Regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di Viarigi/Titolo Terzo
Questo testo è stato riletto e controllato. |
◄ | Titolo Secondo | Titolo Quarto | ► |
CAPO UNICO
Delle Pene
Art. 29. Sarà tenuto appo il Sindaco apposito Registro ove saranno regolarmente descritte tutte le accuse, e tutti gli atti seguiti avanti di esso con indicazione dell’accusatore, dell’accusato, del fatto costituente la contravvenzione, delle prove di questa, e della pena che sarà stata applicata.
Art. 30. La riscossione delle ammende e delle altre spese dovute dai contravventori si farà nel modo stabilito dalla legge.
Art. 31. È vietato ai Servienti, Campari, ed altri Agenti Comunali di ricevere né mediatamente, né immediatamente sotto qualsiasi pretesto donativi, mancie, e commestibili, non che di fare qualunque accordo o convenzione con le persone soggette alle disposizioni di questo Regolamento. I trasgressori andranno soggetti ad un’ammenda non eccedente le L. 50, e saranno destituiti dall’impiego: saranno anzi tenuti di invigilare all’esatta osservanza di tutto quanto sovra, e di scoprire tutte le altre contravvenzioni previste dalle vigenti leggi riguardo ai fabbricati, acque, ponti, canali e strade.