Sentenza Corte Costituzionale n. 101-1976
Questo testo è incompleto. |
Organo giudicante: Corte Costituzionale Deposito in Cancelleria: 28.04.1976
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LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 18 maggio 1973, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1973.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto:
La Provincia di Bolzano, con ricorso notificato il 18 maggio 1973, ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), per contrasto con gli artt. 19, 2, 4 e 98 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige nel testo risultante dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (testo unificato delle leggi costituzionali sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)
Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso.Considerato in diritto:
1. - L'art. 19 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, dopo aver enunciato, nel primo comma, il principio di portata generale per cui nella Provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie, è impartito nella lingua materna italiana e tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna e che nelle scuole elementari (con inizio dalla seconda o dalla terza) , in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua, nel secondo comma così dispone: "La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento d'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito, su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e in tedesco".
L'art. 7 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico nella Provincia di Bolzano), premesso nel primo comma che nelle scuole elementari e secondarie delle località ladine della Provincia di Bolzano l'insegnamento è impartito, su basi paritetiche di orario e di esito finale, in lingua italiana e in lingua tedesca, reca il seguente terzo comma: "Nelle scuole elementari e secondarie di cui al precedente primo comma la lingua ladina è usata quale strumento d'insegnamento. Nelle scuole materne e nella prima classe delle scuole elementari delle località ladine, per avviare gradualmente gli alunni alla conoscenza della terza lingua gli insegnanti usano il ladino e la lingua parlata dagli alunni stessi in famiglia. Dalla seconda sino alla quinta classe delle scuole elementari è insegnata anche la lingua ladina. Nelle scuole secondarie il collegio dei docenti adotta le determinazioni necessarie per l'uso della lingua ladina quale strumento d'insegnamento".
La Provincia di Bolzano ha impugnato col ricorso in epigrafe il detto art. 7 del d.P.R. n. 216 del 1973 per violazione, oltre che dei principi stabiliti negli artt. 19, sopra ricordato, e 2 dello Statuto speciale (che riconosce parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono), anche di quelli inerenti alla tutela delle minoranze linguistiche, sanciti negli artt. 4 e 98 dello stesso Statuto.
Secondo la ricorrente, l'illegittimità della disposizione impugnata deriverebbe dal fatto che essa prevede la istituzione, nelle località ladine, di un solo tipo di scuola nel quale "sia usato come strumento d'insegnamento il ladino e nella quale, pertanto, l'insegnamento dell'italiano e del tedesco assumano un carattere secondario". L'art. 19 dello Statuto, secondo il principio enunciato nel primo comma e applicabile in tutto il territorio della provincia, non escluderebbe invece la possibilità di istituire nelle località ladine, accanto alle scuole nelle quali il ladino è usato come strumento d'insegnamento, scuole italiane o tedesche cui possano accedere gli appartenenti a tali gruppi linguistici per ricevere l'insegnamento nella propria lingua materna. Con tale disposizione, infatti, il legislatore costituzionale si sarebbe limitato ad accordare alla popolazione ladina delle località ladine un beneficio corrispondente a quello degli appartenenti ai gruppi linguistici tedesco e italiano, senza minimamente attentare alle prerogative di questi ultimi.
Del resto, sempre secondo la provincia ricorrente, la tesi accolta dall'art. 7 delle norme di attuazione che nelle località ladine possono essere istituite unicamente scuole che si conformino al precetto del secondo comma dell'art. 19 cit. sarebbe non solo contraria a quanto disposto nel predetto articolo, ma anche confliggente con i fondamentali principi introdotti dallo Statuto speciale a tutela delle minoranze linguistiche tedesca e italiana, ed, in particolare, con il principio fondamentale posto nell'art. 100, secondo cui i cittadini di lingua tedesca hanno facoltà di usarla in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni site nella provincia di Bolzano, e, quindi, anche nelle scuole.
2. - Il ricorso non è fondato.
È agevole osservare, infatti, che la norma impugnata disponendo che nelle scuole elementari e secondarie delle località ladine l'insegnamento è impartito su base paritetica in italiano e in tedesco e che la lingua ladina è usata quale strumento di insegnamento, si limita a riprodurre il contenuto dell'art. 19, secondo comma, dello Statuto.
È certo esatto che la previsione di un solo tipo di scuola deroga al principio dell'insegnamento nella lingua materna degli alunni, espressamente sancito nel primo comma dell'art. 19 dello Statuto, ma tale deroga non costituisce un'innovazione della norma impugnata, nel quale caso sarebbe sicuramente illegittima, in quanto è contenuta nel secondo comma del medesimo art. 19.
Con tale disposizione, per vero, come emerge dai lavori preparatori, si volle inserire nello Statuto il particolare ordinamento già esistente, in linea di fatto, per le scuole di ogni ordine e grado delle località ladine della provincia di Bolzano, il quale appunto prevedeva (in ciò differenziandosi da quello vigente per le altre scuole esistenti nella provincia) che l'insegnamento dovesse essere impartito su base paritetica in italiano e in tedesco, con l'ausilio della lingua ladina quale strumento d'insegnamento.
Né si vede come possa sostenersi che pur prevedendo l'istituzione di tale particolare tipo di scuola il legislatore costituzionale avrebbe fatto salva la possibilità di istituire scuole italiane o tedesche per gli appartenenti a tali gruppi linguistici che vivono nelle località ladine. Infatti il testo della disposizione parla sempre e soltanto di scuole delle località ladine mostrando con ciò di ricorrere ad un criterio territoriale (quello delle località ladine, appunto) anziché ad uno personale per la sua applicazione. D'altro canto, adottando il ladino quale "strumento di insegnamento" il legislatore non ha voluto certo significare, come sostiene la provincia di Bolzano, che l'insegnamento debba essere impartito in tale lingua, dal momento che in conformità del precetto costituzionale ha prescritto, invece, che esso deve essere effettuato in italiano e in tedesco su basi paritetiche di orario e di esito finale; il che comporta che metà all'incirca delle materie sia insegnata in italiano e l'altra metà in tedesco. Significa invece che il ladino dovrà essere utilizzato quale strumento per facilitare il contatto tra docenti e discenti e l'apprendimento da parte di questi ultimi delle tradizioni e della cultura ladina.
La particolare disciplina relativa alle scuole materne e alla prima elementare ha poi riscontro nel secondo periodo del primo comma dell'art. 19 e la sua giustificazione nella tenera età degli alunni. Oltre tutto, per quanto riguarda la prima elementare, la circolare del provveditore di Bolzano in data 10 ottobre 1974, prodotta dalla provincia ricorrente, prevede l'istituzione di classi parallele ove l'insegnamento viene impartito distintamente in italiano-ladino o in tedesco-ladino a seconda che la lingua parlata dagli alunni in famiglia (o comunque prescelta dagli esercenti la patria potestà sui medesimi) sia l'italiano o il tedesco.
Appare chiaro, in definitiva, che il sistema prescelto dalla norma impugnata non si discosta da quello adottato dall'art. 19 dello Statuto, cui doveva dare attuazione.
La denunziata violazione del predetto art. 19 è quindi insussistente. E ciò porta ad escludere anche qualsiasi contrasto con i principi di cui agli artt. 2, 4 e 98 dello Statuto.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), sollevata, in riferimento agli artt. 19, 2, 4 e 98 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (nel testo risultante dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Testo unificato delle leggi costituzionali sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere