Regole della guerra sottomarina - Processo Verbale, Londra, 6 novembre 1936
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Depositario: Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.
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Documenti collegati: Ratifica italiana: Non soggetto a ratifica.
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Le Alte Parti Contraenti:
CONSIDERANDO che il Trattato sulla limitazione e la riduzione degli armamenti navali firmato a Londra il 22 aprile 1930 non è stato ratificato da tutti i firmatari;
che il detto Trattato cesserà di essere in vigore a partire dal 31 dicembre 1936, salvo la Parte IV del Trattato in cui sono enunciate, come regole stabilite di diritto internazionale, talune disposizioni concernenti l'azione dei sottomarini verso le navi mercantili, Parte che resterà in vigore senza limiti di durata;
che nell'ultimo alinea dell'articolo 22 di detta Parte IV si dichiara che le Alte Parti contraenti invitano tutte le altre Potenze a dare il loro assenso a dette regole;
che i Governi della Repubblica Francese e del Regno d'Italia hanno confermato la loro accet-tazione di dette regole con la firma di detto Trattato;
e che tutti i firmatari di detto Trattato desiderano che il maggior numero possibile di Potenze accettino le regole contenute nella citata parte IV come regole stabilite di diritto internazionale.
I sottoscritti, rappresentanti dei rispettivi Governi, viste le disposizioni di detto articolo 22 del Trattato, invitano con il presente documento il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord a comunicare immediatamente le dette regole qui allegate ai Governi di tutte le Potenze firmatarie di detto Trattato, invitandole ad aderirvi formalmente e senza limiti di tempo.
REGOLE
- Nella loro azione verso le navi mercantili, i sottomarini devono uniformarsi alle regole di diritto internazionale cui sono soggette le navi da guerra di superficie.
- In particolare, eccettuato il caso di rifiuto persistente di fermarsi dopo l'intimazione regolare, o di resistenza attiva alla visita, una nave da guerra, sia essa di superficie o sottomarina, non può affondare né rendere incapace di navigare una nave mercantile senza avere prima messo in luogo sicuro i passeggeri, l'equipaggio e i documenti di bordo. A tale scopo, le imbarcazioni di bordo non sono considerate come luogo sicuro, a meno che la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio non sia assicurata, tenuto conto dello stato del mare e delle condizioni atmosferiche, dalla vicinanza della terraferma o dalla presenza di un'altra nave che sia in grado di prenderli a bordo.
Firmato a Londra il 6 novembre 1936.
Firme: Australia, Canada, Francia, Giappone, Gran Bretagna, India, Irlanda, Italia, Nuova Ze-landa, Stati Uniti, Sud Africa.
Ratifiche: non soggetta a ratifica.
Adesioni: Afganistan, Albania, Arabia Saudita, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cecoslovacchia, Costarica, Danimarca, Egitto, El Salvador, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Guatemala, Haiti, Iran, Irak, Jugoslavia, Lettonia, Lituania, Mexico, Nepal, Norvegia, Olanda, Panama, Peru', Polonia, Santa Sede, Siam, Svezia, Svizzera, Tonga, Turchia, Ungheria, URSS.