Riforma Fornero/Art. 24 c. 25 bis agg. 8

Riforma Fornero/Art. 24 c. 25 agg. 8

Riforma Fornero/Art. 24 c. 25 ter agg. 8 IncludiIntestazione 12 luglio 2015 75% Da definire

Art. 24 c. 25 agg. 8 Art. 24 c. 25 ter agg. 8

Art. 24 c. 25 bis previgente

Testo in vigore dal: 21-7-2015

(agg.8)

Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il 2014-15-16

((25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e' riconosciuta:

a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;

b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento)).

((37))


AGGIORNAMENTO (37)

Il D.L. 21 maggio 2015, n. 65 ha disposto (con l'art. 1, commi 2 e 3) che:

"2. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015".