Regolamento attuazione D.M. 20 giugno 2011
Questo testo è da formattare. |
Regolamento per l’attuazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno 2011 (Nuove modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l’ammissione all'esame di Stato per l’abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro).
Premessa
Il presente regolamento disciplina le modalità attuative dello svolgimento del periodo di praticantato propedeutico all’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del lavoro. Per “dante pratica” s’intende il professionista presso il quale viene svolta la pratica. Per “Consiglio provinciale dell’Ordine” si intende quello della provincia in cui è iscritto il professionista, presso il quale il praticante svolge il tirocinio professionale e risulta iscritto nel relativo registro. Per “altri professionisti” s’intendono quelli previsti dal comma1 dell’art.1 della legge 12/1979
TITOLO I
REQUISITI - REGISTRO - ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - TRASFERIMENTI
Art. 1 - Requisiti del praticante
Sono ammessi alla pratica professionale coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio validi per l'ammissione all'esame di Stato, determinati dall’art.3, secondo comma lettera d), della legge n.12/1979 e dalle circolari esplicative emanate in materia dal Consiglio nazionale. Non possono essere ammessi alla pratica professionale coloro i quali si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.4 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Art. 2 - Requisiti del professionista dante pratica
La pratica può essere svolta presso lo studio di uno dei professionisti di cui al comma 1 art.1 della legge 11 gennaio 1979, n.12 in possesso dei seguenti requisiti se: Consulenti del lavoro: a. Iscritti all’Albo da almeno due anni e che operino come libero professionisti con attività abituale e prevalente intesa come tale quella da cui ricavino la maggior parte del proprio volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA; b. che siano in regola con gli adempimenti previsti dal regolamento sulla formazione continua obbligatoria. Altri professionisti di cui al comma 1 art.1 legge 12/79: a. Iscritti all’Albo competente che operino come libero professionisti con attività abituale e prevalente intesa come tale quella da cui ricavino la maggior parte del proprio volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA; b. che siano in regola con gli adempimenti previsti dall’ordinamento competente in materia di formazione continua c. che abbiano effettuato, dal almeno tre anni, la comunicazione di cui al primo comma dell’art.1 legge 12/79 alla Direzione provinciale del lavoro. Gli altri professionisti possono ammettere praticanti esclusivamente nelle province per cui è stata effettuata la comunicazione, di cui al comma 1 art.1 legge 12/79, e purché nello studio interessato venga effettivamente svolta l’attività di cui al citato primo comma. Art. 3 - Numero massimo dei praticanti ammessi al tirocinio.
Ogni consulente del lavoro, anche se svolge la professione in forma associata, può accogliere nel proprio studio non più di due praticanti, a conferma della natura strettamente personale del rapporto e del precipuo compito del professionista di fornire al praticante la preparazione idonea per l'esercizio della libera professione di consulente del lavoro, sia sotto l'aspetto tecnico che sotto il profilo etico e deontologico (cfr. comma 4 art.7 D.M. 20/06/2011). In caso di contemporanea iscrizione a più Ordini professionali del dante pratica, questo può ammettere nel proprio studio il numero massimo di praticanti previsti da ciascun ordinamento. Al fine di consentire una compiuta ed effettiva pratica professionale i Consigli provinciali dell’Ordine, in particolare nelle situazioni indicate al comma 2, sono tenuti a vigilare sull’effettivo svolgimento dell'attività formativa e sul rispetto di quanto previsto al precedente comma 1. La pratica professionale non può essere svolta per attività professionali diverse, presso lo stesso studio professionale, anche se trattasi di studio associato fra iscritti in Ordini differenti. Art. 4 - Domanda d’iscrizione.
La domanda d'iscrizione (all. 1) nel registro dei praticanti deve essere presentata, debitamente sottoscritta al Consiglio dell'Ordine dei consulenti del lavoro nella cui provincia è iscritto il professionista, presso il quale il richiedente svolge la pratica e deve essere corredata dai seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) certificato di residenza; c) certificato di cittadinanza di uno Stato membro UE o di uno Stato estero a condizioni di reciprocità; d) carta di soggiorno di cui all'art.9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 in alternativa alla certificazione di cui al punto che precede, per i cittadini extra UE; e) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle competenti procure della Repubblica presso il Tribunale; f) certificato del casellario giudiziale; g) originale, copia autenticata o certificazione del titolo di studio richiesto; h) dichiarazione del professionista (all. 2) che attesti l'ammissione alla pratica nel proprio studio intendendosi per tale il luogo ove con carattere di abitualità e prevalenza viene esercita la libera professione, sia in forma individuale che associata e certifichi, se trattasi di professionista iscritto a un ordinamento diverso da quello dei consulenti del lavoro, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al punto 2, comma 1 del precedente articolo 2, nonché il numero di tutti i praticanti presenti nello studio inclusi quelli svolgenti il tirocinio per altre discipline professionali; i) dichiarazione del professionista di elezione di domicilio professionale (all. 3); j) dichiarazione del professionista, anche se diverso dal consulente del lavoro, di essere in regola con gli adempimenti della formazione continua obbligatoria; la dichiarazione dovrà essere effettuata con riferimento alla situazione individuale esistente alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro dei praticanti. k) ricevuta del pagamento, ove previsto, del contributo “una tantum” per l'iscrizione al registro e ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo annuale nelle misure stabilite dal Consiglio provinciale ai sensi dell'art.7 del decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382; l) due foto formato tessera firmate dall'interessato; m) la dichiarazione (all. 4) di non svolgere praticantato per attività professionali diverse, presso lo stesso studio professionale, anche se trattasi di studio associato fra iscritti in ordini diversi, e di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.4 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. I certificati di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) debbono essere in data non anteriore a tre mesi e possono in ogni caso essere sostituiti da dichiarazioni autocertificative, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti. Art. 5 - Procedura d’iscrizione.
Il Consiglio provinciale dell'ordine delibera in merito alla domanda di iscrizione entro sessanta giorni dalla data di presentazione, con decorrenza dell’iscrizione dalla data di presentazione della domanda. Il Consiglio provinciale provvede a dare comunicazione (all. 5) della delibera assunta al praticante ed al professionista presso cui si svolge la pratica, entro dieci giorni dalla stessa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mail certificata. Art. 6 - Registro dei praticanti.
Il registro di cui all’art. 1 del DM 20 giugno 2011 deve contenere: a) le generalità complete degli iscritti; b) il titolo di studio posseduto; c) la data di inizio del periodo di pratica; d) l'indicazione del professionista presso il quale la pratica viene svolta; e) l'inizio e la fine dei periodi di sospensione ed i motivi giustificativi; f) i fatti modificativi delle modalità di svolgimento del tirocinio; g) la partecipazione ai corsi di formazione o ai corsi di laurea specialistica; h) le valutazioni riportate nelle prove di verifica; i) gli eventuali trasferimenti di provincia; j) la data e i motivi della cancellazione dal registro. Art. 7 - Cancellazione dal registro dei praticanti.
La cancellazione dal registro dei praticanti è deliberata dal Consiglio provinciale su domanda dell’interessato. Può altresì essere deliberata d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero per una delle seguenti cause: a) all’ultimazione del periodo di praticantato, ovvero decorsi i termini di cui al successivo art. 17 per il rilascio del certificato di compiuta pratica; b) perdita dell'esercizio dei diritti civili; c) casi previsti dall'art.31 della legge 12/79; d) mancato versamento della quota annuale d’iscrizione; e) inadempienza agli obblighi di cui al comma 5 del successivo art.15; f) eventi diversi o di durata superiore a quelli previsti al successivo art.15; g) irreperibilità dell’iscritto; h) rilascio nulla osta per trasferimento presso altro Consiglio provinciale; i) non veridicità delle dichiarazioni, sue e/o del professionista, sull’effettivo svolgimento del periodo di praticantato; j) non si presenti senza giustificato motivo alla prova di valutazione di cui al successivo art.16. k) recesso del dante pratica nel rispetto dei termini di cui al comma 3 art. 9 del presente regolamento. Il consiglio provinciale provvederà a darne comunicazione (all. 6) agli interessati con le modalità previste dal secondo comma dell'art.5. Art. 8 - Trasferimento presso altro studio.
Il praticante che si trasferisca presso un altro studio professionale deve darne comunicazione (all. 7) al Consiglio provinciale entro sessanta giorni dalla data del trasferimento, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione dei professionisti interessati. La data di trasferimento deve essere annotata nel fascicolo della pratica e il periodo di pratica svolto deve essere convalidato dal professionista (all. 8). In caso di mancata certificazione da parte del professionista, per cause non imputabili allo stesso, il Consiglio provinciale potrà accertare l'effettivo svolgimento e rilasciare direttamente la relativa attestazione (all. 9). Nel caso il trasferimento riguardi uno studio situato in una provincia diversa da quella ove il praticante era stato iscritto o ultimamente trasferito, lo stesso deve chiedere (all. 2), entro trenta giorni, l’iscrizione nel registro tenuto dal Consiglio dell’Ordine della provincia nella quale si è trasferito. La domanda di iscrizione nella nuova provincia deve essere corredata dalla certificazione del Consiglio provinciale di provenienza (all. 10), dalla quale risulti quanto indicato nell’art. 4 e il periodo di praticantato compiuto, rilevato dal fascicolo formativo, e dal versamento del contributo di iscrizione di cui alla lettera k) dell’art. 4. La delibera di iscrizione deve prevedere la decorrenza della pratica dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti dell’ordine di provenienza e deve essere comunicata con le modalità di cui all’art. 5 anche all'ordine di provenienza (all. 5). In caso di trasferimento di provincia i Consigli provinciali dell’Ordine sono invitati a non esigere nuovamente il pagamento dell’eventuale contributo “una tantum” per l’iscrizione. In caso il Consiglio provinciale dell’Ordine abbia deliberato per il pagamento di un contributo annuale questo, fatte salve diverse autonome deliberazioni, sarà dovuto al Consiglio in cui il praticante risulti iscritto al 1 gennaio dell’anno interessato dal trasferimento. I periodi necessari per i passaggi di cui ai commi 1 e 2 non sono configurabili come sospensione del periodo di praticantato e sono quindi da ricomprendere ai fini del calcolo del relativo biennio. Il mancato rispetto degli adempimenti ovvero il superamento dei limiti sopra indicati per il passaggio di studio comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.
TITOLO II - MODALITÀ E DURATA DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA
Art. 9 - Doveri e obblighi delle parti - Il patto formativo.
Il professionista deve fornire al praticante la preparazione idonea per l’esercizio della libera professione, sia sotto l'aspetto tecnico che sotto il profilo etico e deontologico. I reciproci impegni saranno ulteriormente definiti all’atto dell’ammissione alla pratica tramite il patto formativo, previsto dall’art. 7 del D.M. 20 giugno 2011, secondo lo schema allegato al presente regolamento (fac. 1). Il professionista deve consentire al praticante la frequenza a corsi di preparazione specifica per la partecipazione all’esame di Stato, a corsi di studi universitari o post-universitari e alle attività di formazione organizzate, o comunque approvate, dal Consiglio provinciale competente. Qualora il professionista intenda risolvere il rapporto di praticantato è tenuto a comunicarlo al tirocinante, in forma scritta, con almeno trenta giorni di anticipo (all. 8) fatti salvi i casi in cui il rapporto fiduciario è compromesso. Art. 10 - Il tutor.
Ciascun Consiglio provinciale dell’ordine nomina (all.11), tra gli iscritti all’Albo con almeno cinque anni di anzianità, un tutor dedicato ai rapporti tra praticanti e professionisti. Al fine di consentire al tutor un concreto e fattivo apporto formativo e di verifica del rapporto tra praticanti e professionisti, si ritiene corretto che il tutor segua un massimo di 25 praticanti. I Consigli provinciali dell’Ordine potranno, sulla base delle situazioni locali, individuare soluzioni anche diverse fermo restando il rispetto dell’obbligo di legge. Sul rispetto delle condizioni indicate nel patto formativo sono tenuti a vigilare i Consigli provinciali dell’Ordine per il tramite dei tutor di cui al comma precedente. Il tutor è obbligato a riferire al Consiglio provinciale con cadenza, almeno semestrale, le attività svolte in tale qualità. Art. 11 - Fascicolo formativo.
Per ciascun praticante il Consiglio provinciale predispone un fascicolo formativo (fac. 2), allegato al presente regolamento di cui forma parte integrante, sul quale vanno indicate, a cura del praticante, le attività professionali e formative alle quali abbia assistito o partecipato. Il professionista è tenuto a convalidare, mediante sottoscrizione, le attività dichiarate dal praticante. Il fascicolo può essere sostituito anche da supporti digitali o informatici, predisposti su iniziativa del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, purché ne venga garantita la funzione e l’inalterabilità. Il fascicolo sarà presentato al Consiglio provinciale dell'ordine ogni qualvolta quest’ultimo lo richiederà in visione e comunque in occasione delle verifiche previste dall’art. 16 del presente regolamento. Art. 12 - Il praticantato e altre tipologie di lavoro - equo compenso.
Il praticantato, gratuito per sua natura e finalità, è consentito in presenza di un rapporto di lavoro, subordinato - anche a finalità formativa - o di altre tipologie di lavoro previste dall'ordinamento, sia con lo stesso professionista che con altri soggetti. Il professionista, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, c. 5 lett. c) del D.L. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, riconosce al praticante un compenso di natura indennitaria – previsto nel patto formativo – che sarà commisurato al concreto apporto dato dallo stesso alle attività dello studio. Il suo ammontare, lasciato alla libera determinazione delle parti, terrà conto delle situazioni analoghe esistenti nella zona di svolgimento del praticantato. Il compenso corrisposto al praticante rientra tra le dazioni previste dall’art.50, comma 1 lett. c), del D.P.R. 917/1986, e quindi costituisce reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente. Art. 13 - Durata della pratica professionale.
La durata della pratica è stabilita in 24 mesi e deve essere svolta con diligenza, assiduità e con una frequenza dello studio atta a consentire al praticante l'acquisizione dei fondamenti etici e deontologici, nonché della metodologia e delle competenze, necessari allo svolgimento della libera professione. Durante il normale orario di funzionamento dello studio il praticante ha obbligo di frequenza per almeno 20 ore settimanali, sotto la diretta supervisione del professionista dante pratica. Dal punto di vista dell’impegno di frequenza il periodo di praticantato si configura come un debito orario, prefissato in 1.800 ore per il biennio, che viene soddisfatto con lo svolgimento delle attività formative. Esse possono essere svolte sia internamente allo studio che esternamente tramite la partecipazione a corsi e attività formative organizzati dall’Ordinamento cui il praticante è tenuto a partecipare. Art. 14 - Riduzioni della durata della pratica professionale.
La frequenza dello studio, prevista dal primo comma dell’art.13, può essere sostituita, per un periodo massimo di sei mesi, con la partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati dall'ordinamento professionale esclusivamente in ambito universitario in conformità alla convenzione quadro stipulata tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, di cui al comma 4 art. 2 del Decreto 20 giugno 2011 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il praticante in possesso di laurea specialistica/magistrale, in una delle classi di laurea individuate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca potrà chiedere una riduzione di dodici mesi del periodo di praticantato, purché durante il percorso di studi abbia svolto un tirocinio, non inferiore a sei mesi, con riconoscimento di almeno 9 crediti formativi, esclusivamente presso lo studio di un consulente del lavoro. Le suddette riduzioni saranno accordate, su richiesta del praticante, con apposita delibera del Consiglio provinciale entro 30 giorni dalla domanda. In assenza della Convenzione di cui al precedente comma 1 non può essere accordata alcuna riduzione del periodo di praticantato stabilito dalla legge. Art. 15 - Sospensioni del periodo di praticantato.
Lo svolgimento della pratica può essere sospeso per: - servizio civile e volontariato; - gravidanza e puerperio per il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto fino al compimento dell’anno di età del bambino; - casi di adozione o affidamento; - motivi di salute dovuti a patologie di particolare gravità; - assistenza alle persone di cui alla legge 104/92; - altri gravi fatti personali che comportino impedimento alla frequenza sino a un periodo massimo di dodici mesi, accertati e concessi dal Consiglio provinciale dell’Ordine. Fatto salvo il diritto del praticante a trasferirsi presso altro studio con le modalità previste dal precedente art. 8, lo svolgimento della pratica può essere altresì sospeso in caso di sanzioni disciplinari inflitte al professionista che comportino la sospensione dalla professione, per lo stesso periodo di quest’ultima. Nei casi previsti al precedente comma 1 il praticantato si prolungherà del periodo pari alla sospensione richiesta. Le cause di sospensione debbono essere comunicate (all. 12) entro trenta giorni dall'inizio dell'evento al Consiglio provinciale unitamente ad una dichiarazione del professionista attestante la sussistenza della causa di sospensione. Al praticante corre obbligo di riprendere la frequenza dello studio, dandone comunicazione (all. 12) entro trenta giorni al Consiglio provinciale con lettera raccomandata o mail certificata sottoscritta anche dal professionista, al termine degli eventi che hanno causato la sospensione. Il Consiglio provinciale, nel prenderne atto, fa salvo il periodo già maturato. In tutti i casi di interruzione del praticantato, per eventi non contemplati nei precedenti commi 1 e 2 o per periodi superiori agli stessi, il periodo di pratica già compiuto, anche se certificato, sarà considerato nullo ad ogni effetto. Art. 16 - Prove di valutazione.
I consigli provinciali attuano delle verifiche, anche a campione con il sistema del sorteggio, invitando i praticanti (all. 13) a sostenere una prova di valutazione sulle materie oggetto dell'esame di abilitazione. La prova viene svolta annualmente con il sistema del questionario (fac. 3) a risposta multipla. Nell'ipotesi di valutazione insufficiente i Consigli provinciali convocheranno (all. 14), tramite il tutor preposto, in audizione il professionista presso cui è iscritto il praticante interessato e, rappresentandogli (all. 15) la valutazione negativa del periodo di pratica, lo inviteranno a far ripetere al proprio praticante un semestre. Tale ripetizione non può superare il massimo di due semestri. Qualora il praticante, regolarmente convocato, non si presenti senza giustificato motivo alla prova di valutazione sarà cancellato dal registro con conseguente annullamento dell’intero periodo di praticantato. Art. 17 - Termine del periodo di praticantato.
l. Il Consiglio provinciale dell’ordine rilascia, entro sessanta giorni dal termine del periodo previsto dall’art.13 comma 1, ovvero di quelli ulteriori di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 15 e al comma 2 dell'art. 16 del presente regolamento, il certificato di compiuta pratica. Con il rilascio del suddetto certificato il praticante viene cancellato dal relativo registro.
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 18 - Vigilanza sul praticantato.
I Consigli provinciali vigilano sull’effettivo svolgimento della pratica, verificando le dichiarazioni di frequenza dello studio da parte del praticante rese dal professionista. In caso di dichiarazioni mendaci, finalizzate a convalidare periodi di pratica non effettivamente svolti, il consiglio provinciale, sentite le parti, provvede alla cancellazione dell'interessato dal registro dei praticanti per tutti i periodi in questione e avvia obbligatoriamente il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all’albo. Se la dichiarazione mendace proviene da un professionista, tra quelli indicati all'art. l della legge n.12/1979, diverso dal consulente del lavoro il Consiglio provinciale provvede alla segnalazione all’omologo Consiglio dell’ordine competente chiedendo l'apertura del procedimento disciplinare e la comunicazione dell'eventuale provvedimento adottato nei confronti di tale soggetto. I Consigli provinciali dell’Ordine vigilano anche sul rispetto delle condizioni indicate nel patto formativo. Art. 19 - Ricorsi.
Avverso l'operato del Consiglio provinciale gli interessati possono proporre ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento notificato, o dalla scadenza del termine di sessanta giorni trascorsi senza che il Consiglio provinciale abbia comunicato le proprie decisioni in ordine alle istanze proposte. Art. 20 - Entrata in vigore - rinvio.
Il presente regolamento entra in vigore il 1 novembre 2011. Rimane salvo il diritto per coloro che siano iscritti nel registro dei praticanti precedentemente a tale data di portare a termine il periodo di pratica secondo le norme di cui al precedente Decreto ministeriale 2 dicembre 1997. L’esercizio di tale diritto dovrà essere comunicato in forma scritta al competente Consiglio Provinciale. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia al Decreto 20 giugno 2011 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.