Relazione illustrativa Disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio dello stato (Legge di Stabilità 2016)
Questo testo è incompleto. |
25 OTT. 2015
Roma 25 ottobre 2015
- Sen.
- Pietro Grasso
- Presidente del
- Senato della Repubblica
- ROMA
- trasmetto il disegno di legge recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", perché sia sottoposto all'esame del ramo del Parlamento da Lei presieduto.
Unisco, altresì, il Decreto del Presidente della Repubblica in data 25 ottobre 2015, che autorizza la presentazione alle Camere del medesimo disegno di legge.
Maria Elena Boschi
DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2016).
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Titolo I
Risultati differenziali e gestioni previdenziali
Art. 1
- (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
La disposizione rinvia all'allegato I per l'indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per il triennio 2016-2018. Si specifica, altresì, che i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Art. 2
- (Gestioni previdenziali)
L'articolo 2 individua i contenuti dell'allegato 2, ovvero, in particolare, l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali, nonché gli importi complessivi dovuti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, alla gestione speciale minatori e alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS, per l'anno 2016.
Titolo II
Misure per la crescita
Capo I
Riduzione della pressione fiscale
Art. 3
- (Eliminazione aumenti accise e IVA)
Il comma 1 dispone l'abrogazione del comma 430 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedeva di assicurare maggiori entrate nella misura di 3.272 milioni nel 2016 e di 6.272 milioni a decorrere dal 2017. Tali maggiori entrate, a mente della norma abrogata, sarebbero dovute derivare da variazioni delle aliquote di imposta e da riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti.
La disposizione di cui al comma 2 modifica il comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, disponendo variazioni all'aliquota IVA del 10 per cento di cui alla lettera a) del citato comma 718, nonché all'aliquota IVA del 22 per cento di cui alla lettera b) del comma medesimo. Con la modifica apportata alla lettera e), inoltre, si prevede che l'aumento delle aliquote dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'accisa sul gasolio usato come carburante sia tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di curo per il solo anno 2018.
Il comma 3, intervenendo sul comma 632 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprime la previsione che demandava ad apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'aumento delle aliquote dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'accisa sul gasolio usato come carburante.
Art. 4
- (Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati e i terreni agricoli)
Nelle disposizioni concernenti la riforma della tassazione locale immobiliare l'intervento normativo sull'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 è diretto, innanzitutto, a ridisciplinare la tassazione relativa ai terreni agricoli.
Al riguardo, le disposizioni concernenti l'art. 13 in questione devono essere lette in combinato disposto con l'esenzione dall'IMQ per i terreni agricoli prevista dal successivo comma 3 nel quale viene ripristinato nuovamente il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 1993. Lo stesso comma 3 stabilisce, inoltre, che sono beneficiati dall'agevolazione i terreni agricoli:
- • posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;
- • ubicati nelle isole minori, già contemplati nell'art. 1, comma 1, lett. a-bis), del D. L, n. 4 del
2015;
- • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile, già esenti in virtù dell'art. 1, comma 4, del D. L. n. 4 del 2015.
Per quanto riguarda le modifiche apportate all'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, in virtù dell'esenzione appena illustrata, si precisa che le stesse sono dirette a eliminare le disposizioni che riservano ai CD e agli IAP un particolare trattamento di favore nella determinazione dell'IMU, vale a dire il moltiplicatore ridotto di cui al comma 5, secondo periodo, e la cosiddetta franchigia prevista dal comma 8-bis {(comma 1, lett, a) e lett. b)].
Il comma 1, lett. e) modifica il comma 13-bis stabilendo la perentorietà del termine di trasmissione delle delibere da parte dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale, anticipando al 14 ottobre il termine attualmente previsto al 21 ottobre per una migliore gestione delle attività di pubblicazione degli atti dei comuni da parte dell'Amministrazione, attesa la frequente proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione.
La norma in commento prevede, altresì, l'eliminazione al comma 2 della disposizione di cui al comma 8 dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 che attribuisce alle province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di prevedere che i fabbricati rurali siano assoggettati a IMQ. Occorre precisare che l'intervento costituisce una mera opera di pulizia del testo poiché detta facoltà deve ritenersi ricompresa nella più ampia potestà attribuita alle predette autonomie dall'art. 80 del D.P.R. n. 670 del 1972, in base alla quale le province stesse hanno istituito l'IMI e ]'IMIS in sostituzione dell'IMU.
Al comma 4, è stato previsto l'adattamento delle disposizioni concernenti la TASI, operando i necessari interventi nella legge n. 147 del 2013, istitutiva del tributo, al fine di eliminare dal campo di applicazione della TASI l'imposizione, sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell'ipotesi in cui è l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. [comma 4, lett. a) e b)].
In relazione, invece, ai cosiddetti beni merce [comma 4, lett. c)], vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è stato previsto un regime di favore, ossia l'applicazione di un'aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento e, inoltre, viene riconosciuta ai comuni la facoltà di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento. Ovviamente, anche in questa fattispecie è consentito al comune, e la norma lo ribadisce, la possibilità di azzerare l'aliquota.
Il comma 4, lett. d) prevede che il versamento della TASI, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è effettuato dal possessore nella misura stabilita dal comune nel regolamento dell'anno 2015. E' stabilito, inoltre, che in caso di assenza di indicazione della predetta misura nel regolamento del 2015 ovvero nell'ipotesi di assenza toltale di delibera anche per l'anno 2014, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento.
Il comma 4, lett. e) modifica il comma 688, dell'art. 1, della legge n. 147 del 2013 stabilendo, come per l'IMQ, la perentorietà del termine di trasmissione delle delibere da parte dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale, anticipando al 14 ottobre il termine attualmente previsto al 21 ottobre per una migliore gestione delle attività di pubblicazione da parte dell'Amministrazione, attesa la frequente proroga del termine di approvazione del bilancia di previsione.
L'esenzione dall'IMU riconosciuta, sin dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 per l'abitazione principale ha comportato che la Commissione europea imponesse all'Italia di applicare lo stesso regime fiscale previsto per l'IMQ anche all'IVIE. Le disposizioni di cui al comma 5 recano, pertanto, un'uniformità di disciplina tra IIVILT e IVIE, attuata attraverso la modifica del comma 15- bis dell'art. 19 del D. L. n. 201 del 2011.
I commi 6 e 7 (compensazione IMU TASI): stabiliscono le modalità di compensazione per i Comuni - al fine di tenere conto dell'esenzione di cui al presente articolo prevista per l'IMU e la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, con riferimento alla sola IMU, per i terreni agricoli — mediante un incremento di 3.668,09 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del fondo di solidarietà comunale, ripartito tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario, Sardegna e Sicilia sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti,ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. Inoltre, viene aumentata la percentuale di riparto del Fondo di solidarietà comunale sulla base dei fabbisogni standard al 30 per cento per l'anno 2016, al 40 per cento per l'anno 2017 e al 55 per cento per l'anno 2018.
Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene, a norma del comma 7, attraverso un minor accantonamento di 82,738 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
Il comma 8 prevede che per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, seguendo gli stessi criteri utilizzati per la distribuzione delle somme attribuite con D.M. 6 novembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 731, della legge n. 147 del 2013. Le somme in questione non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio.
I commi da 9 a 12 concernono la disciplina della determinazione della rendita catastale degli immobili classificati nei gruppi "D" ed "E" e del contributo da corrispondere ai comuni per compensare la perdita di gettito derivante dall'applicazione delle nuove regole di accatastamento di detti immobili.
Il tema della valutazione catastale degli impianti negli immobili a destinazione speciale, censibili in catasto nelle categorie del gruppo "D" ed "E" è senza dubbio complesso, considerando che le norme e la prassi di settore prevedono che, per questa tipologia di immobili, la rendita catastale - come noto utilizzata per il calcolo della base imponibile della tassazione immobiliare - sia determinata attraverso un procedimento di stima diretta, specifico per ciascun immobile a destinazione produttiva che, come tale, è soggetta ad una puntuale valutazione tecnica, caso per caso, delle componenti edilizie e impiantistiche da prendere in considerazione.
La valutazione tecnica è operata dai professionisti incaricati dalla proprietà, al momento della presentazione dei documenti di aggiornamento catastale (tramite la procedura "Docfa") ed è verificata dai tecnici dell'Agenzia delle entrate al momento dell'accertamento sugli aggiornamenti e sulle rendite proposte dalla parte, nei termini previsti dalla normativa. In effetti, i documenti di prassi catastale delineano il perimetro concettuale degli impianti da considerare nella stima.
In particolare, la Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, emanata dall'Agenzia sul tema, ha chiarito che "... al fine di valutare quale impianto debba essere incluso o meno nella stima catastale, deve .farsi riferimento non solo al criterio dell'essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell'unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso sia "fisso", ovvero stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare......". In buona sostanza, come precisato nella circolare sopracitata, sono da considerare, nella determinazione della rendita catastale, gli impianti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare ad una unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, a prescindere dal mezzo di unione di tali impianti agli elementi strutturali dell'unità stessa.
Ne consegue che, nella determinazione della suddetta rendita catastale, si deve tenere conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell'immobile - senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d'uso - e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da specifici requisiti di "immobiliarità", a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura.
L'articolo 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha, da ultimo, indicato la Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 quale strumento di interpretazione autentica per la corretta applicazione del procedimento di stima diretta degli immobili a destinazione produttiva, finalizzato all'attribuzione della rendita catastale agli stessi, I principi e i criteri generali utilizzati dall'Agenzia delle entrate per la valutazione degli impianti risultano, dunque, coerenti con il quadro normativo di riferimento.
Tuttavia, continua a riscontrarsi un significativo ricorso alle controversie tributarie da parte dei proprietari delle unità immobiliari in argomento conseguente agli accertamenti delle componenti impiantistiche, pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale favorevole all'Amministrazione da parte della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Tale prassi giurisprudenziale si è consolidata per talune tipologie di immobili ed impianti, con particolare riferimento alle centrali di produzione di energia elettrica.
La disposizione di cui al comma 9, seppure diretta a rideterminare i criteri di accatastamento degli immobili appartenenti all'intero gruppo catastale D, tuttavia tende ad incidere sulle unità immobiliari censibili nelle sole categorie catastali "D/1 — Opifici" e "D/7 — Immobili per le attività industriali" caratterizzate da una presenza di impianti e macchinari molto più significativa rispetto a quanto riscontrabile negli immobili censiti nelle altre categorie del gruppo D, per i quali tale presenza può essere considerata marginale.
In particolare, la predetta disposizione esclude i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" dall'ambito della valutazione catastale, alla quale rimangono, invece, soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l'utilità dell'unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolto,
I commi da 10 a 12 riguardano l'efficacia temporale delle nuove rendite proposte con "Docfa" e l'erogazione del contributo compensativo ai comuni per effetto del mancato gettito dell'IMU e della TASI derivante dall'introduzione della nonna in commento.
Il comma 10 dispone che, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti secondo i criteri indicati nel comma precedente, i soggetti interessati possono procedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, secondo la procedura "Docfa". Nel dettaglio, dal punto di vista giuridico, occorre precisare che, al comma 11, è stato previsto, limitatamente all'anno 2016, che gli atti di aggiornamento delle rendite relative agli immobili in questione devono essere presentati entro il 15 giugno 2016 per avere effetto retroattivo al 1° gennaio 2016.
Tale intervento è indispensabile per superare la previsione generale di cui all'art. 13, comma 4, del D. L. n. 201 del 2011, relativo alla disciplina dell'IMQ, secondo cui per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando le rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Senza detta modifica le nuove rendite si applicherebbero ai fini della determinazione della base imponibile IMQ e TASI solo dal 1° gennaio 2017.
E' stato, altresì, inserito il termine del 15 giugno 2016 per rendere possibile ai contribuenti di versare la prima rata dei tributi entro il termine del 16 giugno con l'applicazione della nuova rendita.
La disposizione contenuta nel comma 12 prevede anche il contributo che deve essere assegnato ai comuni in ragione del minore gettito EVIU e TASI derivante dall'applicazione della norma in questione.
Il contributo è attribuito, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 30 giugno 2017 sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.
Limitatamente, invece, all'anno 2016, in virtù della disposizione che permette l'efficacia retroattiva dei soli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno, il contributo è determinato sempre con decreto da emanarsi dai medesimi Ministri entro il 31 ottobre 2016 sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2016 e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.
La disposizione recata dal comma 13 prevede l'abrogazione dell'art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011 concernente l'istituzione dell'imposta municipale secondaria (IMUS) a partire dal 2016 che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CM)), La norma demanda a un regolamento governativo l'istituzione dell'IMUS. Si deve sottolineare che la macchinosità del procedimento di approvazione dell'IMUS ha determinato il reiterato rinvio dell'emanazione del regolamento governativo diretto a introdurre le linee guida per l'istituzione di tale imposta. A ulteriore conferma della circostanza che la norma di cui si propone l'abrogazione è da considerare del tutto superflua, occorre ricordare che anche nel progetto di riforma della c.d. Local Tax era stato previsto il superamento dell'istituzione dell'IMUS attraverso l'istituzione di un canone di concessione che racchiudesse in unico testo la disciplina dei diversi canoni e tributi attualmente vigenti, proprio al fine di razionalizzare e di semplificare la materia.
Per quanto riguarda il comma 14, è previsto, limitatamente all'anno 2016, il blocco del potere delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato.
Le eccezioni al comma in commento riguardano:
- • per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
- • possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni
di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni e successivi rifinanziamenti,
- • la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013;
- • il predissesto e il dissesto deliberati dagli enti locali, ai sensi, rispettivamente, dell'ari, 243-
bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 246 e seguenti dello stesso D. Lgs. n. 267 del 2000.
Non rientrano, invece, nell'ambito del divieto le tariffe di natura patrimoniale come ad esempio quelle relative alla tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui al comma 667 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 e il canone alternativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) vale a dire il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Occorre sottolineare che il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (0111P), seppure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), ha natura tributaria e quindi rientra nel blocco, Infine, il comma 15 prevede che, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi del presente articolo, i comuni possono mantenere la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ove deliberata, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 nel rispetto delle condizioni previste dal predetto comma.
Art. 5
- (Riduzione IRES ed esenzione IRAP in agricoltura e pesca)
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 rideterminano l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società.
In particolare, il comma 1 riduce l'aliquota IRES dal 27,5 per cento al 24,5 per cento a decorrere dal l° gennaio 2016, con effetto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 ed al 24 per cento a decorrere dal l° gennaio 2017, con effetto per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. Conseguentemente,con il comma 2 viene rideterminata l'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in uno Stato membro dell'Unione Europea nonché in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), inclusi nella cosiddetta ivhite list.
Il comma 3 prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera a), sia condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2 % e, comunque, nella misura necessaria alla loro copertura. Si prevede, altresì, che, in caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei suddetti margini di flessibilità, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 continuino ad applicarsi le aliquote vigenti alla medesima data.
Al comma 4, si prevede che, in caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei margini di flessibilità di cui al comma 3, per l'anno 2017, le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, confluiscano nel fondo istituito per far fronte ad esigenze indifferibili, e che ai relativi maggiori oneri si provveda mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun ministero, con riferimento alle spese rimodulabili.
In particolare, il comma 5 dispone, in conseguenza della riduzione della aliquota IRES, che la rideterminazione delle percentuali di imponibilità in capo ai soci di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del Tuir - ossia delle percentuali di concorso alla formazione del reddito complessivo dei dividendi incassati e delle plusvalenze!minusvalenze realizzate dagli imprenditori soggetti all'Irpef e, limitatamente alle partecipazioni qualificate, dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa - nonché della percentuale di utili percepiti dagli enti non commerciali che non concorre alla formazione del reddito imponibile di tali enti, dovrà essere effettuata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Nella rideterminazione delle suddette percentuali il decreto dovrà garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze.
Onde evitare che la modifica delle percentuali di cui agli articoli 58, comma 2 e 68, comma 3, del Tuir estenda l'aumento della quota imponibile anche alle società di persone e agli enti a esse equiparati, è stato espressamente previsto che nel decreto ministeriale, ai fini delle suddette norme, la rideterminazione delle percentuali non abbia effetti sui soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir. Il comma 6 è volto ad escludere dall'ambito soggettivo Irap i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, equiparati agli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, L'esclusione, quindi, riguarda le attività per le quali, fino alla data di entrata in vigore della presente norma, si applica l'aliquota dell'1,9 per cento.
Resta ferma, invece, la soggezione all'Irap per le attività di agriturismo, allevamento e per le attività connesse rientranti nell'articolo 56-bis del Tuir, alle quali continua ad applicarsi l'aliquota ordinaria.
I commi 7 e 8 contengono disposizioni di coordinamento e relativi all'entrata in vigore della norma.
Art. 6
- (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e
acquisto di mobili) L'articolo, attraverso la modifica degli articolo 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, proroga al 31 dicembre 2016 i termini entro i quali sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter beneficiare della detrazione dall'imposta lorda prevista dal predetto decreto.
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, richiamati dal citato articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, rientrano anche quelli di bonifica dall'amianto e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore a A+) e altre apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.
La disposizione di cui al comma 2 istituisce a favore le giovani coppie costituenti un nucleo familiare formato da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni che acquistano una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare complessivo non superiore a 8.000 curo, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. Il predetto beneficio non è cumulabile con quello di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63, del 2013, concernente le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili,
Il comma 3, infine, estende l'ambito applicativo delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14, del citato decreto-legge n. 63, del 2013., prevedendo che le stesse siano usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari per le spese sostenute, nell'arco del 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Art. 7
- (Ammortamenti)
La disposizione è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'Ires e dell'Irpef, l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati.
Tale maggiorazione produce effetti solo ed esclusivamente ai fini del computo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e ciò fino al suo completamento. Restano fermi i coefficienti stabiliti nel decreto ministeriale 31 dicembre 1988.
Per quanto riguarda i mezzi di trasporto a motore individuati nell'articolo 164, comma 1, lett.b) del Tuir, la maggiorazione riguarda anche i limiti di spesa sui quali calcolare le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria.
Il beneficio interessa tanto ì beni strumentali acquistati in proprietà quanto quelli acquisiti in leasing.
Sono esclusi dal beneficio, tuttavia, gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché gli investimenti in beni di cui all'allegato 3 della presente legge. L'acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per quello successivo corrisponde a quello che si sarebbe determinato in assenza delle disposizioni dei collimi 1 e 2. La disposizione di cui ai commi 5 e 6 interviene sulla disciplina delle aggregazioni aziendali.
Questa disciplina, prevedendo la neutralità di tali operazioni, determina naturalmente un disallineamento tra valori civili e fiscali, salvo opzione, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (del 12, del 14 e del 16 per cento) di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del TU-IR per il riallineamento degli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali ovvero per l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura massima del 16 per cento ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, per il riallineamento dell'avviamento, dei marchi e delle altre immobilizzazioni immateriali.
Come noto, con quest'ultima opzione è stata concessa la possibilità per i contribuenti, relativamente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, di ridurre il periodo di ammortamento previsto per i marchi e l'avviamento, dall'articolo 103, comma 1, del TUIR, da 18 a 10 quote (misura inizialmente fissata in 9 quote e successivamente portata a 10 quote per effetto del comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225), a condizione che si applichi, comunque, l'imposta sostitutiva nella misura massima del 16 per cento prevista dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR per le operazioni di aggregazione aziendale.
Il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva opera a decorrere dall'inizio del periodo di imposta nel quale è versata l'imposta sostitutiva, mentre la deduzione dei relativi ammortamenti è ammessa a partire dal periodo di imposta successivo.
Il comma 5 consente ai contribuenti di ridurre ulteriormente il periodo di ammortamento previsto per l'avviamento e i marchi d'impresa dal citato decreto legge n. 185de1 2008, da 10 a 5 quote, ferme restando tutte le altre condizioni.
Tale regime si rende applicabile per i citati disallineamenti derivanti dalle operazioni societarie straordinarie effettuate a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Art. 8
- (Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni)
La norma, al fine di rendere ulteriormente vantaggiosa l'adesione al regime forfetario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ne modifica, a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2016, la vigente disciplina.
In primo luogo, è stato rimodulato, in senso più favorevole per il contribuente, il vincolo che occorre rispettare per l'accesso al regime in caso di esercizio di un'attività di lavoro dipendente, o attività a questo assimilata, nell'anno precedente a quello di applicazione del forfait.
Al riguardo, infatti, alla lettera b) del comma 1 è stata prevista l'esclusione all'accesso al regime forfetario nei confronti dei contribuenti che abbiano conseguito, nel corso dell'anno precedente a quello in cui intendono avvalersi del "forfait", redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti la soglia di 30.000 euro; il rispetto di tale limite non rileva laddove il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato, La finalità della nonna è quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilata nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d'impresa, arti o professioni esercitate.
Contestualmente, viene eliminata la previsione di cui alla lettera d) del comma 54 che, in modo più restrittivo, non consente l'accesso al regime forfetario nel caso in cui siano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:
- • l'importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, eventualmente percepiti
nell'anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime, è pari o superiore alla misura dei redditi d'impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno;
- • la somma delle diverse fattispecie reddituali eccede l'importo di 20.000 euro.
Appare evidente come la causa di esclusione, introdotta ex novo ed inserita alla lettera d-bis) del comma 57, risulti indubbiamente meno penalizzante, ai fini dell'accesso al regime, rispetto alla disposizione abrogata di cui alla predetta lettera d) del comma 54.
La norma persegue, inoltre, l'obiettivo di favorire l'avvio di nuove iniziative produttive; in tal senso è prevista la riduzione dal 15 al 5 per cento della misura ordinaria dell'aliquota d'imposta, per i primi cinque anni di attività. In ragione di ciò, potranno avvalersi di detta disposizione non solo i soggetti che, a decorrere dal 2016, intraprendono, in regime forfetario, attività d'impresa o di lavoro autonomo, ma anche i soggetti che, nel corso del 2015, hanno intrapreso le suddette attività avvalendosi del medesimo regime. In tale ultimo caso, l'agevolazione risulta limitata alle sole ultime quattro annualità del quinquennio agevolato, in quanto gli stessi hanno già beneficiato nel corso del 2015 della riduzione di un terzo del reddito imponibile; ciò significa che, per questi soggetti, l'aliquota ridotta al 5 per cento può essere fruita dall'anno d'imposta 2016 all'anno d'imposta 2019,
Inoltre, allo scopo di ampliare l'ambito soggettivo di applicazione del regime agevolato, il comma 2 della disposizione in esame prevede l'innalzamento generalizzato dei limiti di ricavi e compensi, indicati nell'allegato n. 4, annesso alla legge n. 190 del 2014 e richiamato nella lettera a) del comma 54 dell'articolo 1 della medesima legge, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e professioni possono accedere e permanere nel nuovo regime, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti. A tal riguardo, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, le soglie di ricavi e compensi sono generalmente incrementate di euro 10.000, mentre per quanto concerne le attività svolte dagli esercenti arti e professioni e altre attività di cui al progressivo n. 8 del citato allegato n. 4, detta soglia è aumentata di euro 15.000.
Infine, viene prevista l'applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari i quali, in ogni caso, possono beneficiare della riduzione al 35 per cento degli oneri contributivi.
Art. 9
- (Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi)
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 nascono dall'idea di fornire uno strumento utile ad eliminare alcune situazioni di ambiguità per quanto concerne la titolarità, da parte di società (di capitali e di persone), di beni, immobili e mobili registrati, non strumentali.
Le predette disposizioni possono interessare, ad esempio, le società che siano titolari di beni non utilizzati ai fini del ciclo economico (beni immobili c.d. patrimoniali) e le società non operative, ai sensi della legge 724 del 1994 o del decreto legge 138 del 2011.
Con il decreto-legge n. 138 del 2011, la disciplina di sfavore per le società di comodo si è inasprita significativamente e sono state introdotte specifiche norme di sfavore anche per gli immobili non strumentali posseduti da società ed utilizzati dai soci. Con riguardo alla tassazione diretta, infatti, è previsto per le società di comodo un aumento di 10,5 punti percentuali dell'aliquota Ires. Sempre con il decreto citato è stato previsto che il godimento da parte dei soci o dei familiari degli stessi di un bene appartenente alla società sia altresì riconosciuto come produttivo di reddito diverso nei riguardi dell'utilizzatore stesso (art. 67 lett. h-ter del d.P.R. n. 917 del 1986). Inoltre i costi sostenuti per il mantenimento degli immobili stessi potrebbero non essere considerati inerenti, con conseguente loro indeducibilità.
Si evidenzia che il citato articolo 67 è applicabile anche alle società non di comodo, e quindi a quelle realmente operative, che abbiano al loro interno situazioni "ambigue" di immobili utilizzati da soci o loro familiari.
Alla luce della normativa brevemente illustrata si ricava un quadro legislativo piuttosto duro, e comunque recentemente molto inasprito, nei confronti di coloro che utilizzano impropriamente la struttura societaria per intestare immobili che invece siano di utilizzo personale o familiare (questo in ragione del fatto che la società poteva ritenersi uno "schermo" per godere di una tassazione più favorevole, approfittando dell'aliquota Ires, fissa, rispetto alla proporzionalità della tassazione Irpef). Proprio in ragione di tale inasprimento normativo, si può consentire — come abitualmente accade — una via d'uscita a coloro che, in altri contesti e periodi, avevano intestato siffatti immobili, o beni mobili registrati, alle società.
Invero, l'introduzione, nel 2011, di disposizioni cosi stringenti ha in concreto determinato la creazione di un "microsistema" normativo relativo alla tassazione degli enti interessati e derogatorio rispetto all'ordinario trattamento fiscale dei soggetti Ires. Tale novella legislativa non è stata nondimeno accompagnata da provvedimenti che, in vista del passaggio a tale nuovo complessivo regime, potessero consentire agli enti e ai soggetti interessati di poter diversamente regolarizzare la propria posizione mediante un'apposita disciplina di "uscita".
Diverse volte, invero, i mutamenti sostanziali dei regimi fiscali applicabili sono stati accompagnati da norme volte alla regolarizzazione, a condizioni ragionevolmente convenienti, delle fattispecie maturate nel vigore di precedenti regimi fiscali meno onerosi, ponendo i contribuenti nelle condizioni di scegliere se accedere a regimi di tassazione nuovi e più onerosi (si pensi ad esempio all'inasprimento delle sanzioni per violazione della disciplina del monitoraggio fiscale, cui si sono accompagnati provvedimenti per il rientro dei capitali).
Pertanto, in attesa che l'intera disciplina delle società non operative sia ripensata, o quanto meno che i coefficienti dei ricavi minimi e di redditività previsti dalla legge 724 del 1994 (coefficienti, come detto, non più sostenibili dagli attuali tassi di crescita dell'economia italiana) siano rivisti, contestualizzandone la misura alle attuali condizioni di mercato, si offre alle società non operative l'opportunità (assegnazione ai soci o anche trasformazione in società semplice) per estromettere dal regime di impresa — a condizioni fiscali meno onerose di quelle ordinariamente previste — quegli immobili per i quali ad oggi non si presentano condizioni di impiego mediamente profittevoli. Sotto un profilo economico, l'assegnazione — a prescindere dalla natura soggettiva del socio assegnatario - consentirebbe la fuoriuscita dalle società in particolare di immobili che potenzialmente potrebbero poi essere nuovamente immessi nel mercato, favorendo così la circolazione degli immobili e portando nuova linfa ad un mercato che, ad oggi, versa in una situazione piuttosto stagnante.
Da ultimo, una buona adesione da parte dei contribuenti alla "manovra" consentirebbe allo Stato un rapido incasso, per quanto in misura ridotta rispetto alle plusvalenze che sarebbero state tassate in assenza della norma agevolativa in esame.
Peraltro, deve essere considerato che, in assenza di agevolazioni giudicate appetibili, vista la situazione poco favorevole particolarmente del mercato immobiliare, probabilmente gran parte delle società cui è rivolta la norma in esame non procederebbero ad alcuna vendita, ma manterrebbero gli immobili non strumentali all'interno del proprio patrimonio in attesa di tempi migliori. In questo caso, quindi, non si realizzerebbe nessuna plusvalenza, e, quindi, nessuna tassazione, che invece la norma in esame intende conseguire.
Cosi brevemente illustrate le ragioni "sistematiche" per le quali l'introduzione di una disposizione come quella in oggetto certamente ha diversi risvolti positivi, si passa ora ad esaminare, anche sotto un profilo più tecnico, la disposizione in esame.
Essa prende le mosse da un precedente provvedimento varato con la legge 27 dicembre 1997, n. 449, poi successivamente integrato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28. A differenza di tale modello, tuttavia, ai fini Iva, la norma non prevede alcuna specifica disposizione, al fine di evitare che si pongano problemi di incompatibilità della norma emananda con le direttive dell'Unione Europea in materia.
Sotto il profilo delle imposte sui redditi (Ires e Irap) la soluzione introdotta è quella dell'imposta sostitutiva con aliquota pari all'S per cento, ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative ai sensi della legge 724 del 1997 o del decreto legge 138 del 2011.
Come nella precedente disposizione del 1997, è stata mantenuta la possibilità per la società che aderisce al regime agevolativo di scegliere di determinare il valore normale del bene oggetto di assegnazione o cessione ai sensi dell'articolo 9 del T.U.I.R. ovvero in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori di cui all'articolo 52 d.P.R. n. 131 del 1986.
Inoltre, al fine di rilanciare il mercato immobiliare, si è scelto di agevolare anche l'imposta di registro, ove l'assegnazione o la cessione dovessero essere assoggettate a tale imposta in misura proporzionale, proponendo un'aliquota dimezzata rispetto a quella ordinariamente applicabile. Le imposte ipotecarie e catastali, invece, sconteranno la misura fissa.
Il versamento dell'imposta sostitutiva è stato suddiviso in due tranches, consentendo altresì la compensazione ex lege 241 del 1997.
Inoltre, il comma 7, al fine di ridurre l'onere dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi che non superano la soglia imponibile di euro 180.759,91 euro, raddoppia le previgenti deduzioni forfetarie previste dall'articolo 11, comma 4-bis, lettera dbis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Con il comma 9 si sostituisce l'attuale testo dell'articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per superare le attuali criticità della disciplina. Infatti, in caso di mancato pagamento dei crediti le disposizioni vigenti nell'ordinamento domestico rendono l'IVA addebitata dal cedente o prestatore sostanzialmente non recuperabile. Tale assetto non appare idoneo a garantire il rispetto di uno dei principi essenziali che presiedono al funzionamento dell'IVA: il principio di neutralità.
Nello specifico, la nonna cerca anzitutto di distinguere le variazioni da risoluzione — che l'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE impone agli Stati membri di concedere — e quelle da mancato pagamento, disciplinandole in due commi diversi (rispettivamente, il comma 2 e il comma 4 del predetto articolo 26).
Disposizioni innovative sono previste alla lettera a) del comma 4 del nuovo articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 e riguardano le procedure concorsuali. Tali disposizioni mirano sostanzialmente a replicare l'impostazione adottata ai fini delle imposte sui redditi.
In particolare, per le procedure concorsuali (lettera a del comma 4 del nuovo articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972) si prevede la possibilità di emettere la nota di variazione da parte del cedente o prestatore a partire dalla data in cui il cessionario o committente sia "assoggettato" a una procedura concorsuale, o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo I82-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Con tale disposizione sí evita che il cedente o prestatore debba attendere la chiusura infruttuosa della procedura concorsuale per poter emettere la nota di variazione, potendo, questa ora essere emessa già dopo l'assoggettamento a procedura del cessionario o committente.
Al riguardo, in base al comma 11 del nuovo articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, per l'individuazione del momento in cui il cessionario o committente si considera assoggettato a una procedura concorsuale, assume rilievo la data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Sempre in connessione alle procedure concorsuali, un'ulteriore modifica significativa, rispetto al testo dell'articolo 26 attualmente vigente, è prevista all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 26. Tale norma concerne l'obbligo da parte del cessionario o committente di registrare, ai sensi dell'articolo 23 o dell'articolo 24 del DPR n. 633 del 1972, la variazione operata dal cedente o prestatore. In attuazione dell'articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, secondo cui la rettifica della detrazione operata dal cessionario o committente non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, si prevede ora che, per le note di variazione emesse a seguito dell'assoggettamento a procedure concorsuali, il cessionario o committente assoggettato a procedura non sia obbligato a effettuare la corrispondente variazione, in rettifica della detrazione originariamente operata. In questa specifica fattispecie, infatti, il cessionario o committente non è più obbligato alla registrazione della nota di credito emessa dal cedente o prestatore.
Nel nuovo comma 6 dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, poi, si stabilisce che — ove il soggetto che si è avvalso della procedura di variazione in diminuzione per mancato pagamento di cui al comma 4 sia successivamente pagato, in tutto o in parte, dal proprio cessionario o committente — si debba procedere alla variazione in aumento per riversare l'imposta corrispondente all'importo pagato.
Per le variazioni da risoluzione, con specifico riferimento ai contratti a esecuzione continuata e periodica (cfr. il nuovo comma 9 dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972), si chiarisce che, in caso di risoluzione relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento alternativamente del cessionario o committente, la facoltà di emissione della nota di variazione si applica per la "coppia" di prestazioni per cui l'inadempimento ha generato la risoluzione contrattuale, non potendosi estendere a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui il cessionario o committente abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Come chiarisce il nuovo comma 10 dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 la facoltà di operare la variazione in diminuzione per il venir meno dell'operazione o la riduzione della base imponibile della stessa sulla base degli originari accordi contrattuali può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti, quando siano tali soggetti i debitori dell'imposta (trovando applicazione il meccanismo del reverse charge). In caso di esercizio dell'opzione da parte di tali soggetti, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5, dovendo quindi tali soggetti sia alla correzione dell'importo originariamente annotato nel registro delle fatture o dei corrispettivi che di quello originariamente annotato nel registro degli acquisti.
Il comma 12 del nuovo articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 specifica, infine, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
- (a) l'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale
giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono disponibilità da pignorare;
- (b) l'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto
dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- (c) l'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per le vendita del bene pignorato sia andata deserta,
si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
La norma regola, infine, nel comma 10, gli effetti sotto il profilo temporale delle disposizioni di cui al comma 9:
- - con riguardo alle note di variazione emesse a seguito del mancato pagamento risultante da
procedure concorsuali (comma 4, lettera a, e comma 5, secondo periodo, del nuovo articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972), si prescrive l'applicazione delle nuove disposizioni alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017;
- - con riguardo alle altre modifiche recate dal comma 1 all'articolo 26 del d.P.R, n. 633 del 1972, si
chiarisce che le stesse, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo, sono di carattere interpretativo e si applicano pertanto anche alle operazioni effettuate anteriormente alla predetta data.
Con il comma 11, si provvede all'anticipazione al 1° gennaio 2016 dell'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 158 del 2015 recante la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo. Inoltre, si dispone che ai fini della procedura della collaborazione volontaria (cd voluntary disclosure) di cui alla legge n. 186 del 2014, restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme vigenti alla data di presentazione della relativa i stanza.
Art. 10
- (Riduzione canone RAI)
- 1. Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 è pari, nel suo complesso, all'importo di curo 100.
- 2. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880,
sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"La detenzione o l'utilizzo di un apparecchio si presumono altresì nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016, non è ammessa alcuna dichiarazione diversa da quelle rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo decreto, da presentare all'Agenzia delle entrate competente per territorio."
- b) all'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.";
- c) all'articolo 3, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
"Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene mediante addebito sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali, emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica.";
- 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 5, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.
- 4.1n caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma
3, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 e limitatamente alle finalità di cui al
presente articolo, è autorizzato lo scambio e l'utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione nonché ai soggetti esenti, da parte dell'Anagrafe tributaria, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, dell'Acquirente Unico Spa, del Ministero dell'Interno, dei Comuni, nonché di altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità.
- 6. Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto
sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.
- 7. Restano ferme la disciplina vigente in materia dì accertamento e riscossione coattiva e le
disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare.
- 8. Per l'anno 2016 il canone è addebitato secondo le modalità di cui al comma 2 sulla prima fattura
relativa alla fornitura di energia elettrica successiva alla data di scadenza del pagamento del medesimo canone.
- 9. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di
abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservate all'erario per esere destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero, dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento , se inferiore alla previsione per il 2016.
Capo II
Lavoro, merito e Italia nel mondo
Art. 11
- (Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato)
Ai sensi della disposizione in esame, è riconosciuto, l'esonero dal versamento del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulati nell'arco del 2016.
Il citato esonero spetta ai datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo e non si applica, tra l'altro, ai contratti di apprendistato e di lavoro domestico, né all'assunzione di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro o che abbiano già usufrito del beneficio.
L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Inoltre, ì commi 2 e 3 recano particolari disposizioni per i datori di lavoro del settore agricolo. Il comma 4, infine, disciplina il caso del subentro di un datore di lavoro nella fornitura di servizi in appalto, stabilendo che il datore di lavoro subentrante preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo nei limiti della durata e della misura che residua presso il datore di lavoro cessante.
Art. 12
- (Regime fiscale dei premi di produttività)
La disposizione reca un'articolata disciplina, introduttiva di misure per l'incremento della produttività, per il rafforzamento della partecipazione dei dipendenti all'impresa e per lo sviluppo delle politiche a sostegno dei lavoratori e dei propri familiari.
In particolare, al comma 1, si prevede che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa sono assoggettati, entro il limite complessivo di 2.000 euro lordi, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, in misura pari al 10 per cento.
Al successivo comma 2, si dispone che le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TURI non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme dì cui al predetto comma 1. In buona sostanza, il lavoratore puo' scegliere di non ricevere, in tutto o in parte, le somme di cui al comma 1, e di fruire, in alternativa, di somme e di valori di cui al citato articolo 51 del TUIA, comma 2 e comma 3, ultimo periodo. Tali ultimi valori e somme non concorrerebbero alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel rispetto dei limiti massimi individuati nelle disposizioni richiamate. A titolo meramente esemplificativo, le somme di cui al comma 1 potrebbero essere fruite, in tutto o in parte, sotto forma di contributi versati dal datore di lavoro a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale oppure sotto forma di contributi versati al fondo di previdenza complementare. Resta fermo in tali evenienze, che detti contributi non concorrerebbero alla formazione del reddito di lavoro dipendente nei limiti, rispettivamente, di 3.615,20 e 5.164,57 euro, considerando in tali importi anche quanto già cumulativamente versato nel medesimo periodo d'imposta dal datore di lavoro e dal dipendente.
Ai sensi del successivo comma 3, le somme e i valori di cui ai predetti commi I e 2 non rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, Il comma 4 prevede che, ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
Al comma 5, si prevede che la disciplina introdotta dal presente articolo si applichi limitatamente al settore privato e con esclusivo riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al Comma 1, a euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non é lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
Al comma 6 si precisa che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in commento, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Il comma 7 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'individuazione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1 nonché la definizione delle modalità attuative delle previsioni in esame, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al successivo comma 8. Tale decreto recherà altresì la disciplina in materia di monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 6.
Al comma 8, infine, si prevede la possibilità per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro la possibilità di elevare fino a 2.500 euro il limite di cui ai precedenti commi 1 e 3.
11 comma 9, modificando l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, riduce la dotazione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributi per incentivare la contrattazione di secondo livello e individua l'ammontare delle risorse del medesimo destinato alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata. Art. 13 (Valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Fondo per le aziende sequestrate e confiscate) I commi da 1 a 3 prevedono che all'attivazione delle azioni di rafforzamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata concorrano anche le risorse finanziarie della programmazione europea 2014/2020 e di quella nazionale alla stessa complementare.
La norma in esame prevede, al comma 4, l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, denominato "Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata", relativo alle sole aziende oggetto di sequestro o confisca nei procedimenti penali, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Con riguardo alle risorse disponibili nel medesimo Fondo, è prevista una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.
Al comica 5, viene disciplinato l'utilizzo delle risorse contenute nel predetto Fondo, distinguendo, alla lettera a), la somma di 3 milioni di euro annui, che alimenta un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662: queste risorse sono destinate alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrato o confiscate alla criminalità organizzata di stampo mafioso, ovvero in favore di imprese che acquisiscono i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alle medesime organizzazioni; alla lettera b), lo stanziamento di 7 milioni di euro annui, costituente un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese individuate alla lettera a).
Al comma 6, è previsto che con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, siano definiti i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti, nel rispetto delle regole vigenti in materia di aiuti di Stato, assicurando una particolare attenzione alle imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito.
Il comma 7 detta la disciplina nell'ipotesi di revoca del provvedimento di sequestro. Secondo la presente disposizione, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto alla restituzione è tenuto a rimborsare gli importi liquidati a seguito dell'eventuale escussione della garanzia di cui al comma 5, lettera a), quale condizione per la restituzione dell'azienda stessa. Con il decreto di cui al comma 6 sono, inoltre, disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.
Art 14
- (Misure per lavoratori autonomi)
La disposizione di cui al comma 1 conferma, per l'anno 2016, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nella misura del 27 per cento per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.
Il comma 2, inoltre, reca l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato a favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Art. 15
- (Merito)
La disposizione prevede l'incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico.
Si specifica che il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto di criteri volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati.
La norma dispone l'esclusione dei professori universitari di atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura, La definizione della procedura, unitamente ai criteri e ai requisiti necessari per accedervi, è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Infine, la disposizione destina parte delle risorse del Fondo al fine di favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse.
Art. 16
- (Giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione)
La disposizione attribuisce priorità, anche al fine di favorire il ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione, all'assunzione, per il triennio 2016-2018, di 50 dirigenti mediante apposite procedure selettive gestite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, di 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia nonché di 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato, fermo restando il reclutamento di professori e ricercatori universitari e dei dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite dalla SNA.
Si precisa che sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vacanti alla data del 15 ottobre 2015; occorrerà tener conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio, del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.
comma 3 demanda la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 4 prevede che Regioni ed enti locali provvedano alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche al dirigente dell'avvocatura civica e della polizia municipale.
Ai sensi del comma 5, per il comparto scuola e AFAM, nonché per le Università, continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.
11 comma 6 prevede che il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari, dell'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario nonché il personale delle Agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 sia escluso dalle disposizioni di cui al comma 2.
Il comma 7 dispone che le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 4, comprensive della riduzione della capacità assunzionale di cui al comma 9.
11 comma 8 prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi I e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 (le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ed enti di ricerca) possano procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato dì qualifica non dirigenziale (esclusi i ricercatori e tecnologi) nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.
Inoltre, si precisa che per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 2, sia assicurato nell'anno 2016 il tura over nei limiti delle capacità assunzionali.
Ai sensi del comma 9, le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del_ predetto decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno) possono procedere, per gli anni2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.
Il comma 10 interviene sull'art. 4, comma 4, del decreto legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale "L. .1 i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri [...]. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza [...], essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio". In particolare, la disposizione in esame, elimina l'obbligo di riassegnazione al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.
11 comma 11 fissa il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, anche di livello dirigenziale. La situazione rispetto al pregresso si è modificata in quanto si è riattivato il meccanismo degli scatti stipendiali.
Ai sensi del comma 12, nelle more dei processi di riordino previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 2015 n. 124, è prevista la riduzione nella misura del 10 per cento, a decorrere dal l° gennaio 2016, dello stanziamento per il personale degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, compresi gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Con riferimento al comma 13, si autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il triennio 2016-2018, a bandire annualmente il concorso di accesso alla carriera diplomatica. La disposizione mira a potenziare la rete diplomatica per far fronte ai sempre maggiori impegni internazionali, nonché per garantire la continuità della partecipazione italiana al Servizio Europeo per l'Azione Esterna, istituito nel 2010 ed impegnato ad accrescere e rafforzare il ruolo dell'Unione Europea sul piano internazionale e ad assicurarne la coerenza dell'azione esterna: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale potrà, infatti, continuare a mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea funzionari della carriera diplomatica.
Infine, il comma 14 autorizza il Ministero della giustizia, nell'anno 2016, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso.
Art. 17
- (Università)
La norma prevede l'incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri) e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'assegnazione alle singole università dei fondi, da effettuare tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca.
Inoltre, la nonna limita al 2015 la possibilità per le Università che rispettano i limiti per le spese di personale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) del devreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, di procedere all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, comma 3, lettera a) (contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte) e lettera b) (contratti triennali non rinnovabili), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dall'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.
A decorrere dal 2016, invece, si prevede che le Università che rispettano i predetti limiti possono procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over, Inoltre, la disposizione prevede un incremento della spesa per la stipula dei contratti di formazione dei medici specialisti ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999.
Art. 18
- (Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico) Il coi= 1 prevede, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle vigenti misure di salvaguardia, resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, la rideterminazione dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 235 della legge n. 228/2012, nonché la conseguente rideterminazione, ai sensi del predetto comma 235, dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 citato
Il comma 2 prevede che la disciplina della c.d, settima salvaguardia, in relazione alla quale le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) nel limite di 6300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n, 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nei caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, limitatamente ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e t), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 dei 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
e) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), e) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n, 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto dì lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a 21 comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
Il comma 3 prevede che per i lavoratori di cui al comma 2, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.
Il comma 4 dispone che il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 5 disciplina le modalità di presentazione delle istante e le modalità con cui l'INPS procede alla verifica e al rispetto dei limiti numerici e finanziari.
Il comma 6 stabilisce che i dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 5 sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 147 predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 7, infine, stabilisce che i benefici di cui ai commi da 2 a 4 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti indicati al comma 2 e indica i rispettivi limiti di spesa annui. Il compia 8 prevede, in ottemperanza all'impegno assunto dal Governo, il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012.
Il comma 9 prevede il concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 7 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012
Il comma 10 prevede il concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dalla presente legge mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012.
Art. 19
- (Opzione donna, invecchiamento attivo e no tax area pensionati)
Il comma 1 prevede che, al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.
Il comma 2 prevede che i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di curo per l'anno 2018. Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale deve dare comunicazione all'INPS e alla Direzione Territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo del presente comma e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame.
Inoltre, si prevedono disposizioni al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri e delle minori entrate derivanti dalla disposizione in esame, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale. Per quanto concerne la "no tax area" per i pensionati, si modificano i commi 3 e 4 dell'articolo 13 del TUIR al fine di incrementare le detrazioni spettanti ai pensionati, distinguendone gli importi a seconda dell'età del pensionato (fino a 75 anni o di età superiore), titolari di un reddito complessivo fino a 15.000 euro.
Art. 20
- (Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga)
Il comma 1 prevede che, al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'autorizzazione di spesa è incrementata, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, in parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.
I comma 2 proroga, per l'anno 2016, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 315,l della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di 12 milioni di curo.
Art. 21
- (Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nei settore della cultura)
La disposizione prevede interventi strutturali e agevolazioni fiscali finalizzate al potenziamento dei settore strategico della cultura. In particolare, la nonne introduce misure dirette a rafforzare e introdurre azioni per promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e incentivare le attività culturali.
Con i commi 1 e 2 si rende permanente la misura introdotta per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1 del decreto-legge n, 83 del 2014, il cosiddetto "Art-Bonus", riconoscendo per le erogazioni liberali a sostegno della cultura una agevolazione fiscale in forma di credito di imposta del 65% della somma elargita.
La misura infatti, allineando la disciplina italiana con quella di altri Paesi europei, si è rivelata un utile strumento per favorire la partecipazione dei privati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso il mecenatismo.
Secondo i dati a settembre 2015 sono finora 162 gli enti destinatari di erogazioni liberali nel quadro della misura dell'Art-Bonus (enti statali, regionali, fondazioni lirico-sinfoniche e altri, distribuiti su tutto il territorio nazionale) per un ammontare delle erogazioni pari a 17.291.595,53 curo, per un credito di imposta di 11.239.537 curo.
Parallelamente, numerosi sono stati i contatti e le richieste di informazioni pervenute sia al Ministero sia alla società Arcus, presso la quale è attivo un help desk dedicato e in più occasioni, esperti del Ministero hanno partecipato a incontri di approfondimento.
comma 3 incrementa, a decorrere dall'anno 2017, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli nauseali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici.
Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6, concernente il personale, mira a risolvere un problema annoso e urgente riguardante l'amministrazione del patrimonio culturale italiano. Come hanno mostrato numerosi episodi negli ultimi anni, che hanno portato anche alla emanazione del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, tra le ragioni dei disagi e delle difficoltà nella gestione del patrimonio storico e artistico vi è la carenza di personale. La disposizione consente quindi, mediante una procedura straordinaria di assunzioni a tempo indeterminato, di rafforzare e completare le dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attualmente in difetto di oltre 1300 unità (senza tralasciare che l'età media del personale è di 58 anni), In particolare, con tale procedura si intendono assumere professionalità nei 9 profili specialistici dell'area III necessari per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, vale a dire quelli di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte.
La misura è indispensabile perché tali professionalità non sono reperibili presso altre amministrazioni nei numeri necessari alle effettive esigenze del Ministero. Di qui la necessità e urgenza di ricorrere a una procedura selettiva ad hoc, in luogo di scorrimento di graduatorie di idonei o a procedure di mobilità.
In conclusione, la disposizione fornisce una concreta risposta alle richieste provenienti da tutte le forze politiche, da diversi anni, volte a potenziare e ringiovanire l'organico dell'amministrazione chiamata in via principale ad attuare il principio fondamentale di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'articolo 9 della Costituzione.
I commi 7, 8 e 9 (volti ai potenziamento delle misure di tax-credit nei settori cinematografico e audiovisivo) sono volti a rafforzare la misura di agevolazione fiscale a sostegno dei settori cinematografico e audiovisivo, migliorandone le procedure di applicazione e potenziando le risorse a disposizione.
In particolare, il comma 7 apporta le seguenti modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008):
- - modifica dell'articolo 1, comma 327, lettera b) prevedendo che il credito d'imposta riservato alle
imprese di distribuzione riguardi le spese complessivamente sostenute per la distribuzione sia nazionale sia internazionale di opere di nazionalità italiana;
- - modifica dell'articolo 1, comma 327, lettera c), chiarendo che la misura di agevolazione fiscale
riservata agli esercenti cinematografici, in relazione agli investimenti per il passaggio al sistema di proiezione digitale, si applica anche agli investimenti necessari alle sostituzioni di detti impianti;
- - soppressione del comma 328 dell'articolo I. La previsione del suddetto comma, che sanciva
l'incumulabilità dei benefici fiscali riservati dal comma 327 dell'articolo 1 della legge, alla produzione e distribuzione di opere cinematografiche, appare, dopo 7 anni dall'introduzione delle agevolazioni fiscali, non coerente con le esigenze di rafforzamento della produzione e distribuzione indipendente;
- - modifica l'articolo 1, comma 335, rendendo possibile l'estensione delle spese ammissibili di cui
beneficiano i produttori esecutivi che realizzano film stranieri anche alle spese di post-produzione, includendo una voce importante di potenziale investimenti nel nostro paese. Il comma 8 modifica l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112:
- - accrescendo le risorse complessive annuali destinate alle misure di credito d'imposta nel settore
cinema e audiovisivo, che passano da 115 a 140 milioni di curo a decorrere dal 2016, cosi da ulteriormente rafforzare sia il sostegno delle attività dei due comparti, sia la forza di attrazione degli investimenti esteri in Italia in tali settori;
- - rendendo più chiaro ed efficace il meccanismo che garantisce il non superamento delle risorse
annualmente disponibili (indicate nel successivo comma 3 del medesimo articolo 8) e migliorando, anche ai fini del controllo di detto limite complessivo, la possibilità di definire specifici sotto-limiti per ciascuna delle tipologie di agevolazione fiscale previste nella legge finanziaria 2008 e nel medesimo decreto-legge 91 del 2013.
Il comma 10 (potenziamento del piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali") interviene per prevedere un finanziamento per il Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali", introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 160, autorizzando la spesa di 70 milioni annui per l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
I primi due piani strategici, attivati per il 2015 e il 2016, hanno consentito il finanziamento di interventi di grande rilevanza su alcuni siti e monumenti più importanti del Paese, sia per il loro valore storico e artistico, sia per la notevole attrattività dal punto di vista turistico. Tra questi possiamo citare, ad esempio, l'intervento di tutela e valorizzazione volto al ripristino dell'Arena del Colosseo, al fine di consentirne un uso sostenibile per manifestazioni di altissimo livello culturale, il completamento del progetto dei "Grandi Uffizi" che incrementa gli spazi espositivi del Museo più visitato d'Italia, il contributo per il Museo dell'Ebraismo e della Shoah, di eccezionale significato culturale e storico, la cui realizzazione deve essere accelerata per rispondere ad una domanda in costante crescita, o ancora la progettazione del Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema. La previsione del finanziamento disposto dalla presente norma consentirà di proseguire una efficace progettazione dei programmi di intervento, realizzando interventi significativi per gli istituti e i luoghi della cultura del Paese,
Art. 22
- (Interventi per il turismo e gli istituti culturali)
La norma mira a rafforzare le politiche di sviluppo del turismo ed a sostenere la competitività del settore a livello internazionale, a decorrere dal 2016. Si prevedono, in particolare, inteverventi a favore del programma relativo alla "Capitale europea della cultura" a favore della città di Matera, nonché interventi per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche e al settore museale e per istituti culturali inseriti in un apposito elenco.
Art. 23
- (Italia nel mondo)
La disposizione prevede uno stanziamento per l'anno 2016 per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Inoltre, si incrementa il finanziamento a favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con la finalità di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo.
Titolo III
Misure per il disagio
Art. 24
- (Lotta alla povertà)
La disposizione prevede che, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale è assegnata la somma di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1,000 milioni di euro a decorrere dall'armo 2017.
Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse complessivamente ed effettivamente disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.
Il comma 2 prevede che per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma:
a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
b) Incremento dell'assegno di disoccupazione (ASDI)
Il comma 3 prevede che per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.
La disposizione istituisce altresì, in via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, un "Fondo per per il contrasto della povertà educativa", alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie, di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito dell'attività istituzionale.
Al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi, con Protocollo d'intesa stipulato tra le predette fondazioni che aderiscono al progetto, la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di intervento, di contrasto alla povertà educativa e sono individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione, selezione e di monitoraggio.
Con l'intento di sostenere e potenziare l'intervento predetto, agli enti finanziatori è riconosciuto un contributo pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo negli anni 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto delle risorse stanziate, Il contributo è riconosciuto secondo l'ordine cronologico con cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa.
Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, a decorrere dal periodo di imposta nel quale lo stesso è riconosciuto, oppure può essere ceduto a intermediari bancari, finanziari e assicurativi (i quali potranno utilizzare il credito ceduto sempre in base al suddetto articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, nell'interesse sia del cedente sia del cessionario. Tale dimostrazione potrà avvenire secondo quanto sarà specificato con il provvedimento attuativo, ad esempio attraverso una attestazione da parte del Ministero del lavoro. Per le caratteristiche proprie del credito in esame, alle compensazioni effettuate, sia dall'ente finanziatore sia dall'eventuale cessionario, non trovano applicazione i limiti quantitativi previsti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Infine, l'ultimo comma intende facilitare la cessione dei prodotti freschi e facilmente deperibili. Infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, m 441, le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS di cui all'articolo 10, n. 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono comprovate con le seguenti modalità: a) comunicazione scritta da parte dei cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni; b) emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato; e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti". Pertanto, la disposizione prevede di elevare a 15.000 curo il limite oltre il quale inviare la predetta comunicazione e a renderla comunque facoltativa per quei beni facilmente deperibili.
Art. 25
- (Non autosufficienze e adozioni internazionali)
Si istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado. Inoltre, le modalità di utilizzo del Fondo vengono definite con decreto di natura non regolamentare sul quale va acquisita l'intesa della Conferenza Stato Regioni. Si prevede, inoltre, l'incremento, a decorrere dall'anno 2016, dello stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche al fine di finanziare interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.
Infine, allo scopo di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, si istituisce un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si dispone, quindi, la riduzione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 233 del 2006. Parallelamente, si elimina lo scopo di sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali tra le finalità del Fondo da ultimo citato, previste dall'articolo 1, comma 1250, della legge n. n. 296 del 2006.
Titolo IV
Misure per l'emergenza
Art. 26
- (Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza)
Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni derivanti da eventi calamitosi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, la disposizione prevede, in attuazione del con-ima 2, lettera d), dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), relativamente alla ricognizione dei fabbisogni completate dai Commissari delegati, che si provveda, per le finalità e secondo i criteri definiti con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri, assunte ai sensi della lettera e) del citato comma 2, mediante la concessione di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato.
A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito, operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze.
In caso di accesso al finanziamento agevolato, in capo al beneficiario matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.
Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. II credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. Inoltre, i contratti di finanziamento dovranno prevedere specifiche clausole risolutive espresse, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo per finalità diverse.
In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore dovrà richiedere al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. Qualora lo stesso non provveda al tempestivo pagamento spontaneo, il soggetto finanziatore è tenuto a comunicare alle amministrazioni pubbliche che provvedono alla concessione dei contributi, i dati identificativi dei debitore e l'ammontare dovuto, per la successiva iscrizione a ruolo, Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.
Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti della presente disposizione, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il limite massimo di 1.500 milioni di euro.
Infine, con ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative del presente articolo.
Titolo V
Esigenze indifferibili
Art. 27
- (Esigenze indifferibili)
La nonna dispone che per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, di cui 74 milioni di curo per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, D. 195 e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.
Il comma 3 prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo.tali disposizioni si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
La norma, inoltre, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed ai terrorismo, è volta a prorogare, fino al 31 dicembre 2016, il dispositivo di vigilanza a siti e obiettivi sensibili discendente dal piano di impiego dell'originario contingente appartenente alle Forze Armate (c.d. operazione "Strade sicure").
Al comma 7, si prevede l'istituizione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale Dei territori della terra dei fuochi.
Inoltre, la dispozione di cui al comma 8 esclude le federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) dall'ambito di applicazione delle norme in materia di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ciò al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali.
Il comma 9 è volto a far fronte alle spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei Trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall'Unione europea, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali". Infine, il comma 10 intende consentire la promozione e lo svolgimento delle iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, del settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro.
Titolo VI
Misure di razionalizzazione della spesa pubblica
Capo I
Efficientamento della spesa per acquisti
Art. 28
- (Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata)
Con il comma 1, per specifiche merceologie di uso ricorrente (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), si prevede la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle modalità centralizzate, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti che prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Inoltre, in via sperimentale, per il triennio 2017-2019, si prevede di rafforzare l'attuale sistema di obbligo di acquisizione centralizzata delle amministrazioni pubbliche per le indicate categorie merceologiche attraverso la disapplicazione delle previsioni di cui al terzo periodo del comma in commento.
Trattandosi di merceologie con un discreto livello di standardizzazione, per le quali è disponibile una Convenzione Consip, la riformulazione della nonna consente di addivenire a un rafforzamento dell'obbligo da parte, soprattutto, delle amministrazioni territoriali e di aumentare la quota di spesa pubblica che transita nelle Convenzioni Consip ex art. 26 legge n. 488/99, a complessivo vantaggio della riduzione della spesa pubblica nel suo insieme. Tale riduzione della spesa pubblica sulle merceologie in esame può essere stimata considerando la differenza certificata dall'ISTAT tra prezzo Consip e prezzo medio ottenuto dalle PA tramite autonomo acquisto.
Più precisamente, i risparmi derivanti dalla misura sono stati calcolati applicando la percentuale di risparmio certificata dall'indagine IvIEF-ISTAT dei prezzi delle Pubbliche Amministrazioni a quanto acquistato dalle medesime attraverso le convenzioni ex. art. 26 di Consip, per ognuna delle categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, di cui si è stimato un trend di crescita derivante dal rafforzamento dell'obbligo di ricorso agli strumenti d'acquisto centralizzati.
Nel medio termine la misura può, inoltre, comportare anche un ulteriore beneficio sui prezzi unitari, in quanto gli offerenti nelle gare potranno tenere conto del più ampio perimetro in termini di utilizzo dei contratti.
L'attuale disposizione prevede la possibilità di una cosiddetta "outside option" per le amministrazioni in condizioni di ottenere condizioni economiche migliori rispetto alle convenzioni Consip (grazie a caratteristiche soggettive come, ad esempio, tempi di pagamento più celeri). Se questo potenzialmente potrebbe permettere a un insieme di amministrazioni di ottenere prezzi più bassi rispetto a quelli delle convenzioni stesse, la presenza della "outside option" genererebbe un'esternalità negativa sulle Amministrazioni aderenti alle Convenzioni Consip. In altri termini, se le imprese partecipanti a un'iniziativa Consip percepiscono che una parte delle amministrazioni ricorreranno a procedure autonome, il grado di competizione in gara può ridursi considerevolmente. Di conseguenza, il beneficio che ottiene un insieme limitato di amministrazioni potrebbe essere più che compensato dai minori benefici di un insieme plausibilmente maggiore di altre amministrazioni aderenti che otterranno condizioni peggiori. E questo nonostante i volumi aggregati dalle convenzioni.
La nuova formulazione della nonna e, in particolare, la previsione della disapplicazione delle previsioni di cui al terzo periodo del co. 7 per il triennio 2017-2019 trasforma l'esternalità negativa, generata dalla presenza della "outside option", in un'esternalità positiva grazie all'assenza di tale opportunità. Il meccanismo virtuoso s'innesca perché le imprese concorrenti sono consapevoli che non potranno "differenziare" i prezzi (ovvero prezzi più bassi per le amministrazioni che procedono in maniera indipendente rispetto a prezzi risultanti dalle convenzioni). Il prezzo deve essere unico e deve riflettere la "qualità" media del pool di amministrazioni, che sarà inevitabilmente più elevata rispetto allo scenario con "outside option". Di conseguenza, la presenza di amministrazioni virtuose nel pool riduce i prezzi e tale riduzione può essere accentuata anche dalla leva dei volumi ancora più elevati. Di prezzi più bassi beneficeranno tutte le amministrazioni, indipendentemente dalle loro caratteristiche soggettive.
In termini complessivi, si può, inoltre, affermare che obiettivo prioritario del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti e, più in generale, delle centrali di committenza presenti a livello nazionale, non è quello di spuntare le migliori condizioni economiche in assoluto, ma quello di garantire una riduzione del prezzo medio di acquisto per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, assicurando un livello qualitativo delle forniture che consenta di mantenere una elevata qualità dei servizi pubblici.
L'evidenza deriva dal fatto che fattivamente le Pubbliche Amministrazioni, per acquisti autonomi, ottengono generalmente prezzi più alti di quelli spuntati da Consip nelle procedure di acquisto centralizzate, come confermato dagli esiti stessi dell'Indagine MEF-ISTAT. Infine, si ritiene che il processo di centralizzazione determini un risparmio di processo a livello di sistema, dal momento che ogni processo di gara ha dei costi effettivi in termini di risorse impiegate nella stesura delle documentazioni, nelle commissioni, costi di pubblicazione, costi derivanti dall'attività di contenzioso, ecc.
Con il comma 2 vengono estesi gli obblighi d'acquisto centralizzato tramite le convenzioni quadro della Consip ex art. 26 legge n. 488/99 e, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, tramite il MEPA, a tutti gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici nonché alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Con i commi 3, 4 e 5, si prevede, inoltre, l'ampliamento della facoltà di adesione alle convenzioni ex. art, 26 legge n. 488/99 ovvero, in mancanza, dell'obbligo di rispetto del benchmark, nonché della facoltà di adesione agli Accordi Quadro per le società partecipate/municipalizzate qualificabili come stazioni appaltanti" ai sensi del Codice dei contratti, ipotizzando l'applicazione della stessa disciplina vigente per gli Enti Locali. La norma consente di aumentare la quota di spesa di spesa pubblica che transita nelle Convenzioni ex art. 26 legge n. 488/99 e permette di fissare un benchmark per la quota relativa alla spesa delle partecipate/municipalizzate per le merceologie oggetto di convenzione.
Per ciò che riguarda il comma 6 vi è da dire che l'articolo 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014 prevede - fermi restando gli attuali obblighi previsti dal legislatore statale di ricorso a strumenti di acquisto centralizzati - che siano individuati con apposito DPCM i beni e i servizi e le relative soglie per i quali le amministrazioni statali e regionali (nonché enti SSN) devono ricorrere a Consip o ad altro componente del Tavolo dei Soggetti Aggregatori. Da tale misura, però, risultano attualmente esclusi gli Enti Locali. La disposizione in esame allinea gli EE.LL. rispetto agli obblighi previsti dal D.L. n. 66/2014 per le altre tipologie di amministrazioni.
Al contempo, si prevede, al comma 7, che i Comuni possano procedere ad acquisti autonomi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 33 del d.lgs. n. 163/2006, per gli acquisti di importo inferiore ai 40.000 curo, fermi restando per tali acquisti gli obblighi di ricorso ai mercati elettronici o sistemi telematici o ai soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del d.l. n. 66/2014, secondo la modifica qui disposta, nonché il rispetto del benchmark delle convenzioni Consip.
Con il comma 8 si intende lasciare alle pubbliche amministrazioni la possibilità di negoziare - anche al di fuori del Mercato Elettronico della PA o degli altri strumenti telematici di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Acquisto Territoriali - le acquisizioni di beni e servizi al di sotto di una soglia minima (pari a 1.000 euro), al fine di escludere i cosiddetti "microacquisti" dall'obbligo di ricorso al mercato elettronico ovvero agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici.
Con il comma 9 si prevede, in linea con il comma 8, che gli Enti del S.SN., ovvero, per essi, le regioni e le province autonome, possano, per acquisti al di sotto di 1.000 euro, godere della medesima esenzione prevista dal precedente comma 8.
In definitiva, mentre con il comma 6 si fanno rientrare gli Enti locali nell'ambito delle misure previste dal d.l. n. 66/2014 (aggregazione della domanda mediante Soggetti Aggregatori), con i successivi commi 7, 8 e 9 si concedono agli stessi Enti locali possibilità di acquistare beni e servizi per importi inferiori ai 1.000 euro senza dover ricorrere al 1VIEPA.
Con il comma 10 si intende consentire l'utilizzazione degli strumenti di acquisto (convenzioni, accordi quadro) e negoziazione (sistema dinamico di acquisizione, MEPA) anche con riferimento alle attività di manutenzione. Ciò al fine di soddisfare le esigenze manifestate da varie amministrazioni (tra cui le scuole) con riferimento a specifiche attività. La nonna tiene conto tuttavia delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che attribuiscono all'Agenzia del demanio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la gestione degli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero degli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle predette Amministrazioni.
Con il comma 11, si prevede di introdurre, per tutte le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di programmazione biennale per le acquisizioni di beni e servizi, il cui importo contrattuale superi la soglia di un milione di euro.
L'individuazione di tale soglia, effettuata partendo da una analisi dei dati ANAC sugli acquisti di importo superiore a euro 40.000,00, lascia all'amministrazione ampi margini di flessibilità sugli acquisti di minore importo, limitando l'obbligo di programmazione a circa il 10% delle procedure considerate dai predetti dati ANAC, pur prendendo in considerazione circa l'80 % della relativa spesa per beni e servizi.
Viene contestualmente abrogata la norma che attualmente prevede la mera facoltà di programmazione.
Con il comma 12 vengono limitati i compiti delle Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, prevedendo che il versamento all'Erario delle somme conseguenti all'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le p.a. di cui all'elenco ISTAT, venga inteso come versamento da effettuarsi in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile. Se da un lato per la Pubblica Amministrazione l'effetto dovrebbe essere neutrale, si evidenzia che per le Società la previsione ha effetti rilevanti in quanto limita il versamento dei risparmi nel caso non ci sia utile o l'utile non sia capiente, evitando così onerose esposizioni finanziarie.
Si evidenzia, poi, che il controllo potrà comunque certamente essere assicurato, come pure evidenziato, attraverso gli organi di controllo (collegi dei sindaci o dei revisori), nonché mediante l'utilizzo dei poteri dell'azionista esercitati dalla PA, e, ove si tratti di società in house, come Consip, anche mediante gli strumenti di controllo analogo a disposizione delle medesima Pubblica Amministrazione.
Con riferimento ai commi da 13 a 16, si rappresenta quanto segue. Attualmente le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adesione alle Convenzioni, confrontano le caratteristiche dei beni/servizi ritenuti adeguati alle proprie esigenze con quelle dei beni/servizi in Convenzione.
La numerosità e la varietà di tale insieme di caratteristiche fa sì che le amministrazioni rilevino spesso diversità tra ì beni/servizi in Convenzione e quelli di interesse, con conseguenti difficoltà applicative nella verifica del rispetto dell'obbligo di adesione e/o del rispetto del benchmark.
Al fine di limitare tale fenomeno, con la misura in commento si dispone di limitare il confronto delle caratteristiche alle c.d. "caratteristiche essenziali" dei beni e dei servizi in Convenzione. In altri termini, un'amministrazione, riscontrata la rispondenza delle caratteristiche essenziali dei beni/servizi in Convenzione rispetto all'esigenza da soddisfare attraverso l'acquisizione, anche in presenza di differenze delle altre caratteristiche, ha l'obbligo di aderire alle Convenzioni (in caso di obbligo assoluto), ovvero di applicare, quale limite massimo per i propri acquisti autonomi, i prezzi delle convenzioni (prezzi benchmark).
Con il D.L. n. 66/2014 è stata sperimentata la possibilità di individuare «caratteristiche essenziali» dei beni/servizi presenti nelle Convenzioni esistenti alla data.
Con la misura in commento si dispone la previsione espressa, quale benchmark di prezzo/qualità per acquisti fuori convenzioni Consip, del prezzo corrispondente al bene/servizio in Convenzione, qualificato esclusivamente in base alle «caratteristiche essenziali».
Il modello ipotizzato deve essere sostenuto da un sistema di controllo sugli acquisti fuori Convenzione Consip, che richieda all'interno dell'amministrazione acquirente progressivi livelli di autorizzazione gerarchica (eventualmente, prevedendo l'obbligo di inserire nella BDNCP, oltre al RUP, anche il nome dell'autorizzatore ultimo).
I risparmi derivanti dalla misura sono stati calcolati applicando la percentuale di risparmio derivante dall'indagine MEF-ISTAT per le categorie merceologiche diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 7 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 all'importo stimato del dato di spesa relativo alle medesime merceologie, decurtato della spesa derivante da acquisti già effettuati tramite Consip, di una stima della spesa derivante da acquisti già intercettata dalle centrali di acquisto regionali, della spesa relative alle categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, nonché di una percentuale di spesa ritenuta presumibilmente non soddisfabile dalle iniziative del Programma, in quanto espressione di fabbisogni specifici delle Amministrazioni.
Una stima dei risparmi, derivanti dall'ulteriore importante beneficio risultante dal più ampio ricorso alle Convenzioni Consip a fronte del restringimento della libertà di acquisto autonomo (confronto delle sole "caratteristiche essenziali"), non è univocamente quantificabile, per cui, cautelativamente, non è stata computata nel calcolo dei risparmi derivanti dall'applicazione della norma.
Art. 29
- (Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia
informatica nelle pubbliche amministrazioni) La disposizione è volta a garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi in materia informatica, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo I della legge 31 dicembre 2009 n.196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali.
A tal fine, la norma prevede che Consip S.p.A. (o il soggetto aggregatore interessato) acquisisca il parere vincolante dell'Agenzia per l'Italia Digitale sui parametri di qualità e di prezzo dei beni e servizi oggetto della richiesta di approvvigionamento.
Si prevede, tuttavia, che le amministrazioni e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai comma 1 e 2 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agid. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. Infine, il comma 7, prevede che, nelle acquisizioni di beni e servizi, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento,
Capo II
Efficientamento della spesa sanitaria
- Art. 30
(Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie uniche) L'articolo introduce la previsione di piani aziendali di rientro riferiti ai singoli enti dei servizi sanitari regionali recanti misure dirette a conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti stessi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario e nel rispetto dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza.
Ai fini del perseguimento di tali obiettivi, gli enti del SSN, al comma 2, sono chiamati a: assicurare la massima trasparenza dei dati di bilancio pubblicando integralmente sul proprio sito internet il bilancio d'esercizio entro sessanta giorni dalla data di relativa approvazione, ad attivare un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità e pubblicandone gli esiti entro il 30 giugno di ciascun anno.
Il comma 3, prevede che il mancato adempimento delle disposizioni di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.
Ai comma 4, si prevede che ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individui, con apposito provvedimento di Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta per le Regioni in Piano di rientro, le Aziende ospedaliere (AO), le Aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura ad esclusione delle ASL, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:
- uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico
(CE) consuntivo e ricavi determinati, in ragione delle funzioni assistenziali e delle tariffe predefinite per prestazioni, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 502 del 92 e s.m.i., come remunerazione dell'attività, pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi o in valore assoluto di almeno 10 milioni di euro;,
- un disallineamento rispetto ai parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.
In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, l'individuazione delle aziende avverrà entro il 31 marzo dell'anno sulla base dei dati CE relativi al IV trimestre 2015, ed utilizzando dati di attività relativi all'anno 2014.
Il comma 6 prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito decreto, definisce la metodologia di valutazione dello scostamento di cui al comma 4, lettera a), in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-sexies dei decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, concernente il regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Al medesimo decreto spetta, altresì, definire le linee guida per la predisposizione dei piani di rientro aziendali.
Con il comma 7 si demanda ad apposito decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di apportare i necessari aggiornamenti agli schemi dì rilevazione dei dati di bilancio, al fine di dare evidenza nei documenti di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e di ricavo coerenti con quanto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Ai sensi del comma 8, i piani di rientro aziendali, di durata non superiore al triennio, dovranno essere presentati entro i successivi 90 giorni a partire dall'individuazione delle aziende da parte della regione, e dovranno contenere le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta.
I commi 9 e 10 rimettono alle regioni il compito di approvare, entro trenta giorni dalla presentazione, il piano dell'ente, previa valutazione circa l'adeguatezza delle misure previste dai piani e la loro coerenza con la programmazione sanitaria regionale e le linee guida di cui al comma 6. L'approvazione avviene con provvedimento della Giunta regionale o del Commissario ad acta, ove nominato. Le regioni in piano di rientro sono tenute ad un'ulteriore verifica circa l'adeguatezza delle misure previste nei piani di rientro aziendali, rispetto ai piani di rientro regionali; inoltre, sono tenute ad individuare in apposita sezione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale, gli obiettivi di riequilibrio economico finanziario e di miglioramento dell'erogazione dei LEA dei piani di rientro degli enti del proprio servizio sanitario regionale. Restano ferme le valutazioni da operarsi da parte dei predetti Tavoli tecnici e dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze nell'ordinaria attività di monitoraggio ed affiancamento nell'attuazione del piano di rientro regionale.
Gli interventi individuati dai piani aziendali sono vincolanti per gli enti interessati e le determinazioni in essi previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi già adottati dagli stessi in materia di programmazione e pianificazione aziendale, per renderli coerenti con i contenuti dei piani.
Il comma 11 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni e quanto previsto all'articolo 2, commi 77 e 86, 36 della legge 191 del 2009, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria accentrata iscrive sul proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi programmati nei piani di rientro aziendali. Nel caso in cui si verifichino le condizioni che determinano l'adozione dei piani di rientro degli enti, di cui ai commi 4 e 5, le regioni che non hanno già provveduto, sono tenute ad istituire la Gestione sanitaria accentrata. E' demandata ai Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 (Rep. Atti 2271) la verifica del rispetto di tale previsione. A tal fine le regioni comunicano ai suddetti Tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani di rientro aziendali entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento e l'importo degli scostamenti negativi programmati nel piano di rientro aziendale.
Il comma 13 prevede che la regione ovvero il Commissario ad acta, ove nominato, verificano trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro aziendali.
In caso di verifica trimestrale positiva, la gestione sanitaria accentrata potrà erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 11, nel proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale negativa la regione ovvero il Commissario ad acta, ove nominato, è tenuta ad adottare le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro aziendale. I risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, rispetto agli obiettivi programmati nel piano di rientro, sono pubblicati sul sito internet della regione al termine di ogni esercizio.
Il comma 14, introduce una misura volta ad assicurare il puntuale adempimento delle disposizioni recate dall'articolo in esame, prevedendo che tutti i contratti dei direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, devono prevedere la decadenza automatica del direttore generale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 in caso di mancata trasmissione del piano di rientro aziendale all'ente interessato ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro aziendale.
Il comma 15 prevede che, a decorrere dal 2017, le disposizioni sopra illustrate, si applicheranno anche alle aziende sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione diretta ovvero ad altri enti pubblici individuati da leggi regionali, che si trovino nelle condizioni sopra indicate.
Il comma 16, demanda ad un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 giugno 2016, la definizione dei criteri di valutazione, dei dati da prendere in considerazione, delle modalità di calcolo e dei relativi parametri di riferimento, per l'individuazione da parte delle Regioni delle aziende e dei presidi da sottoporre ad un piano di rientro.
Si prevede, altresì, che con successivo decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2016, vengano apportati i necessari aggiornamenti ai modelli di rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di valutare l'equilibrio della gestione dei presidi ospedalieri in rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed extra-tariffaria. Infine, i commi 17 e 18 mirano a perseguire una più efficace e sinergica integrazione tra le attività di prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di didattica e di ricerca, nonché a conseguire risparmi di spesa, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, che nell'ultimo biennio hanno riorganizzato il proprio servizio sanitario regionale, o ne hanno avviato la riorganizzazione. Si prevede, a tal fine, la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliero-universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate.
Art. 31
- (Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario
nazionale)
Il comma 1 prevede che al fine di garantire un efficientamento nel settore degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.
Il comma 2 evidenzia che qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 1 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 1, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.
11 comma 3 prevede che i singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi del presente articolo. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
Il comma 4 prevede che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano provvedimenti volti a garantire che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale.
Il comma 5 prevede che a livello nazionale la cabina di Regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione dell'articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a:
- a) definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei Dispositivi Medici sulla base
dei criteri di: rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto economico ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA);
- b) promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate da Age.Na.S. e
dai presidi regionali e dai soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza di HTA operanti nel Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi Medici
- c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di
valutazione tecnica multidimensionale nel Programma Nazionale di HTA
- d) curare la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti
delle valutazioni di cui alla lettera b) secondo i metodi validati di cui alla lettera e), promuovendone l'utilizzo da parte delle Regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e all'introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento.
Art. 32
- (Aggiornamento livelli essenziali di assistenza e livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard per l'anno 2016) Il comma 1 prevede che in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016, approvato con l'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nei rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n.190 e dall'articolo 9-septies del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica.
Il Comma 2 prevede che la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché con la procedura di cui al comma 7. L'articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è soppresso.
Nel comma 3 si specifica che l'attuazione del comma 1, per l'anno 2016 è finalizzata una quota pari a 800 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. L'erogazione della somma resta condizionata all'adozione del provvedimento di cui al comma l, II comma 4 prevede che, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, al fine di garantire l'efficacia e l'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal Ssn nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), anche in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, è istituita, presso il Ministero della salute, la "Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Ssn". Il comma 5, nell'ambito degli equilibri programmati di finanza pubblica, disciplina le attività da svolgersi da parte della Commissione.
Sulla base dell'attività svolta ai sensi del comma 5, la Commissione formula annualmente una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dai Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare l'appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza è effettuato con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da pubblicare in Gazzetta Ufficiale previa registrazione della Corte dei Conti.
- • La partecipazione alla Commissione è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso
delle spese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, la Commissione è supportata da una Segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando o distacco, da ISS, AIFA, Agenas, Regioni, enti del Ssn ed altri enti rappresentati nell'ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità. Per le attività di supporto che richiedono specifiche attività di ricerca, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, nonché di esperti, nel numero massimo di cinque.
Conseguentemente alla costituzione della Commissione di cui al comma 4, con il comma 13, si prevede espressamente l'abrogazione della Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei LEA di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112, seppur confluita, quale sezione, nell'ambito del Comitato tecnico-sanitario di cui all' articolo 2 del DPR 28 marzo 2013, n. 44, recante il riordino degli organismi collegiali del Ministero della salute. 11 medesimo comma 13 reca le necessarie misure di coordinamento con la normativa vigente in materia di organi collegiali operanti presso il Ministero della salute, di cui al richiamato DPR n. 44 del 2013, In particolare, si provvede a ridurre i componenti del predetto Comitato tecnico-sanitario, di un numero pari ai componenti della sezione soppressa, apportando le opportune modifiche agli articoli di riferimento del citato DPR n. 44 del 2013. Lo scopo di tali modifiche di coordinamento è quello di evitare sovrapposizioni, anche parziali, di funzioni o duplicazioni di organismi. Infine, si prevede la rideterminazione, per il 2016, del livello del Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Capo III
Efficientamento della spesa dei Ministeri e delle società pubbliche
Art. 33
- (Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche)
Comma 1. Si prevede la riduzione delle dotazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri.
Comma 2. Si provvede alla riduzione, a decorrere dall'anno 2016, degli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica.
Comma 3. Si dispone la riduzione, nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», delle dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il 2016 e per il 2017, rinviando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la rideterminazione dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i previsti risparmi di spesa.
Comma 4, Si prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), a decorrere dall'anno 2016.
Comma 5. Si abroga la disposizione relativa al rimborso a favore delle delle Regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria degli oneri sostenuti per assicurare la vendita di carburante a prezzi ridotti.
Comma 6. Si dispone la cessazione, a decorrere dall'anno 2016, dei trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.
Comma 7. Si dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, a decorrere dall'anno 2016.
Comma 8, Si dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa connessa alla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 2016 e 2017.
Commi 9 e 10 (zone franche urbane). Si dispone che le risorse stanziate in favore delle zone franche urbane siano destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza". Si prevede, altresì, che il MISE adotti nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative a determinate agevolazioni già concesse.
Comma 11. Si dispone la riduzione degli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152.
Comma 12. Si prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi.
Commi 13 e 14 (Ministero Giustizia). Si dispone che il Ministero della giustizia adotti misure volte alla razionalizzazione e alla riduzione delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.
Comma 15. La disposizione, nel modificare l'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, consente la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti anche per la realizzazione di interventi costruttivi su edifici pubblici da destinarsi a finalità diverse da quelle dell'edilizia giudiziaria, ma strettamente connessi.
Comma 16, La norma è tesa a prevedere una ulteriore proroga, al 31 dicembre 2016, dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo, disposti con l'articolo 1, commi da 98 a 106, della Legge n, 190 del 2014, in considerazione della particolare complessità delle opere da realizzare, che necessitano di una diversa e più estesa modulazione temporale delle fasi attuative, nonché della durata dell'incarico del commissario straordinario. Inoltre, è prevista la proroga (al 28 febbraio 2016) del termine per l'adozione delle modifiche al decreto del Ministro della giustizia - di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze — concernente l'individuazione degli investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza necessari.
Comma 17. La norma è diretta a prorogare il termine, previsto dall'articolo 21-quinquies del
decreto-legge n. 83 del 2015, entro il quale è consentito agli uffici giudiziari, previa stipulazione di
apposite convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in
applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della
giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, di avvalersi dei servizi svolte dal personale
dei comuni già applicato presso i medesimi uffici, prima dell'entrata in vigore della disposizione di
cui all'articolo 1, comma 526, della 1. n. 190 del 2014.
Comma 18. Si dispone la riduzione delle autorizzazioni di spesa connesse ai contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.
Commi 19 e 20. Si dispone l'aumento di talune tariffe consolari.
Comma 21. Si dispone che una quota delle risorse derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare realizzate nel triennio 2016-18 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rimanga acquisita all'entrata e che non si applichino le disposizioni che prevedono la destinazione di una quota delle stesse alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.
Comma 22, La disposizione prevede minori spese per il personale supplente da impiegare nelle scuole italiane all'estero.
Comma 23. Si dispone il versamento all'entrata delle somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento mediante ordini collettivi di pagamento e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni. Comma 24. Si dispone che le risorse finanziarie degli ex IRRE confluite nel bilancio dell'INDIRE, relative a progetti in affidamento agli ex IRRE non attuati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'erario.
Commi 25, 26 e 27. Si dispone che le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli Atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale e/o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016. Si dispone, poi, che, con apposito decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca proceda alla individuazione degli atenei interessati alla definizione delle modalità di recupero delle somme e alla quantificazione delle somme non spese.
Comma 28. Si dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa stanziata a favore dì Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a.
Comma 29. Si dispone la riduzione delle risorse stanziate in favore di apposito programma di sperimentazione informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Comma 30. Si dispone la riduzione delle risorse di cui all'articolo I, comma 1230, della legge 296, del 2006, in materia di trasposto pubblico locale.
Comma 31, Si sopprime la disposizione recante l'autorizzazione di spesa a favore di imprese marittime.
Comma 32. Si prevede che il Ministero della difesa assicuri la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 300 milioni di curo annui nell'anno 2016 e a 100 milioni nell'anno 2017; tali proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e non si da luogo a riassegnazione.
Comma 33, La disposizione estende l'aliquota Iva al 4%, già riconosciuta agli e-book dall'articolo 1, comma 667 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2014), agli altri prodotti editoriali. L'estensione è operata con lo stesso metodo utilizzato dalla richiamata disposizione della legge di stabilità, che interpreta il decreto n. 633 del 1972, nella parte in cui riconosce l'agevolazione ai prodotti editoriali, adeguandolo al progresso tecnologico e al sempre maggiore ricorso a mezzi elettronici di produzione, diffusione e fruizione dell'informazione e della cultura: si sostiene, in definitiva, la neutralità del supporto, ai fini dell'applicazione del regime agevolato. L'applicazione della disposizione determina una perdita di gettito che può stimarsi in 7,2 milioni di euro, considerando il fatturato derivante dalla vendita di quotidiani e periodici in formato digitale, tramite mezzi di comunicazione elettronica, pari a circa 40 milioni di euro. La stima è costruita su dati di diffusione ADS.
Comma 34. Si prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, a decorrere dall'anno 2016. Commi 35 e 36. Si prevede di favorire la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni e per la sicurezza della ciclabilità cittadina attraverso contributi statali a sostegno di progetti che si prefiggano tali finalità.
Comma 37. Si fa riferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione. Al riguardo, si provvede, nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, alla riorganizzazione della Scuola, per assicurare una riduzione dei servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al dieci per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario. Conseguentemente, a far data dalla nomina del commissario, decadono il Comitato di gestione e il Presidente in carica. Entro i successivi trenta giorni il commissario straordinario propone al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione al Ministro dell'economia e delle finanze un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi sopracitati.
Commi da 38 a 43. Al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, si prevede l'incorporazione della società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) e della Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare s.r.l. (SGFA) nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Tale norma implica una riduzione dei costi amministrativi e persegue l'obiettivo di una riduzione delle spese correnti, diverse da quelle obbligatorie, non inferiore al 10 per cento all'esito del processo di riordino. Si prevede, al riguardo, anche la soppressione del contributo ordinario dello Stato in favore di ISMEA.
In particolare, la soppressione di ISA S.p.A. e il conseguente trasferimento del relativo patrimonio, di tutti gli altri rapporti giuridici attivi e passivi e delle funzioni ad ISMEA comporterà economie di scala e di scopo. Immediatamente si conseguirebbe comunque l'azzeramento delle spese per la governante che ammontano a circa 265.000 euro annui con riferimento a ISMEA, a 180.000 con riferimento agli organi statutari di SGFA e a circa 200.000 con riferimento a ISA. Con riferimento al personale di ISA di cui è previsto il transito presso il nuovo Istituto, si precisa che si tratta di 35 dipendenti a tempo indeterminato, inclusi i dirigenti.
L'attuazione di tale riorganizzazione é demandata al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso la nomina di un commissario delegato e, eventualmente di due subcommissari che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni. Comma 44. Si dispone che l'Associazione Formez PA realizzi una riduzione delle spese di funzionamento, anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti. Si prevede di modificare conseguentmente lo Statuto dell'Associazione.
Comma 45. Si prevede che l'Osservatorio per i servizi pubblici locali operi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, si precisa che le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio saranno individuate con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Comma 46. Si dispone la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico, denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA), operante con autonomia tecnica, organizzativa e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico. La trasformazione della CCSE in ente pubblico economico comporta due fondamentali effetti economico-patrimoniali: i) l'attribuzione di un patrimonio netto; ii) il riconoscimento di ricavi caratteristici a fronte dei servizi resi alle imprese. Si fissa il patrimonio del nuovo ente in 100 milioni di curo: la sua costituzione avviene tramite versamento all'entrata di risorse detenute dalla CCSE presso il sistema bancario e successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa. Si prevede che gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente siano versati all'entrata del bilancio dello Stato.
Commi da 47 a 51. La norma prevede, per le società controllate da tutte le pubbliche amministrazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate, taluni limiti ai compensi. A tal fine, le società interessate dalla disposizione fissano i compensi corrisposti ai loro amministratori, dirigenti e dipendenti entro i limiti stabiliti con apposito decreto del MEF che classifica queste società sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, Non possono comunque essere corrisposti compensi oltre il limite di 240.000 euro. Si dispone altresì, analogamente a quanto già previsto per la pubblica amministrazione, che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare le informazioni concernenti il conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali (provvedimento di conferimento dell'incarico, durata, compenso, etc).
Titolo VII
Enti territoriali e locali
- Art. 34
(Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome) 11 comma 1 stabilisce il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e Province autonome per gli anni 2017 — 2019, nonché le modalità con cui tale concorso deve essere realizzato. Il comma 2 proroga al 2019 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
11 comma 3 prevede che il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014, sia realizzato per gli anni 2016-2019 secondo modalità da stabilire mediante Intesa.
Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 prevedono, per il 2016, l'attribuzione di un contributo alle regioni per complessivi 1.300 milioni, ripartiti fra le stesse secondo gli importi indicati nella tabella l. É previsto che i predetti importi possano essere modificati a invarianza dei contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio.
Art. 35
- (Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali)
Le disposizioni recate ai commi 1, 2 e 3 sono finalizzate, ad anticipare all'anno 2016 l'introduzione dell'obbligo per gli enti locali, in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e a ridefinire i vincoli di finanza pubblica per le regioni. In particolare, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, viene richiesto ai predetti enti di conseguire l'equilibrio fra le entrate finali e le spese finali, espresso in termini di competenza. Conseguentemente, con riferimento agli esercizi 2016 e successivi, per gli enti locali, cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 e tutte le nonne riguardanti il patto di stabilità interno, fermi restando gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, l'applicazione, negli esercizi 2016 e successivi, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti e gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali. Analogamente, sono soppresse le precedenti regole previste per le regioni attesa la loro ridefinizione nei commi che seguono.
Il comma 4 definisce il saldo di riferimento per il pareggio di bilancio. In particolare, ai fini del predetto saldo di competenza, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 11S, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo in termini di competenza concorre il saldo tra il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
Ti comma 5 introduce, a decorrere dall'anno 2016, l'obbligo per gli enti di allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza che garantiscono, in coerenza con le poste iscritte nel predetto bilancio di previsione, il rispetto del saldo di cui al comma 3.
Il successivo comma 6, per l'anno 2016, prevede l'esclusione dal saldo di riferimento per il pareggio di bilancio delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. Tale esclusione opera, nei limiti di 500 milioni di curo, subordinatamente al riconoscimento in sede europea di margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.
Il comma 7 detta le regole per il monitoraggio dei risultati conseguiti dagli enti nonché per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica. A tal fine, viene previsto che gli enti locali e le regioni trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative alle entrate finali e alle spese finali in termini di competenza, con tempi e modalità che saranno definiti con appositi decreti del predetto Ministero, sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, il successivo comma 8 stabilisce l'obbligo per gli enti di inviare telematicamente, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «http:// pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it», una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e, ove previsto, dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreto di cui al precedente comma 7. La norma sottolinea l'obbligatorietà di tale certificazione prevedendo che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Viene, inoltre, previsto che nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo, si applica all'ente soltanto la sanzione relativa al divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo di cui al comma 11, lettera e).
Il comma 9 dispone che in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte degli enti locali decorsi 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'organo di revisione, in qualità di commissario ad acta, è tenuto ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi 30 giorni, pena la decadenza dal molo di revisore. Fino a tale invio, le erogazioni di risorse o di trasferimenti all'ente locale da parte del Ministero dell'interno sono sospesi, su apposita segnalazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Viene, infine, previsto che, nel caso in cui la certificazione trasmessa dal Commissario ad acta entro i predetti trenta giorni attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 3, si applica all'ente locale, oltre alla sanzione consistente nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo di cui alla richiamata lettera e) del comma 11, anche la sanzione di cui alla lettera f) del medesimo comma 11 comportante la riduzione delle indennità di funzione dei soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Viene, infine, precisato che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'ente inadempiente è assoggettato a tutte le sanzioni previste dal Gomma 11 e che l'invio successivo della certificazione non dà, in ogni caso, diritto all'erogazione delle risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno oggetto di sospensione.
Il comma 10 prevede l'obbligo, unicamente per l'ente locale o la regione che registra, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo, di inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, anche decorsi i 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione; gli altri enti, invece, non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti.
Il comma 11 definisce le misure sanzionatorie da applicare agli enti che non rispettano l'obiettivo del pareggio fra entrate e spese finali, espresso in termini di competenza. In particolare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti dalle regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato;
- b) la regione inadempiente è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale l'importo
corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale.
Trascorso inutilmente il termine perentorio del 31 marzo per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita; e) l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento; d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti; e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della sanzione; f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale sanzione è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione dell'obiettivo del pareggio.
I commi 12 e 13 disciplinano le ipotesi in cui la violazione del pareggio sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. In tal caso, le sanzioni di
cui al comma 11 si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio.
I commi 14 e 15 introducono misure antielusive delle regole volte ad assicurare il rispetto dell'equilibrio di bilancio, sancendo la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dall'ente prevedendo sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi della regola del pareggio o del rispetto artificioso della stessa.
I commi da 16 a 18 recano la disciplina della regionalizzazione dell'equilibrio complessivo di competenza. Attraverso le compensazioni orizzontali e verticali a livello regionale, sì consente alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, attraverso una rimodulazione degli obiettivi di saldo dei singoli enti e della regione medesima — fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivo a livello regionale - al fine di permettere agli enti locali di poter disporre di maggiori margini per l'effettuazione di impegni di spese in conto capitale, senza incorrere nella violazione del pareggio. In particolare, le due forme di flessibilità territoriale del pareggio, verticale e orizzontale, sono riunite in un'unica procedura - gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione - articolata in due fasi successive al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli enti: la prima fase si conclude il 30 aprile e la seconda il 30 settembre.
Il comma 19 introduce una clausola di salvaguardia prevedendo la possibilità di introdurre adeguate misure di contenimento della spesa qualora emergessero, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 7, andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea.
Il comma 20 prevede che per le autonomie speciali, esclusa la regione Sardegna, per gli anni 2016 e 2017, resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e successivi della legge 24 dicembre 2012, n.228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Conseguentemente, negli anni 2016 e 2017, la disciplina del pareggio di bilancio di cui al presente articolo si applica ai predetti enti a fini conoscitivi.
Art. 36
(Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti)
La previsione di assoggettamento delle Autorità amministrative indipendenti, indicata al comma 1, al regime di tesoreria unica, nasce dall'esigenza di ricondurre a omogeneità le regole di funzionamento di tutte le Autorità indipendenti, a prescindere dalla modalità di finanziamento. Con ciò, in linea con la recente giurisprudenza costituzionale e amministrativa, si supera la prassi consolidata in base alla quale sono state assoggettate al sistema di TU solo le Autorità che ricevono finanziamenti da parte del bilancio dello Stato.
La Corte costituzionale (sentenza 256 del 2007), con riferimento all'AVCP aveva infatti chiaramente delineato il meccanismo di autofinanziamento di detta Autorità che comporta una contribuzione obbligatoria, imposta in base alla legge, gravante sul "mercato di competenza", riconducendo detti contributi alla categoria dei tributi statali.
Tale principio è stato ripreso e sviluppato dal Consiglio di Stato nelle sentenze 4231 e 4232 del 2013.
La norma (commi da 1 a 4), nell'inserire l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali nella tabella A allegata alla legge 720 del 1984, definisce il percorso per l'assoggettamento delle stesse alla tesoreria unica, individuando il termine per il riversamento delle risorse liquide presso la tesoreria statale (1° marzo 2016) e quello per io smobilizzo degli investimenti (30 giugno 2016). Per uniformità di trattamento con gli altri enti assoggettati al sistema di tesoreria unica vengono estesi alle Autorità:
- • il principio in base al quale sono escluse dalla tesoreria unica le risorse rivenienti da
operazioni di indebitamento non assistite da contributo dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni;
- • l'individuazione degli investimenti da smobilizzare, sulla base del decreto
ministeriale 27 aprile 2012.
Il comma 5 stabilisce, quale regola generale per l'assoggettamento a tesoreria unica delle Autorità amministrative indipendenti, la riscossione di diritti o contributi riconducibili alla categoria dei tributi statali.
Art. 37
- (Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli enti di ricerca)
La norma dispone che, per il triennio 2016-2018, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007, articolo 1, camini 637, 638, e 642), relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca. La finalità della proroga è quella di mantenere inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno finanziario dei due comparti di spesa, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2016 - 2018. Per ciascun anno del nuovo triennio, quindi, la crescita del fabbisogno per il sistema universitario non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso di crescita pari al 3 per cento, mentre per gli enti pubblici di ricerca la crescita del fabbisogno è determinata annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato, incrementato di un tasso di crescita pari al 4 per cento.
Alla luce dell'introduzione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario per il solo anno 2016 è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2015. 11 Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative.
Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca è determinato annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita del 4 per cento.
Il comma 639, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è stato rivisto al fine di disciplinare, in modo puntuale, i pagamenti annuali che non concorrono alla determinazione del fabbisogno degli enti di ricerca; vengono, pertanto, espressamente esclusi i pagamenti annuali derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano, dei pagamenti dell'ASI relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo", ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 (disposizione già prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350) e dei pagamenti del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Società consortile Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale.
La norma prosegue disciplinando il monitoraggio in itinere ed ex post, prevedendo nel primo caso l'obbligo da parte degli enti di ricerca di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze — dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello dì riferimento i pagamenti di cui alle lettere a), b) e e) del comma 3 e, nel secondo, l'obbligo dei Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze — dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi a ciascun ente i ricerca, erogati a fronte dei pagamenti di cui alla lettera a) del comma 3 sopracitato.
Alla luce della revisione dei comma 639, per il triennio 2016-2018 non risulta necessario prorogare le disposizioni di cui al comma 640, in quanto puntualmente disciplinate dal collima innovato. Il fabbisogno finanziario annuale determinato sia per il sistema universitario statale che per i principali enti pubblici di ricerca è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
Art. 38
- (Norme finanziarie per province e città metropolitane)
Il comma 1 prevede un contributo a favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario di 400 milioni di curo annui finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica.
Ai sensi del comma 2, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo che, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, è esclusivamente finalizzato a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Il predetto fondo verrà ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero e non ancora ricollocato.
Il comma 3 prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Unificata, di un Commissario, non remunerato, al fine di assicurare, il completamento degli adempimenti necessari all'attuazione dell'Accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza Unificata l' 11 settembre 2014 in materia di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, e ciò in attuazione della riforma di cui alla legge n. 56 del 2014.
Ai sensi del comma 4, sono attribuite alla regione, in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane.
Il comma 5 precisa che il suddetto Commissario opera d'intesa con i Presidenti delle Regioni che, pur avendo adottato in via definitiva la legge attuativa dell'accordo dell'U settembre sopra citato, non hanno completato il trasferimento delle risorse.
Il trasferimento del personale delle province e delle città metropolitane non è seguito dal trasferimento delle risorse finanziarie, in quanto assorbito nell'ambito delle capacità assunzionali delle Regioni e dei comuni. II comma 6 dispone che il personale delle città metropolitane e delle province, collocatosi in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del relativo bando di mobilità, sia inquadrato nei ruoli del predetto Ministero prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.
Infine, si prevede che, al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, per il biennio 2016-2017, da inquadrare nel molo dell'amministrazione giudiziaria„ L'acquisizione del personale di cui al periodo precedente è effettuata attingendo prioritariamente alle predette graduatorie in corso di validità del Ministero della giustizia, ovvero mediante l'apposito portale predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Nel caso non sia possibile procedere con tali modalità, l'acquisizione del personale è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.
Titolo VIII
Norme in materia di controversie contro lo Stato
Art. 39
- (Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo)
L'Italia, come molti altri Stati membri del Consiglio d'Europa, ha espressamente attivato con la legge n. 89 del_ 2001 un rimedio interno di carattere esclusivamente riparatorio in favore di chi abbia subito la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, interesse protetto dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Lo strumento individuato ad ora dalla legge Pinto è, quindi, esperibile soltanto dopo che la durata del processo sia divenuta irragionevole e la lesione del corrispondente interesse maturata.
In altri Stati, viceversa, è stato predisposto anche un rimedio di carattere preventivo (es.: Germania, Polonia), finalizzato a prevenire la stessa violazione del principio della durata ragionevole del processo.
Comma 1. Lettera a). Lo scopo della nonna in esame, dunque, è proprio quello di perfezionare e valorizzare, anche nell'ordinamento italiano, gli strumenti di accelerazione del processo a disposizione delle parti, configurandoli quali veri e propri rimedi di natura preventiva, da attivarsi cioè prima che si integri la violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
L'adozione di meccanismi acceleratori idonei a scongiurare l'irragionevole durata del processo è, del resto, fortemente raccomandata anche dal Consiglio d'Europa (si veda il rapporto della Commissione di Venezia adottato nelle riunioni del 15 e 16 dicembre 2006). Seconda la formulazione dei nuovi articoli 1-bis e 1-ter della legge 89 del 2001, è diritto di ciascuna parte di un processo rivolgere istanza al giudice affinché vengano adottate misure acceleratorie, a maggior ragione quando vi è motivo di temere che la durata del processo non resterà contenuta entro termini ragionevoli.
Accanto al rimedio preventivo, resta comunque configurato anche quello meramente riparatorio, operante ex post, così come avviene in Germania, Austria, Romania, Polonia e Slovenia, Eliminato:
Il previo esperimento del relativo strumento acceleratorio diviene condizione di accesso al rimedio riparatorio di cui all'articolo 2 della legge 89 del 2001: la parte che, pur sussistendone i presupposti, non si avvalga della facoltà di chiedere l'adozione di meccanismi tesi ad assicurare la rapida definizione del giudizio perde il diritto a ricevere un indennizzo ai sensi della legge Finto. I rimedi preventivi devono, dunque, essere esperiti prima che la durata del processo divenga irragionevole ed entro un termine (6 mesi) utile a che il giudice possa concretamente velocizzare il procedimento. Allo scopo di individuare gli strumenti acceleratori a disposizione delle parti, con riferimento al processo civile, il nuovo articolo 1-ter, comma 1, valorizza alcune norme del codice di procedura civile di recente introduzione. Il principale rimedio acceleratorio è costituito dal ricorso nelle forme del rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti, nonché dall'istanza di conversione dal rito ordinario al rito sommario (articolo 183-bis) proponibile entro l'udienza di trattazione.
Oltre alle ipotesi speciali (d.lgs. 150 del 2011) in cui si applica obbligatoriamente, il procedimento sommario di cognizione di cui agli arti. 702-bis e seguenti ha carattere generale, cioè si attaglia a ogni forma di tutela giurisdizionale e a tutte le domande (di condanna, di accertamento, costitutive), purché la causa sia attribuita alla competenza del tribunale in composizione monocratica. Anche la Corte di Cassazione propende per la qualificazione del procedimento sommario quale rito speciale, semplificato o accelerato, a cognizione piena, alternativo a quello ordinario, giacché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti. Quel che più rileva è che, ai fini della decisione, la conoscenza dei fatti viene acquisita attraverso un'istruttoria notevolmente semplificata, tale da imprimere un'accelerazione al giudizio, secondo la discrezionale determinazione del giudice.
L'adozione del rito sommario a cognizione piena non comporta, pertanto, una significativa rinuncia a facoltà processuali né tantomeno produce alcuna lesione del diritto di difesa. Per le cause escluse dal campo di applicazione del rito sommario (assoggettate alla competenza del tribunale collegiale, di competenza del giudice di pace, attribuite in unico grado alla corte d'appello, attribuite in grado di appello al tribunale in composizione monocratica), il rimedio acceleratorio e preventivo consiste, invece, nella facoltà della parte di richiedere al giudice di pronunciare sentenza al termine della discussione a nonna dell'articolo 281-sexies.
Nel processo penale, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, l'imputato e le altre parti costituite, personalmente o mediante procuratore speciale, possono presentare istanza di accelerazione entro i sei mesi precedenti il superamento del termine di ragionevole durata. La norma modifica l'attuale previsione, che consente analoga istanza solo nei trenta giorni successivi al superamento del termine. In questo modo lo strumento offerto dall'istanza assume logicamente natura preventiva. Per quanto riguarda il processo amministrativo, l'articolo 1-ter, comma 3, richiama l'istanza di prelievo, istituto configurato dalla novella come prodromico alla definizione del giudizio in forma semplificata (articolo 74 del codice del processo amministrativo), cosi da rendere reale l'effetto acceleratorio del rimedio preventivo in esame. Il decreto-legge 112 del 2008, articolo 54, comma 2, convertito con modificazioni dalla legge 133 del 2008, e successivamente modificato dalla legge 104 del 2010, prevede, a pena di improponibilità della domanda a norma della legge 89 del 2001, la presentazione di un'istanza volta a segnalare al giudice il permanente interesse della parte alla definizione del giudizio.
La novella odierna è tesa a definire il termine entro cui depositare l'istanza di prelievo (sei mesi precedenti il superamento dei termini di ragionevole durata) onde evitare la presentazione della stessa a ridosso della decisione quando non è più possibile l'esperimento efficace di correttivi volti ad impedire la violazione del termine di ragionevole durata o a contenerne l'entità,
La fissazione del limite temporale consente, infatti, all'autorità giudicante di gestire il ruolo in modo tale da pervenire alla decisione in un tempo ragionevole. A seguito della proposizione di tale istanza, il giudice, anche in relazione alla complessità della causa, accertata l'integrità del contradditorio e la completezza dell'istruttoria, può definire, sentite le parti, il giudizio con sentenza in forma semplificata, in omaggio al principio dell'economia dei mezzi processuali. La possibilità per il giudice di definire il giudizio con una sentenza resa in forma semplificata è strumentale all'esigenza di garantire una ragionevole durata del processo ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.
Analogo rimedio acceleratorio è previsto dai commi 4-5, sia nei giudizi per responsabilità contabile amministrativa che per il contenzioso di natura pensionistica davanti alla Corte dei Conti.
L'istanza di accelerazione è disciplinata autonomamente dal comma 6 nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione al fine di consentirne la proposizione anche laddove la Cassazione intervenga fuori dalla giurisdizione ordinaria. Si pensi all'ipotesi del regolamento di giurisdizione. In questi casi è previsto un termine per la proposizione dell'istanza proporzionato alla durata ragionevole del giudizio di legittimità ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis.
Al comma 7 viene, infine, esplicitato che l'eventuale esperimento dei rimedi preventivi/acceleratori non incide in alcun modo sull'applicazione delle disposizioni inerenti l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti.
Lettera b). L'esperimento ex ante dello strumento acceleratorio a disposizione della parte è configurato come condizione di accesso al rimedio riparatorio di cui all'articolo 2 della legge 89 del 2001, Il giudice è, quindi, tenuto a dichiarare inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che abbia mancato di azionare i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui al nuovo articolo 1-ter.
Lettera e). Nel nuovo comma 2-quinguies, dell'articolo 2, è stata prevista l'esclusione dell'indennizzo nelle ipotesi (tipiche e atipiche) in cui la parte abbia abusato dello strumento processuale.
In particolare, si esclude la riparazione in favore di chi abbia agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, in linea con un orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Una situazione soggettiva scevra da ogni ansia derivante dall'incertezza dell'esito della lite può essere originaria o sopravvenuta, secondo che la consapevolezza del proprio torto da parte dell'attore preesista alla causa ovvero intervenga nel corso di questa, per effetto di circostanze nuove che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio. In quest'ultimo caso, pur non potendosi configurare una fattispecie di lite propriamente temeraria, per l'iniziale buona fede della parte attrice, la reazione ansiogena su cui si fonda il diritto all'equa riparazione ai sensi della legge Pinto è da escludersi a decorrere dal momento in cui la parte stessa acquisisce tale consapevolezza, facendo venir meno da allora in poi il diritto all'indennizzo per la successiva irragionevole durata della causa.
Lettera d). Nella formulazione del nuovo comma 2-sexies, dell'articolo 2, si configurano casi di presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo. Viene escluso, salva dimostrazione dell'incidenza della violazione, l'indennizzo nel caso di prescrizione del reato, avendo la Corte europea dei diritti dell'uomo affermato in tale ipotesi l'assenza di un pregiudizio importante e riconosciuto alla declaratoria di prescrizione un effetto riparatorio del danno non patrimoniale da violazione della ragionevole durata. Lo stesso nell'ipotesi di contumacia della parte nei processi in cui tale istituto si applica; estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e 84 del codice del processo amministrativo; perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo. E' fatta, peraltro, salva la possibilità di riconoscere un indennizzo nei casi in cui la prescrizione del reato non compensi integralmente il danno sofferto ovvero nei casi in cui la contumacia risulti espressione di una precisa scelta difensiva della parte, di tal che non si possa escludere il patimento conseguente all'eccessiva durata del processo.
Analoga presunzione relativa opera anche in sfavore della parte che, nel giudizio amministrativo presupposto, non abbia presentato istanza dì riunione nonostante la pendenza di giudizi dalla stessa introdotti e pur ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, nonché in sfavore della parte che abbia introdotto domande nuove con ricorso separato pur ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo. Viene, in sintesi, introdotta l'esclusione dell'indennizzo nei casi di mancata presentazione di istanza di riunione e di mancata proposizione di domande nuove mediante l'istituto dei motivi aggiunti, configurando tali strumenti un forma di aggiunzione che il legislatore ha introdotto per assicurare la soddisfazione dell'interesse sostanziale delle parti e per finalità di economia processuale.
L'indennizzo è — salvo prova contraria — escluso anche nei casi di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. Si consente in tal modo al giudice di non riconoscere il diritto all'indennizzo per le cause bagatellari. Nel nuovo comma 2-septies, invece, si definisce un'ulteriore ipotesi di esclusione del diritto quando la parte abbia conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto, recependo positivamente il principio della compensatio lucri cum damno.
Lettera e). Attraverso la sostituzione del comma 1, dell'articolo 2-bis, si è realizzata la riduzione delle soglie minime e massime dell'indennizzo, fissate rispettivamente in 400 e 800 curo annui o per frazioni superiori a sei mesi, per il periodo eccedente l'irragionevole durata, adeguandole agli standard accolti dalla Corte di Strasburgo. Si prevede, altresì, la possibilità di incrementi e di riduzioni nella quantificazione dell'indennizzo, senza, del resto, sacrificare le specificità del caso concreto.
Lettera f). Con l'introduzione dei commi i-bis, 1-ter e 1-quater all'articolo 2-bis sono previste ipotesi di riduzione facoltativa del quantum dell'indennizzo in ragione del numero delle parti o dell'esito del processo. La pluralità delle parti può rendere necessari adempimenti, incombenti istruttori o accertamenti tali da determinare uno slittamento dei tempi normalmente occorrenti.
E' inoltre disciplinato il caso della riunione di più procedimenti, introducendo un meccanismo incentivante per la parte che, nel giudizio presupposto, presenti istanza di riunione di più giudizi connessi.
Lettera g). Si modifica il comma 1, dell'articolo 3, superando il meccanismo della competenza ex articolo 11 del codice di procedura penale, ciò anche al fine di consentire all'ufficio giudiziario dove è intervenuta la violazione di attuare, nella gestione dei ruoli e nella assegnazione degli affari, tutti i correttivi necessari a rendere più efficiente il processo e a contenere l'entità del fenomeno. La domanda di equa riparazione si può, dunque, proporre con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Lettera h). Con l'introduzione di una disposizione ad hoc al comma 4, dell'articolo 3, si è esclusa la possibilità di designare per il giudizio ai sensi della legge Pinto il giudice del processo presupposto. Lettera i). La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha affermato il principio secondo cui lo Stato non può in nessun caso negare la tutela del diritto adducendo la mancanza di risorse. In sede di Comitato dei Ministri, l'Italia ha rappresentato, fin dal 2012, la possibilità di avvalersi dell'istituto dell'ordine di pagamento in conto sospeso la cui procedura é disciplinata dall'articolo 14 del decreto-legge 669 del 1996.
Attraverso tale procedura si permette alle Amministrazioni dello Stato debitrici di effettuare pagamenti di debiti scaturenti da provvedimenti giurisdizionali (o da lodi arbitrali), aventi efficacia esecutiva, anche qualora non sussista disponibilità di bilancio nello stesso capitolo di pertinenza dell'Amministrazione stessa. Questa procedura rappresenta un ulteriore strumento per dare ossequio al giudicato, liquidare le somme stabilite nei decreti esecutivi ex legge Pinto e, dunque, assicurare l'effettività della riparazione in favore della parte che abbia patito il pregiudizio. Il Dirigente responsabile della spesa dispone il pagamento delle somme dovute emettendo uno speciale ordine di pagamento rivolto all'Istituto tesoriere (Banca d'Italia), da regolare in conto sospeso con successiva reintegrazione. Si tratta, quindi, di un metodo che consente una forma di anticipazione che la Banca d'Italia fornisce all'Amministrazione dello Stato per dar seguito ai pagamenti urgenti senza necessità di individuare una copertura negli stanziamenti di competenza. La nuova formulazione del comma 7, dell'articolo 3, tiene dunque conto di questa eventualità, integrando la previsione previgente.
Lettera l). Con l'inserimento dell'articolo 5-sexies, si favorisce l'adempimento dell'Amministrazione entro il termine semestrale dalla notifica del provvedimento che ha deciso sulla domanda di equa riparazione, attraverso una procedura chiara dove sono definiti puntualmente gli oneri di comunicazione e documentazione, l'assolvimento dei quali da parte del creditore consente all'Amministrazione una più celere definizione del pagamento. Il termine semestrale conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in questa materia. Dunque, al fine di emettere gli ordini di pagamento nel citato termine, l'Amministrazione acquisisce una dichiarazione finalizzata all'accertamento dell'identità del creditore in coerenza con le disposizioni di cui al Regio decreto del 18 novembre 1923 n. 2440, e successive modifiche, al Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 nonché alle Istruzioni del servizio di Tesoreria dello Stato approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007. La norma mira a rendere obbligatoria la regolare presentazione della dichiarazione e della documentazione pedissequamente alla notifica del provvedimento che ha deciso l'equa riparazione al fine di consentire all'Amministrazione di procedere al pagamento tempestivamente. Anteriormente al decorso del termine semestrale, i creditori non possono promuovere azioni esecutive. In tal modo si evita un aggravio per l'amministrazione in termini di condanna alle spese legali e penalità di mora, laddove l'amministrazione non sia stata posta in condizione di procedere allo spontaneo adempimento.
L'obbligatorietà dell'acquisizione della dichiarazione sostitutiva, con annessa documentazione giustificativa, riduce altresì il fenomeno dei frazionamenti della lite. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso all'emissione dello speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n, 30.
Tale previsione garantisce l'assolvimento degli obblighi indennitari derivanti dalle decisioni di condanna per l'eccessiva durata dei processi e risolve ogni contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Decorso infruttuosamente il termine semestrale, resta impregiudicato il diritto del creditore di agire in via esecutiva. Qualora si proponga azione per l'ottemperanza, l'eventuale commissario ad acta potrà essere nominato esclusivamente tra i dirigenti dell'amministrazione soccombente, con esclusione delle figure apicali. La nomina di commissari ad acta individuati tra i soggetti appartenenti all'amministrazione debitrice assicura efficacia, efficienza ed economicità nello svolgimento dell'incarico, favorendo le operazioni sui relativi capitoli di spesa per l'emissione degli ordinativi di pagamento. I compensi disposti in favore dei dirigenti nominati rientrano nel regime dell'onnicomprensività ex articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001. In aderenza al divieto di effettuare per cassa pagamenti a carico della Pubbliche amministrazioni che superino l'importo di € 1000,00, sono ridefinite le modalità di pagamento degli indennizzi ai sensi della legge Pinto: l'estinzione dei titoli di spesa si effettua mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei soggetti cui sono intestati i titoli di spesa; è consentita l'estinzione dei titoli mediante vaglia non trasferibili o contanti esclusivamente per importi inferiori a €1.000,00; la procura speciale è ammessa solo per importi inferiori a E 1000,00. La disposizione si pone, dunque, in linea con quanto prescritto alle lett. a) e b), del comma. 4-ter, dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011, norme introdotte dal comma 2, dell'articolo 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011. Le operazioni di pagamento sono disposte — di regola — mediante l'utilizzo di strumenti telematici, e i pagamenti per cassa non possono comunque superare l'importo di € 1000,00. L'esclusione dell'utilizzo del vaglia cambiario quale modalità di estinzione dei pagamenti superiori a € 1000,00, inoltre, consente di prevenire il ricorso a tale strumento in funzione elusiva del divieto introdotto dal citato comma 2, dell'articolo 12, del d.l. 201/2011. La ratio è quella di favorire, anche per ragioni di economicità e di efficienza, l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte delle pubbliche amministrazioni.
Viene infine dettata la disciplina transitoria attinente ai provvedimenti già notificati all'Amministrazione.
Lettera m). Attraverso l'aggiunta di un comma 3 all'articolo 6, si è introdotta una norma transitoria per i processi pendenti la cui durata ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, entro il 31 ottobre 2016. In questi procedimenti, la proposizione dei rimedi preventivi è facoltativa e non costituisce condizione di ammissibilità del ricorso ai sensi della legge Finto. Ciò allo scopo di consentire al giudice e alle parti di individuare agevolmente i procedimenti ai quali si applica la nuova disciplina e quelli a cui non si applica, favorendo un graduale passaggio al regime ordinario. Si è inteso assicurare al giudice un lasso temporale congruo per rimodellare il proprio molo in funzione dei rimedi esperiti.
Con il nuovo comma 4, dell'articolo 3, invece, si individuano quale ipotesi residuali di applicazione, in via transitoria, del comma 2, dell'articolo 54, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, i processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. La proponibilità del ricorso ex lege Pinto resta, in detti procedimenti, condizionata alla proposizione dell'istanza di prelievo secondo quanto disposto dal citato articolo 54.
Comma 2 Lettera a). In adesione alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, è stato disciplinato il dies a qua nel calcolo delle astreintes di cui alla lettera e), del comma 4, dell'articolo 114, del codice del processo amministrativo, fissando l'applicazione della penalità di mora a decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. E' stata, altresì, introdotta una presunzione di non iniquità della penalità di mora corrispondente alla misura degli interessi legali.
Lettera b). E' introdotto l'articolo 71-bis al codice del processo amministrativo. A seguito della proposizione di tale istanza, il giudice, anche in relazione alla complessità della causa, accertata l'integrità del contradditorio e la completezza dell'istruttoria, può definire, sentite le parti, il giudizio con sentenza in forma semplificata.
La possibilità per il giudice di definire il giudizio con una sentenza resa in forma semplificata è strumentale all'esigenza di garantire una ragionevole durata del processo ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.
L'istituto dell'istanza di prelievo, configurato come funzionale alla definizione del giudizio in forma semplificata (articolo 74 del codice del processo amministrativo), garantisce un reale effetto acceleratorio e diviene perciò — a tutti gli effetti — un rimedio preventivo. Comma 3. Sono state apportate modifiche al decreto-legge n. 69 del 2013 al fine di consentire l'utilizzo dei giudici ausiliari presso le Corti d'Appello per la trattazione dei ricorsi ai sensi della legge Pinto.
Attraverso la modifica del comma 2, dell'articolo 62, l'utilizzo di giudici ausiliari è ammesso anche nei procedimenti Pinto trattati dalla Corte di appello in unico grado. 11 comma 2, dell'articolo 68 è integrato prevedendo che i provvedimenti di condanna al pagamento dell'indennizzo per irragionevole durata del processo siano computati nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia minima di novanta procedimenti per anno.
Infine, con l'addenda al comma 2, articolo 72, è fissata l'indennità percepita dal giudice ausiliario per ciascun decreto ex legge Pinto nella misura di euro venticinque.
Titolo IX
Misure per gli investimenti
Art. 40
- (Accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee)
Per favorire la gestione finanziaria e l'accelerazione dell'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, anche in coerenza con la flessibilità richiesta attraverso la cosiddetta "clausola investimenti", i commi da 1 a 8 prevedono che, a decorrere dal 2016, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano attribuire autonomia gestionale e contabile ad una propria articolazione organizzativa, destinata alla gestione finanziaria degli interventi europei ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 118 del 2011. Ai fini della gestione, gli Organismi strumentali si avvalgono di conti di tesoreria unica appositamente istituiti, disciplinati dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nonché di conti correnti bancari presso il tesoriere della Regioni, intestati agli stessi organismi strumentali.
Nei conti di tesoreria unica intestati agli Organismi strumentali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale destinati al finanziamento degli interventi UE, versati dal fondo di rotazione della legge n. 183 del 1987, nonché quelle del corrispondente cofinanziamento regionale fino al venir meno della sospensione della tesoreria unica mista.
Al fine di garantire il monitoraggio dei conti pubblici, gli Organismi strumentali sono soggetti alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14 della legge n. 196 del 2009, con le stesse modalità previste per la rilevazione SIOPE delle Regioni. Il comma 7 disciplina le modalità di contabilizzazione del trasferimento dei crediti e dei debiti di cui al comma 2 nelle scritture patrimoniali e nelle scritture finanziarie della Regione. comma 8 prevede che la gestione finanziaria degli organismi strumentali delle regioni è sottoposta ai controlli della sezione regionale della Corte dei conti di cui all'articolo 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Il comma 9 prevede che le risorse depositate sulle contabilità di tesoreria degli Organismi strumentali delle regioni e delle province autonome di Trento e Balzano, nonché sulle contabilità di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali e alle agenzie dalle stesse vigilate, su cui confluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale degli interventi UE, non siano soggette a esecuzione forzata, né ad atti di sequestro o pignoramento, in forza del principio dell'integrità dei pagamenti ai beneficiari stabilito dall'articolo 132 del Regolamento UE n. 1303 del 2013.
Il comma 10 reca una nuova formulazione dell' articolo 1, comma 671, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) con la quale si prevede la possibilità che i pagamenti relativi agli interventi cofinanziati dall'Unione europea e quelli complementari alla programmazione europea a titolarità delle Amministrazioni centrali dello stato siano effettuati per il tramite di apposite contabilità speciali.
Il comma 11, nell'ottica di agevolare l'attuazione degli interventi UE a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano amplia la platea dei programmi che possono beneficare delle anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui alla legge n. 183 del 1987, estendendola agli interventi a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Il comma 12 stabilisce che al recupero delle risorse indebitamente utilizzate dai beneficiari, residenti sul territorio nazionale, dei programmi UE dell'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea" a titolarità di Autorità di gestione estere si provvede con le modalità previste dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 183 del 1987, sulla base di apposito Decreto Ministeriale da adottare, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma.
Il comma 13 prevede che, al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 e che non possono beneficiare dei fondi UE 2014/2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le Amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10 per l'attuazione dei programmi di azione e coesione, complementari alla programmazione UE.
Difatti, i progetti cofinanziati dall'Unione europea nel 2007/2013 devono obbligatoriamente essere conclusi con risorse nazionali, pena la perdita e restituzione alla Commissione europea del contributo europeo di cui hanno usufruito nel 2007/2013. La norma rileva anche ai fini della clausola di investimento, in quanto le spese per questi progetti (che necessariamente dovranno sostenersi nel 2016) possono costituire una riserva da utilizzare a dimostrazione del raggiungimento della quota dello 0,3% del PIL di investimenti, in sede di rendicontazione. Al momento, la Commissione non considera le spese per i completamenti di tali progetti "tecnicamente" dei cofinanziamenti nazionali, tuttavia uno degli obiettivi del negoziato con Bruxelles sulla clausola investimenti é fare accettare ai fini della clausola anche tali spese che di fatto riguardano progetti che hanno tutti i requisiti di quelli già ritenuti ammissibili alla clausola da parte della Commissione.
Per assicurare alle Amministrazioni interessate la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per il completamento dei progetti in questione, la norma prevede l'utilizzo di parte delle risorse già previste a carico del fondo di rotazione della legge n. 183 del 1987 per realizzare i programmi complementari, come stabilito dalla delibera CIPE n, 10 del 28 gennaio 2015.
La norma prevede, infine, che le risorse dei programmi complementari utilizzate per i completamenti riguardanti progetti a titolarità di Amministrazioni che non risultano beneficiarie di programmi complementari, siano reintegrate dal CIPE a valere sulle disponibilità del Fondo sviluppo e coesione previste per gli anni successivi al 2016.
I commi 14 e 15 prevedono che gli oneri derivanti dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia siano pagati con le disponibilità del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui si dispone all'uopo un incremento per il periodo 2017-2020.
Con i commi in argomento, pertanto, vengono trattati in maniera univoca e strutturata gli oneri collegati all'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea e quelli correlati a sentenze di condanna della Corte di giustizia Ue rese ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, dei Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Si introduce, altresì, una più incisiva procedura di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle Amministrazioni responsabili delle violazioni che prevede a possibilità di attivare la compensazione con trasferimenti dello Stato verso le Amministrazioni che si sono rese responsabili delle violazioni. La norma assicura una soluzione a regime questione degli oneri correlati al pagamento di sanzioni inflitte all'Italia dalla Corte di giustizia Ue.
Il comma 16, inoltre, aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevedendo che, nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari, Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del_ Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Si dispone altresì che al commissario sia attribuita, ove occorre, la facoltà di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
Infine, il comma 17 consente di dare attuazione alla decisione del_ Consiglio UE del 26 maggio 2014, n. 2014/335/CE/Euratom, che contiene le basi giuridiche del nuovo sistema di finanziamento del Bilancio comunitario per il periodo di programmazione 2014-2020, come previsto dalla stessa decisione che recita "la presente decisione entra in vigore solo allorché sarà stata approvata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, quindi nel pieno rispetto della sovranità nazionale". L'entrata in vigore della decisione avverrà, quindi, il primo giorno del mese successivo alla ricezione, da parte del Consiglio, dell'ultima procedura di adozione della decisione medesima da parte degli Stati membri. La Commissione ritiene che la procedura debba concludersi nella prima parte del 2016, così da consentire l'entrata in vigore della decisione entro tale anno,
58 Art. 41
- (Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione)
La norma prevede che le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici promosse Cassa Depositi e Prestiti possano essere assistite dalla garanzia dello Stato.
A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo a copertura degli oneri derivanti dalle predette garanzie. La disposizione si inserisce nel quadro della nuova regolamentazione europea in materia di Fondo europeo per gli investimenti strategici (Regolamento UE n. 2015/1017), di fondi strutturali e di investimento europei (Regolamento CE n. 1303/2013) e di bilancio generale dell'Unione europea e sua esecuzione (Regolamento UE n. 966/2012), nonché della Comunicazione della Commissione europea del 22 luglio 2015 "Lavorare insieme per• la crescita e l'occupazione: il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa", COM (2015) 361, che riconosce particolare rilevanza agli "istituti nazionali di promozione" tra i quali, per l'Italia, annovera Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP).
Il comma 5 formalizza nell'ordinamento italiano la qualifica di CDP quale "istituto nazionale di promozione" come definito dall'articolo 2, n. 3, del Regolamento UE n. 2015/1017 (sono "istituti" o "banche nazionali di promozione" "le entità giuridiche che espletano attività . finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione"). 11 comma 6, per effetto della predetta qualifica, abilita CDP a svolgere le attività proprie degli istituti nazionali di promozione previste dal Regolamento (UE) n. 2015/1017, nonché i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari previsti dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 (in particolare, artt. 37 ss.) e dal Regolamento (UE) n. 966/2012 (in particolare, artt. 58 ss.).
I commi 7 e 8 precisano le attività e i compiti di cui sopra. In particolare:
- - in relazione al Fondo europeo per gli investimenti strategici, si dispone che CDP possa impiegare
le risorse della gestione separata per contribuire a realizzare gli obiettivi del Fondo, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti, nel rispetto della disciplina europea degli aiuti di Stato;
- - in relazione ai fondi strutturali e di investimento europei e all'esecuzione del bilancio europeo, si
prevede che la Commissione europea o le autorità italiane di gestione possano affidare a CDP o a società da essa controllate compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei predetti fondi.
Art. 42
- (Disposizioni per gli investimenti ambientali e le amministrazioni straordinarie)
La disposizione in esame prevede che l'organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario di cui all'art. 3 del decreto—legge 1/2015, in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
Tale disposizione si rende necessaria al fine di assicurare la tempestiva disponibilità delle suddette somme, tenuto conto che la Commissione europea, nel parere motivato del 16 ottobre 2014 concernente la "Procedura di infrazione n. 2013/2177- ex articolo 258 del TFUE, "Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto", ha, tra l'altro, ritenuto che; "le Autorità italiane debbano eseguire gli interventi di messa in sicurezza e bonifica diretti a sanare l'inquinamento causato dallo stabilimento siderurgico ILVA id Taranto, anche prima che siano stati definiti i procedimenti giurisdizionali promossi dai Governo italiano per far dichiarare la responsabilità dell'ILVA. Infatti, ulteriori ritardi nell'eseguire il risanamento ambientale sarebbero incompatibili con l'articolo 11, lett. c, della Direttiva sulle emissioni industriali letto alla luce, tra l'altro, dell'articolo 191 del TFUE" e, nelle conclusioni, ha invitato le Autorità italiane ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi al menzionato parere motivato. La mancata ottemperanza comporta l'assoggettamento dello Stato a sanzioni pecuniarie. La necessità di un intervento dello Stato per il risanamento ambientale dell'area ILVA, oltre che dal citato Parere motivato della Commissione europea, discende dalla normativa europea in materia di tutela ambientale che, con riferimento sia alle attività di prevenzione sia di ripristino del danno ambientale, prevede tra l'altro che "l'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti (,..), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi" (cfr. articolo 5, par. 4 e 6 par. 3, della Direttiva 2004/35 CE). Da ultimo, la Commissione europea, con nota del 4 settembre 2015 ha sottolineato "l'accumularsi dei ritardi nei lavori necessari per assicurare la piena attuazione delle prescrizioni AIA" e ha chiesto alle autorità italiane "quali provvedimenti siano stati adottati o previsti per evitare altri ritardi nell'attuazione delle prescrizioni ...in modo da assicurare che entro l'agosto 2016 si pervenga al pieno rispetto delle prescrizioni dell'AIA 2011 — 2012, come integrata del DPCM 14 marzo 2014 e dal decreto- legge n. 1 del 2015".
La norma precisa altresì che la garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
Allo scopo, si incrementa la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1 ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1.
Con riferimento all'istituto dell'amministrazione straordinaria, si amplia fino ad un massimo di quattro armi la durata del programma approvata dal competente Ministero dello sviluppo economico.
Art. 43
- (Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole,
nonché rinnovo parco autobus) L'elevata incidenza infortunistica del settore agricolo legata all'utilizzo di trattori agricoli o forestali e macchine agricole e forestali ha reso necessario, anche a seguito delle audizioni parlamentari presso la Commissione Agricoltura, la finalizzazione di incentivi che consentano l'introduzione, nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, di macchine caratterizzate da soluzioni innovative sotto il profilo tecnologico ai fini dell'abbattimento delle emissioni inquinanti, della riduzione del rischio rumore, dell'aumento dell'efficienza delle prestazioni e che assicurino adeguati standard di sicurezza e garantiscano il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione.
Si intende a tale scopo orientare in modo più efficace gli sgravi contributivi per 20 milioni di MITO annui previsti dall'articolo 1 comma 60 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e resi disponibili presso già stanziate a favore del settore agricolo e di limitato interesse per le aziende del comparto, attraverso la soppressione della predetta norma autorizzativa di spesa e la devoluzione delle relative poste di bilancio ad altra finalità.
Per i residui 25 milioni di erro per il 2016 e 15 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante le risorse già previste a legislazione vigente nel bilancio dell'INAIL per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si conferma che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica le attività previste a legislazione vigente e nel complesso il fondo istituito con la presente norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
La realizzazione di tale iniziativa avverrà mediante l'emanazione da parte dell'INAIL di specifici avvisi pubblici annuali che saranno predisposti nel rispetto del Regolamento (Ue) della Commissione n. 702/2014 del 25 giugno 2014, negoziando appositamente con la Commissione Europea un regime di aiuti che vada oltre il tetto del "de minimis".
Infine, la norma dispone l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo finalizzato all'acquisto degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al riguardo, si demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità attuatine della disposizione.
Titolo X
Disposizioni ulteriori
Art. 44
- (Garanzie pubbliche e fondo di garanzia)
Il comma 1 introduce la possibilità di rimodulare in via amministrativa le risorse assegnate a fondi di garanzia. Tale disposizione appare necessaria al fine di rendere più tempestivo ed efficace l'utilizzo di risorse pubbliche in base alle effettive esigenze e richieste di cittadini e imprese. La disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in materia, siano disposte variazioni compensative tra capitoli del bilancio o trasferimento di risorse tra conti aperti presso la tesoreria, relativi a fondi di garanzia. Allo stato attuale, tale rimodulazione è possibile solamente con previsione di legge. Non di rado, infatti, si rende necessario potenziare strumenti la cui richiesta di utilizzo da parte di cittadini e imprese supera lo stanziamento previsto per legge e ridurre le risorse assegnate a strumenti poco efficaci che hanno avuto uno scarso utilizzo. La previsione che si intende introdurre rende così tempestive le operazioni di rimodulazione di risorse tra fondi, da effettuarsi comunque previa verifica di assenza di effetti per la finanza pubblica e delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e destinazione.
Il comma 2 prevede l'abrogazione dell'articolo 11-bis del decreto-legge. n. 74 del 2012 al fine di mettere a disposizione di altri interventi a sostegno dell'economia risorse pari a 25 milioni. La norma che si intende abrogare riserva, a copertura dei costi dei finanziamenti agevolati concessi alle grandi imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012, una quota di 25 milioni del contributo dello Stato all'abbattimento della quota interessi per i finanziamenti del Fondo rotativo per le imprese istituito presso Cassa Depositi e Prestiti, Tale riserva risulta però ora superata da quanto disposto dall'articolo 1, comma 366, della 1. n. 147 del 2013 (stabilità 2014), che ha ricompreso tali finanziamenti agevolati nell'ambito dell'articolo 3-bis, del decreto-legge. n. 95 del 2012. Poiché i costi dei finanziamenti agevolati alle imprese delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 risultano coperti da altre disposizioni, si ritiene di poter mettere a disposizione del bilancio dello Stato le risorse della norma che si intende abrogare.
Infine, si dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia, finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
Art. 45
- (Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché
rivalutazione dei beni di impresa) Il comma 1 prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del 'FUER, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.
Sulla base della presente disposizione il 30 giugno 2016 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale e il 1° gennaio 2016 il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore. Con il comma 2 del presente articolo è stato stabilito, analogamente a quanto previsto per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015 dall'articolo 1, comma 627 della legge n. 190 del 2014, il raddoppio delle aliquote delle imposte sostitutive dovute sui valori rideterminati (dal 2 al 4 per cento per le partecipazioni non qualificate e dal 4 Ml’8 per cento per le partecipazioni qualificate e per i terreni).
Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10, che costituiscono una riedizione della medesima agevolazione prevista dall'art.1, commi da 140 a 147 della legge n. 147/2013, reintroducono, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. Sono esclusi dalla rivalutazione i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività d'impresa.
Per effetto del rinvio all'articolo 15 della legge n. 342 del 2000, sono, altresì, ammesse alla rivalutazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. In virtù del medesimo rientrano tra i soggetti beneficiari della rivalutazione anche gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti.
La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12 % sugli altri beni. È previsto un differimento degli effetti fiscali al 2018. È consentito di affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante l'imposta sostitutiva del 10%. L'affrancamento rende da subito disponibile per la distribuzione il saldo senza conseguenze impositive sulla società; in assenza di affrancamento il saldo ha un regime di sospensione d'imposta che impedisce l'utilizzo del saldo per la distribuzione, pena la ripresa a tassazione.
La norma in esame consente, mediante il rinvio all'art.14 della legge n.342 del 2000, anche il riallineamento del valore fiscale dei beni a quello di bilancio e cioè il riconoscimento fiscale di maggiori valori dei beni iscritti in bilancio rispetto a quelli che hanno assunto rilevanza tributaria. In tal caso non è necessario rispettare il vincolo delle categorie omogenee rilevante, invece, agli effetti della rivalutazione, Il riallineamento si applica anche ai soggetti IAS adopter per ì quali, peraltro, lo stesso è previsto anche per tutte le partecipazioni, in società ed enti, considerate immobilizzazioni finanziarie secondo la nozione indicata dall'articolo 85, comma 3-bis nel TU1R (a prescindere se le stesse siano di controllo o di collegamento).
Anche per i soggetti IAS adopter il riallineamento dei maggiori valori sui beni presenti in bilancio al 31 dicembre 2014 è consentito a mezzo del pagamento della medesima imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione.
Art. 46
- (Circolazione del contante)
Comma 1. Il legislatore è intervenuto di frequente con provvedimenti restrittivi sulla disciplina della circolazione del contante. Tali interventi sono stati introdotti con una doppia finalità: da un lato, l'esigenza di aumentare la tracciabilità dei movimenti finanziari per contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita; dall'altro, l'obiettivo dell'amministrazione finanziaria di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti. In particolare, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto decreto "Salva Italia", (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha, da ultimo, ridotto da 2.500 a 1.000 euro la soglia dei pagamenti in contanti e di utilizzo degli assegni bancari/postali trasferibili, nonché dei libretti al portatore. Il divieto di violare tale limite si applica a tutti i soggetti residenti nei territorio dello Stato, quale che sia la loro nazionalità, atteso che la norma di cui all'articolo 49, comma 1, vieta in modo assoluto ed oggettivo, indipendentemente dallo scopo perseguito, sia il trasferimento sia l'acquisizione di denaro contante, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per importo superiore al limite consentito, senza avvalersi degli intermediari abilitati. Pertanto, allo stato attuale, è possibile effettuare pagamenti in contanti sino alla soglia massima di 999,99 euro ed è vietato il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante (nonché dì libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore) per importi pari o superiori ai 1.000 euro: per l'effettuazione di tali operazioni di trasferimento da un soggetto ad un altro occorre rivolgersi a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste italiane SpA.
Secondo dati recenti diffusi da associazioni di categoria (CGIA Mestre), nel 2014 la massa monetaria complessiva ha sfiorato i 164,5 miliardi di euro.
Il ricorso frequente all'utilizzo del contante è da correlarsi, tra l'altro, all'elevata percentuale di soggetti "unbanked", ossia soggetti estranei al circuito degli intermediari abilitati. L'innalzamento della soglia, a fronte di studi che escludono un indice di correlazione diretta tra utilizzo del contante ed evasione fiscale, assolve all'esigenza di garantire maggior fluidità nelle transazioni effettuate quotidianamente per il soddisfacimento di bisogni di stretto consumo, oltre che per allineare la soglia prevista dall'ordinamento italiano alle scelte degli altri Stati Membri, diretti competitors dell'Italia, tendenzialmente attestati su politiche meno restrittive.
La norma pertanto innalza a euro tremila il limite delle transazioni in carta moneta.
Comma 2. Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alla norma generale di cui al comma l dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si ritiene necessario adeguare il limite alle movimentazioni in contante, consentite ai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (cambiavalute), alla nuova soglia di euro tremila.
Comma 3. La legge di stabilità 2014 ha stabilito che i pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, quale ne sia l'importo, non possono essere corrisposti in contante. La norma si è dimostrata di scarsa efficacia, anche per la oggettiva difficoltà di enforcement (tra l'altro non è prevista nessuna sanzione), mentre ha creato disagi per le loca ioni turistiche e, più in generale, ai soggetti che operano correttamente. Inoltre qualsiasi frammentazione della regola generale che vieta trasferimenti in contante, senza il tramite di intermediari abilitati, al di sopra della soglia fissata dalla legge, sortisce l'effetto di stratificare e rendere difficilmente intellegibile una norma che, per varietà delle fattispecie concrete potenzialmente ricomprensibili nel suo raggio d'azione, si rivela efficace unicamente tenendo fede ai caratteri della generalità ed astrattezza.
Comma 4. L'articolo 32 bis del decreto-legge n. 133 del 2014 (convertito con la legge n. 164 del 2014) ha stabilito il divieto, per tutti i soggetti della filiera dei trasporti, di pagare in contanti il corrispettivo, quale ne sia l'importo, per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada. La nonna ha creato disagi per il caso di piccoli pagamenti regolati ad esempio dagli autisti dei mezzi di trasporto. Inoltre, come per il caso di cui al comma precedente, è di difficile enforcement, anche perché non è prevista alcuna sanzione a carico di chi viola la norma mentre a carico di commercialisti e altri soggetti che tengono la contabilità delle ditte di trasporto è previsto l'obbligo, totalmente ignorato, di segnalare le violazioni.
Art. 47
- (Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo)
Con la disposizione si dispongono talune modifiche alle disposizioni fiscali che regolano il settore dell'agricoltura.
Con il comma 1 si dispone l'abrogazione delle specifiche disposizioni previste, nell'ambito del regime speciale dell'IVA per il settore agricolo, per i soggetti passivi con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro.
Questi soggetti, in base all'articolo 34, comma 6, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, attualmente vigente, sono esonerati da tutti gli obblighi documentali e contabili in materia di IVA, compresi la dichiarazione annuale ed il versamento, il che comporta la necessità che i cessionari dei loro prodotti agricoli, all'atto degli acquisti, debbano operare un'autofatturazione applicando aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione spettanti ai loro cedenti. Con la soppressione delle disposizioni in questione i soggetti passivi in questione saranno assoggettati agli obblighi di cui al titolo II del medesimo decreto; in particolare, dovranno emettere fattura per le cessioni che andranno ad effettuare ed, in tali occasioni, applicare l'IVA alla specifica aliquota prevista per i beni ceduti, dalla quale potranno detrarre l'IVA sugli acquisti, forfettizzata sulla base della relativa percentuale di compensazione; infine dovranno procedere alla liquidazione periodica dell'IVA ed al relativo versamento.
Con il comma 2 si modifica l'aliquota applicabile, ai fini dell'imposta di registro, per gli atti traslativi della proprietà, e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, aventi per oggetto terreni agricoli, a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Per tali atti l'aliquota viene innalzata dal 12 al 15 per cento. La disposizione di cui al comma 3 prevede che sia disposta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA previste dal medesimo articolo 34 per le cessioni di latte fresco, attualmente fissate all'8,8 per cento, effettuate dai produttori agricoli. Il comma 4 dispone, attraverso una modifica all'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'incremento — a decorrere dal periodo d'imposta 2016 - dal 7 al 30 per cento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali.
Con le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7, viene stabilito "a regime" che costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, tutte le produzioni agro energetiche, compresa la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, in base ai regime forfettario previsto dal secondo periodo. In particolare, come per la disposizione applicata per gli anni 2014 e 2015 in base all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto-legge n. 66 del 2014 si stabilisce che per la produzione eccedente i limiti indicati il reddito venga individuato applicando non già il criterio di determinazione del reddito agricolo (definito in via catastale), ma il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'IVA.
I commi da 8 a 10 dettano disposizioni in materia di copertura.
Infine, ai sensi del comma 11, modificando la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, si prevede la riduzione dai 22 al 10 per cento dell'IVA sui pellet (combustibile ricavato da segatura).
Art. 48
- (Disposizioni in materia di giochi)
Commi 1-2. La nonna prevede l'incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico (PREU) applicata alla raccolta dì gioco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare:
- - quelli di cui alla lettera a) del suddetto comma, le c.d. "new slot" (o AWP) che possono essere
installate sia in locali che svolgono attività diverse dal gioco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), quindi ad accesso libero, sia in sale destinate prevalentemente ad attività di gioco (sale scommesse, sale bingo), in cui l'accesso è precluso ai minori d'età;
- - e quelli di cui alla lettera b), le c.d. "Video Lotteries Terminal" ("o VLT"), che sono "sistemi di
gioco" costituiti da una serie di "videoterminali", con controllo del gioco da remoto, che possono essere installate esclusivamente in sale destinate all'attività di gioco, in cui l'accesso è precluso ai minori di età.
Attualmente sulle c.d. "new slot" o AWP è applicato un prelievo erariale unico pari al 13 per cento, mentre sulle c.d. "Video Lotteries Terminal" o VLT è applicato un prelievo pari al 5 per cento. Entrambi i suddetti prelievi sono calcolati sulla raccolta lorda, ossia sull'ammontare complessivo delle somme giocate (c.d. coin in"), al lordo delle vincite. Con la norma in esame le due aliquote sono innalzate rispettivamente al 15 per cento e al 5,5 per cento.
Come meglio dettagliato nella relazione tecnica, dall'aumento delle aliquote suddette, deriverebbe un introito aggiuntivo per l'erario pari a circa 600 milioni di curo complessivi di cui 500 milioni derivanti dalle "new slot" e 100 milioni dalle "Video lotteries", assumendo, quindi, una raccolta invariata rispetto al 2014 tenendo, altresì, conto dell'andamento della stessa nel 2015,
Comma 3. La norma prevede la proroga della c.d. regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta on line delle scommesse non autorizzati. La sanatoria riguarda i c.d. CTD (Centro di Trasmissione Dati) e muove sulla linea di intervento del forte contrasto al fenomeno della raccolta parallela delle scommesse che, prive di regole, giacché i relativi operatori si sottraggono al dovere di auto-sottomettersi al quadro regolatorio nazionale, in Italia desta ormai da tempo una seria preoccupazione sia per la mancata tutela dei giocatori, in particolar modo di minori - dal momento che è ignoto il grado di effettiva protezione che tale rete è in grado di garantire veramente, rispetto a quella ufficiale dei concessionari di Stato - sia per il molo competitivo delle imprese concessionarie, per i loro margini di ricavo oltre che per il gettito erariale, Allo scopo, quindi, di incoraggiare il passaggio dal gioco illecito a quello lecito dei soggetti non concessionari che offrono, con qualsiasi modalità, scommesse con vincite in denaro in Italia, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è prevista una riapertura, fino al 31 gennaio 2016 del procedimento di regolarizzazione ai sensi dell'art. 1, commi 643, 644 e 645 della legge n. 190 del 2014.
Peraltro, l'adesione alla procedura di emersione consente, altresì, a coloro che, per mezzo della procedura di regolarizzazione fiscale, entrano a far parte del circuito legale, la possibilità di partecipare alla prossima gara per l'attribuzione delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive, ippiche e non sportive, da espletarsi entro la prima metà dell'anno 2016, in vista della scadenza delle concessioni attualmente vigenti.
Commi 4-7. Con la procedura di regolarizzazione fiscale, disciplinata dall'art. 1, commi da 643 a 645, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) non è stata riconosciuta la legittimità ad operare in Italia a quei soggetti che offrono scommesse tramite i cosiddetti "centri trasmissione dati - CTD" svolgenti attività di intermediazione nella attività di raccolta delle scommesse, L'operatore del Ctd non ha visto riconosciuta la propria posizione professionale in quanto l'attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse, oltre a poter configurare reato (di cui all'art. 4 co. 4 bis della legge 401 del 1989) - anche quando è posta in essere per conto di un concessionario autorizzato da uno Stato estero - è chiaramente vietata dal vigente regolamento disciplinante le scommesse (di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, che così recita "Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse"), cui risultano sottostare, a pena di decadenza dal disciplinare, anche gli operatori esteri che hanno presentato la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione.
La raccolta di scommesse, anche quando ha luogo mediante strumenti telematici, può avvenire lecitamente solo ed esclusivamente se posta in essere da parte di soggetti titolari di concessione. Non è, quindi, ammesso che soggetti terzi raccolgano le scommesse per conto dei concessionari o titolari di reti svolgendo una mera intermediazione. Infatti, (come ribadito dal richiamato D.M. n. 111 del 1 marzo 2006 che, sul punto, ha confermato i contenuti del previgente D.M. n. 174/1998), a tutt'oggi, "è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse" (alt 2, comma 5).
Senonchè, il legislatore, con la Legge Comunitaria del 2009 (legge del 7 luglio 2009, n. 88), "al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi", ha dettato (all'art. 24, dal comma 11 al comma 26) un'organica e articolata disciplina in materia di gioco pubblico a distanza. In particolare, la raccolta di gioco da remoto è incentrata sull'adozione obbligatoria di un contratto di conto di gioco tra il giocatore ed il concessionario, che deve essere predisposto nel rispetto di alcune condizioni minime e che in alcun modo può essere utilizzato "per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui" (comma 19, lett. c). Contratto di gioco che, peraltro, a norma dell'art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014, si considera perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale.
Ciò premesso, al fine di intercettare gli introiti dei CTD si è ritenuto opportuno, con la disposizione in commento, richiamare l'espressione "stabile organizzazione" di cui all'art. 162 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n, 917, con la quale si designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. L'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate della stabile organizzazione del soggetto estero, che svolge attività di raccolta delle scommesse per mezzo di altro soggetto residente o non residente, subordinato alla rilevazione di determinati presupposti relativi al superamento di un preciso volume d'affari entro un dato arco temporale, comporta la determinazione e la successiva liquidazione, oltre che dell'imposta unica, che avrebbe dovuto pagare se fosse stato "regolare", anche della maggiore imposta e delle sanzioni dovute.
Il comma 6, prevede, inoltre, che, una volta accertata la stabile organizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli intermediari finanziari devono applicare all'atto dell'effettuazione della transazione, una ritenuta d'acconto pari al 25 per cento sugli importi che i gestori dei punti di gioco collegati con reti estere, generalmente pagati con carte di credito e bonifici internazionali, riversano alla stessa società estera per via telematica.
Comma 8. Tutte le concessioni per le scommesse a quota fissa e a totalizzatore su eventi sportivi anche ippici e non sportivi, verranno a scadenza il 30 giugno 2016. I principi comunitari, sanciti anche dalla giurisprudenza nel corso degli anni, prevedono l'indizione di procedure di selezione aperte e competitive, senza barriere all'ingresso per gli aspiranti aggiudicatari.
In tal senso la norma rispecchia tali principi non fissando alcun limitazione all'ingresso di nuovi soggetti, rispetto agli attuali concessionari, Il totale dei diritti attribuiti sulla rete legale dei giochi, che offrono scommesse sportive e/o ippiche, mediante negozi che effettuano prevalentemente attività di gioco (negozi) ovvero che effettuano prevalentemente altre attività (corner) è di circa 17.000 (di cui 2.196 emersi ai sensi dell'art, 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014). I punti vendita all'attualità operativi sono circa 15.000, Detta differenza è determinata, in gran parte, dalla presenza di "corner" che possono offrire esclusivamente gioco ippico, attualmente di scarsa attrattività e redditività ma che potrebbero, in qualsiasi momento, tornare operativi allorquando potessero offrire anche scommesse sportive, come prevede la norma in esame per la nuova gara. Pertanto, si ribadisce che il numero dei punti vendita autorizzati è pari a circa 17.000, di cui 6.500 negozi e 10.500 "corner".
La norma in esame prevede l'attribuzione di un numero di diritti inferiore al totale odierno, suddivisi fra 10.000 negozi e 5.000 "corner", in quanto i negozi risultano più tutelanti sotto il profilo della lotta al gioco minorile e maggiormente controllabili. La disposizione limita i "corner" da installare in bar ed esercizi similari, in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande, ad un numero massimo di 1.000. La base d'asta prevista (non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici) è stata così fissata, tenendo conto dell'importo previsto per la precedente gara (art. 10 del D.L. n. 16/2012), pari ad 11.000 euro per una concessione di durata pari a poco meno di 4 anni, per negozi di scommesse e della contrazione del numero dei diritti messi a gara.
L'importo ridotto previsto per i "corner" deriva dalla considerazione che i "negozi di gioco" possono ospitare, rispetto alla precedente tipologia di esercizi, un numero maggiore di terminali di accesso al gioco nonché l'esercizio di altri giochi come ad esempio quello mediante apparecchi da intrattenimento della tipologia "VLT". Comma 9. In considerazione della natura strategica delle decisioni ricadenti sulle modalità tecniche relative ai giochi, scommesse e concorsi a premi, e per le ricadute sul mercato ed il contrasto all'offerta illegale di giochi è disposto che dette modalità vengano stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Comma 10. Occorre considerare che attualmente sono attive sul territorio nazionale 210 sale Bingo, la maggior parte delle quali ha visto scadere la concessione nel biennio 2013-2015, mentre per le rimanenti le concessioni scadranno nell'anno 2016.
Nel 2014, sulla base della previsione recata dall'art. 1, commi da 636 a 638, della legge n. 147 dei 2013, è stata indetta una gara per l'attribuzione delle concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014. Tuttavia, la procedura di gara è stata annullata dal Tar Lazio e le concessioni scadute hanno continuato e continuano tuttora ad operare in base ad una specifica disposizione di legge recata dalla norma su citata.
Si è, quindi, ritenuto opportuno, con la disposizione in commento, prevedere l'indizione di una nuova procedura selettiva per l'attribuzione o la riattribuzione delle concessioni scadute ed in scadenza al 2016.
La gara indetta nel 2014 prevedeva una base d'asta di 200 mila euro per una concessione di durata di 6 anni.
La norma in commento prevede, invece, una base d'asta pari a 350 mila euro, quindi superiore a quella prevista nel 2014, considerata la maggiore durata prevista per le nuove concessioni pari a 9 anni, rispetto ai 6 previsti per la gara precedentemente annullata. Tuttavia, le concessioni attualmente scadute continuano ad operare in virtù della proroga prevista dal predetto comma 636 della legge n. 147 del 2013, proroga, peraltro, concessa fino alla data della sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, a fronte del pagamento di un canone determinato e a condizione dell'avvenuta sottoscrizione dell'atto di integrativo accessivo alle concessioni di cui all'art. 1, comma 79 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. La sottoscrizione dell'atto integrativo è stato ritenuto necessario per consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia, della tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi. Attraverso l'aggiornamento delle concessioni in essere, mediante la sottoscrizione dell'atto integrativo, si vuole raggiungere l'obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 percento, siano dotati di determinati requisiti, ronche' assicurino il rispetto di determinati obblighi.
Comma 11. La norma introduce una nuova procedura di selezione per l'attribuzione delle concessioni relative alla raccolta del gioco a distanza.
Al riguardo, occorre premettere che a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 24, comma 11 della legge 7 luglio 2009 n.88 (Legge Comunitaria) è stato pubblicato nel febbraio 2011 un decreto direttoriale dell'allora AAMS contenente le condizioni generali di accesso alle nuove concessioni per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza, oltre alla procedura di integrazione della convenzione di concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici per coloro che erano già titolari del diritto per la raccolta a distanza del gioco pubblico. Alla suddetta procedura di integrazione potevano partecipare i soggetti già titolari di concessione ed i particolare:
- a) ai soggetti che già esercitano un attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in
uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato in possesso di determinati requisiti stabiliti dal comma 15 dell'art. 24 su menzionato;
- b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge comunitaria citata, erano già titolari di
concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più giochi attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.
Per tutti gli operatori suindicati il termine di scadenza della propria concessione è rimasto quello previsto nello schema di convenzione "principale", anche se ai sensi dell'art. 4, secondo comma, dell'atto integrativo per i giochi acquisiti successivamente, e cioè al momento della stipula del menzionato atto integrativo, il termine di scadenza — avente durata di nove anni — iniziava a decorrere dall'attivazione dei nuovi giochi.
In mancanza di adesione alla procedura di stipula dell'atto integrativo, i concessionari sopra menzionati sarebbero decaduti dal diritto di raccolta a distanza delle giocate. Il numero delle concessioni offerte secondo le allora esigenze di mercato è stato pari ad un massimo di duecento, delle quali però solo un quarto sono state attribuite, in ragione della vigenza delle preesistenti concessioni on line assegnate a seguito della gara ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223), integrative delle concessioni fisiche, che verranno a scadenza al 30 giugno 2016, contemporaneamente a tutte le concessioni fisiche.
Occorre considerare che la previsione con la norma de qua di una nuova procedura di selezione per l'attribuzione delle concessioni sul gioco a distanza, consente, da un lato, a coloro che vogliono proseguire la raccolta dei giochi a distanza - in particolare delle scommesse - di dotarsi di titolo idoneo e, dall'altro, l'ingresso ai soggetti che volessero accedere alla rete legale. La norma prevede che la gara sia bandita per l'attribuzione di 120 concessioni, numero definito tenuto conto sia delle concessioni in scadenza, sia dei nuovi aspiranti concessionari. La base d'asta prevista dalla norma è pari a 200.000 curo, così come già prevista dalla legge n. 88 del 2009, in considerazione della minore durata delle nuove concessioni che verranno attribuite dovuta alla necessità dell'allineamento temporale con la prossima scadenza delle altre concessioni on line.
Comma 12. La previsione del comma 78, numero 26, lettera b) della legge n. 220 del 2010 è stata a suo tempo introdotta per evitare che la cessazione, specie improvvisa (revoca o decadenza), di una impresa investita dei compiti di raccolta del gioco (con la cessazione di operatività di tutta la sua infrastruttura materiale) provocasse una "carenza" di servizio di raccolta e di "presidio" di ordine pubblico e sicurezza nella zona in cui, fino a detta cessazione, era assicurata la raccolta di gioco per conto dello Stato e nel rispetto del quadro regolatorio nazionale. Il rischio che si intendeva evitare è che l'impresa cessata ma dotata ancora di potenzialità materiale della raccolta potesse proseguire, in autonomia e fuori del quadro regolatorio, ad offrire gioco senza che la platea dei giocatori si avvedesse del mutamento di situazione determinatosi, Tuttavia, la Corte di Cassazione, ha sollevato riguardo alla disposizione un dubbio di compatibilità con il diritto europeo, rimettendo la questione alla Corte di Giustizia la quale dovrebbe pronunciarsi nei primi mesi del 2016.
Inoltre, considerato che tale disposizione non ha mai ricevuto effettiva applicazione, trattandosi di un vincolo oggettivamente di non facile e proficua praticabilità da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di dare maggiore chiarezza al sistema concessorio nazionale in vista delle prossime gare da espletarsi per l'aggiudicazione delle nuove concessioni in materia di scommesse, Bingo e gioco a distanza, si ritiene opportuno abrogarla, potendo essa costituire un ostacolo alla partecipazione alle suddette gare, soprattutto da parte degli operatori stranieri.
Art. 49
- (Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata)
La disposizione apporta interventi di semplificazione e di razionalizzazione degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, compresi quelli relativi alla predisposizione della dichiarazione precompilata. Si illustra di seguito il contenute delle singole previsioni. Comma 1 lettera a) — Spese sanitarie nella dichiarazione precompilata: inclusione dei soggetti autorizzati e correzione refuso
L'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che siano trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate dai soggetti accreditati al Servizio Sanitario Nazionale. In tal modo restano esclusi dall'obbligo di comunicazione i soggetti che, seppur autorizzati all'erogazione di servizi sanitari, non siano tuttavia accreditati al S.S.N. Per consentire l'inclusione nella dichiarazione precompilata dei dati relativi a tale tipologia di spesa sanitaria, appare, pertanto, necessario modificare il citato comma 3 dell'articolo 3, prevedendo che l'obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria sia esteso anche ai soggetti autorizzati. Con l'occasione viene corretto un refuso presente nel medesimo comma 3, laddove l'obbligo di trasmissione dei dati delle spese sanitarie va riferito alle prestazioni erogate "dal 2015" e non "nel 2015".
Comma i lettere b) e d) - Consultazione dei dati resi disponibili dal sistema tessera sanitaria per tutti i cittadini Con riferimento ai dati acquisiti con il sistema Tessera sanitaria, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha prescritto che i dati acquisiti con riferimento ai soggetti che non sono destinatari del Modello 730 precompilato devono essere cancellati dal Sistema Tessera Sanitaria entro la fine dell'anno. Tali dati, seppur non utilizzati ai fini della dichiarazione precompilata, potrebbero essere oggetto di un servizio di consultazione delle spese sanitarie a vantaggio di tutti i cittadini. In sostanza, il Sistema Tessera Sanitaria potrebbe realizzare un servizio che consentirebbe ai cittadini che si siano autenticati con appositi pin e password di consultare le singole spese, agevolando comunque l'adempimento dichiarativo anche per coloro che presentano il Modello Unico. Tale servizio permetterebbe, inoltre, la valorizzazione del patrimonio informativo raccolto dalla Pubblica Amministrazione consentendo cosi che tutti dati acquisiti, con adempimenti anche onerosi, siano proficuamente utilizzati. Comma 1 lettera c) - Sanzioni per omessa tardiva o errata trasmissione di dati ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato Si estende alle comunicazioni di dati relative agli oneri detraibili o deducibili che saranno definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dei d.lgs. n. 175 del 2014, la sanzione attualmente prevista per l'omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi agli oneri elencati nell'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Comma I lettere e),.1 ) e g) e comma 7 - Controlli preventivi sui rimborsi da 730 Si prevede l'abrogazione della disposizione che ha introdotto i controlli preventivi in caso di rimborso derivante dal modello 730 superiore a 4000 euro, visto che i criteri sui quali sono fondati tali controlli risultano oggi superati in quanto, con riferimento ai familiari a carico, viene effettuato un controllo di validità ed esistenza dei relativi codici fiscali al momento dell'invio della dichiarazione, mentre, con riferimento alle eccedenze derivanti dall'anno precedente, le stesse vengono proposte direttamente dall'Agenzia delle entrate nella dichiarazione precompilata. La disposizione consente, in via preventiva:
- • di verificare i dati modificati dal contribuente, se questi producono un rimborso rilevante
(ovvero superiore a un importo determinato dalla norma);
- • di individuare nuovi criteri di controllo, adottabili di volta in volta dall'Agenzia delle entrate
previo provvedimento. Comma 1 lettera h) e comma 3 lettere a) e b..)- Requisito dimensionale dei Caf 11 decreto legislativo n. 175 del 2014 ha introdotto alcuni requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei Caf. Al riguardo, si rende necessaria una modifica per meglio chiarire il calcolo del requisito relativo al numero delle dichiarazioni trasmesse.
Comma 2 lettere a), b,) e c) - Trasmissione dei dati da parte di enti e casse aventi fini assistenziali Al fine di precompilare in modo corretto i dati relativi alle spese sanitarie, si rende necessario acquisire i dati dei rimborsi erogati dalle casse e dai fondi sanitari in relazione ai quali il premio è stato dedotto dal reddito complessivo e, pertanto, la spesa sanitaria non è detraibile. Quindi, si prevede una disposizione di adeguamento dell'articolo articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che già prevede la comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate da parte delle casse sanitarie ai fini del controllo, con lo scopo di acquisire tali informazioni anche ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata anticipando al 28 febbraio il termine per la trasmissione.
Comma 4 lettere a) e b) Valenza dichiarativa della certificazione unica Si semplifica l'attuale impianto attribuendo valore dichiarativo alla Certificazione Unica evitando che le stesse informazioni siano obbligatoriamente riproposte nel modello 770 semplificato. Si evita, dunque, una duplicazione di informazioni in relazione alla quale è stata manifestata un'esigenza di semplificazione da parte degli organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla trasmissione.
Comma 5 - Semplificazioni degli adempimenti fiscali per i soggetti tenuti a trasmettere i dati delle spese sanitarie.
Si esonerano coloro che abbiano trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria dall'invio delle stesse informazioni nella comunicazione ai fini dello "spesometro". In tal modo i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria sono utilizzati anche per i controlli previsti dalla normativa sullo "spesometro", oscurando, in quanto non rilevanti in riferimento a quest'ultima finalità, i dati relativi alla natura della prestazione medica per motivi di privacy.
Comma 6 lettera a) - Acquisizione nel 730 precompilato dei dati relativi alle spese funebri L'articolo 15 del Tuir prevede che le spese funebri siano detraibili solo se sostenute in dipendenza della morte delle persone indicate nell'articolo 433 c.c., nonché di affidati o affiliati. Si elimina il riferimento alla relazione di parentela con il de cuius, consentendo così la detrazione in dipendenza del solo evento della morte.
L'intervento normativo supera le difficoltà di acquisizione dell'informazione relativa al grado di parentela, senza il quale non è possibile stabilire se la spesa sia o meno detraibile, al fine di consentire l'indicazione delle spese funebri nella dichiarazione dei redditi precompilata già a partire dall'anno d'imposta 2015.
Inoltre, la modifica normativa determinerebbe un aumento del numero dei contribuenti interessati all'emissione del documento che comprova il sostenimento della spesa funebre al fine di beneficiare della relativa detrazione, con evidenti effetti in termini di miglioramento delle attività di contrasto dell'evasione.
Va considerato, infine, che è già molto ampia la platea di beneficiari attualmente individuata dalla legge (coniuge, figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, discendenti e ascendenti, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle), pertanto la modifica normativa non dovrebbe assumere particolare rilievo in termini di gettito erariale.
Comma 6 lettera b) - Acquisizione nel 730 precompilato dei dati relativi alle spese di iscrizione ai corsi universitari, L'articolo 15 del Tuir dispone che le spese per la frequenza dei corsi universitari siano detraibili integralmente nel caso di università pubbliche, mentre per le università private la detrazione spetta nei limiti delle tasse e dei contributi dell'università pubblica più vicina. Quest'ultima previsione rende molto difficoltoso per il contribuente individuare l'importo detraibile da indicare in dichiarazione. Pertanto, al fine di semplificare gli adempimenti per i contribuenti e consentire all'Agenzia delle entrate l'acquisizione di tali oneri nella dichiarazione precompilata, si ritiene necessario modificare l'articolo 15, prevedendo che nel caso di università private le spese di iscrizione ai corsi universitari possano essere portate in detrazione in misura non superiore a quanto previsto da un apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, che individui limiti distinti per ciascuna facoltà universitaria tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università pubbliche.
Art. 50
- (Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure)
Si dispone che le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, sono quantificate nell'importo di 2,000 milioni di euro Si prevede altresì che, in caso di mancata realizzazione dell'importo prefissato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisca l'aumento delle accise a decorrere dal 1° maggio 2016.
Titolo XI
Norme finali
Art. 51
(Fondi speciali e tabelle)
La norma in esame rinvia alle tabelle A e B per la determinazione delle misure degli importi da iscrivere, rispettivamente, nel fondo speciale destinato alle spese correnti e al fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, in relazione al triennio 2016-2018. Come disposto dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.