Riforma Fornero/Art. 24 c. 2 agg. 6

Riforma Fornero/Art. 24 c. 1

Riforma Fornero/Art. 24 c. 3 agg. 5 IncludiIntestazione 3 luglio 2015 75% Da definire

Art. 24 c. 1 Art. 24 c. 3 agg. 5

Art. 1 c. 2 previgente

Testo in vigore dal: 1-1-2015

(agg.6)

Estensione del metodo di calcolo contributivo

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo. ((In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa)). ((32))

AGGIORNAMENTO (32)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 117) che "In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attivita' di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito e' interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 708) che "Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli gia' liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data".

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 6, comma 2-quater) che "Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianita' contributiva entro il 31 dicembre 2017".

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, nel modificare l'art. 6, comma 2-quater del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 113) che la suindicata modifica al comma 10, terzo e quarto periodo, del presente articolo, ha effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015.