Relazioni consolari - Convenzione, Vienna, 24 aprile 1963/PROTOCOLLO II

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27 marzo 2010 75% diritto

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PROTOCOLLO DI FIRMA FACOLTATIVA CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE

Gli Stati del persente Protocollo e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari che sarà da qui in poi chiamata la « Convenzione » che è stata adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Vienna dal 4 marzo al 22 aprile 1963,

Esprimendo il loro desiderio di ricorrere, per quanto li riguarda, alla giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia per la soluzione di tutte le controversie toccanti l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione a meno che un altro modo di regolamento non sia stato accettato di comune accordo dalle parti in un lasso di tempo ragionevole,

Hanno convenuto circa le disposizioni seguenti:

Art. I.

Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione dipendono dalla competenza obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia, che, a questo titolo, potrà essere adita da una richiesta di ciascuna delle parti in controversia che sarà essa stessa Parte del presente Protocollo.

Art. II.

Le parti possono convenire, in un lasso di tempo di due mesi dopo la notifica da una parte all'altra che esiste a suo avviso un litigio, d'adottare di comune accordo, invece del ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia, una procedura davanti ad un tribunale d'arbitraggio. Una volta trascorso questo periodo, ogni parte può, per via di richiesta, interessare la Corte della controversia.

Art. III.

Le parti possono ugualmente convenire di comune accordo, nello stesso periodo di due mesi , di ricorrere ad una procedura di conciliazione prima di chiamare in causa la Corte Internazionale di Giustizia.

La Commissione di conciliazione dovrà formulare le sue raccomandazioni nei cinque mesi seguenti la sua costituzione. Se queste non vengono accettate dalle parti in lite, nel periodo di due mesi dal loro enunciato, ogni parte sarà libera di investire la Corte della controversia per via d'istanza.

Art IV.

Gli Stati Parte della Convenzione, del Protocollo di firma facoltativa concernente l'acquisizione della nazionalità e del presente Protocollo possono in ogni momento dichiarare di estendere le disposizioni del persente Protocollo alle divergenze risultanti dall'interpretazione o dall'applicazione del protocollo di firma facoltativa concernente l'acquisizione della nazionalità. Queste dichiarazioni saranno notificate dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. V.

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati che diventeranno Parte della Convenzione, nella maniera seguente: fino al 31 ottobre 1963 al Ministero Generale degli Affari Esteri della Repubblica d'Austria, e, in seguito, fino al 31 marzo 1964 alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Art. VI.

Il presente Protocollo sarà ratificato. Gli istrumentI di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VII.

Il presente Protocollo resterà aperto all'adesione di tutti gli Stati che diverranno Parte della Convenzione. Gli istrumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VIII.

Il presente Protocollo entrerà in vigore lo Stesso giorno della Convenzione o, se questa seconda data è più lontana, il trentesimo giorno seguente la data di deposito dei secondo istrumento di ratifica del Protocollo o d'adesione a questo Protocollo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Per tutti gli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo i del presente articolo, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o d'adesione.

Art. IX.

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati che possono divenire Parte della Convenzione:

  1. le firme apposte al presente protocollo e il deposito degli istrumenti di ratifica o d'adesione, conformemente agli artt. V, VI e VII;
  2. le dichiarazioni fatte conformemente all'art. VI del presente Protocollo;
  3. la data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore, conformemente all'articolo VIII. Art. X.

L'originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invierà copie conformi certificate a tutti gli Stati considerati all'art. V.

IN FEDE dei che i plenipotenziari sottofirmati, dovutamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Vienna, il ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.


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