sorgere intorno all’interpretazione dell’attuale Convenzione dovranno essere definite da arbitri.
Art. 56. Le controversie che potrebbero sorgere intorno all’interpretazione dell’attuale Convenzione dovranno essere definite da arbitri.


Nascendo una tale controversia, la parte pretendente dovrà notificare in via legale alla contraria la scelta fatta dell’arbitro, invitandola a procedere dal canto suo a simile nomina. Ove codesto invito non sortisse entro 14 giorni il dovuto effetto, sarà lecito alla parte attrice di passare alla nomina del
Nascendo una tale controversia, la parte pretendente dovrà notificare in via legale alla contraria la scelta fatta dell’arbitro, invitandola a procedere dal canto suo a simile nomina. Ove codesto invito non sortisse entro 14 giorni il dovuto effetto, sarà lecito alla parte attrice di passare alla nomina del
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{{SAL|8|3|Silvio Gallio}}