Sentenza Corte Costituzionale n. 5-2019

Corte Costituzionale

2019 diritto diritto Sentenza della Corte Costituzionale n. 5-2019 Intestazione 14 febbraio 2019 25% diritto

Organo giudicante: Corte Costituzionale


Corte costituzionale, sentenza 11 gennaio 2019, n. 5 – Pres. Lattanzi, Red. de Pretis

Trasporti e autoservizi – Regione Piemonte – Noleggio autobus con conducente –

Requisiti non previsti dalla legge statale – Incostituzionalità

E’ incostituzionale l’art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 nella parte in cui impone prescrizioni più restrittive di quelle previste dalla normativa statale sui requisiti dei mezzi utilizzabili per il noleggio di autobus con conducente.

N. 5 SENTENZA 22 novembre 2018- 11 gennaio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

 
Trasporto - Trasporto di viaggiatori - Divieto, per le imprese che
  svolgono attivita' di noleggio bus con conducente, di utilizzare
  veicoli di eta' superiore a quindici anni qualora gli stessi
  abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri -
  Cancellazione di detti veicoli dagli elenchi di quelli autorizzati.
- Legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in
  materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di
  autobus con conducente), art. 12, commi 1 e 2.
-

(GU n.3 del 16-1-2019 )


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente:Giorgio LATTANZI; Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte nel procedimento vertente tra l'Autoturismo Giachino srl e la Citta' Metropolitana di Torino, con ordinanza dell'11 gennaio 2018, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2018 il Giudice relatore Daria de Pretis.


Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione seconda, solleva questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), come modificati dall'art. 46 della legge della Regione Piemonte 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione. L'art. 12, comma 1 (rubricato «Qualita' degli autobus»), dispone che, «[n]elle more dell'entrata in vigore di apposita normativa nazionale in materia di requisiti di eta' dei veicoli adibiti ad attivita' di noleggio di autobus con conducente, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, e' vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di tale attivita' l'utilizzo di veicoli di eta' superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti». Il comma 2 aggiunge che «[i] veicoli per i quali e' previsto il divieto di utilizzo di cui al comma 1 sono cancellati dagli elenchi relativi ai veicoli autorizzati all'attivita' di noleggio di autobus con conducente. L'impresa autorizzata, qualora non fornisca i dati relativi all'eta' e alla percorrenza dei propri veicoli oppure nel caso in cui fornisca dati non veritieri, e' soggetta alla sospensione dell'autorizzazione da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni».

La questione di legittimita' costituzionale trae origine da un ricorso proposto davanti al TAR Piemonte da Autoturismo Giachino srl contro la Citta' Metropolitana di Torino. La ricorrente, che esercita l'attivita' di noleggio di autobus con conducente, ha impugnato il provvedimento del 16 settembre 2016, prot. n. 107143, con il quale la Citta' Metropolitana di Torino ha ingiunto alla ricorrente di alienare entro quindici giorni due autobus, in asserita ottemperanza a quanto disposto dall'art. 12 della citata legge reg. Piemonte n. 22 del 2006. Entrambi gli automezzi, infatti, riferisce l'ordinanza, risultavano immatricolati da piu' di quindici anni e gia' alla data del 4 aprile 2014 avevano percorso piu' di un milione di chilometri. La societa' ricorrente ha impugnato l'atto di ingiunzione ad alienare, denunciando l'incostituzionalita' della citata disposizione legislativa regionale per contrasto con gli articoli 3, 41 e 117 Cost., in relazione alla disciplina statale contenuta nella legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Il giudice rimettente ricorda che l'attivita' di noleggio di autobus con conducente e' regolata a livello nazionale dalla citata legge n. 218 del 2003 e riferisce che la legge reg. Piemonte n. 22 del 2006 ha delegato alle province il rilascio delle autorizzazioni e le funzioni di vigilanza sulle imprese che effettuano il noleggio (art. 3), ha regolamentato il procedimento di rilascio dell'autorizzazione e i casi di sospensione e revoca e ha fissato il divieto contestato nel giudizio a quo (artt. 4, 8 e 9).

Il TAR Piemonte ritiene, in primo luogo, che «la norma regionale qui controversa finirebbe per introdurre un requisito di esercizio non previsto dal diritto europeo e intrinsecamente discriminatorio, nei confronti delle imprese stabilite nella Regione Piemonte, in violazione dell'art. 3 della Costituzione nonche' dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, che impone alle regioni di conformarsi ai vincoli dell'ordinamento comunitario». Il rimettente invoca il principio di uguaglianza davanti alla legge, sancito dall'art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 7 dicembre 2007, e rileva che il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, «non detta alcuna prescrizione in ordine alle caratteristiche degli automezzi che possono essere acquistati ed utilizzati dalle imprese di trasporto».

Secondo il giudice a quo, inoltre, «[s]ul piano costituzionale» la norma regionale si porrebbe «in diretto contrasto con la natura "trasversale" e prevalente della tutela della libera concorrenza, sancita dalla direttiva 2006/123/CE». Le regioni non potrebbero introdurre nell'ordinamento «previsioni atte a distorcere il confronto concorrenziale e la liberta' d'impresa sul piano interspaziale, ossia tra territori regionali differenti». Il rimettente richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 2014 (che ha dichiarato incostituzionali alcune norme della legge della Regione Toscana in materia di commercio) e rileva che la citata legge n. 218 del 2003 «non prevede limitazioni all'utilizzo di autobus usati» ne' «prevede limitazioni territoriali per le imprese autorizzate». Osserva inoltre che «[l']art. 4 della legge n. 218 del 2003 non attribuisce alle Regioni il potere di disciplinare in senso piu' restrittivo la tipologia di automezzi utilizzabili dalle imprese autorizzate».

Pertanto, «la norma regionale piemontese darebbe luogo a violazione degli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione, introducendo una gravosa restrizione all'utilizzo di autobus usati nei confronti dei soli operatori economici iscritti nel registro della Regione Piemonte, al di fuori dei principi stabiliti dalla legge statale».

Il TAR Piemonte invoca, a sostegno dell'illegittimita' della norma censurata, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 2016, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 3, della stessa legge reg. Piemonte n. 22 del 2006, che vietava l'incremento del parco autobus con mezzi usati. Il rimettente ricorda che, in quella sentenza, la Corte ha affermato che, «[c]on la legge n. 218 del 2003, il legislatore statale ha dunque inteso definire il punto di equilibrio fra il libero esercizio dell'attivita' di trasporto e gli interessi pubblici interferenti con tale liberta'», e che «[i]l bilanciamento cosi' operato - fra la liberta' di iniziativa economica e gli altri interessi costituzionali - costituendo espressione della potesta' legislativa statale nella materia della "tutela della concorrenza", definisce un assetto degli interessi che il legislatore regionale non e' legittimato ad alterare».

Infine, il giudice a quo osserva che, ove la norma censurata «trovasse la propria giustificazione nell'obiettivo di salvaguardare la sicurezza (in particolare, la sicurezza della circolazione e degli utenti trasportati) e di tutelare l'ambiente (in particolare, per il contenimento delle emissioni inquinanti), la norma regionale si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, della Costituzione, che riserva alla potesta' esclusiva statale le materie della sicurezza (lettera h) e della tutela dell'ambiente (lettera s)».

In conclusione, il TAR Piemonte solleva questione di costituzionalita' dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 22 del 2006, «nella parte in cui vieta alle imprese iscritte al registro regionale "l'utilizzo di veicoli di eta' superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri"», per violazione degli articoli 3, 41 e 117, primo e secondo comma, Cost.

2.- Nel giudizio di legittimita' costituzionale non e' intervenuto il Presidente della Regione Piemonte ne' si sono costituite le parti del giudizio a quo.


Considerato in diritto

1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione seconda, dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), come modificati dall'art. 46 della legge della Regione Piemonte 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione. L'art. 12, comma 1 (rubricato «Qualita' degli autobus»), dispone che, «[n]elle more dell'entrata in vigore di apposita normativa nazionale in materia di requisiti di eta' dei veicoli adibiti ad attivita' di noleggio di autobus con conducente, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, e' vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di tale attivita' l'utilizzo di veicoli di eta' superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti». Il comma 2 aggiunge che «[i] veicoli per i quali e' previsto il divieto di utilizzo di cui al comma 1 sono cancellati dagli elenchi relativi ai veicoli autorizzati all'attivita' di noleggio di autobus con conducente. L'impresa autorizzata, qualora non fornisca i dati relativi all'eta' e alla percorrenza dei propri veicoli oppure nel caso in cui fornisca dati non veritieri, e' soggetta alla sospensione dell'autorizzazione da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni».

Il giudice rimettente solleva tre questioni di legittimita' costituzionale: a) la norma regionale «finirebbe per introdurre un requisito di esercizio non previsto dal diritto europeo e intrinsecamente discriminatorio, nei confronti delle imprese stabilite nella Regione Piemonte, in violazione dell'art. 3 della Costituzione nonche' dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, che impone alle regioni di conformarsi ai vincoli dell'ordinamento comunitario»; b) essa si porrebbe «in diretto contrasto con la natura "trasversale" e prevalente della tutela della libera concorrenza» e introdurrebbe «una gravosa restrizione all'utilizzo di autobus usati nei confronti dei soli operatori economici iscritti nel registro della Regione Piemonte, al di fuori dei principi stabiliti dalla legge statale» (il riferimento e' alla legge 11 agosto 2003, n. 218, recante «Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente»), violando cosi' gli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost.; c) ove il divieto contestato «trovasse la propria giustificazione nell'obiettivo di salvaguardare la sicurezza (in particolare, la sicurezza della circolazione e degli utenti trasportati) e di tutelare l'ambiente (in particolare, per il contenimento delle emissioni inquinanti), la norma regionale si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, della Costituzione, che riserva alla potesta' esclusiva statale le materie della sicurezza (lettera h) e della tutela dell'ambiente (lettera s)».

2.- La seconda delle questioni sollevate dal giudice rimettente e' fondata con riferimento alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Essa ha carattere misto, di sostanza e di competenza, in quanto il giudice a quo invoca congiuntamente gli artt. 3 e 41 Cost. e l'art. 117 Cost., essendo da intendere il riferimento a quest'ultima disposizione, alla luce degli argomenti spesi dal rimettente, come denuncia della lesione della competenza statale esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).

Il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autoveicolo con conducente (di seguito: NCC) costituisce un «autoservizi[o] pubblic[o] non di linea», ai sensi dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). Prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, esso rientrava nella competenza regionale concorrente in materia di «tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale», che comprendeva «i servizi pubblici di trasporto di persone e merci» (art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»). Gli artt. 4 e 5 della legge n. 21 del 1992, che indicavano gli oggetti delle competenze regionali e comunali, non comprendevano i requisiti di sicurezza dei veicoli. Questi ultimi rientravano infatti nella competenza esclusiva statale, come confermato da questa Corte, secondo cui «[l]e attribuzioni dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nella materia delle linee automobilistiche di interesse regionale, come definite, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in particolare dall'art. 3 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e dagli artt. 84 e 85 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si ripartiscono secondo criteri funzionali basati precipuamente sul livello e sul tipo degli interessi da tutelare», cosicche' «alla competenza di organi dello Stato e' riservata, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze n. 2 del 1993 e n. 58 del 1976), la sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, essendo connessa alla protezione dell'interesse generale dell'incolumita' dei cittadini, che esige uniformita' di parametri di valutazione per tutto il territorio nazionale, mentre alle regioni spettano le competenze, che si riferiscono alla regolarita' e alle diverse modalita' di svolgimento delle tramvie e delle linee automobilistiche, cioe' sostanzialmente alla gestione del servizio, in quanto si tratta di profili tipicamente inerenti al rapporto tra concedente e concessionario» (sentenza n. 135 del 1997).

La disciplina diretta a garantire la sicurezza della circolazione, in relazione alle caratteristiche dei veicoli, e' contenuta nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e nelle norme attuative. Il codice della strada dispone, all'art. 1, che «[l]a sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalita' primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato», e poi regola sia le «caratteristiche costruttive e funzionali» dei veicoli a motore («che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento»), ai fini dell'omologazione iniziale (artt. 71, 75, 76, 77), sia i requisiti e i controlli volti a garantire l'efficienza dei veicoli in circolazione (artt. 79 e 80). In particolare, l'art. 80 prevede per gli autobus la revisione annuale (comma 4), da effettuarsi presso l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

A sua volta, la normativa di attuazione del codice (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada») detta le prescrizioni tecniche riguardanti sia l'efficienza "originaria" dei veicoli (artt. 227 e 228) sia quella "successiva" dei veicoli in circolazione, ai fini della revisione (artt. 237 e 238). I controlli tecnici periodici dei veicoli a motore sono poi stati disciplinati in modo dettagliato dalla direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE, e dal decreto ministeriale 19 maggio 2017 (Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE), che la recepisce.

La competenza esclusiva statale sulla disciplina tecnica e sulla materia della sicurezza della circolazione e dei trasporti e' confermata dagli artt. 98 (in materia di viabilita') e 104 (in materia di trasporti) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e, in relazione al trasporto pubblico locale, dall'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Dopo la riforma del Titolo V, mentre la materia del servizio pubblico di trasporto, di linea e non di linea, e' transitata nell'ambito della competenza regionale residuale (ex multis, sentenze n. 137 e n. 78 del 2018, n. 30 del 2016 e n. 452 del 2007), la materia della sicurezza della circolazione e dei veicoli e' rimasta di competenza esclusiva statale (sentenze n. 77 del 2013, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004). Per quel che riguarda piu' precisamente la revisione dei veicoli, la sua disciplina «si innesta nelle materie della sicurezza e dell'ambiente» (sentenza n. 77 del 2013).

2.1.- La normativa statale dedicata al noleggio di autobus con conducente adottata con la citata legge n. 218 del 2003 e' peraltro rivolta anche a tutelare la concorrenza nell'attivita' di NCC (art. 1, commi 1 e 2), allo scopo di garantire in particolare «la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di accesso delle imprese al mercato, nonche' il libero esercizio dell'attivita' in riferimento alla libera circolazione delle persone», oltre che «la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneita' dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro» (art. 1, comma 4).

Cosi', l'art. 3 della medesima legge prevede una competenza ministeriale in materia di misura delle sanzioni pecuniarie e sospensione e revoca dell'autorizzazione, «al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale». E l'art. 4, dedicato agli «Adempimenti delle regioni», richiede che gli atti normativi regionali in materia di NCC «siano rispondenti ai criteri di tutela della liberta' di concorrenza di cui alla presente legge» (comma 1).

Quanto alla sicurezza, la legge n. 218 del 2003 si occupa dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attivita', dell'autorizzazione richiesta, dei controlli, delle sanzioni, mentre, in relazione ai requisiti "oggettivi" dei veicoli, l'art. 2 si limita a prescrivere che le imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente utilizzino «autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilita'» (comma 1), rinviando implicitamente al complesso della normativa statale in materia di requisiti tecnici dei veicoli.

La legge n. 218 del 2003 costituisce dunque esercizio delle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e di sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.) e concilia i due interessi, potenzialmente confliggenti, al libero esercizio dell'attivita' di NCC e alla sicurezza del trasporto. La sintesi fra questi interessi viene definita in una disciplina uniforme in materia di sicurezza, finalizzata a garantire condizioni omogenee di mercato e l'assenza di distorsioni della concorrenza su base territoriale.

La disciplina statale, che, come visto, prescrive espressamente alle regioni di adottare atti normativi «rispondenti ai criteri di tutela della liberta' di concorrenza di cui alla presente legge» (art. 4, comma 1, della legge n. 218 del 2003), condiziona la competenza legislativa residuale regionale in materia di servizio pubblico di trasporto (nel caso di specie, non di linea). La logica e la lettera delle disposizioni statali richiamate, lette in connessione con il complesso della disciplina statale in materia di controlli tecnici dei veicoli (illustrata sopra), precludono alle regioni di introdurre un ulteriore requisito attinente all'efficienza tecnica del veicolo, che finisce per limitare l'esercizio dell'NCC da parte degli operatori "interni" e per creare dunque una distorsione della concorrenza su base territoriale.

Per tali ragioni, questa Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale di un'altra disposizione della stessa legge della Regione Piemonte, analoga a quella oggetto del presente giudizio, che disponeva che «[g]li incrementi del parco autobus successivi al rilascio dell'autorizzazione sono effettuati con autobus nuovi» (art. 12, comma 3, legge reg. Piemonte n. 22 del 2006, abrogato nelle more del relativo giudizio), osservando, tra l'altro, che «i citati artt. 1 e 4 della legge n. 218 del 2003 devono essere intesi nel senso che, essendosi assunto il legislatore statale il compito di conciliare la liberta' di iniziativa economica con l'esigenza di sicurezza dei viaggiatori (art. 1), le regioni sono abilitate a regolare gli oggetti indicati dalla stessa legge statale (art. 4) e, in generale, la gestione del servizio (sentenze n. 30 del 1998 e n. 135 del 1997), ma non possono introdurre, a carico delle imprese di trasporto aventi sede nel territorio regionale, limiti che, lungi dal rispettare i "criteri di tutela della liberta' di concorrenza" fissati nella legge statale (art. 4, comma 1), penalizzerebbero gli operatori "interni", data l'assenza di delimitazioni territoriali delle autorizzazioni rilasciate nelle altre regioni (art. 5, comma 3)» (sentenza n. 30 del 2016).

Anche nel caso della previsione regionale qui censurata si deve pertanto concludere nel senso che essa incide negativamente sul livello di tutela della concorrenza fissato dalla legge statale. Per quanto di contenuto in se' non irragionevole, la disposizione eccede dunque l'ambito costituzionalmente definito della potesta' legislativa regionale.

Di conseguenza deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 22 del 2006, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

3.- Le altre questioni sollevate dal rimettente restano assorbite.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2018.

 
                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                     Daria de PRETIS, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere
 
    Depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2019.
 
                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/371980/Corte+cost.%2C+n.+05-2019%28n.+16+-+29.01.19%29.pdf/6b626552-379a-62e2-ab85-f87c7dac33a8

(1) I. – Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22, avente ad oggetto “norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, nella parte in cui vieta alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente “l’utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri”, imponendo in tal modo prescrizioni più restrittive di quelle previste dalla legge statale per l’esercizio del servizio.

II. – Con l’ordinanza del T.a.r. per il Piemonte, sez. II, 11 gennaio 2018, n. 54 (in Urbanistica e appalti, 2018, 399, con nota di CABAZZI, nonché oggetto della News US, in data 1 marzo 2018, alla quale si rinvia per approfondimenti), era stata sollevata questione di legittimità costituzionale della citata norma della legge della Regione Piemonte, in relazione agli artt. 3, 41 e 117, primo e secondo comma Cost. La questione è sorta nell’ambito di un contenzioso avviato da un’impresa esercente l’attività di noleggio autobus con conducente ed iscritta al registro previsto dall’art. 5 della legge regionale piemontese n. 22 del 2006, la quale ha impugnato il provvedimento della Città Metropolitana di Torino che le ha ingiunto di alienare entro quindici giorni due automezzi (che risultavano essere immatricolati da più di quindici anni ed aver percorso più di un milione di chilometri), deducendo l’incostituzionalità dell’art. 12 della legge regionale n. 22 del 2006 per contrasto con gli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione, in relazione alla disciplina statale contenuta nella legge n. 218 del 2003, prospettazione accolta dal T.a.r., che ha sollevato la questione di costituzionalità. In particolare, il collegio riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, in quanto:

a) la norma regionale introduce un requisito di esercizio non previsto dal diritto europeo e intrinsecamente discriminatorio nei confronti delle imprese stabilite nella Regione Piemonte, in violazione dell’art. 3 e dell’art. 117, primo comma, Cost., che impone alle Regioni di conformarsi ai vincoli dell’ordinamento comunitario;

b) la norma regionale viola gli artt. 3, 41 e 117 Cost., introducendo una gravosa restrizione all’utilizzo di autobus usati nei confronti dei soli operatori economici iscritti nel registro della Regione Piemonte, al di fuori dei principi stabiliti dalla legge statale; c) ove il divieto di acquisire autobus usati trovasse la propria giustificazione nell’obiettivo di salvaguardare la sicurezza (in particolare, la sicurezza della circolazione e degli utenti trasportati) e di tutelare l’ambiente (in particolare, per il contenimento delle emissioni inquinanti), la norma regionale si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, Cost., che riserva alla potestà esclusiva statale le materie della sicurezza (lett. h) e della tutela dell’ambiente (lett. s).

III. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale, dopo aver descritto la vicenda processuale sottesa e la normativa applicabile, nel ritenere fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente con riferimento alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., ha osservato che: d) il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autoveicolo con conducente costituisce un autoservizio pubblico non di linea ai sensi dell’art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 2 libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell’attività in riferimento alla libera circolazione delle persone, oltre che la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l’omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro;

f) la legge n. 218 del 2003, con riferimento alla sicurezza, si occupa dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività, dell’autorizzazione richiesta, dei controlli, delle sanzioni, mentre, in relazione ai requisiti oggettivi dei veicoli, si limita a prescrivere che le imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente utilizzino autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità, rinviando implicitamente al complesso della normativa statale in materia di requisiti tecnici dei veicoli;

g) la legge citata costituisce esercizio delle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza, ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., e di sicurezza, ex art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. e “concilia i due interessi, potenzialmente confliggenti, al libero esercizio dell’attività di NCC e alla sicurezza del trasporto. La sintesi fra questi interessi viene definita in una disciplina uniforme in materia di sicurezza, finalizzata a garantire condizioni omogenee di mercato e l’assenza di distorsioni della concorrenza su base territoriale”; h) la disciplina statale, tra l’altro: h1) prescrive espressamente alle regioni di adottare atti normativi rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza di cui alla legge n. 218 del 2003;

h2) condiziona la competenza legislativa residuale in materia di servizio pubblico di trasporto, in quanto la logica e la lettera delle disposizioni statali, lette in connessione con il complesso della disciplina statale in materia di controlli tecnici dei veicoli, precludono alle regioni di introdurre un ulteriore requisito attinente all’efficienza tecnica del veicolo, che finisce per limitare l’esercizio del servizio da parte degli operatori interni e per creare una distorsione della concorrenza su base territoriale; i) la disposizione regionale, introducendo un requisito ulteriore e più restrittivo di quello previsto dalla legge nazionale, incide negativamente sul livello di tutela della concorrenza fissato dalla legge statale, eccedendo l’ambito costituzionalmente definito della potestà legislativa regionale.

IV. – Per completezza si segnala che:

j) sulla legge della Regione Piemonte n. 22 del 2006 si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza 17 febbraio 2016, n. 30 (in Foro it., 2016, I, 1126, in Giur. costit., 2016, 176, con nota di L. DIOTALLEVI, Il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus tra libertà di circolazione e tutela della concorrenza, e in Regioni, 2016, 566, con nota di A. CLARONI, Sul noleggio di autobus con conducente), che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 12, comma 3, della legge citata nella parte in cui vieta alle imprese che svolgono attività di noleggio di autobus con conducente di incrementare il parco autobus con automezzi usati, in riferimento agli art. 3, 41 e 117, primo e secondo comma, Cost., sul rilievo che “la previsione censurata eccede, dunque, i limiti entro i quali il legislatore regionale può disciplinare la materia, di sua competenza residuale, del trasporto pubblico locale, dato che fra tali limiti vi è quello del rispetto del bilanciamento operato dal legislatore statale nella materia trasversale e prevalente, ad esso affidata in via esclusiva, della tutela della concorrenza”;

k) sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di trasporti dopo la riforma del Titolo V della Costituzione: k1) Corte cost., 19 aprile 2018, n. 78, secondo cui è costituzionalmente illegittimo l'art. 1, c. 615, della l. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per l'anno finanziario 2017), nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento decisionale delle Regioni, in relazione all'approvazione con d.P.C.m. del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e all'emanazione dell'ivi previsto decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i regionale, destinava a finalità diverse da quelle sanitarie le anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato alla regione (in quanto interessata da piano di rientro dal disavanzo sanitario per squilibrio economico) al fine di estinguere i debiti sanitari registrati fino al 31 dicembre 2005; k4) Corte cost. 13 gennaio 2014, n. 2 (in Foro it., 2014, I, 661, e in Giur. costit., 2014, 63, con nota di CANDIDO), che ha dichiarato incostituzionale l’art. 2 l. reg. Toscana 24 novembre 2012, n. 64, nella parte in cui, attraverso l’inserimento del comma 1 bis nell’art. 82 l. reg. Toscana 29 dicembre 2010 n. 65, reiterava la proroga dei contratti di affidamento in concessione relativi a servizi pubblici locali, in particolare al trasporto pubblico locale su gomma, senza peraltro fissare un termine finale;

k5) Corte cost., 24 aprile 2013, n. 77 (in Giur. costit., 2013, 1133), secondo cui “è costituzionalmente illegittimo l'art. 34 della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, della Provincia di Bolzano, che inserisce, nel testo della precedente legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, l'art. 22-bis, il quale stabilisce che "Al fine di completare e ottimizzare l'organizzazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi la Provincia può autorizzare le imprese altamente specializzate a svolgere il prescritto controllo tecnico, nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia, anche per i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate". Infatti, la disciplina della circolazione stradale appartiene alla competenza esclusiva statale sotto vari profili: sicurezza, ordinamento civile, ambiente”;

k6) Corte cost., 24 giugno 2010, n. 223 (in Giudice di pace, 2011, 13, con nota di SCARPA, in Giur. costit., 2010, 2544, e in Quaderni regionali, 2011, 331), secondo cui “è costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h) e l), Cost., la L.R. 22 luglio 2009, n. 10 della Regione Campania (Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità "autovelox" sulle strade di proprietà regionale), poiché, nell'assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, attuata nel 2001, la disciplina della circolazione stradale è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato. Quanto alle disposizioni espressamente censurate dal ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, l'art. 2, comma 1, dell'impugnata legge regionale, che non consente l'uso repressivo degli apparecchi di misurazione della velocità, si pone in contrasto con la normativa statale (art. 142, comma 6, del d. lgs. n. 285 del 1992), secondo cui "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerati fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate"; e l'art. 5, comma 2, che dispone che "tra la segnalazione e l'"autovelox" deve esserci una distanza di quattro chilometri", contrasta con l'art. 142, comma 6-bis, dello stesso d. lgs., per il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. Le norme impugnate e quelle che residuerebbero tendono a sostituirsi alle norme del Nuovo codice della strada aventi lo scopo di indurre gli automobilisti ad un corretto comportamento nella guida, anche al fine di sanzionare il superamento dei limiti di velocità”;

k7) Corte cost., 21 dicembre 2007, n. 452 (in Foro it., 2008, I, 363, in Giust. civ., 2008, I, 572, in Giur. costit., 2007, 4890, e in Giornale dir. Amm., 2008, 4, 426), sulla competenza legislativa regionale in materia di trasporti locali e sulla possibile interferenza con la disciplina statale in materia di tutela della concorrenza, secondo cui “non sono fondate, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, anche nel testo risultante dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione, il quale riconosce ai Comuni la facoltà di autorizzare al trasporto di linea di passeggeri chi sia in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali. Infatti, pur se la materia del trasporto pubblico locale rientra nell'ambito delle competenze residuali regionali, la disposizione censurata, la quale persegue l'obiettivo di accrescere l'offerta del trasporto pubblico locale implementando la platea degli operatori attivi sul mercato, dotando a tal fine l'ente locale di mezzi adeguati per incidere sugli assetti concorrenziali dell'intero mercato del trasporto di sua competenza, ma con una evidente ricaduta sulla libera circolazione delle persone nell'intero territorio nazionale, costituisce espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, e non travalica, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, i limiti di esercizio della competenza trasversale dello Stato, che è comprensiva della disciplina degli "strumenti di liberalizzazione dei mercati”;

l) sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di trasporti anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione:

l1) Corte cost., 26 febbraio 1998, n. 30 (in Foro it., 1998, I, 975, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1998, 453, in Giust. amm. sic., 1998, 20, e in Giur. costit., 1998, 187) che evidenzia come spetti allo Stato la disciplina concernente la sicurezza degli impianti e dei veicoli e alla Regione le modalità di gestione e di organizzazione dei servizi (nella specie, la Corte ha rilevato come le disposizioni statali impugnate, in materia di trasporto gratuito degli studenti, regolando profili inerenti l’organizzazione e la gestione del servizio, invadessero la competenza regionale);

l2) Corte cost., 16 maggio 1997, n. 135 (in Foro it., 1997, I, 2383, e in Cons. Stato, 1997, II, 805), secondo cui: non spetta allo Stato disciplinare con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione la distrazione degli autobus dal servizio di linea a quello di noleggio e viceversa; le attribuzioni dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nella materia delle linee automobilistiche di interesse regionale, come definite, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in particolare dall’art. 3 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e dagli artt. 84 e 85 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si ripartiscono secondo criteri funzionali basati precipuamente sul livello e sul tipo degli interessi da tutelare, cosicché alla competenza di organi dello Stato è riservata la sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, essendo connessa alla protezione dell’interesse generale dell’incolumità dei cittadini, che esige uniformità di parametri di valutazione per tutto il territorio nazionale, mentre alle regioni spettano le competenze, che si riferiscono alla regolarità e alle diverse modalità di svolgimento delle tramvie e delle linee automobilistiche, cioè sostanzialmente alla gestione del servizio, in quanto si tratta di profili tipicamente inerenti al rapporto tra concedente e concessionario;

l3) Corte cost., 5 gennaio 1993, n. 2 (in Foro It., 1993, I, 2736, in Giur. Costit., 1993, 7, in Giur. It., 1993, I,1, 1632, in Regioni, 1993, 1412, e in Arch. Giur. Circolaz., 1993, 299), secondo cui, tra l’altro: “è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, 6° comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui stabilisce la competenza dell'ufficio della direzione generale della motorizzazione civile al rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzo, in via eccezionale e temporanea, degli autocarri per il trasporto di persone e degli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente per il servizio di linea e viceversa, in riferimento agli art. 3, 117, 118 e 119 cost.”; “non è fondata la questione di legittimità costituzionale sul nuovo codice della strada nella parte in cui attribuisce allo stato (nella specie all'ufficio della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), anziché alle regioni, il potere di autorizzare l'utilizzazione di autocarri per il trasporto di persone nonché degli autobus da noleggio a servizio di linea e viceversa”;

l4) Corte cost., 25 marzo 1976, n. 58, secondo cui “se in via generale le cosiddette autolinee integrative dei servizi ferroviari sono soggette alla medesima disciplina giuridica delle autolinee ordinarie, tale regola non può essere, peraltro, considerata valida per autolinee integrative delle ferrovie calabro-lucane, in quanto, come risulta chiaramente dalla lettera e dalla ratio delle citate leggi del 1963 e del 1968, esse sono state assunte direttamente dallo Stato a mezzo della gestione governativa alla pari delle linee ferroviarie; sono state, cioè, inserite in un contesto unitario, soggetto al diverso regime giuridico delle linee ferroviarie in gestione commissariale, e che, comunque, per il suo carattere interregionale, trascende gli interessi di una singola Regione”; “l’art. 9 del D.P.R. n. 5 del 1972 nel disporre che "restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di... sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti" riserva agli organi statali tutte le relative funzioni, sia per quanto riguarda la normativa e sia per quanto riguarda i controlli e la vigilanza. La regolarità dell'esercizio concerne infatti gli aspetti amministrativi della gestione, mentre le attribuzioni in tema di sicurezza degli impianti e dei veicoli "sono, invece, intese alla protezione dell'interesse generale della incolumità dei cittadini; esse vanno ricondotte alla materia della "pubblica sicurezza", e, quindi, la loro titolarità spetta allo Stato". Ciò risulta anche dal dettato dell'art. 9 che, dopo fatte salve le attribuzioni dello Stato in tema di pubblica sicurezza in genere, aggiunge la espressa riserva per quelle concernenti la sicurezza degli impianti, veicoli e natanti”;

m) sulla tutela della concorrenza e il bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e altri interessi costituzionali: m1) Corte cost., 15 dicembre 2016, n. 265 (in Foro it., 2017, I, 433, in Arch. circolaz., 2017, 209, in Disciplina comm., 2017, fasc. 1, 112, in Riv. regolazione mercati, 2017, fasc. 1, 170, con nota di BELVISO, in Regioni, 2017, 579, con nota di TEGA, e in Giur. costit., 2016, 2298, con note di MIDIRI, POLLICINO e LUBELLO), secondo cui è costituzionalmente illegittima la norma regionale in base alla quale il servizio di trasporto di persone, effettuato con la chiamata, con qualunque modalità, di un autoveicolo con l’attribuzione di corresponsione economica, possa essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di taxi o di noleggio con conducente (Ncc), trattandosi di intervento che rientra nella materia della tutela della concorrenza, la quale è riservata alla competenza legislativa dello Stato;

m2) Corte cost. 11 giugno 2014, n. 165 (in Foro it., 2014, I, 3042, e in Giur. costit., 2014, 2635), secondo cui le Regioni non possono introdurre nell’ordinamento, anche per via normativa, previsioni atte a distorcere il confronto concorrenziale e la libertà d’impresa sul piano interspaziale, ossia tra territori regionali differenti;

m3) Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85 (in Foro it., 2014, I, 441 con nota di ROMBOLI, e in Giur. costit., 2013, 1424, con note di ONIDA, PULITANÒ, BIN, SERENO), sul bilanciamento dei diritti fondamentali alla salute e al lavoro nella vicenda dell’Ilva di Taranto; m4) Corte cost., 19 dicembre 2012, n. 299 (in Foro it., 2013, I, 427 con nota di ROMBOLI, in Riv. giur. edilizia, 2012, I, 1269, in Giur. costit., 2012, 4654, con nota di ONIDA, in Regioni, 2013, 465, con nota di DEGRASSI, e in Giurisdiz. amm., 2012, III, 981), ove la Corte evidenzia che la competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., deve ritenersi, dato il suo carattere finalistico, come materia trasversale e quindi in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni. La Corte ha quindi ritenuto che sia consentito al legislatore statale intervenire anche sulla disciplina degli orari degli esercizi commerciali che, per ciò che riguarda la configurazione «statica», rientra nella materia «commercio» attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni;

n) sulla disciplina del servizio di noleggio autobus con conducente nella regione Lombardia, si veda Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2009, n. 593, secondo cui, tra l’altro: la disciplina del trasporto pubblico locale rientra nella competenza legislativa regionale residuale e va considerato criterio discriminatorio quello che, in relazione all'affidamento servizi di noleggio, si fondi sulla residenza della ditta individuale nel Comune appaltante, poiché, qualora un regolamento comunale, recante la disciplina dei servizi di noleggio con conducente mediante autobus, specifichi che l'ente deve individuare, per i bandi, adeguate forme di pubblicità, ulteriori rispetto a quella legale minima prevista, si deve ritenere che, nell'individuare tali forme ulteriori ci si deve ispirare alle indicazioni contenute nella relativa circolare regionale (che pur non essendo vincolante, costituisce valido parametro di riferimento) e si deve considerare insufficiente la pubblicazione sul Web del bando per l'assegnazione della detta licenza non accompagnata da alcuna altra forma di pubblicità uguale, simile o analoga a quelle indicate nella menzionata circolare;

o) in ordine alla giurisprudenza costituzionale sul significato e la portata della materia della tutela della concorrenza, si vedano, tra le altre: o1) Corte cost., 26 marzo 2015, n. 47 (in Foro it., 2015, I, 1476), che ha dichiarato incostituzionale l’art. 14 l. reg. Piemonte 3 agosto 2004 n. 19, nella parte in cui imponeva ai proprietari ed ai gestori degli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione il pagamento di spese per attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e modifica di impianti fissi;

o2) Corte cost., 11 giugno 2014, n. 165 (in Foro it., 2014, I, 3042, e in Giur. costit., 2014, 2635), che ha dichiarato, tra l’altro, incostituzionali gli artt. 20 l. reg. Toscana 28 settembre 2012 n. 52 e 6 l. reg. Toscana 5 aprile 2013 n. 13, nella parte in cui assumevano la distanza minima tra gli esercizi commerciali quale elemento qualificante delle strutture di vendita in forma aggregata, 18 l. reg. Toscana n. 13 del 2013, nella parte in cui imponeva il funzionamento contestuale delle modalità “servito” e delle modalità “selfservice” durante l’orario di apertura dell’impianto di distribuzione del carburante, 5, 2° comma, l. reg. Toscana n. 13 del 2013, nella parte in cui esigeva che gli esercizi commerciali di vendita in outlet esponessero il solo prezzo finale di vendita;

o3) Corte cost., 9 maggio 2014, n. 121 (in Foro it., 2014, I, 2703, in Giur. costit., 2014, 2118, e in Riv. giur. edilizia, 2014, I, 733), che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 4 ter, d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 1° comma, l. 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui qualifica la disciplina sulla segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.), come attinente alla tutela della concorrenza, ai sensi dell’art. 117, 2° comma, lett. e), Cost., ne ribadisce la qualificazione come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell’art. 117, 2° comma, lett. m), Cost., e dispone che la disciplina sulla s.c.i.a. sostituisca direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, quella della dichiarazione di inizio attività (d.i.a.), recata da ogni normativa statale e regionale;

o4) Corte cost., 17 novembre 2010, n. 325 (in Foro it., 2011, I, 1332, con nota di MENZELLA, in Urbanistica e appalti, 2011, 48 (m), con nota di MUSOLINO, in Ambiente, 2011, 445, con nota di DI DIO, in Giornale dir. amm., 2011, 484 (m), con nota di CUOCOLO, in Quaderni regionali, 2011, 392, in Corriere giur., 2011, 770, con nota di AIELLO, in Contratti Stato e enti pubbl., 2011, 177, con nota di PICCIN, in Riv. giur. ambiente, 2011, 258 (m), con nota di CASTOLDI, in Giur. costit., 2010, 4501, con nota di LUCARELLI, SABBIONI, in Giur. it., 2011, 1768 (m), con nota di SPUNTARELLI, e in Regioni, 2011, 1175, con nota di CARANTA), che ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23 bis, 3° e 4° comma, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 15, 1° comma, d.l. 25 settembre 2009 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 novembre 2009 n. 166, nella parte in cui prevede una disciplina particolare del procedimento di affidamento della gestione a soggetti diversi dagli operatori di mercato, tra cui l’in house providing, e detta una disciplina non riconducibile alla materia della tutela della concorrenza; p) per una ampia casistica in merito alla individuazione della materia della sicurezza pubblica riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, si vedano:

p1) Corte cost., 11 luglio 2018, n. 148 (in Foro it., 2018, I, 2983), secondo cui: “è incostituzionale la l.reg. Veneto 17 gennaio 2017 n. 1, nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa per quanti pongano in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o di pesca o rechino molestie ai cacciatori o ai pescatori nel corso delle loro attività”; nel caso di specie, non può valere il principio secondo cui la disciplina delle sanzioni accede a quella sostanziale (nella specie, caccia e pesca), dal momento che non si tratta di sanzioni amministrative poste a presidio di prescrizioni relative a tale attività, ma relative ad attività (ostruzionismo, disturbo) rispetto alle quali la caccia e la pesca rilevano solo al fine di delimitare l'ambito delle persone offese e l'elemento psicologico; la finalità perseguita appare infatti, a giudizio della corte, quella di garantire la ordinata e civile convivenza e quindi la materia da tenere in considerazione è quella di ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva statale;

p2) Corte cost., 13 luglio 2017, n. 172 (in Foro it., 2017, I, 2913, e in Giust. pen., 2017, I, 209), secondo cui: “è incostituzionale l'art. 1, 2° comma, l.reg. Liguria 5 luglio 2016 n. 11, nella parte in cui stabilisce che la regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano indagati per aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa”; mentre la normativa regionale impugnata non incide sull’ordinamento penale, essa invece si ripercuote su quella dell’ordine pubblico e della sicurezza, venendo in considerazione un indirizzo regionale in tema di prevenzione dei reati e di contrasto alla criminalità, che incide sulla percezione dei consociati circa l’atteggiamento in questa materia delle autorità pubbliche; secondo la Corte, è la ratio ispiratrice della disposizione ad interferire nella materia ordine pubblico e sicurezza, in quanto attraverso il sostegno economico nel procedimento e nel processo è incoraggiato il ricorso alla “ragion fattasi”;

p3) Corte cost. 11 maggio 2017, n. 108 (in Foro it., 2017, I, 1789, in Disciplina comm., 2017, fasc. 3, 69, in Giur. costit., 2017, 1107, con nota di CHIEPPA, e in Regioni, 2017, 1084, con nota di SCAGLIARINI), che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 l. reg. Puglia 13 dicembre 2013 n. 43, nella parte in cui vieta il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi c.d. «sensibili» ivi indicati (istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e strutture ricettive per categorie protette);

p4) Corte cost. 24 marzo 2016, n. 63 (in Foro it., 2017, I, 1451, in Quaderni dir. e politica ecclesiastica, 2016, 644, in Regioni, 2016, 598, con nota di GUAZZAROTTI, in Giur. it., 2016, 1070, con nota di TUCCI, in Riv. neldiritto, 2016, 780, con nota di SANSONE, in Foro amm., 2016, 544, e in Giur. costit., 2016, 616, con note di RIMOLI, CROCE), che ha dichiarato l’incostituzionalità del 4° e 7° comma, lett. e), dell’art. 72 l. reg. Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 (introdotti dall’art. 1, 1° comma, lett. c, l. reg. Lombardia 3 febbraio 2015 n. 2), che prevedevano, rispettivamente, l’acquisizione dei pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell’ordine, oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura, nell’ambito del procedimento per la predisposizione del piano delle attrezzature religiose, e l’installazione, per ciascun edificio di culto, di un impianto di videosorveglianza esterno all’edificio; p5) Corte cost. 15 marzo 2013, n. 38 (in Foro it., 2014, I, 1665, e in Giur. it., 2014, 933 (m), con nota di CASSATELLA), che ha dichiarato incostituzionale l’art. 6 l. prov. Bolzano 16 marzo 2012 n. 7, nella parte in cui prevedeva che la giunta provinciale fosse autorizzata ad emanare appositi indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, indirizzi che avrebbero dovuto garantire un’effettiva tutela degli usi e costumi, ai sensi dell’art. 8 dello statuto del Trentino-Alto Adige, la tutela dei lavoratori autonomi e dipendenti e il rispetto delle esigenze di ordine pubblico e di tutela della salute;

q) sugli autoservizi pubblici non di linea: q1) Corte cost., 27 giugno 2017, n. 152 (in Foro it., 2017, I, 2937, in Riv. giur. Molise e Sannio, 2017, fasc. 2, 55, e in Giur. costit., 2017, 1379, con nota di LIBERTINI), secondo cui “è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, 1° comma, lett. b), l.reg. Molise 4 maggio 2016 n. 5, nella parte in cui introduce tra i requisiti richiesti per l'iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (servizio taxi o di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale), quello secondo cui i soggetti che intendono iscriversi debbano avere il domicilio professionale in una delle province molisane, in riferimento all'art. 117, 2° comma, lett. e), cost.”. La questione di costituzionalità era stata sollevata dal governo richiamandosi esplicitamente alla precedente decisione con cui la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 6, 1° comma, lett. b), l. reg. Molise 13 novembre 2012 n. 25, nella parte in cui prevedeva che, per l’iscrizione all’istituito ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, i richiedenti dovevano essere residenti in comune compreso nel territorio della regione da almeno un anno ed avere la sede legale dell’impresa nel territorio regionale. La Corte procede ad uno specifico raffronto fra le due fattispecie normative, concludendo per la sostanziale differenza delle stesse, dal momento che per il requisito della residenza si trattava della richiesta di uno status, mentre nel caso del requisito del domicilio professionale, la richiesta del medesimo risulta coerente e funzionale alla configurazione e finalità che il legislatore nazionale ha conferito al ruolo dei conducenti, essendo di tutta evidenza la necessità che il soggetto iscritto presso il ruolo provinciale abbia un domicilio professionale nello stesso ambito territoriale in cui intende svolgere la sua attività, essendo assoggettato al controllo e al mantenimento di tutti i requisiti richiesti da parte della camera di commercio provinciale che gestisce il ruolo in questione;

q2) per l’affermazione secondo cui è da escludere che le norme sulla necessità, per il servizio Ncc, di ubicazione della rimessa in ambito comunale determinino un’ingiustificata compressione dell’assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea e che quindi contrastino con tutte le disposizioni dell’Unione europea, della Cedu e costituzionali e nessuna rilevanza può poi essere riconosciuta alle pronunce dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle dichiarazioni contenute in atti parlamentari e di governo, v. Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2016, n. 2807 (in Guida al dir., 2016, fasc. 37, 78, con nota di PICCIONI, e in Foro it., Rep., 2016, voce Trasporti e autoservizi, n. 17).