Riforma Fornero/Art. 24 c. 22
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Art. 24 c. 22
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Testo in vigore dal: 6-12-2011 al: 27-12-2011
Aumento delle aliquote di finanziamento e di computo per commercianti e artigiani
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento.