Sentenza Tribunale Milano caso Vividown

Tribunale di Milano

2010 diritto diritto Sentenza Tribunale di Milano - caso Vividown Intestazione 20 maggio 2009 25% diritto

Organo giudicante: Tribunale di Milano - Decima sezione penale
Deposito in Cancelleria: 12/4/2010


N. 14667/08 Reg. Gen.Trib. N. 47061/06 N.R.MOD.21(P.M.) N. //////////////// G.I.P. (MODQO)

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANÙ

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SEZIONE4" PENALE

Composto dal Sigg. Magistrati Dott. OSCAR MAGI Giudice ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A


nella causa penale contro
1. DRUMMOND David Carl nato il 6 marzo 1963 a Forty Riley (Stati Uniti), ivi residente, elettivamente domiciliato presso lo studio deII’Avv. Giuseppe Bana, via S. Antonio 11, Milano, libero, contumace. Difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Bana via S. Antonio 11, Milano e deII’Avv. Giuliano Pisapia, via Fontana, 22 Milano.

2. DE LOS REYES George nato il 2 maggio 1954 a La Havana (CUBA), ivi residente, elettivamente domiciliato presso lo studio deII’Avv. Giuseppe Vaciago, viale Bianca Maria, 33, Milano, libero, contumace. Difeso di fiducia dall’Avv. Giuseppe Vaciago viale Bianca Maria, 33, Milano e deII’Avv. Giuliano Pisapia via Fontana, 22, Milano.

3. FLEISCHER Peter Andrew nato il 9 dicembre 1963 a‘ Illinois (Stati Uniti), ivi residente, elettivamente domiciliato presso l‘avv. Giuseppe Vaciago, viale Bianca Maria, Milano, libero, contumace. Difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Vaciago viale Bianca Maria, 33, Milano e dall’ Avv. Giuliano Pisapia, via Fontana, 22 Milano.

4. ARVIND Desikan nato il 23 ottobre 1974 a Madras (India) ivi residente, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Giuliano Pisapia via Fontana, 22 Milano, libero, contumace. Difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Vaciago viale Bianca Maria, 33, Milano e dall’ Avv. Giuliano Pisapia, via Fontana, 22 Milano.

IMPUTATI

DRUMMOND David Carl
FLEISCHER Peter Andrew
DE LOS REYES George
ARVIND Desikan

A) per i reati di cui agli art. 110, 40 comma 2, 595 comma 1 e 3 c.p. perché in concorso tra loro
DRUMMOND David Carl - Presidente del Consiglio di Amministrazione di GoogLe lta/y s.r.l. dal 19.3.2004 e successivamente nominato amministratore delegato in data 2.4.2004 (fino al 21.5.2007),
DE LOS REYES George - membro del Consiglio di Amministrazione di Goog/e /ta/y s.r./. dal 19.3.2004 e successivamente nominato amministratore delegato in data 2.4.2004 (fino al 21.5.2007),
FLEISCHER Peter Andrew - responsabile delle policy sulla privacy per l’ Europa (Global Privacy Counse) di Google lnc.,
DESlKAN Arvind - responsabile del progetto Google Video per l’Europa.</BR

Offendevano la reputazione dell‘Associazione Vivi Down - associazione italiana per la ricerca scientifica e per la tutela della persona Down, nonché di DE LEON Francesco Giovanni, consentendo che venisse immesso per la successiva diffusione a mezzo internet, attraverso le pagine del sito hHQJ/videogoog/eit e senza alcun controllo preventivo sul suo contenuto, un filmato in cui persone minorenni, in concorso tra loro, pronunciando la seguente frase “Salve, siamo del/associazione Vivi down, un nostro mongo/o si è cagato addosso e mò non sappiamo che minchia fare perché /’odore di merda c’è entrato nel/e narici” e ponendo in essere numerosi altri atti vessatori nei confronti di un loro coetaneo disabile, ledevano i diritti e le libertà fondamentali nonché la dignità degli interessati. ln Milano, in epoca immediatamente successiva all'8 settembre 2006 (data del video upload) e fino al 7 novembre 2006 (data della rimozione del video). Obbligo giuridico ex art. 40 comma 2 cosi individuato: omettevano - ciascuno nella rispettiva qualità - il corretto trattamento di dati personali come prescritto dal D.Ivo 30 giugno 2003 n.196 (e altresì più volte sollecitato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dopo la conclusione del procedimento di cui al successivo capo C, in data 22.3.2006, 9.5.2006 e 3.7.2006) ed in particolare:
- dall’art 13, difettando del tutto l’informativa sulla privacy- visualizzabile in italiano dalla pagina
iniziale del sen/izio Goog/e video, in sede di attivazione del relativo account al fine di porre in essere Fup/oad dei fi/es - in ordine a quanto prescritto dal comma 1 della richiamata norma e, per essa, del valido consenso di cui all’art. 23 comma 3,
- - dall’art. 26, riguardando altresì dati idonei a rivelare lo stato di salute della persona inquadrata,
- - dall’art. 17, per i rischi specifici insiti nel tipo di trattamento omesso nell’ipotesi di cui al presente procedimento, non attivandosi Goog/e ltaly s.r./. neppure in tal senso- tramite il prescritto interpello- presso l'Autorità Garante. Trattamento omesso - anche in relazione alle concrete misure organizzative da apprestare, idonee alla sua successiva attuazione - fin dalla fase antecedente alla effettiva localizzazione dei servizio Google Video sulla pagina /7ÎÌ,Q.'//VÌdGO.QOOQ/G.ÌÎ (di fatto avvenuta in data 12 luglio 2006), non avendo né i due rappresentanti legali di Google ltaly s.r./, né il responsabile del progetto Gcogle Video.(durante le numerose conference-call per la definizione delle modalità operative con il personale di Google ltaly s.r./. assegnato al progetto) né tantomeno il Global Privacy Counsel di Google lnc. affrontato la problematica relativa alla protezione dei dati personali che sarebbero stati trattati in relazionea Google Video, che invece veniva volutamente lanciato come servizio di “libero accesso" dopo una attenta analisi del mercato italiano (confluita nel documento "Goog/e Video.‘ pre/iminary analisis of italian market peculiarities" - redatto, su indicazione del DESIKAN, dal personale di Google ltaly s.r./. assegnato al progetto Goog/e Video - nel quale la consolidata presenza di siti internet italiani che offrivano esclusivamente video d qualità veniva indicata come punto di criticità per diventare leader nel mercato dei video on line).
DRUMMOND David Carl
FLEISCHER Peter Andrew
DE LOS REYES George '
B) per il reato di cui agli artt. 110, 167, comma 1 e 2 D.Ivo 30 giugno 2003 n.196, perché, in concorso tra loro e nelle circostanze di fatto di cui al precedente capo, al fine di trarne profitto per il tramite del sen/izio Google Video (in relazione al quale Goog/e lta/y s.r./ beneficia degli indotti pubblicitari degli inserzionisti), procedevano al trattamento dei dati personali in violazione agli artt. 23, 17 e 26 stesso D.Ivo, con relativo nocumento perla persona interessata (DE LEON Francesco Giovanni). In Milano, 8 settembre 2006 (data del video upload)
'

PARTI CIVILI:

1. Associazione Vivi Down Onlus, in persona del presidente Sig. Eduardo Censi, rappresentata dall’Avv. Guido Camera con studio in Milano, Galleria Privata Strasburgo n. 3.
2. Difensore Civico del Comune di Milano, in persona del Sig. Alessandro Barbetta, rappresentato dall‘Avv. Maria Rosa Sala dell’Avvocatura Comunale, Milano, via della Guastalla, 8.
l difensori e procuratori speciali degli imputati all'udienza del 19.5.2009 chiedono procedersi nelle forme del rito abbreviato condizionato alfescussione di un testimone.

Il Pubblico ministero si oppone.

Il Tribunale dispone la trasformazione del rito.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

i Pubblici Ministeri (udienza 25.11.2009) per gli imputati Drummond David Cari, De Los Reyes George e Fleischer Peter, unificati i reati loro ascritti sotto il vincolo della continuazione, interna in relazione alle tre violazioni di cui al capo a) ed esterna con il capo b), concesse le circostanze attenuanti generiche, chiedono la condanna alla pena finale di anni uno ciascuno; per l’imputato Desikan Arvind, concesse le circostanze generiche, chiede la condanna alla pena finale di mesi sei di reclusione;
il difensore della parte civile Vividown Onlus (udienza 24.11.2010) chiede che gli imputati siano condannati alle pene ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni patrimoniali e/o morali da liquidarsi, ai sensi dell'art. 539 co. 1 c.p.p., in separato giudizio civile, nonché alla rifusione celle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile che si quantificano in complessivi Euro 6.985,00; il difensore della parte civile Difensore Civico del Comune di Milano (udienza 24.11.2010) chiede che gli imputati vengano condannati alla pene di legge ed al risarcimento, in via solidale tra loro, del danno patrimoniale, che si quantifica in via equitativa nella somma di Euro 150 mila, e del danno non patrimoniale, che si quantifica in via equitativa nella somma di Euro 150 mila, o, in subordine, nelle diversa somma che il Tribunale vorrà determinare ai sensi dell’art. 1226 c.c.; in subordine chiede che gli imputati siano condannati, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa; chiede, in ogni caso, che venga concessa la provvisoria esecutività della sentenza ai sensi dellalt. 540 co. 1 c.p.p. e che gli imputati vengano condannati alla rifusione delle spese di giudizio che si quantificano in complessivi Euro 12.289,50;
l’avv. Giusegpe Bana per l’imputato Drummond (udienza 16.12.2009) chiede in relazione al reato di cui al capo a) declaratoria dimprqcedibilità per difetto di querela e, in ogni caso, lîassoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste o non costituisce reato; l’avv. Giusegpe Vaciaqo per gli imputati De Los Reves, Fleischer e Desikan e l’avv. Giuliano Pisapia per tutti gli imputati (udienza 23.12.2009) chiedono in relazione al reato di diffamazione di cui al capo a) declaratoria dimprocedibilità per mancanza di valida querela, e, in ogni caso, l'assoluzione dei propri assistiti da tutti i reati loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto e, in subordine, perché il fatto non costituisce reato; chiedono altresì il rigetto delle richieste di risarcimento per insussistenza di qualsiasi danno. All’udienza del 24.2.2010 le parti si riportano alle repliche scritte depositate in cancelleria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli imputati del presente procedimento sono stati rinviati a giudizio con decreto di citazione diretta ( art. 552 CPP) datato 20 ottobre 2008, regolarmente tradotto nella lingua di origine degli stessi. i La prima udienza dibattimentale si è tenuta dinanzi a questo giudice monocratico in data 3 febbraio 2009: nel corso della stessa è avvenuta la costituzione delle parti civili Associazione Vivi Down, Oriana Cerri, Difensore Civico del Comune di Milano con separati atti depositati; le difese degli imputati hanno chiesto termine per verificare la correttezza delle stesse e per proporre questioni preliminari; il giudice ha rinviato ad udienza successiva. La seconda udienza si è tenuta in data 18 febbraio 2009: nel corso della stessa è’ stata depositata , da parte del difensore , dichiarazione di remissione di querela da parte di De Leon Enrico e De Leon Francesco Giovanni nei confronti di tutti gli imputati del reato sub A , nonché accettazione della stessa da parte di questi ultimi ; è stata sollevata dai difensori degli imputati richiesta di esclusione delle parti civili residue; questo giudice ha emesso contestuale ordinanza con la quale veniva solo parzialmente accolta la richiesta difensiva ( nel senso di escludere la costituzione di parte civile del Difensore Civico del Comune di Milano in ordine al reato sub B) mantenendo valide le altre costituzioni effettuate ( vedi ordinanza allegata al verbale di udienza). ll processo veniva rinviato ad altra udienza. Nel corso della terza udienza (17 marzo 2009) le difese degli imputati sollevavano ulteriore eccezione relativa alla invalidità della querela proposta dall'Associazione Vivi Down; il giudice rigettava tale eccezione con articolata ordinanza, allegata al verbale, che qui si richiama integralmente. Nel corso della quarta udienza (25 marzo 2009), le difese degli imputati sollevavano numerose questioni preliminari eccependo la incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, nonché numerose nullità di atti compiuti dall'ufficio del Pm nel corso delle indagini preliminari; acquisiti i pareri delle altre parti processuali, il giudice si riservava di decidere, rinviando alla successiva. Nel corso dell'udienza del 21 aprile 2009, questo giudice dava lettura della ordinanza relativa alle questioni preliminari per cui si era riservato. Tale ordinanza viene qui riportata integralmente, attesa la rilevanza delle questioni prospettate e risolte: "A scioglimento della riserva presa nell'udienza del 25 .3. 2009, osserva:
l difensori degli imputati del presente procedimento hanno, concordemente, sollevato una eccezione preliminare relativa alla competenza territoriale dell'a.g. procedente ( e di conseguenza dell'a.g. giudicante) dei reati sottoposti al giudizio di questo g.m. : in estrema sintesi le difese ritengono che il reato contestato sub C) nel capo di imputazione di cui al ‘DCDG del 20 ottobre 2008, sia stato commesso in Roma e sia quindi di competenza DELL'a.g. di quella città e che , peraltro non sia connesso agli altri reati indicati nel decreto ; che i reati sub A e B, invece, connessi tra di loro ai sensi dell'art. 12 CPP, siano stati commessi in luoghi diversi da l\/lilano (per il reato sub A, Torino come luogo ove il video diffamatorio è stato immesso in rete, ovvero Roma, come luogo ove per la prima volta lo stesso è stato percepito come tale; per il reato sub B, Torino o Roma , la prima città come luogo dell'upload del files video caricato in rete, la seconda come luogo ove è stata percepita per la prima volta la lesione dell'interesse protetto dalla norma , ovvero ancora Torino, luogo ove è stato arrecato il nocumento indicato nella norma come condizione oggettiva di punibilità); che, in particolare, essendo il reato sub B più grave tra quelli contestati, ai sensi dell'art. 16 comma 1 CPP, la competenza territoriale dell'A.G. per questo reato sia quella di Torino o di Roma , e che tale competenza attragga anche il TGQÌO CODFIESSO COIÎÎGSÎQÌO SUb A. ll Pl\/l procedente e le difese delle parti civili costituite hanno chiesto rigettarsi l'eccezione e confermarsi la competenza territoriale dell’A.G. milanese . Va preliminarmente rilevato che appare corretta la indicazione dei difensori del reato contestato sub B come reato più grave nel presente procedimento z sia per il reato di diffamazione sub A che per il reato sub C, la pena edittalmente prevista va da sei mesi a tre anni, mentre per il reato di illecito trattamento dei dati personali contestato sub B la pena prevista va da un anno a tre anni, ed è quindi indiscutibilmente più grave . Deve, in secundis, rilevarsi che appare indiscutibile anche la connessione quantomeno tra il reato sub A e quello sub B indicati nel capo di imputazione : connessione che opera per tre imputati su quattro ai sensi del capoverso B dell'art. 12 CPP , e che, quindi, deve ritenersi sussistente tra i due capi di imputazione indicati.

Ai sensi, quindi, dell'art. 16 comma l CPP, deve ritenersi che sia il luogo di commissione del reato sub B, più grave, quello determinante la competenza territoriale per la vicenda delineata nei capi di imputazione contestati . ll fatto delineato al capo B della rubrica, ( e cioè l'illegittimo trattamento dei dati personali di De Leon Francesco Giovanni , avvenuto in violazione degli artt. 23, 17 e 26 D.Lvo 196/2003 con relativo nocumento del medesimo e con le modalità omissive indicate nel capo A contestato) appare " prima facie" di non facile individuazione : non è infatti semplice nelle fasi iniziali di un procedimento penale per il giudice procedente che non voglia addentrarsi nel merito di una vicenda su cui dovrà , con ogni probabilità, pronunciarsi , effettuare una analisi penetrante delle vicende sottoposte al suo giudizio al fine di evidenziarne il ” cuore" della condotta o dell'evento per poterne poi enucleare una valutazione certa sul ” locus commissi delicti", soprattutto, poi, quando il reato in questione appare costituito a salvaguardia di interessi assolutamente immateriali come la "privacy", con modalità commissive particolari quali quelle operate su internet. ln casi del genere, a meno di non spingersi su terreni non percorribili quali quelli della concreta analisi del fatto contestato, appare quindi necessario mantenersi su un terreno di valutazione più generale ( che non vuol dire generico), cercando di enucleare dal fatto quegli elementi che ne connotino le caratteristiche commissive , ai soli fini evidenziati, evitando di pronunciarsi sulle sue effettive dinamiche , quando anche sulla loro reale commissione da parte delle persone imputate. in particolare la vicenda in questione appare connotata da alc-uni elementi indubitabili: la concreta immissione del video ” incriminato”a Torino da parte di un soggetto per cui vi è già stata sentenza di primo grado di condanna da parte del TM di quella città; il fatto che "Google ltaly SRL" abbia sede a Milano; il fatto che a Milano sia stata depositata la prima denuncia querela da parte dell'Associazione Vividown; il fatto che i " server" utilizzati da Google ltaly , per conto di Google lnc. siano stati localizzati in territorio non Italiano; il fatto che Google lnc abbia sede in lrlanda; il fatto che gli imputati non siano né siano stati residenti in ltalia e che in Italia abbiano solo eletto domicilio in conseguenza della iscrizione della notizia di reato ai loro danni; il fatto che la prima procura italiana ad occuparsi del fatto sia stata la procura di milano. Non appare , invece, fatto indubitabile e dirimente quello indicato dalle difese e relativo alla ” prima percezione" del fatto diffamatorio a Roma da parte di persona

individuata ( tale D'Amato) , che avrebbe poi avvisato l'associazione Vividown a Milano : al di là della assoluta casualità di tale vicenda (come dimostrano i numerosi commenti di accesso al sito " incriminato" prodotti dalla parte offesa Vividown al momento della proposizione della querela,commenti tutti provenienti dai luoghi più disparati della penisola ed anche precedenti temporalmente a quello di Roma ) , deve rilevarsi che il reato di diffamazionea mezzo internet ( reato per così dire presupposto rispetto a quello contestato sub B) deve ritenersi commesso in modo contestuale con la semplice immissione del contenuto diffamatorio nella rete di connessione telematica denominata internet , a nulla rilevando che tale dato sia percepito prima in un luogo piuttosto che in un altro ; in tal senso , e di conseguenza, non può ritenersi percepito a Roma piuttosto che in un altro luogo il nocumento che la norma richiede come condizione di punibilità del fatto , se tale nocumento sia conseguenza di una comunicazione telematica a mezzo internet. ln estrema sintesi non appare rilevante che la prima persona identificata con certezza nella vicenda in questione sia stata una persona a Roma : sia la commissione del reato di diffamazione che la conseguente commissione del reato di illecito trattamento dei dati avvenuti tramite internet , non possono considerarsi commessi in un luogo per il solo fatto che in quel luogo l'offesa viene percepita ; essendo la percezione dell'offesa un dato rilevante per la commissione del reato di cui all'art. 595 CP , ma non dirimente ai fini della competenza territoriale. ln particolare, poi, deve ritenersi che il reato di cui all'art. 167 D.Lvo 196/2003, nel caso in questione, sia stato sicuramente commesso anche all'estero : non vi è dubbio che perlomeno parte del trattamento dei dati immessi a Torino sia avvenuto fuori d'Italia, in particolare negli Stati Uniti d'America, luogo ove hanno indubitabilmente sede i server ( e cioè le macchine che trattano ed immagazzinano i dati) di proprietà di Google lnc.
E pertanto, a norma dell'art. 10 n.3 CPP, essendo il reato in questione commesso in parte, ma non del tutto,all'estero la competenza per territorio verrà determinata ai sensi degli artt. 8 e 9 CPP.
Va quindi determinato ove sia stato consumato , perlomeno in parte, il reato di cui all'art. 167 D.Lvo 196/2003, e cioè ove sia avvenuto ( in Italia) una parte dell'azione o dell'omissione costitutiva della condotta del reato in questione ( essendo fuor d_i dubbio che la condizione di punibilità non costituisce un elemento costitutivo del reato e non è quindi determinante ai fini della competenza). 4

A parere dei difensori il solo luogo ove è avvenuta una parte dell'azione rilevante del reato in questione è Torino, essendo quella la città oveè avvenuta l'immissione dei dati ” sensibili” da cui è poi scaturito il procedimento in questione; in questo senso deve dirsi che se non vi è dubbio che certamente la parte iniziale della vicenda è cominciata a Torino con il caricamento del video incriminato sul sito Web Google video, è però altrettanto vero che il concetto di trattamento dei dati che scaturisce dalla lettura e dalla interpretazione del combinatodisposto tra gli artt. 167 e 4 D,Lvo 196/03 appare non limitato o limitabile all'operazione di raccolta dei dati o alla loro registrazione, ma comprende una quantità di altre azioni che vanno dalla organizzazione alla elaborazione alla consultazione, ed alla diffusione dei dati medesimi .
E perciò appare verosimile quanto affermato dal Pl\/I nella costruzione del capo di imputazione e poi ribadito nel corso della sua replica nell'udienza di riferimento : che cioè tale organizzazione ed elaborazione di dati sia avvenuta ( perlomeno in parte) a Milano con le modalità descritte nei capi di imputazione citati. Naturalmente l'affermazione de qua appare fatta sulla base di una conoscenza e compulsazione dei dati processuali assolutamente limitata da parte di questo giudice procedente, a cui non può chiedersi di attraversare tutti i documenti ed atti raccolti nelle indagini preliminari con quella sicurezza cognitiva che sola può essere raggiunta sulla base della dialettica dibattimentale dispiegata nella sua pregnante complessità .
Allo stato degli atti e delle indagini espletate questo giudice ritiene che la prospettazione accusatoria delle modalità comportamentali omissive di cui ai capi di imputazione sub A e B, sia tale da consentire una lettura della competenza territoriale inquadrabile nell'ambito del territorio milanese : questo sia per la strutturazione del reato e , in particolare, delle sue componenti significative a livello comportamentale ( praticamente il concetto di trattamento di dati comprende tutta l'immaginabi|e sequela di atti che vanno dall'entrata del dato nella rete di connessione alla sua uscita in sede di diffusione) , sia per il risultato , quantomeno apparente, delle indagini espletate che consentono di incardinare perlomeno parte dei comportamenti incriminati in quelli astrattamente indicati dalla norma medesima ( si vedano, in particolare gli esiti delle indagini informatiche effettuate nel corso delle indagini preliminari dagli agenti di PG, il rinvenimento ed il sequestro

del documento "Google video, analisi preliminare delle peculiarità del mercato italiano", le dichiarazioni testimoniali di Paola Veglio ed Edoardo Mainella). Si ribadisce che tale valutazione deve ritenersi, allo stato, assolutamente parziale e limitata e che, quindi, essa potrebbe subire delle variazioni nel corso dell'eventuale ulteriore dialettica procedimentale. Sulla base di tali considerazioni va, al momento, rigettata la eccezione preliminare di incompetenza territoriale formulata dalle difese degli imputati per quel che concerne i reati contestato ai capi A e B della rubrica ( come si è detto connessi ex art. 12 CPp). Per quel che concerne il capo C, invece, l'eccezione difensiva di incompetenza territoriale va accolta, sulla base delle seguenti considerazioni:
- E’ di palmare evidenza che il reato sub C non appare connesso in nessun modo ai reati sub A e B , ed è lo stesso Pm che lo conferma nel corso della replica all'eccezlone preliminare nell'ultima udienza "...fa riferimento ad un caso che nulla ha a che vedere con i capi A e B, e questo lo sottolineo per amore di verità"( trascr. Udienza 25.3.2009, pag.35);
- È altrettanto evidente, a parere di chi scrive, che il reato in questione si consuma nel momento in cui gli atti o i documenti ritenuti falsi vengono prodotti o esibiti nel procedimento dinanzi al Garante della Privacy ( peraltro in analogia con i reati in tema di falso ): il fatto che l'atto o il documento siano stati formati prima di tale "introduzione" , oltre ad essere un fatto di per sé ovvio, a nulla rileva sia in tema di consumazione del reato, sia, conseguentemente, in tema di competenza territoriale; competenza che, quindi, è sicuramente del Tribunale di Roma, luogo ove ha formalmente e sostanzialmente sede l'ufficio del Garante clella Privacy.
- La procura speciale di cui si discute la falsità, pertanto, sebbene formata in date e luoghi diversi da Roma ( come è assolutamente probabile anche sulla base delle allegazioni difensive) è sicuramente stata utilizzata ed esibita a Roma nel momento il dotta nel procedimentodinanzi al Garante , ed è quello il momento in cui si è radicata la competenza territoriale, nonché la consumazione del reato.
Pertanto va , come si è detto, accolta la richiesta difensiva di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in relazione al reato di cui al capo C della

rubrica, con conseguente declaratoria ai sensi dell'art. 23 CPP e trasmissione degli atti all'ufficio del Pl\/l dinanzi al Tribunale penale di Roma. ll difensore di alcuni degli imputati Avv. Vaciago ha, infine, sollevato altre eccezioni preliminari, che qui si riassumono:
- Omessa notifica , ai sensi dell'art. 169 CPP, agli indagati residenti all'estero George de Los Reyes e David Drummond dell'invito a dichiarare domicilio in Italia , con conseguente omessa notifica dell'informazione sul diritto di difesa in relazione all'espletamento di atti eseguiti tra il 24 novembre ed il 5 marzo 2007, data in cui è avvenuto il deposito della nomina di fiducia con elezione di domicilio; vienequindi rilevata una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett.C CPP, per violazione del diritto di assistenza dell'indagati, con conseguente richiesta di declaratoria di inutilizzabilità degli atti garantiti eseguiti tra il 24 novembre 2006 ed il 5 marzo 2007;
- Mancato avviso al difensore dei decreti di ispezione dei sistemi informatici e del conseguente decreto di sequestro eseguiti il 24 novembre ed il 12 dicembre 2006, con conseguente nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. C CPP, per violazione del diritto al contraddittorio;
- Nullità della prima ordinanza di proroga delle indagini preliminari, in quanto emessa dal GIP due giorni prima della scadenza del termine di 5 giorni per la presentazione delle eventuali memorie difensive , con violazione dell'art. 178 lett. C CPP, per violazione del diritto al contraddittorio. ll PlVl ha chiesto che le suddette eccezioni siano rigettate.
Quanto alla prima delle questioni prospettate, si osserva quanto segue: - Nella prospettazione difensiva il mancato utilizzo da parte del Pl\/l delle previsioni indicate nell’art.169 CPP nei confronti degli indagati costituirebbe una lesione del diritto di assistenza degli stessi, e quindi renderebbe inutilizzabili gli atti di indagine garantiti compiuti prima della nomina dei difensori di fiducia ( avvenuta solo il 5 marzo 2007, all'esito della procedura rogatoriale espletata); va tuttavia osservato che l'assistenza difensiva degli allora indagati Drummond e De Los Reyes ( mancando, al momento una nomina di fiducia) era garantita dalla nomina di ufficio di un difensore iscritto all'albo, difensore a cui sono stati regolarmente notificati sia l'informazione di garanzia ex artt. 369 e 369 bis CPP, sia l'avviso di deposito atti ex art.366 CPP;

né l'espletamento della procedura ex art. 169 CPP ( avvenuto comunque nel corpo della rogatoria inviata all'estero) avrebbe garantito una più celere informazione degli stessi e quindi una possibilità di nomine di fiducia precedenti a quelle esistenti ; in ogni caso la scelta rogatoriale l avvenuta in tempi assai ristretti rispetto alla primitiva iscrizione) appare essere stata assolutamente idonea a garantire il diritto di difesa degli indagati, diritto che non appare essere stato assolutamente compresso dallo svolgimento procedurale descritto. ln conseguenza deve disattendersi la richiesta difensiva sul punto. Quanto alla seconda eccezione difensiva si rileva che gli atti di cui si chiede la inutilizzabilità appaiono essere stati emanati in assoluto rispetto delle esigenze di urgenza al tempo prospettabili e prospettate: tale rispetto motivazionale ne consente una valutazione di regolarità formale piena , con conseguente rigetto della eccezione proposta.
Quanto alla terza questione prospettata si rileva che indubitabilmente il provvedimento del GIP ( ordinanza di proroga delle indagini) è stato emanato senza il pieno rispetto formale dei termini indicati dall'art. 406 comma 3 CPP; in questo senso la eccezione difensiva risulta fondata .
Va tuttavia rilevato che, trattandosi di nullità generale e non assoluta, ed avendo la parte interessata accettato gli effetti dell'atto in questione , non impugnando(come pure poteva) l'ordinanza di proroga del GIP , la stessa deve intendersi sanata.
Per tali motivi anche la terza eccezione difensiva deve essere respinta.

PQM

Visti gli artt. 491 CPP, 23 CPP
Rigetta
Sia le eccezione di inc za territoriale formulata dalle difese degli imputati in ordine ai capi A e B della rubrica , sia le eccezioni di nullità degli atti di indagine così come prospettate.
Accoglie

La eccezione di incompetenza territoriale relativa al capo C della rubrica, determinando la competenza medesima ne|I'A.G. di Roma e disponendo la trasmissione degli atti relativi al PlVl presso il Tribunale medesimo, previo stralcio della posizione dell'imputato Rora l\lil<esh e della parte civile costituita Cerri Oriana.
Dispone
Procedersi oltre nel dibattimento. "
Successivamente alla lettura dell'ordinanza de qua, il PM ha chiesto la produzione di alcuni atti e documenti; le difese hanno chiesto termine per poterli verificare; il giudice ha rinviato ad udienza successiva
- Nel corso dell'udienza del 5 maggio 2009, le difese hanno richiesto ulteriore termine al fine di poter formulare richieste di riti alternativi: il giudice lo ha concesso rinviando ad udienza successiva.
- Nell'udienza del 19 maggio 2009 i difensori di tutti gli imputati hanno chiesto lo svolgimento del rito abbreviato, condizionato all'ascolto del teste Jeremy Doig; il giudice ha accolto la richiesta rinviando ad udienza successiva per l'esame del teste richiesto.
- Nell'udienza del 23 giugno 2009, inizialmente, le difese degli imputati hanno formalmente rinnovato tutte le eccezioni già proposte e respinte: il giudice ha ritenuto di aver già esaurito le questioni con le ordinanze richiamate. Nonostante la presenza del teste non è stato possibile ascoltarlo, attesa la mancanza dell'interprete, pur regolarmente citato . Il giudice è stato costretto a rinviare ad udienza successiva. - Nell'udienza del 29 settembre 2009 è stato ascoltato ( in esame e controesame) il teste leremy Doig, regolarmente citato e presente , alla presenza di un interprete di lingua americana. Il processo è stato poi rinviato, per le conclusioni del PM, ad udienza successiva.
- Nella parte iniziale dell'udienza del 25 novembre 2009 le difese degli imputati hanno chiesto di poter produrre arazionî di precisazione” da parte del teste Doig; il PlVl e le parti civili si sono opposte, il giudice ha rigettato la richiesta.
l Pubblici ministeri presenti hanno effettuato la loro requisitoria, depositando ex art. 121 CPP, memoria riepilogativa ed illustrativa, chiedendo la condanna di tutti gli imputati in ordine ad ambedue i capi di imputazione residui.


Le parti civili hanno , anch’esse, concluso, depositando richieste risarcitorie. ll giudice ha rinviato ad udienza successiva per Ie conclusioni delle difese. Ne! corso deIl'udienza del 16 dicembre 2009 sono state depositate, debitamente tradotte, dichiarazioni provenienti dagli imputati.
Successivamente ha concluso il solo difensore Avv. Bana. H processo e stato rinviato per le conclusioni degli altri difensori.
Nel corso del|’udienza del 23 dicembre 2009 hanno concluso anche gli altri difensori degli imputati, depositando memorie. ll giudice ha rinviato ad altra udienza per le repliche.
L'udienza del 27 gennaio 2010 e stata rinviata per la adesione dei difensori alla giornata di astensione degli avvocati.
Ne||'udienza del 24 febbraio 2010 le parti si sono riportate a memorie seritte depositate nella cancelleria del giudice fuori udienza. ll giudice si é ritirato in camera di consiglio ed e successivamente uscito con il dispositivo di cui e stata data integrale lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Parte prima: le indagini dei PM di Milano cosi came ricostruite nella memoria degli stessi.

Appare opportuno, per contestualizzare correttamente i fatti di questo procedimento, riportare ,a questo punto, la ricostruzione che degli stessi viene fatta dai PM di Milano nelle ioro memorie finaii.
Questo giudice vi aderisce, per quel che attiene la ricostruzione in fatto, in modo completo , sia per la precisione deiie stesse, sia per la corrispondenza con le emergenze probatorie poste a||'attenzione del giudicante , emergenze che devono ritenersi totalmente utilizzabili in seguito alla scelta del rito effettuata dai difensori degli imputati. ” IN FATTO 1. ORIGINE DELUINDAGINE In data 9 novembre 20061’Associazione Vivi Down (Associazione italiana per la ricerca scientifica e per la tutela della persona Down, con sede in Milano) depositava‘ presso la Procura di Milano denuncia querela, in reiazione a1 contenuto di un video (della durata di circa 3 minuti e mezzo) apparso in Internet sul sito http://'0ide0.g00gle.z't nella sezione "video divertenti" (sezione al1’interno della quale tale video rivestiva il primo postog) e in relazione a1 quale ebbero cognizione nella mattina del 7 novembre 20065.
1 In pari data il Procuratore Aggiunto Corrado Carnevali iscriveva la notizia di reato a mod. 44 per i reati ex artt. 110, 595 primo e terzo comma c.p. Dopo la sua registrazione e la oontestuale emissione di un provvedimento di sequestro preventivo d‘urgenza dei video (non eseguito: I, 77), il 13.10.2006 il fascicolo perveniva al PM assegnatario che, in pari data, deiegava la Poiizia Postaie agli ulteriori accertamenti. lnoltre, nella stessa giornata, si prendevano contatti con la Prooura per i Minorenni di Roma, nella persona del Pubblico Ministero Fulvio Fiiocamo, che successivamente trasmetteva la CNR del Direttore della ll Divisione del Servizio Polizia Postale e deiie Comunicazioni (datata 8.10.2006 e depositata alla Procura romana in data 13.10.2006 ore 13.30: I, 144 ss), nella quale si da atto che "in data 7 novembre 2606, su segnalazione di una senatrice della Commissione infanzia, questo Uffic-io rinveniva ia press-nza sulla rete Internet di due file video, contenut/' nel sito web http://video.googIe.it aventi ad oggetto delle riprese audiovisive efiettuate presumibilmente all '/nterno di un'auIa sita in un ed/‘f/‘co scolast/‘co durante le ore di lezione“.

3 Su|l‘esatta collocazione e sul titoio dei video: "In data 7 novembre 2006, il segretario dell'Associazione, Giuliano Roversi, veniva informato dalla sig.ra Maddalena Ba/occo che all'indirizzo Internet http://video.google.com/videopIay?docid=- i ' - 1850293504909380107&h/=it era possibile scaricare un odioso e fortemente diffamatorio filmato in cui si faceva espresso riferimento all'associazione Vivi Down in un contesto di insulti ed umiliazioni ad un soggetto affetto da Sindrome di Down. Alquanto preoccupato, lo scrivente si metteva immediatamente davanti al computer, ed in pochi secondi e con estrema facilità rintracciava e scaricava il filmato intitolato: “In classe con ‘sensibilizziamo i culi diversi’ I’andicappato a cagato”” (l,47). Sui titolo del video anche il resoconto del

In particolare, venivano riferite 1e seguenti circostanze: “Gia i primi secondi dei video iasciano Io spettatore sconcertato e immensamente inorridito per il deplorevoie comportamento di un gruppo di ragazzi nei confronti di un coetaneo affetto da Sindrome di Down, patologia che Vivi Down si propone di tutelare.
II ragazzo Down, in un facilmente riconoscibile contesto scoiastico, viene schernito, deriso, minacciato e in alcuni passaggi del video, sono ben chiari atteggiamenti di violenza fisica, quaii forti spintoni e lancio di oggetti.
Continuando a vedere il filmato, ii sottoscritto rimaneva compietamente esterefatto, quando chi stava compiendo queila continuata sequenza di atti vioienti ed umiiianti nei confronti di una persona portatrice di handicap, si qualificava come appartenente all’Associazione Vivi Down pronunciando, ai minuto 1:32, la seguente frase “Salve, siamo de|l'associazione Vivi down, un nostro mongolo si é cagato addosso e mo non sappiamo che minchia fare perché l'odore di merda c'é entrato nelle Anche i1 padre del ragazzo disabile che compariva nel video proponeva denuncia quere1a5, nella quale — dopo aver richiamato, nel descrivere puntuzthnente i co1npo1'tamenti vessatori posti in essere nei confronti del figlio, la Erase gia riportata da11’Associazione Vivi Down — precisava: “Purtroppo gli interminabili 191 secondi (la durata totaie di uno dei due video contestati messi in rete) non erano ancora finiti ed, anzi dovevano dare ancora i| peggio di sé: si vedeva Francesco Giovanni solo, davanti alla lavagna, perfetto bersagiio per insulti, ma non solo; si sentiva uriare “Vai col |ancio!”, e subito partiva un pacchetto di fazzoiettini di carta che lo colpiva in pieno. Poi [..] ia “regista" amatoriale del fiimato irrompeva dicenclo “Aspetta, rifatelo, non e venuto”, dimostrando una voita di piii ii chiaro intento di ridicoiizzare, mediante anche l’uso della violenza fisica, mio figiio; e, forci de|l’invito suscitato, riprendeva il iancio di oggetti, copioso, tanto da far perdere gli occhiaii a Francesco Giovanni, gia tanto menomato nelia vista. Provava a difendersi, cercava di uscire da queila b/og “giornalettismo militante" (II, 884), riconducibiie a D‘AMATO Alessandro; su come appariva la pagina relativa al video, sempre dal resoconto di tale blog che ne riporta una immagine (II, 929): tale immagine peraitro ancora oggi é presente in rete ail'indirizzo http://giornalettismojlcannocohialejt/?YY=2006&mm=11&p=10. Cfr. anche sit ROVERSI, 16.1.2007: "martedi 7 novembre 2006, verso Ie 10.30, ricevevo persona/mente sul telefono de//associazione [...] da parte di una persona e mi segna/ava che su Internet era presente il video in questione, e precisamente su Google Video. Mi racconto anche /e scene, facendomi presente che a//’interno del filmato veniva espressamente citata la nostra associazione. Mi disse anche che Ia stessa aveva un biog su Internet, chiamato , Giorna/ettismo militante e reperibile al!’indirizzo giornalettismo.i/canocchia/e.it e che avevano gia fatto un articolo di denuncia su questo episodio. Ho riferito subito Ia telefonata al nostro presidente, Censi Edoardo, presente in sede. Siamo andat/' a vedere il video su intemet e abbiamo fatto di tutto per impedire ulteriormente Ia sua diffusione. II presidente ha subito chiamato la senatrice Baio Dossi, persona vicina alI’ass0oiazione e che conosciamo persona/mente, riferendole /’episodio. Contestualmente, verificavo sulla pagina di Google Video che era possibile indicare come "non adatto" il video, cosa che facevo immediatamente. Dopo aver cliccato su “non adatto”, mi si presentava una scelta, tra Ie seguenti categorie: “oscenita/pornografica”, "antirazzismo", “atti violenti", altro. Abbiamo cliccato sulla prima ipotesi. Non c'é stata nessuna risposta immediata dai sistema, né .. abbiamo ricevuio mai una risposta da Google. Vedevo dalla pagina che il video era stato caricato il 10 settembre e che vi erano diversi commenti. I commenti Ii ho salvati con un copia incolla che ho poi dato aII'avvocato tramite la mail. Si da atto che viene mostrato il testo della mail in atti. al/eqata alla nota de/I'avvocato Camera deoositata in data 1.12.2006. Riconosco i/ testo, ho indicato Ie ore 17.30 in quanto ho fatto /’uItimo salvataggio prima di uscire dall‘ufi7cio (lavoro infatti dalle ore 9.00’ alie 18.00)" (VI, 220 ss). 4 Per la trascrizione/descrizione completa del video: VI, 171 5 I, 750 ss

incredibile situazione di violenza [..]. Da un punto di vista prima umano che giuridico e quasi superfluo raccontare lo strazio di un padre nel vedere il proprio figlio, cresciuto con tanto amore pur in mezzo alle difficolta che la sua condizione psico-fisica comporta, trattato alla stregua di un fenomeno da baraccone, umiliato peril solo fatto di essere piu debole, 0 meglio di non essere come tutti gli altri, di essere diversamente abile, usando una terminologia tanto attuale. Ma non solo; il pensiero che quell'episodio sia avvenuto molto tempo prima rispetto alla sua emersione dalle pagine di Internet, e poi dai mass-media, l’idea che mio figlio si sia portato dentro, da solo, quell’esperienza, tanto amara, tanto umiliante, da non avere il coraggio di riferirla a nessuno, nemmeno dentro le mura amiche di casa. Quanta sofferenza e quanta solitudine deve aver provatol”. Entrambe 1e querele portavano a11’attenzione della Procura di Milano profili di responsabilitéi penale anche a carico dei responsabili del sito googlcit, dal momento che un filmato contenente immagini tanto umilianti e offensive non solo era circolato sul web per il tramite del servizio Google Video ma non era passato inosservato: come ricordato, non solo rivestiva la prima posizione nella categoria dei “video piil divertenti” ma era addixittura finito all’interno della classifica ufficiale dei video pifi scaricati (29° posto dei “top 100"“, con 5.500 visualizzazioni al lnomento della sua rimozione7). Pit in pal-ticolare 1o stesso padre del mjnore, nella denuncia querela, cosi co1nmenta5: “Oltre al danno la beffal Le angherie subite da mio figlio si sono trasformate in un video sfruttato per suscitare ilarita nei navigatori di internet, 0 meglio degli utenti di Google. Non si comprende come un video di tale portata, contenente immagini tanto umilianti e offensive, abbia non solo potuto circolare indisturbato tra le pagine di internet, ma sia addirittura finito all’interno di una classifica ufficiale dei video piii scaricati da un sito, peraltro in quella determinata categoria! Appare evidente, se non lapalissiana, la totale assenza di controllo da parte del provider, nel caso di specie di Google Italia, non solo dei video che vengono immessi nel sito internet, ma anche di quelli che vi permangono, tanto a lungo da entrare nel|'apposita classifica. E non pub certo sostenersi che il video sia passato inosservato! Pertanto, oltre a censurare il comportamento di tutti i compagni di scuola [...] in questa sede si intende censurare anche la condotta, omissiva, tenuta dai provider, owero da Google Italia [...]. In realta, nel caso di specie, non sembra proprio potersi dire che il provider non fosse al corrente dell’esistenza del video in questione, né tantomeno della sua poitata lesiva. Difetti, se é vero che nella sezione “video” sono presenti moltissimi files, é vero anche che quello in questione risultava essere il primo della lista della sua sotto-sezione (i “video divertenti"), nonché il 29° della graduatoria dei video piu “scaricati". [...] ora, per una questione prima logica che giuridica, l’operatore che materialmente organizza il sito rispondera a chi di dovere all’interno del suo ambito lavorativo, ma ai fini della respons 'ita penale i legali rappresentanti di Google Italia devono rispondere [...] Del resto, l’interesse mediatico ruotato attorno all’incresciosa vicenda in esame si é scatenato
in un tempo successivo all’inizio della circolazione in internet del video, e non é pensabile che per censurare tali immagini in un Paese civile si debba attendere la reazione scandalizzata dei mass-media! Si poteva e si doveva fare qualcosa prima [...]. s . I, 49, l, 756/7 ///

Copia del CD che riprociuce i1 video in questione veniva allegato alla querela della Associazione Vivi Down. Sul medesimo supporto ne é presente un altro, dove peraltro compare 10 stesso ragazzo disabile nel medesimo contesto ma — questa volta - in presenza di un 'msegnante°. I1 fatto ebbe un fortissimo impatto su11’opini0ne pubb1ica“’ e comporto anche Lma interrogazione pa1'1a1nenta1'e con audizione de11\/Iinistro della Giustizia On. Masteila (con informazioni richieste a1 Procuratore della Repubblica di Milano). La nota“ di risposta de1P1'ocuratore Aggiunto Corrado Carnevali (datata 13.11.09) fa, peraltro, riferimento ai precedenti problemi avuti in relazione alle richieste di ”informazz'oni relative til trafiico irzformatico tzttinerite alle indagini". Circostanza che, nonostante Ia gravitéi dei fatti, si é verificata anche In questo procedimento con la "risposta-tipo" di Google Inc. (gié ben tradotta in italiano) pervenuta il14.11.2006 alla Polizia Postale diMi1a11o: "Le informazioni che twete richiesto sono raccolte ed efiettuate do Google Inc., zm’aziem1a degli Stati Uriiti. Come tali, chiediomo che la vostro richiesta sia diretta verso Google Inc. ed attraverso la procedure legale attii1ente”11 ovvero tramite rogatoria. Spiace altresi ricorciare come solo a seguito delle sollecitazioni delle diverse Procure coinvolte la Direzione Centrale Servizio Polizia Postale ricevette i dati richiesti via e-mail, senza alcuna rogatoria, alle ore 22.24 ora italiana de114.11.200615, guando tuttavia si era giéi giunti alla individuazione degli autori del video!“ Non si comprende quindi come 1a societéi possa continuare a sostenere di aver collaborato con 1'Auto1'itéI Giudiziaria fin dalle fasi iniziali 15. .. 9 I, 63. In relazione a questo secondo video la Procura della Repubblica di Torino apri un procedimento penale a carico de|I‘Insegnante. ‘“ Articoli stampa: 11,950 ss H I, 71 ss. " ‘Q I, 107 1*‘ I, 155 SS “‘ Circostanza attestata dalle notizie dei quotidiani del 15.11.2006 (I, 960) e peraitro personalmente nota ai Pubblici Ministeri per | 'attIvIté di coordinamento indagini effettuata con la Procura per I Minorenni presso II Tribunale cii Torino (e in effetti II Pubblico Ministero Marta Lombardi emetteva II decreto di perquisizione domiciiiare neIIa mattina del 14.11.2006 dopo che una professoressa della scuola, ove sono avvenuti I fatti, nella mattina del 13.11.2006, “si era resa conto di uno stato di partico/are tensione che aleggiava nella classe, sino a quando, richiesto di sapere il motivo .... ..alcuni ragazzi hanno consegnato ...alcuni articoli di giornale che riportava/10 la notizia della circo/az/‘one del video, dichiarandosi autori del fatto", come da annotazione di Polizia Giudiziaria prontamente deposiiata alla Procura torinese). ‘5 Cfr. VII, 913 (e~maiI del 24.11.06 del capo ufficio stampa europeo, Indirizzata a MAGRINI): “ I media ita/iani si stanno interessando alla questione e ora dedicheranno a questa ampia copertura. Vi chiediamo co/tesemente di seguire Ia seguente /inea di condotta. <Conferm/'ano che Google ha collaborato con Ia polizia italiana ne//‘ambito del/e /oro indagini per /'apparente aggressiorie subita da un ragazzo con la Sindrome di Down. Abbiamo procedure chiare che bandiscono il caricamento di contenuti violenti e siamo rimasti tanto disgust-ati quanto Io sono stati gli utenti italianida questo terribile fiImat0...." (ndr.seguono poi risposte da dare a possibili domande) "Mi potete confermare che Google é parte in causa in questa indagine? Come dicevo, Google ha aiutato Ia polizia a svolgere le indagini. Perché non visionate tutti i video prima di immetter/I? Mig/iaia di video vengono carioati su Google Video ogni giorni. Eliminiamo I contenuti illegali 0 que/Ii che vio/ano le nostre linee guide non appena ce ne accorgiamo. E invitiamo inostri utenti a segnalarci quest! filmati. AI momenta stiamo investendo in tecnologie innovative per cercare di risolvere questo problema. Pensiamo che questo sia il modo migliore per rapportarci con questi contenuti permettendo agli utenti di caricare i video e veder/i dal vivo subito"./ 14


novembre u.s.Z3, dopo uno specifico sollecito giunto dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni. Le comunicazioni con i referenti americani sono avvenute tramite sistemi di messaggistica interna, di cui non si pub fornire traccia [..] 2“ Per quanto concerne i controlli effettuati da Google italia sri su quanto messo a disposizione degli utenti tramite la pagina http://video.googIe.it, indico che Google itaiia srl non provvede a controliare nulla visto che ii materiale e presente sui server americani. Tuttavia c'e un team di persone in America che visiona i filmati. E’ attivo anche un software di valutazione dei contenuti, che si sta impiementando. Google e sensibile alle segnalazioni degli utenti a riguardo dei contenuti ilieciti, che possono essere effettuate da una sezione specifica presente sul sito di Google25”. A seguito di ispezione dei Iuoghi ad opera delia Poiizia Giuciiziaria1", in data 22 novembre 2006 veniva quindi sentito personahnente dal Pubblico Ministero MAGRINI Massimiliano, Cozmtry Sales Manager (responsabile delle attivita commerciali di Google Italy s.r.1.)27 nonché nuovalnente“ I0 stesso HESSE, chetra1’aItro affermava: . _ _ “VogIi0 precisare, in questa sede, che il team in America provvede a visionare i filmati dopo la segnalazione dell'Autorita al fine, eventualmente, di adottare i dovuti provvedimenti. Preciso che, anche nei caso in esame reiativo ai video del ragazzo down, su mia segnalazione personale, Google Inc. ha provveduto a visionare e a rimuovere il video. II dott. MASCIOPINTO, del sen/izio di Polizia Postale, mi ha contattato, attraverso due email di cui una di sollecito, in data 10.11.2006. Io, a mia volta, ho inoltrato la comunicazione a Google Inc.”. I piir alti responsabili dei diversi settori interessati di Google Italy s.r.I. (I-IESSE, MAGRIN I nonché LONGONI Giorgia — Marketing Manager”) ciichiaravano inoltre a1 Pubblico I\/Iinistero che nessuna riunione preliminare si era tenuta in relazione alla localizzazione in Italia (di fatto avvenuta nel luglio 2006) di Google Video, trattandosi di servizio completalnente ”prec0nfezionato” dalia casa madre (Google I11c.). A110 stesso modo, le stesse persone inizialmente dichiararono come non vi fossero per Google Italy s.r.I. guadagni diretti 0 indiretti connessi a Google Video”. 23 Su questa data (peraltro indicata anche successivamente ai Pubblico Ministero) cfr. le considerazioni di cui ai par. 3.9 alla iuce delia ultima e-mai/ inviata daila Milani (X,288) nella quale prospetta dei ritardi nella rimozione definitiva a causa di bug del sistema. 2‘ Su quest'u|tima affermazione cfr. le valutazioni delia PG (XIV, 352): "Giova evidenziare in questa sede che quella indicata non é I'unica affermazione successivamente smentita dagli ulteriori accertamenti investigativi: HESSE, infatfi, dichiard - sempre in data 13.11.2006 - che "le comunicazioni con i referenti americani" circa il complessivo sistema di rimozione del video in questione fossero avvenute "tramite sistemi di messaggistica interna, di cui non si può fornire traccia" (ed invero, sul punto, cfr. esiti della consulenza tecnica alla luce delle email rinvenute durante l'ispezione dei sistemi informatici e il sequestro dei computer portatili)“. Effettivamente le indagini hanno dimostrato come tali comunicazioni erano nella piena disponibilita dell’HESSE. 25 Cfr. infra (par. 3.7) quanto invece emerso nella vicenda Mediaset. 26 Avvenuta in data 21.11.2006 su delega del PM (volta aitresi ad identificare ii soggetto responsabile - anche di fatto ~ della richiamata societa: ll, 50 ss.): "|’ufficio é di circa 900 mq avente n. 69 postazioni per gli addetti alle operazioni informatiche del caso e tutte ie postazioni sono datate di personal computer e linea teiefonica“: cosi il verbale ispezioni luoghi (ll, 51). Ne||‘occasione é stata anche acquisita una piantina (11,59). 2’ 1|, 122 as Z8 ll, 115 ss 2“ 1|, 127 ss 3° Sit HESSE 22.11.2006: "Domanda: qua/i sono i guadagni per Google Italy s.r./. direttamente 0 indirettamente connessi a tale sen/izio? Domanda; I/ servizio Google video, anche in que/Io fornito in ltalia, come tutti gli altri, non comporta, né per Google lta/ia s.r./