Riforma Fornero/Art. 24 c. 8 agg. 1
![]() |
Questo testo è completo. | ![]() |
Art. 24 c. 8 agg. 1
◄ | Art. 24 c. 7 agg. 1 | Art. 24 c. 9 agg. 1 | ► |
Testo in vigore dal: 28-12-2011
(agg.1)
Posticipo del requisito anagrafico per ottenere l'assegno sociale
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, ((e all'articolo 19)) della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.