Regolamento di attuazione del d.l. 14 marzo 2005, n.35

INPS

2007 Regolamento di attuazione del d.l. 14 marzo 2005, n.35 Intestazione 18 luglio 2017 50% Da definire

Direzione Centrale
delle Prestazioni
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
Roma, 31 Maggio 2007 periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 91 e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
 all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
 di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
 per l’accertamento e la riscossione
 dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 9 Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.313 del 27 dicembre 2006.

Regolamento di attuazione dell’articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35 convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n.80.

Prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione.

PREMESSA

L’articolo 13-bis, comma 1, lett. a), della legge 14 maggio 2005, n.80 (allegato 1) ha aggiunto tre nuovi comma all’articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, con i quali ha dettato una disciplina intesa a consentire ai pensionati la stipula di contratti di prestito estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione. In particolare, il comma 2-bis del predetto articolo 1 ha stabilito che “I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni”. Il successivo comma 2-ter ha disposto che “Possono essere cedute le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto Nazionale di previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro”.

Il comma 2-quater ha previsto che “I prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario”.

Il secondo comma dell’articolo 13-bis ha, in ultimo, demandato ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di dettare le disposizioni per l’attuazione della normativa sui prestiti in parola.

L’articolo 1, comma 346, lettera a), della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (allegato 2), ha aggiunto il comma 3 all’articolo 1 del D.P.R. n.180 del 1950 con cui è stato stabilito che le cessioni aventi ad oggetto le pensioni erogate dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (tra cui l’Inps), in deroga alle disposizioni generali in materia di cessione del credito, non hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti ma secondo modalità che si è riservato al decreto definire. E’ stata, inoltre sancita la salvaguardia del trattamento minimo.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.32 dell’8 febbraio 2007 è stato, da ultimo, pubblicato il decreto ministeriale 27 dicembre 2006, n.313 (allegato 3) con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati ha dettato, come prescritto dal secondo comma dell’articolo 13-bis, le disposizioni attuative della norma in esame.

Con i messaggi n.9086 del 6 aprile 2007 e n.10537 del 26 aprile 2007 sono state date alle Sedi le prime indicazioni per la gestione dei contratti di prestito notificati prima dell’entrata in vigore del predetto decreto n.313 del 2006 (23 febbraio 2007).

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni cui le Sedi dovranno attenersi per la definizione delle richieste di cessione del quinto della pensione notificate successivamente all’entrata in vigore del citato decreto n.313 del 2006.

Al riguardo, si premette che tenuto conto dell’estrema frammentarietà che caratterizza la normativa in materia, snodatasi, come sopra brevemente illustrato, attraverso diverse disposizioni, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha approvato con la deliberazione n.46 del 9 maggio 2007 le disposizioni per la cessione del quinto (di seguito “Disposizioni” – allegato 4), che rappresentano una sintesi delle modalità di applicazione delle operazioni di finanziamento in questione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Pensioni cedibili e pensioni non cedibili (Art. 5 delle “Disposizioni”)

L’articolo 1, comma 2 ter, del D.P.R. n.180 del 1950 , nell’individuare i trattamenti pensionistici che possono essere oggetto di cessione, fa esplicito riferimento a “pensioni e assegni di invalidità e pensioni di vecchiaia”.

Con la predetta indicazione il legislatore non ha voluto fornire un’elencazione esaustiva delle prestazioni cedibili ma ha, piuttosto, voluto indicare come cedibili i trattamenti di natura previdenziale.

Sono, pertanto, da considerarsi cedibili, oltre a quelle esplicitamente individuate,anche le pensioni di anzianità, le pensioni di inabilità, nonché i trattamenti privilegiati di invalidità e inabilità.

Non possono, invece, formare oggetto della cessione i seguenti trattamenti erogati dall’Istituto di natura prettamente assistenziale:

  • pensioni e assegni sociali;
  • trattamenti di invalidità civile;
  • assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui all’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n.222.

Non possono, altresì, essere oggetto di “cessione del quinto” le seguenti prestazioni perché erogate per conto di soggetti diversi dall’Istituto:

  • assegni di sostegno al reddito (cat. VOCRED-VOCOOP-VOESO);
  • pensioni a carico degli Enti creditizi (cat. VOBANC-IOBANC-SOBANC).

Inoltre:

  • assegni al nucleo familiare, in quanto il soggetto creditore non è il pensionato, ma il nucleo familiare di appartenenza;
  • pensioni ai superstiti, soltanto allorché siano in pagamento delle quote di contitolarità. Pertanto, nel caso di pensione ai superstiti corrisposta ad un solo titolare, il calcolo della quota cedibile deve essere effettuata anche su tale prestazione sia nel caso in cui sia la sola pensione di riferimento sia nel caso in cui sia abbinata ad uno o più trattamenti cedibili.

I trattamenti pensionistici integrati al minimo, ovvero di importo inferiore a tale limite, non possono formare oggetto di cessione in quanto la quota cedibile è pari zero.

In accordo con quanto previsto dall’articolo 52 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, nel caso in cui oggetto del contratto di cessione sia un assegno ordinario di invalidità non definitivo, il contratto di cessione non può avere una durata superiore al periodo rimanente di validità dell’assegno.

In caso di conferma dell’assegno ordinario di invalidità, ove le parti contraenti intendano addivenire ad un nuovo accordo, dovrà essere notificato alla Sede competente un nuovo contratto di cessione con l’adempimento di tutte le formalità prescritte per i prestiti in parola.

Possono essere oggetto di cessione le pensioni liquidate in via provvisoria.

Quota di pensione cedibile (Art. 6 delle “Disposizioni”)

Al di fuori delle ipotesi di assoluta incedibilità illustrate al precedente paragrafo, il trattamento pensionistico è cedibile fino ad un quinto del suo importo, fatto salvo il trattamento minimo.

L’articolo 5, comma 2, del D.M. n.313 del 2007 ha, peraltro, specificato che, nel caso in cui il contraente il prestito goda di più trattamenti pensionistici, il calcolo della quota cedibile, che fa salvo il trattamento minimo, va effettuato tenendo conto della somma dei trattamenti medesimi.

Nel calcolo complessivo non rientrano i trattamenti non cedibili, nonché l’assegno ordinario di invalidità non ancora definitivo.

Nella determinazione della quota cedibile sono, invece, computate le quote di maggiorazione della pensione corrisposte ai pensionati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché le maggiorazioni sociali e altre somme aggiuntive della pensione, ancorché le predette concorrano a formare la quota di pensione eccedente il trattamento minimo per la sua totalità.

La quota di pensione cedibile, individuata con le predette modalità, va valutata al netto delle ritenute sia fiscali che previdenziali che insistono sulla pensione al momento del rilascio della comunicazione di cedibilità di cui al successivo paragrafo 4 della presente circolare.

Peraltro, incidono sulla quota cedibile, riducendone il relativo importo, anche le ritenute fiscali e previdenziali che eventualmente sopravvengano al rilascio della sopraddetta comunicazione e che l’Istituto è tenuto ad applicare per disposizione di legge.

Per il calcolo della quota cedibile si richiamano le istruzioni fornite con il messaggio n. 9086 del 6 aprile 2007.


Intermediari finanziari autorizzati a concedere il finanziamento (Art. 1 delle “Disposizioni”)

Sono autorizzati alla concessione dei prestiti in parola le Banche e gli Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 ed il cui “oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti”.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA NOTIFICA DEL CONTRATTO DI CESSIONE

Adempimenti preliminari a carico del pensionato: richiesta della comunicazione di cedibilità

Ai sensi dell’articolo 3 delle “Disposizioni”, il pensionato, prima della stipula del contratto di cessione, deve richiedere alla Sede Inps che ha in carico la sua pensione il rilascio della “comunicazione di cedibilità”.

La predetta richiesta deve essere effettuata personalmente dal pensionato, non potendo, in nessun caso, essere presentata da un soggetto diverso.

Sulla “comunicazione di cedibilità” viene indicato l’importo cedibile della/e pensione/i di cui è beneficiario il richiedente.

L’espletamento della formalità appena descritta è essenziale affinché la Sede possa dare esecuzione al contratto di finanziamento notificato.

Gli intermediari finanziari, pertanto, prima di notificare i contratti, dovranno assicurarsi che, all’atto della stipula, il pensionato abbia esibito la predetta comunicazione.

Si precisa, inoltre, che se è già in corso una cessione del quinto della pensione, la Sede non può rilasciare al pensionato ulteriori comunicazioni di cedibilità.

Adempimenti a carico delle Banche/Intermediari Finanziari: richiesta di accreditamento

Tutte le Banche e gli Intermediari finanziari interessati alla concessione dei prestiti contro cessione del quinto e che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge devono, preliminarmente alla stipula dei contratti, richiedere un ACCREDITAMENTO presso l’INPS con le modalità che saranno esposte nel paragrafo seguente.

Si precisa che la predetta formalità deve essere assolta anche dalle Banche e Intermediari Finanziari che hanno notificato contratti di prestito estinguibili con cessione di quote di pensione prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo n.313 del 2006 e che, in seguito agli accertamenti effettuati in base alle istruzioni fornite con messaggi n.9086 del 6 aprile 2007 e 10537 del 26 aprile 2007, siano risultate autorizzate ai sensi di legge.

Modalità di accreditamento

Al fine di ottenere l’accreditamento presso l’Istituto, le Banche e gli Intermediari finanziari devono compilare l’apposito modulo (allegato 5), reperibile sul sito INTERNET dell’Istituto, indicando obbligatoriamente i seguenti dati:

  1. ragione sociale ed indirizzo della sede legale;
  2. numero di iscrizione UIC o codice ABI;
  3. partita IVA o Codice Fiscale;
  4. nominativo del rappresentante legale;
  5. nominativo del funzionario preposto ai rapporti con l’Istituto, con relativo riferimento telefonico, fax ed e-mail;
  6. coordinate bancarie dell’UNIVOCO conto corrente scelto per l’effettuazione del versamento mensile delle quote di pensione oggetto di cessione.

Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della Banca o dell’Intermediario Finanziario con firma autenticata.

In alternativa a tale modalità, la Banca/Intermediario Finanziario può presentare la richiesta di accreditamento, tramite il suo legale rappresentante, anche ad una qualsiasi struttura Inps dislocata sul territorio.

In tale ipotesi, l’impiegato che riceve la richiesta di accreditamento, procederà, in qualità di pubblico ufficiale, ad autenticare la firma del legale rappresentante dell’Intermediario finanziario istante ed a trasmettere tempestivamente la richiesta alla Direzione Centrale Prestazioni.

Si precisa che la sottoscrizione del modulo per la richiesta di accreditamento, rappresenta formale accettazione, da parte della Banca/Intermediario Finanziario delle “Disposizioni” approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con deliberazione n.46 del 9 maggio 2007, di cui si può prendere visione sul sito internet dell’Istituto.


Il modulo dovrà essere poi inviato, tramite POSTA PRIORITARIA, al seguente indirizzo:

Direzione Generale I.N.P.S. – Direzione Centrale Prestazioni –
Area Procedure e Gestione banche dati
Via Ciro il Grande, 21 – 00144 ROMA (RM)

La Direzione Centrale Prestazioni, accertata con visura presso la Camera di Commercio la rispondenza del legale rappresentante, procederà ad accreditare la Banca/Intermediario Finanziario nell’archivio centrale delle persone giuridiche di nuova costituzione (“Data-Base delle persone giuridiche”).

Tutte le Sedi Inps potranno consultare l’archivio delle Banche/Intermediari Finanziari accreditati tramite INTRANET, cliccando su – Assicurato Pensionato – Gestione Data-Base delle persone giuridiche.

I soggetti accreditati, salvo modifiche dei requisiti posseduti (di cui hanno peraltro obbligo di fornire notizia), non dovranno essere sottoposti ad ulteriori accertamenti.

NOTIFICA DEI CONTRATTI DI CESSIONE

Forma della notifica e Sedi competenti a riceverla (Art. 4 delle “Disposizioni”)

Ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. n.313 del 2006 la notifica della cessione può essere effettuata in qualsiasi forma, purché recante data certa, e con modalità che consentano all’amministrazione che deve operare la ritenuta di identificare la provenienza della notifica stessa.

La notifica deve essere inviata alla Sede Inps che ha la gestione dei trattamenti pensionistici del cedente.

L’Istituto non sarà responsabile per ritardi nell’esecuzione dei contratti dovuti a notifiche erroneamente indirizzate a strutture Inps non competenti in base al criterio sopra individuato.

I contratti notificati alle Sedi Inps dovranno risultare stipulati nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e di pubblicità delle condizioni contrattuali, come previsto dall’articolo 1, comma 346, della legge n.266 del 2005, nonché dall’articolo 7 del Decreto ministeriale.

Notifiche successive:criterio di prevalenza

Si chiarisce, preliminarmente, che, quando è ancora in corso di estinzione un prestito rimborsabile con quote di pensione, non è possibile stipulare con una diversa Banca/Intermediario Finanziario, un altro contratto della stessa specie, ancorché residui in capo al pensionato una quota di pensione cedibile (articolo 11, comma 4, delle “Disposizioni”).

Pertanto, ove pervengano in tempi successivi notifiche di contratti stipulati dallo stesso pensionato con Banche/Intermediari Finanziari diversi, le Sedi dovranno dare seguito (ai sensi dell’art. 1265 c.c.) ai contratti notificati in DATA PIU’ REMOTA e che risultino eseguibili al termine dell’istruttoria, dandone contestuale comunicazione alle altre Banche/Intermediari Finanziari che hanno notificato contratti (allegato 6).

Si fa presente, altresì, che ai sensi dell’articolo 1231 cod. civ. “il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l’apposizione o eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria all’obbligazione non producono novazione.”

Pertanto, ove pervengano da parte della stessa Banca/Intermediario Finanziario che ha erogato il prestito al pensionato notifiche successive del medesimo contratto con l’intento di comunicare una modificazione accessoria del contratto che non comporta, ai sensi di legge, una novazione dello stesso, il contratto dovrà sempre considerarsi notificato alla data in cui è arrivata all’Istituto la prima notifica e non dovrà essere sottoposto ad ulteriore istruttoria.

Cessione del credito ad altra Banca/Intermediario Finanziario

Può verificarsi il caso che la Banca/Intermediario Finanziario che ha erogato il prestito, prima ancora che lo stesso sia completamente ammortizzato, ceda ad altro soggetto il credito residuo vantato nei confronti del pensionato.

In tal caso, la Banca/Intermediario Finanziario che acquisisce il credito non deve notificare all’Inps un nuovo contratto, ma è sufficiente una lettera con la quale comunichi l’avvenuta cessione, in proprio favore, del credito già vantato nei confronti del pensionato dalla società cedente e per il quale è in corso il piano di ammortamento. Contestualmente alla suddetta comunicazione, qualora non sia già accreditato, deve presentare la domanda di accreditamento.

A fronte della comunicazione di acquisizione del credito, presupponendo non modificati tutti gli altri elementi contrattuali non accessori, la Sede dovrà procedere all’istruttoria del contratto secondo il procedimento previsto nel successivo punto 4.

Se l’istruttoria ha esito positivo, la Sede proseguirà le trattenute in favore del nuovo cessionario.

In tale ipotesi, la data di notifica cui la Sede dovrà far riferimento nel caso in cui pervengano altri contratti prima della comunicazione della Banca cessionaria, permane quella del contratto stipulato tra il pensionato e la Banca/Intermediario Finanziario che, in origine, ha erogato il finanziamento.

Può verificarsi anche il caso in cui la Banca/Intermediario Finanziario, anziché acquisire il credito dal soggetto che ha erogato il finanziamento in corso di estinzione, stipuli con il pensionato un contratto avente ad oggetto un prestito di importo corrispondente al debito residuo del precedente finanziamento finalizzato alla sua estinzione.

In tal caso, si è di fronte non ad una cessione del credito da un ente finanziario ad un altro, ma ad un nuovo contratto di prestito avente una nuova data di notifica e che, pertanto, concorre con eventuali altri contratti di finanziamento che dovessero essere stati sottoscritti dal pensionato secondo i criteri di prevalenza illustrati al paragrafo 3.2.

La Sede Inps procederà a dare esecuzione al nuovo contratto solo dopo aver ricevuto, da parte del primo cessionario, la comunicazione dell’avvenuta estinzione del prestito per il quale è in corso il piano di recupero. (cfr. punto 6.1).

ISTRUTTORIA DEL CONTRATTO

Verifica del rilascio della comunicazione di cedibilità della pensione

All’atto della notifica del contratto la Sede deve verificare che il pensionato abbia preventivamente richiesto la “comunicazione di cedibilità”. In caso negativo, non dovrà essere data esecuzione al contratto di finanziamento, informando le parti interessate della ragione ostativa (allegato 7).

Accertamento su Banche/Società finanziarie eroganti il prestito

Al punto 2.2 è stato esplicitato che le Banche/Intermediari Finanziari interessati alla concessione dei prestiti in parola, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, devono preliminarmente alla stipula dei contratti richiedere l’ ACCREDITAMENTO presso l’Inps.

L’esecuzione del contratto è, quindi, subordinato alla verifica del:

  • possesso da parte del soggetto finanziatore dei requisiti richiesti dalla legge;
  • avvenuto accreditamento presso l’Istituto.

Per quanto riguarda il primo accertamento, si fa presente che nel “Data Base delle persone giuridiche” rinvenibile sul sito dell’Istituto vi è l’elenco delle Banche/Intermediari Finanziari aventi i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dei prestiti in parola.

La Sede, pertanto, all’atto della notifica del contratto deve consultare il predetto Data Base e qualora il soggetto finanziatore non risulti nell’elenco dovrà inviare la lettera di cui all’allegato 7 con la quale si comunica al pensionato e, per conoscenza, all’intermediario finanziario, l’impossibilità di procedere alle trattenute del quinto della pensione in quanto la società stessa non rientra tra quelle autorizzate dalla legge a stipulare i contratti di finanziamento in oggetto.

Qualora, invece, la Banca/Intermediario Finanziario sia presente nel “Data Base delle persone giuridiche” e risulti già accreditato presso l’Istituto, la Sede dopo aver effettuato tutti gli adempimenti connessi all’istruttoria potrà, in caso di esito positivo, procedere all’avvio del piano di recupero.

Se la Banca/Intermediario Finanziario, pur presente nel citato Data Base, non risulti ancora accreditato presso l’Istituto dovrà essergli inviata la lettera (allegato 8) con la quale si comunica l’impossibilità di procedere all’esecuzione del contratto per il difetto di accreditamento e si invita il cessionario a provvedere a tale formalità.


In quest’ultima ipotesi la Sede dovrà contestualmente inviare una e-mail alla casella di posta elettronica “CessioneQuinto@inps.it” per informare l’Ufficio competente alle operazioni di accredito che è stata contattata la Banca/Intermediario Finanziario per invitarla ad eseguire l’accreditamento presso l’Istituto.

Ricevuta l’e-mail il suddetto Ufficio segnala la circostanza nel campo “ATTESA ACCREDITAMENTO”. In presenza di questa segnalazione, le Sedi cui dovessero essere notificati dei contratti da parte del medesimo soggetto finanziatore non dovranno inviare alcuna comunicazione allo stesso, ma limitarsi a tenere i contratti notificati in evidenza in attesa dell’accreditamento.

Compatibilità quota di pensione cedibile e piano di ammortamento del prestito

All’atto della notifica del contratto, le Sedi, pur in presenza della comunicazione di cedibilità già rilasciata al pensionato, devono effettuare la verifica della congruenza tra la rata di ammortamento del prestito e la quota di cedibilità della pensione.

Infatti, nel lasso di tempo intercorso tra il rilascio della “comunicazione di cedibilità” e la notifica del contratto può essersi verificata una modifica della quota cedibile.

In tal caso, qualora la quota cedibile dovesse risultare inferiore sia all’importo segnalato nella comunicazione di cedibilità sia alla rata di ammortamento, ne dovrà essere data immediata notizia al pensionato e al cessionario (allegato 9), avviando contestualmente il piano di recupero nei limiti della nuova quota cedibile.

Si precisa, in merito, che nella valutazione della compatibilità tra rata del prestito e quota cedibile non è previsto alcun margine di tolleranza. Pertanto, anche nell’ipotesi in cui la rata di ammortamento dovesse eccedere in misura molto ridotta la quota di cedibilità, quest’ultima non potrà essere adattata, per nessuna ragione, all’importo della rata di ammortamento stessa.

Accertamento dei tassi di interesse applicati al finanziamento (Art. 7 delle “Disposizioni”)

Le Sedi devono verificare che il tasso d’interesse applicato al prestito non superi il cosiddetto “tasso soglia” anti-usura che si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio (TEGM) relativo alla categoria di operazioni alla quale appartiene il finanziamento effettuato.

Tutti i TEGM sono indicati nell’apposita “tabella di rilevazione”, aggiornata e pubblicata ogni trimestre sulla Gazzetta Ufficiale con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e reperibile sul sito dell’UIC con le modalità indicate nel messaggio n.9086 del 6.04.2007.

Ai fini dell’istruttoria, la Sede dovrà prendere a parametro di riferimento il tasso rilevato nel trimestre di stipula del contratto, per la categoria “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio”, corrispondente alla classe di importo del finanziamento concesso.

In merito al predetto accertamento si forniscono alcuni chiarimenti.

Si osserva, preliminarmente, che il tasso applicato al finanziamento deve necessariamente essere indicato nel contratto di prestito. In mancanza di tale dato, il contratto sarebbe ineseguibile per violazione delle norme sulla trasparenza e dovrà essere inviata la lettera di cui all’allegato 7.

Qualora nel contratto di prestito siano, al contrario, indicati due TAEG: uno al netto ed uno comprensivo del premio assicurativo, ai fini della valutazione in esame deve essere considerato il tasso al netto del premio assicurativo.

Nei contratti in cui, invece, dovesse essere riportato il TAEG ed il TEG applicati al finanziamento è quest’ultimo valore che deve essere utilizzato in quanto corrispondente al TAEG al netto del costo del premio assicurativo.

Si precisa, altresì, che ai fini dell’individuazione della classe di importo cui appartiene il prestito stipulato, bisogna far riferimento, sul contratto notificato, non alla somma indicata nel riquadro “Retribuzione/pensione globale ceduta” ma a quella rilevata sotto il termine “Netto Ricavo” o “Saldo al cedente”, che individua, in concreto l’importo del finanziamento erogato al pensionato al netto di tutte le spese.

Qualora il TAEG, come sopra determinato, ovvero il TEG eccedano il “tasso soglia” anti-usura (indipendentemente dall’entità di tale eccedenza) dovrà essere inviata al pensionato la lettera di cui all’allegato 7.

Considerato, altresì, che il reato di usura è perseguibile d’ufficio (art. 644 c.p.), la Sede è tenuta a segnalare, ai sensi dell’articolo 331 c.p., il fatto all’autorità giudiziaria per le necessarie verifiche.

DECORRENZA TRATTENUTE (Art. 8 delle “Disposizioni”)

Al termine dell’istruttoria, conformemente alle disposizioni contenute nell’articolo 4 del decreto ministeriale, la Sede avvia il piano di recupero, secondo le istruzioni che saranno rese note con specifico messaggio, non oltre il terzo mese successivo alla data di notifica.

Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 4 “le eventuali rate già scadute vengono recuperate” , a partire dal primo rateo di pensione sul quale viene effettuata la trattenuta corrente, “mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile, nei limiti di cui all'articolo 2 del testo unico, per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati”.

Il richiamo operato dall’articolo 4 è da intendersi soltanto all’ultimo capoverso dell’articolo 2 e, pertanto, i limiti di ricuperabilità delle rate di pensione già scadute, sono gli stessi previsti, nel titolo V, per gli stipendi in caso di concorso di cessioni e pignoramenti (cfr. art. 68 Titolo V del D.P.R. n.180 del 1950).

Ne consegue che, nel caso in cui sia necessario procedere, ai sensi dell’art. 4 del decreto, al recupero di rate di cessione già scadute, la ritenuta aggiuntiva mensile sulla pensione non potrà essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti della pensione, valutati al netto delle ritenute, e la rata di cessione di competenza del mese.

MODIFICHE CHE POSSONO INTERVENIRE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Si chiarisce, in premessa, che l’Istituto si impegna a comunicare agli interessati (pensionato-cedente ed istituto cessionario) ogni evento che possa incidere sulla normale prosecuzione dell’ammortamento del prestito.

Pari impegno è richiesto anche alle Banche/Intermediati Finanziari con cui il pensionato ha stipulato il contratto.

Modifica della quota di pensione cedibile (art. 9 delle “Disposizioni”)

La quota cedibile è determinata sulla base delle prestazioni erogate al cedente all’atto della comunicazione di cedibilità.

La quota cedibile può variare in relazione a successive modifiche delle prestazioni.

L’Inps è esonerato da responsabilità conseguenti a variazioni della predetta quota cedibile.


Fatto salvo quanto contenuto nel precedente punto 4.3, qualora si verifichi una riduzione della quota cedibile nel corso dell’ammortamento del prestito, il nuovo importo deve essere comunicato al pensionato-cedente e all’ente cessionario attraverso l’emissione di una nuova comunicazione di cedibilità.

La quota rideterminata continua, comunque, ad essere trattenuta sulle mensilità successive, fino a diversa comunicazione da parte del cedente e/o del cessionario.

Eliminazione della pensione (art. 10 delle “Disposizioni”)

In caso di eliminazione della pensione l’Istituto ne dà tempestiva comunicazione alla Banca/Intermediario finanziario erogante il prestito.

L’Istituto provvederà d’ufficio, per compensazione, al recupero, nei confronti del cessionario, delle quote di pensione corrisposte, e non dovute, successivamente alla decorrenza dell’eliminazione.

Estinzione anticipata (art. 11 delle “Disposizioni”)

Il cessionario deve comunicare tempestivamente alla Sede Inps competente l’eventuale estinzione anticipata del prestito da parte del cedente.

L’Inps provvede all’interruzione delle trattenute sulla pensione entro i 60 giorni successivi alla predetta comunicazione.

Il cessionario sarà tenuto al rimborso diretto al cedente di eventuali quote di pensione che siano state ad esso corrisposte dall’Istituto a partire dal mese successivo alla comunicazione dell’estinzione del prestito.

Qualora l’estinzione del prestito in essere sia avvenuta per consentire la stipula di un’ulteriore contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, per l’esecuzione del nuovo contratto, i contraenti dovranno nuovamente adempiere a tutte le formalità illustrate con la presente circolare.

Il Direttore generale

Crecco