Relazioni consolari - Convenzione, Vienna, 24 aprile 1963/CAPITOLO V
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CAPITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 74. - Firma.
La presente Convenzione sarà «aperta» alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata, così come a quella di tutti gli Stati Partecipanti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire aderente alla Convenzione nella seguente maniera: fino al 31 ottobre 1963, al Ministero Federale degli Affari Esteri della Repubblica d'Austria, e, in seguito, fino al 31 marzo 1964, alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.
Art. 75. - Ratifica.
La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Gli istrumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 76. - Adesione.
La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate all'art. 74. Gli istrumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 77. - Entrata in vigore.
- La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno che seguirà la data del deposito, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventiduesimo istrumento di ratifica o d'adesione.
- Per ogni Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventiduesimo istrumento di ratifica o d'adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo istrumento di ratifica o d'adesione.
Art. 78. - Notifica da parte del Segretario Generale.
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate all'articolo 74:
- le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli istrumenti di ratifica o d'adesione, conformemente agli artt. 74, 75 e 76;
- la data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all'art. 77.
Art. 79. - Testi facenti fede.
L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà avere copia conforme certificata a tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie menzionate all'art. 74.
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