Riforma Fornero/Art. 24 c. 24 agg. 1

Riforma Fornero/Art. 24 c. 24

Riforma Fornero/Art. 24 c. 24 agg. 2 IncludiIntestazione 12 luglio 2015 75% Da definire

Art. 24 c. 24 Art. 24 c. 24 agg. 2

Testo in vigore dal: 28-12-2011 al: 27-02-2012

(agg.1)

Verifica della sostenibilità delle casse dei professionisti

24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il ((30 giugno 2012)), misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti ((; essi si esprimono)) in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del ((30 giugno 2012)) senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.