Relazioni consolari - Convenzione, Vienna, 24 aprile 1963/CAPITOLO III

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CAPITOLO III - REGIME APPLICABILE Al FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI E Al POSTI CONSOLARI DA LORO DIRETTI

Art. 58. - Disposizioni generali concernenti le facilitazioni, i privilegi e le immunità.

  1. Gli articoli 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, il paragrafo 3. dell'art. 54 e i paragrafi 2 e 3 dell'art. 55 si applicano ai posti consolari diretti da un funzionario onorario. Inoltre, le facilitazioni, i privilegi e le immunità di questi posti consolari sono regolati dagli artt. 59, 60, 61, 62.
  2. Gli artt. 43 e 42, il paragr. 2. dell'art. 44, gli artt. 45 e 53 e il paragrafo 1 dell'art. 55 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre, le facilitazioni, i privilegi e le immunità di questi funzionari consolari sono regolate dagli artt. 63, 64, 65, 66, 67.
  3. I privilegi e le immunità previsti nella presente Convenzione non sono accordati ai membri della famiglia d'un funzionario consolare onorario o di un impiegato consolare che è un impiegato in un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario.
  4. Lo scambio di valigie consolari tra due posti consolari situati in paesi differenti e diretti da funzionari consolari onorari non è ammesso se non sotto riserva del consenso dei due Stati di residenza.

Art. 59. - Protezione dei locali consolari.

Lo stato di residenza prende le misure necessarie per proteggere i locali consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario e impedire ch'essi siano invasi o danneggiati e che la tranquillità del posto consolare non sia turbata o la sua dignità sminuita.

Art. 60. - Esenzione fiscale dei locali consolari.

  1. I locali consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario, di cui è proprietario o locatario lo Stato d'invio, sono esenti da tutte le imposte e le tasse di ogni natura nazionali, regionali o comunali, a meno che non si tratti di tasse riscosse in remunerazione di servizi particolari resi.
  2. L'esenzione fiscale prevista nel paragrafo 1. del presente articolo non si applica a queste imposte e tasse allorché, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, esse sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio.

Art. 61. - Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari.

Gli archivi e i documenti consolari d'un posto consolare diretto da un funzianamento consolare onorario sono inviolabili in qualunque momento e in qualunque luogo essi si trovino, a condizione che siano separati da altri carteggi e documenti, e, in particolare, della corrispondenza privata dei capo di posto consolare e di ogni persona che lavora con lui, così come dai beni, libri e documenti riferentisi alla loro professione e al loro commercio.

Art. 62. - Esenzione doganale.

Lo Stato di residenza, secondo le disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, accorda l'ingresso nonché l'esenzione da tutti i diritti di dogana, tasse e altri canoni connessi che non siano spese di porto franco, di trasporto e spese relative a servizi analoghi, per gli oggetti seguenti, a condizione che essi siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale di un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, timbri e sigilli, libri, stampe ufficiali, il mobilio d'ufficio, il materiale e le forniture d'ufficio e gli oggetti analoghi forniti al posto consolare dallo Stato d'invio o su sua domanda.

Art. 63. - Procedura penale.

Allorché una procedura penale è intrapresa contro un funzionario consolare onorario, questo è tenuto a presentarsi davanti alle autorità competenti. Tuttavia, la procedura deve essere condotta con i riguardi che sono dovuti al funzionario consolare onorario per la sua posizione ufficiale e, salvo se l'interessato è in stato d'arresto o di detenzione, in modo da turbare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Allorché è divenuto necessario mettere un funzionario consolare onorario in stato di detenzione preventiva, il procedimento intentato contro di lui deve essere aperto nel più breve lasso di tempo possibile.

Art. 64. - Protezione del funzionario consolare onorario.

Lo Stato di residenza è tenuto ad accordare al funzionario consolare onorario la protezione che può essere necessaria per la sua posizione ufficiale.

Art. 65. - Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri e dal permesso di soggiorno.

I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano nello Stato di residenza una attività professionale o commerciale per loro profitto personale, sono esentati da tutti gli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d'immatricolazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.

Art. 66. - Esenzioni fiscali.

Il funzionario consolare onorario è dispnsato da tutte le imposte e tasse sulle indennità e gli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio per l'esercizio delle funzioni consolari.

Art. 67. - Esenzidoi delle prestazioni personali.

Lo Stato di residenza deve esentare da tutte le prestazioni personali e da tutti i servizi di pubblicco interesse, di qualunque natura essi siano, come dagli oneri militari quali le requisizioni, contributi e gli alloggiamenti militari.

Art. 68. - Carattere facoltativo dell'istituzione dei funzionari consolari onorari.

Ogni Stato è libero di decidere se nominerà o riceverà funzionari consolari onorari.


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