Riforma Fornero/Art. 24 c. 16

Riforma Fornero/Art. 24 c. 15-bis agg. 1

Riforma Fornero/Art. 24 c. 17 agg. 1 IncludiIntestazione 5 luglio 2015 75% Da definire

Art. 24 c. 15-bis agg. 1 Art. 24 c. 17 agg. 1

Testo in vigore dal: 6-12-2011

Aggiornamento dei coefficienti di trasformazione in rendita

16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall' articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all' articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e' effettuata con la predetta procedura di cui all' articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicita' biennale.