Riforma Fornero/Art. 24 c. 3 agg. 1

Riforma Fornero/Art. 24 c. 3

Riforma Fornero/Art. 24 c. 3 agg. 5 IncludiIntestazione 3 luglio 2015 75% Da definire

Art. 24 c. 3 Art. 24 c. 3 agg. 5

Testo in vigore dal: 28-12-2011 al: 30-10-2013

(agg.1)

Fissa il termine di vigenza delle vecchie regole e di decorrenza delle nuova pensione di vecchiaia e della nuova pensione anticipata

3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7 ((, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18)); b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti ((di cui ai commi)) 10 e 11, ((salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18)).