Regio Decreto ­Legge 4 ottobre 1935, n. 1827

Regno d'Italia

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REGIO DECRETO LEGGE 4 ottobre 1935, n. 1827

Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale. (035U1827)

Atto originale non aggiornato in multivigenza

TITOLO I.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Capo I.

Caratteri e finalita'.

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere al perfezionamento e al coordinamento delle norme vigenti sulla previdenza sociale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e' ente di diritto pubblico con personalita' giuridica e gestione autonoma. L'Istituto ha la sede centrale e il domicilio legale in Roma; svolge la sua azione nel Regno mediante il suo ordinamento amministrativo centrale e periferico; e puo' esercitarla anche nelle Colonie e nei Possedimenti italiani.

Art. 2.

L'Istituto ha il fine di attuare, entro i limiti stabiliti alla propria competenza, il programma tracciato dalla Carta del lavoro nelle dichiarazioni XXVI e XXVII, coordinando la propria azione a quella degli organi corporativi, delle associazioni professionali e degli enti assistenziali, e ispirandosi alla concezione fascista della previdenza quale alta manifestazione del principio di collaborazione tra i fattori produttivi della Nazione.

Art. 3.

Pel raggiungimento delle finalita' accennate nell'articolo precedente, l'Istituto esplica le seguenti forme di attivita': 1° Esercizio delle assicurazioni obbligatorie: a) per la invalidita' e per la vecchiaia; b) per la tubercolosi; c) per la disoccupazione involontaria; d) per la maternita'; e) per la gente di mare e per il personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, secondo le leggi particolari che le governano; f) per determinate categorie di lavoratori per le quali siano stabilite speciali norme di previdenza;e di ogni altra assicurazione obbligatoria che sia per legge affidata all'Istituto. 2° Esercizio, nei limiti fissati dal presente decreto, delle assicurazioni facoltative individuali e collettive.

Art. 4.

L'Istituto inoltre: 1° puo' gestire servizi assistenziali e attuare provvidenze intese a prevenire od attenuare i rischi delle assicurazioni obbligatorie e intensificare i vantaggi di queste, mediante convalescenziari, case di cura, ambulatori antitracomatosi, ed altre analoghe attivita'; 2° attua i compiti deferitigli nei riguardi della mutualita' scolastica, e ogni altro compito che, in applicazione dell'art. 2 del presente decreto, entro la sfera di attivita' dell'Istituto, possa emanare da leggi o decreti speciali, e da accordi sindacali o da norme corporative; 3° puo' esplicare azione intesa a diffondere la pratica. e l'educazione sociale della previdenza, con opportune iniziative di carattere tecnico, culturale e propagandistico; 4° puo' stipulare accordi con le istituzioni che hanno tra i propri compiti l'assistenza sanitaria curativa e preventiva per la migliore reciproca utilizzazione dei propri ordinamenti sanitari, nell'apprestamento dell'assistenza sanitaria alle categorie di persone rientranti nella rispettiva competenza.

Art. 5.

L'Istituto sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, il quale, per quanto riguarda i servizi sanitari, la esercita d'intesa col Ministero dell'interno. A tale scopo i provvedimenti di carattere generale dell'Istituto, riguardanti l'organizzazione sanitaria, per divenire esecutivi debbono riportare l'approvazione anche del Ministero dell'interno. L'attivita' dell'istituto nelle Colonie e' sottoposta anche alla vigilanza del Ministero delle colonie. Al Ministero delle corporazioni e a quello delle finanze devono essere trasmessi i bilanci annuali, i bilanci tecnici e tutte le notizie e i ragguagli che siano da essi richiesti.

Art. 6.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e del regolamento per la sua esecuzione e' esercitata dal Ministero delle corporazioni, a mezzo dell'Ispettorato corporativo.

Capo II.

Organi dell'Istituto.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto nazionale fascista, della previdenza sociale: 1° il presidente; 2° il Consiglio di amministrazione; 3° il Comitato esecutivo; 4° I Comitati speciali delle assicurazioni per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la maternita', nonche' gia' altri Comitati preposti a particolari rami assicurativi; 5° i Comitati provinciali della previdenza sociale. L'ordinamento amministrativo centrale e periferico dell'istituto e' stabilito dal regolamento, in quanto non sia previsto dal presente decreto.

Art. 8.

Il presidente e' nominato con Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, dura in carica quattro anni e puo' essere confermato. Due vice presidenti sono nominati dal Consiglio di am-ministrazione nel proprio seno, uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro ed uno fra i rappresentanti dei lavoratori.

Art. 9.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto. In caso di assenza o d'impedimento del presidente, la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio sono assunte da uno dei vice presidenti designato dal presidente. Qualora anche i vice presidenti siano assenti o impediti, la rappresentanza legale e le funzioni anzidette sono assunte da un membro del Comitato esecutivo designato dal presidente.

Art. 10.

Il presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e i diversi Comitati speciali. Esamina e determina le materie da portare alla discussione dei predetti organi amministrativi. Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi stessi. Impartisce le direttive per il funzionamento dell'Istituto. Firma, per la parte che egli non abbia deferita al direttore generale, gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto. Esercita, in genere, tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti che disciplinano l'attivita' dell'Istituto.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione e' composto del presidente e dei seguenti membri, nominati con Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze: 1° nove rappresentanti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e nove rappresentanti delle Confederazioni fasciste dei lavoratori, e un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti. Detti rappresentanti sono designati dalle rispettive Confederazioni secondo le norme che saranno stabilite con Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni; 2° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista; 3° un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze; 4° un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle colonie, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, e delle comunicazioni; 5° il presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e il presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni; 6° il direttore generale dell'Istituto. Ai consiglieri di cui al n. 3 si applicano le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, ferma restando, peraltro, l'osservanza del disposto dell'art. 3 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 12.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Essi allo scadere del quadriennio cessano dalle funzioni, anche se siano stati nominati nei corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione. Per la validita' delle sedute del Consiglio in prima convocazione occorre la presenza, di almeno la meta' piu' uno dei membri del Consiglio in carica. In seconda convocazione la seduta e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

Art. 13.

Il presidente, quando lo ritenga opportuno, ha facolta' di invitare a intervenire, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, i componenti dei Comitati speciali, che non facciano gia' parte, rispettivamente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Il presidente ha altresi' facolta' di far intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali, i capi dei servizi dell'Istituto, per riferire su argomenti di rispettiva competenza.

Art. 14.

Spetta al Consiglio di amministrazione: 1° nominare i due vice presidenti ed i membri elettivi del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali; 2° deliberare sui criteri direttivi per l'impiego' dei fondi di tutte le gestioni assicurative affidate all'Istituto e sulla costituzione dei fondi di riserva; 3° deliberare l'acquisto, l'alienazione e la permuta beni immobili, urbani e rustici, nonche' la eventuale trasformazione dei beni predetti; 4° deliberare sui bilanci di tutte le gestioni dell'Istituto; 5° deliberare le condizioni e le tariffe delle assicurazioni facoltative; 6° deliberare in merito alla costruzione di ospedali, sanatori e altri istituti di cura; 7° prendere in esame e deliberare sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle diverse gestioni assicurative dell'Istituto; 8° deliberare la istituzione delle sedi dell'Istituto; 9° approvare i regolamenti organici del personale, nei quali siano stabilite le norme per l'assunzione, il trattamento economico e di carriera, e quello di previdenza; 10° deliberare sui regolamenti tecnici; 11° deliberare su tutte le proposte che gli siano presentate dal Comitato esecutivo; 12° deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Istituto, 13° esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

Art. 15.

Il Comitato esecutivo e' composto dei seguenti membri: 1° il presidente; 2° due vice presidenti; 3° otto consiglieri eletti dal Consiglio di amministrazione, quattro fra i rappresentanti dei datori di lavoro e quattro fra i rappresentanti dei lavoratori; 4° i consiglieri rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze, e dell'agricoltura e foreste; 5° il direttore generale.

Art. 16.

Il Comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione. per la validita' delle adunanze del Comitato esecutivo e' necessaria la presenza di almeno otto dei suoi componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti. A parita', di voti prevale quello del presidente.

Art. 17.

Il Comitato esecutivo: 1° delibera l'impiego dei fondi di tutte le gestioni assicurative dell'Istituto secondo i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione; 2° esamina i bilanci consuntivi di tutte le gestioni predette e le relazioni del direttore generale, da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione; 3° esamina le risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici eseguiti dalla Direzione generale sulle diverse gestioni assicurative dell'Istituto, riferendone al Consiglio di amministrazione per i conseguenti provvedimenti; 4° delibera la eventuale adozione e modificazione di sistemi speciali la determinazione, nei limiti di legge, dei contributi assicurativi per singole categorie professionali, nonche' per la riscossione dei contributi stessi; 5° propone al Consiglio di amministrazione la istituzione delle sedi dell'Istituto e delibera sulla istituzione degli uffici locali; 6° delibera sulle domande per cancellazione o surrogazione o riduzione delle ipoteche iscritte a garanzia dell'Istituto, e sugli annotamenti relativi alle ipoteche stesse; 7° provvede allo svincolo delle cauzioni prestate dagli impiegati dell'Istituto; 8° delibera sui ricorsi di assicurati o dei loro aventi causa per negate prestazioni dell'assicurazione per l'invalidita' e per la vecchiaia, e in genere sui ricorsi relativi a questioni che esulano dalla competenza dei singoli Comitati speciali; 9° delibera sulle domande di composizione in via amministrative delle contravvenzioni elevate per mancato adempimento di obblighi assicurativi; 10° esercita le funzioni attribuitegli dai diversi regolamenti che riguardano il personale dell'Istituto; 11° approva i regolamenti interni dei vari servizi; 12° esamina in genere tutte le proposte da sottoporre al Consiglio di' amministrazione per l'approvazione e tutti gli argomenti che il presidente creda di presentargli per le sue deliberazioni; 13° delibera in merito agli argomenti di cui ai numeri 3, 6 e 12 dell'art. 14, che abbiano carattere di urgenza, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione, per la ratifica, nella sua prima riunione; 14° esercita tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente domandate da decreti e regolamenti.

Art. 18.

Le funzioni di sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero delle corporazioni e da un funzionario del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, da, un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori, designati (l'accordo dalle Confederazioni fasciste, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori. Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio e' nominato un supplente. Il Collegio dei sindaci e' nominato con Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 19.

Il Collegio dei sindaci esercita le sue funzioni per tutte le gestioni dell'istituto. Esso deve: a) rivedere e controllare le scritture contabili; b) fare ispezioni e riscontri di cassa; c) rivedere i bilanci consuntivi, riferendone al Consiglio di amministrazione.

Art. 20.

Il direttore generale dell'Istituto e' nominato con Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze. Egli e' a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal Presidente, dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dai Comitati speciali. Il direttore generale riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull'andamento delle diverse gestioni dell'Istituto.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato esecutivo, nomina il vice-direttore generale, il quale sostituisce il direttore generale nei casi di assenza od impedimento, ed esercita tutte quelle funzioni che gli sono affidate dallo stesso direttore generale. Al direttore generale e al vice-direttore generale si applicano le disposizioni sulle incompatibilita' stabilita dall'art. 96 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 22.

Il Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi e' composto come segue: 1° il presidente; 2° sei consiglieri di amministrazione, scelti dal Consiglio, tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro e tre fra i rappresentanti dei lavoratori; 3° i consiglieri rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze; 4° il direttore generale della sanita' pubblica il direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, il direttore generale delle associazioni professionali o il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni; 5° un rappresentante della Croce rossa italiana, un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e, dell'infanzia, un rappresentante dei Consorzi provinciali antitubercolari, designato dal Ministero dell'interno; 6° il direttore generale dell'Istituto.

Art. 23.

Spetta al Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi: 1° fare proposte sulle questioni generali di natura sanitaria che abbiano riferimento all'assicurazione per la tubercolosi; 2° dar parere sui piani di costruzione dei luoghi di cura indicati nell'art. 66 e sui relativi collaudi nei riguardi costruttivi ed igienici; 3° fare proposte sulle questioni che possano sorgere nell'applicazione dell'assicurazione per la tubercolosi, e dar parere su quelle che gli sono sottoposte dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo; 4° dar parere circa eventuali modificazioni alla misura dei contributi; 5° deliberare sui ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni.

Art. 24.

Il Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria e' composto come segue: 1° il presidente; 2° sei consiglieri di amministrazione, scelti dal Consiglio, tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro e tre fra i rappresentanti dei lavoratori; 3° i consiglieri rappresentanti del Partito Nazionale Fascista e dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste; 4° il direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, il direttore generale delle associazioni professionali, e il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni; 5° il direttore generale dell'Istituto.

Art. 25.

Spetta al Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria: 1° dar parere sulla concessione delle anticipazioni per la esecuzione di lavori pubblici prevista dall'art. 84; 2° provvedere, ove occorra, alla istituzione dei corsi di istruzione professionale e di pratica di laboratorio a vantaggio dei disoccupati, ed assegnare contributi agli enti previsti dal regolamento, che esercitino l'istruzione professionale; 3° decidere sui ricorsi concernenti il diritto all'indennita' di disoccupazione e la liquidazione dell'indennita' stessa; 4° ordinare la sospensione della corresponsione dell'indennita', qualora abbia ragione di ritenerla illegittima, e deliberare sulla privazione della indennita' nei casi contemplati dall'art. 115; 5° dar parere sull'impiego dei fondi disponibili della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria; 6° dar parere, agli effetti del presente decreto, circa la compilazione degli elenchi delle lavorazioni di durata inferiore a sei mesi, e sui provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione, per le categorie di cui all'art. 41; 7° dar parere circa la dichiarazione di obbligatorieta' dell'assicurazione per particolari categorie di lavoratori agricoli; 8° dar parere circa la compilazione delle tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, in base alle eventuali proposte dei Comitati provinciali della previdenza, sociale; 9° dar parere circa le eventuali modificazioni alla misura dei contributi; 10° determinare le norme per la raccolta e la elaborazione delle notizie statistiche concernenti la disoccupazione indennizzata, nonche' per la raccolta e la elaborazione delle notizie relative ai fenomeni finanziari ed economici, che possano occorrere per la revisione delle basi tecniche dell'assicurazione; 11° provvedere al controllo della disoccupazione indennizzata e dar parere su tutte le questioni ad esso demandate dal regolamento o ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo.

Art. 26.

Il Comitato speciale dell'assicurazione per la maternita' e' composto come segue: 1° il presidente; 2° quattro consiglieri di amministrazione scelti dal Consiglio, due fra i rappresentanti dei datori di lavoro e due fra i rappresentanti dei lavoratori; 3° i consiglieri rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze; 4° il direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza presso il Ministero delle corporazioni, e il direttore generale della sanita' pubblica; 5° il direttore generale dell'Istituto.

Art. 27.

Spetta al Comitato speciale dell'assicurazione per la maternita': 1° fare proposte sulle questioni di carattere generale relative all'assicurazione per la maternita'; 2° dar parere sulle questioni che possano sorgere nell'applicazione delle norme sull'assicurazione per la maternita', e su tutte le altre che gli sono sottoposte dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo; 3° deliberare sui ricorsi riguardanti contributi e assegni; 4° collaborare alle iniziative che si attuino localmente a favore delle madri assicurate.

Art. 28.

La durata in carica dei componenti i Comitati speciali coincide con quella del Consiglio di amministrazione. Per la validita' delle adunanze dei Comitati speciali e' necessaria la presenza di meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. A parita' di voti prevale quello del presidente.

Art. 29.

I Comitati provinciali della previdenza sociale di cui al n. 5 dell'art. 7 sono composti: a) di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, designati, in numero paritetico, dalle organizzazioni professionali provinciali; b) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista; c) del capo dell'ufficio dell'Ispettorato corporativo; d) del medico provinciale, il quale, pero', interviene soltanto alle sedute in cui debbono trattarsi argomenti di carattere sanitario. Possono essere invitati alle riunioni il direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa, e il dirigente l'Ufficio provinciale del collocamento. I Comitati sono presieduti dal direttore della sede provinciale dell'Istituto. Il modo di costituzione la sede e le norme di funzionamento dei Comitati provinciali sono stabiliti dal regolamento.

Art. 30.

Il Comitato provinciale della previdenza sociale: 1° si pronuncia sui problemi relativi all'applicazione delle norme concernenti le assicurazioni obbligatorie entro la circoscrizione della sede provinciale dell'Istituto. 2° consiglia i provvedimenti idonei per coordinare nell'ambito della circoscrizione l'attivita' della, sede dell'Istituto con le organizzazioni sindacali, con gli uffici di collocamento e con le istituzioni locali di mutualita',' di previdenza e di assistenza; 3° studia e suggerisce in relazione alle esigenze locali le provvidenze adatte a disciplinare la prevenzione e cura della invalidita' a intensificare l'efficienza dell'attivita' assistenziale degli organi dipendenti dalla sede, e a collaborare, nell'interesse delle assicurazioni sociali, alle opere di profilassi contro le malattie sociali; 4° promuove le assicurazioni facoltative, e favorisce le iniziative delle organizzazioni sindacali nel campo della previdenza sociale; 5° esprime parere circa l'adozione di tabelle di salari medi e di quelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione; 6° suggerisce norme adatte per rendere i servizi delle assicurazioni sociali aderenti alle contingenze locali; 7° formula proposte per la diffusione delle assicurazioni sociali, e per promuovere le spirito della previdenza nel campo scolastico e culturale; 8° attua ogni altro compito che sia ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 31.

L'Istituto provvede direttamente, a mezzo di propri uffici, ai servizi relativi al controllo della disoccupazione indennizzata, all'istruttoria delle domande di indennita' e al pagamento di esse, o puo' affidare i servizi predetti agli uffici pubblici di collocamento e alle amministrazioni comunali, che sono obbligate ad assumerli.

Capo III.

Esercizio finanziario e bilanci Impiego dei fondi.

Art. 32.

Le assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e per la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la maternita' costituiscono gestioni autonome e sono amministrate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo dell'Istituto. Le assicurazioni per la gente di mare e per il personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati costituiscono anche esse gestioni autonome dell'Istituto e sono amministrate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato di cui agli articoli 6 e 7 della legge 9 aprile 1931, n. 456.

Art. 33.

L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio deve essere compilato il bilancio consuntivo di ciascuna delle gestioni assicurative dell'Istituto.

Art. 34.

I pilarsi consuntivi delle diverse gestioni devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Art. 35.

I capitali disponibili dell'Istituto, per tutte le gestioni ad esso affidate, possono essere impiegati: 1° in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; 2° in cartelle emesse da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, ed in titoli legalmente equiparati alle dette cartelle; 3° in acquisto di annualita' dovute dallo Stato per la esecuzione di opere pubbliche e per opere di bonifica e d'irrigazione; 4° in mutui fruttiferi alle Provincie, ai Comuni e loro Consorzi, ai Consorzi di bonifica e di irrigazione e a quelli per le opere idrauliche di terza categoria, con le stesse garanzie stabilite per i mutui che concede la Cassa depositi e prestiti; 5° in anticipazioni per la esecuzione di lavori pubblici, e iniziative di colonizzazione demografica, alle condizioni stabilite nell'art. 81; 6° in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia, ed altri Istituti di credito di notoria solidita', da designarsi dal Comitato esecutivo; 7° in operazioni di riscatto di debiti vitalizi a carico dei bilanci delle Provincie e dei Comuni; 8° in mutui fruttiferi ipotecari per l'edilizia popolare, ed in mutui fruttiferi ipotecari ad istituzioni igienico-sanitarie che abbiano scopo di prevenzione, di cura o di assistenza; 9° in beni immobili urbani e rustici; 10° in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilita', in conformita', alle leggi o ai Regi decreti che specificatamente le autorizzano; 11° in tutti gli altri modi che sono o saranno stabiliti con leggi o con Regi decreti emessi su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze. La somma da destinare alle operazioni di cui ai numeri 8 e 9, non puo' superare la decima parte dell'ammontare complessivo dei fondi dell'Istituto.

Art. 36.

L'Istituto puo' affidare la custodia dei valori e il servizio di cassa alla Cassa depositi e prestiti, che non percepira' per detti servizi alcun compenso.

TITOLO II.

Assicurazioni obbligatorie

Capo I.

Campo di applicazione delle assicurazioni obbligatorie.

Art. 37.

Le assicurazioni per l'invalidita' e per la vecchiaia per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni stabilite dal presente decreto, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalita' che abbiano. compiuto l'eta' di 15 annue non superata quella di 65 anni, e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri. Sono compresi nell'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia e per la tubercolosi, in base ai criteri stabiliti dal regolamento, i lavoratori a domicilio che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri. L'assicurazione per la maternita' e' obbligatoria per le donne che abbiano compiuto l'eta' di 15 anni e non superata quella di 50 anni, e che prestino lavoro retribuito alla dipendenza di altri, anche se occupate in laboratori-scuola o lavoranti al proprio domicilio, salvo le esclusioni indicate nel presente decreto.

Art. 38.

Non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria: 1° gli impiegati, la cui retribuzione, ragguagliata a mese, superi le L. 800; 2° gli operai, agenti e impiegati delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza purche' ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza. Nulla e' innovato alle disposizioni della legge (testo unico) 24 dicembre 1924, n. 2114, che stabiliscono l'assicurazione obbligatoria per la invalidita' e per la vecchiaia dei salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni statali.

Art. 39.

Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e per la vecchiaia in conformita' al presente decreto: a) le persone della gente di mare durante il periodo di arruolamento su navi nazionali, quando per tale periodo contribuiscano alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare; b) gli iscritti alla Cassa pensioni del personale delle aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati.

Art. 40.

Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria: 1° i lavoratori agricoli, salvo quelle categorie che siano dichiarate soggette all'obbligo dell'assicurazione, o in tutto il Regno o in determinate localita', con le norme stabilite dal regolamento; 2° gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonche' gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilita' d'impiego; 3° i lavoratori a domicilio; 4° i domestici, i portieri e le persone addette in genere, sotto qualsiasi denominazione, ai servizi familiari; 5° il personale artistico, teatrale e cinematografico; 6° coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti secondo le disposizioni dei Codice civile; 7° coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda; 8° coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alle dipendenze altrui; 9° coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni elle si' compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi.

Art. 41.

Con Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, su proposta del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, possono essere esonerati dall'obbligo di tale assicurazione, anche limitatamente a talune localita', speciali categorie di lavoratori per le quali non sia possibile un regolare controllo della disoccupazione.

Art. 42.

Non sono soggette all'obbligo dell'assicurazione per la maternita': 1° le donne addette in genere sotto qualsiasi denominazione, ai servizi familiari; 2° la moglie, le parenti e le affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico; 3° le donne occupate negli uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 4° le donne occupate nei Regi istituti di istruzione, anche se aventi personalita' giuridica propria ed autonomia amministrativa, e nelle aziende dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente decreto; 5° le donne dei laboratori-scuola esonerati con decreto del Ministro per le corporazioni; 6° le donne occupate in lavori agricoli, salvo quanto sia altrimenti disposto con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni; 7° le impiegate la cui retribuzione, ragguagliata a mese, superi le lire 800; 8° le donne soggette all'obbligo dell'assicurazione sulle malattie nelle Provincie annesse, a norma del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Art. 43.

Le categorie di lavoratori e di addetti a pubblici servizi, di cui alla lettera f) dell'art. 3 del presente decreto, sono le seguenti: a) personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; b) personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; c) personale dipendente dalle esattorie delle imposte dirette; d) personale delle gestioni delle imposte di consumo.

Art. 44.

L'Istituto, quando ne sia legalmente incaricato, provvede alla organizzazione e gestione di casse o fondi di previdenza per ogni altra categoria di soggetti a regime speciale di previdenza obbligatoria od organizzata da accordi sindacali o da norme corporative.

Capo II.

Oggetto delle assicurazioni obbligatorie.

Art. 45.

L'assicurazione per l'invalidita' e per la vecchiaia ha per scopo principale l'assegnazione di una pensione nel caso di invalidita' al lavoro o di vecchiaia. Essa ha inoltre per scopo la concessione di un assegno temporaneo mensile in caso di morte dell'assicurato e la prevenzione e la cura dell'invalidita'. L'assicurazione per la tubercolosi ha per scopo la cura degli assicurati e delle persone di famiglia mediante il ricovero in luoghi di cura, e la corresponsione della indennita' temporanea ai sensi dell'art. 68. L'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennita' nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro. L'assicurazione per la maternita' ha per scopo la corresponsione di un assegno alle assicurate, in occasione di parto o in occasione di aborto spontaneo o terapeutico.

Art. 46.

L'Istituto, sentiti i Consorzi provinciali antiturbercolari interessati, provvede, previa approvazione del Ministero dell'interno, alla costruzione ed all'arredamento degli istituti occorrenti per la cura della tubercolosi. L'Istituto puo' somministrare, per i fini indicati nel precedente comma, le somme occorrenti, sino a concorrenza di 500 milioni di lire, prelevandole dalla gestione dell'assicurazione per l'invalidita' e per la vecchiaia. Tali somme saranno rimborsate, con i relativi interessi, in un periodo non superiore ai venticinque anni, sul provento dei contributi riscossi per l'assicurazione per la tubercolosi.

Capo III.

Contributi obbligatori.

Art. 47.

Si provvede agli scopi indicati nel capo precedente col contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il datore di lavoro e' responsabile, per tutte le assicurazioni obbligatorie contemplate dal presente decreto, del pagamento del contributo, anche per la parte a carico del lavoratore. Qualunque patto in contrario e' nullo. Dal regolamento e' stabilito chi debba intendersi per datore di lavoro.

Art. 48.

I contributi per le assicurazioni invalidita' e vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione sono per meta' a carico del datore di lavoro e per meta' a carico dell'assicurato e sono stabiliti, in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato, nella seguente misura:

=======================================================

| | | Contributo settimanale | | | |-----------------------------| | | | per | per | per | |Classe | |l'assic. |l'assicu-|l'assicu-| | di | | inva- | razione | razione | |retri- | |lidita' e| tuber- | disoc- | |buzione| Retribuzione settimanale |vecchiaia| colosi | cupaz. | +=======+===========================+=========+=========+=========+ | 1ª |fino a L. 12 | 0,50 | 0,50 | 0,35 | +-------+---------------------------+---------+---------+---------+ | 2ª |oltre » 12 fino a L, 24 | 1 - | 0,50 | 0,35 | +-------+---------------------------+---------+---------+---------+ | 3ª | » » 24 » » 36 | 1,50 | 0,50 | 0,70 | +-------+---------------------------+---------+---------+---------+ | 4ª | » » 36 » » 48 | 2 - | 0,50 | 0,70 | +-------+---------------------------+---------+---------+---------+ | 5ª | » » 48 » » 60 | 2,50 | 1 - | 1,05 | +-------+---------------------------+---------+---------+---------+ | 6ª | » » 60 | 3 - | 1 - | 1,05 | +-------+---------------------------+---------+---------+---------+ I contribuiti di cui al comma precedente sono dovuti anche nel caso in cui l'assicurato non abbia prestato la sua opera per la intera settimana. Per determinare il contributo per coloro che sono retribuiti a mese ovvero a quindicina, il rapporto fra la retribuzione settimanale e quella mensile e' di 1 a 4, e il rapporto fra la retribuzioni settimanale e quella a quindicina e' di 1 a 2. La parte di contributo a carico dell'assicurato e' trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta all'assicurato stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.

Art. 49.

Per i lavoratori giornalieri di campagna i contributi assicurativi sono stabiliti per giornata o per settimana, nella misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto. Alle modalita' esecutive dell'assicurazione dei lavoratori anzidetti si provvede con disposizioni del regolamento, o con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni. Per i domestici e le persone addette in genere ai servizi familiari, i contributi assicurativi sono stabiliti nella misura indicata nella tabella B, allegata al presente decreto. Le tabelle A e B possono essere modificate con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, sentito il parere del Comitato esecutivo. Per altre categorie di assicurati per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi possono essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi da stabilirsi con le norme indicate nel regolamento.

Art. 50.

Per l'assicurazione obbligatoria per la maternita' il contributo annuale e' di L. 7 per ogni donna soggetta all'obbligo dell'assicurazione ed e' ripartito in ragione di L. 4 a carico del datore di lavoro e di L. 3 a carico dell'assicurata. Qualora la donna non percepisca retribuzione, l'intero contributo e' a carico del datore di lavoro. Il pagamento del contributo deve essere effettuato dal datore di lavoro in una sola volta, nell'epoca fissata, dal regolamento. La quota a carico dell'assicurata e' trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta all'assicurata stessa.

Art. 51.

I contributi sono riscossi normalmente per mezzo di marche da applicarsi entro cinque giorni dalla scadenza del periodo di paga sopra tessere personali intestate ad ogni assicurato e rilasciato dagli uffici dell'Istituto. Possono essere adottati, per determinate categorie professionali, sistemi diversi da quello sopra indicato per la riscossione dei contributi, con deliberazione del Comitato esecutivo, da approvarsi dal Ministro per le corporazioni.

Art. 52.

I contributi di assicurazione obbligatoria possano essere riscossi, per i lavoratori agricoli, anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte dirette. Alla riscossione dei contributi, con le forme e la procedura privilegiata anzidette, l'Istituto provvedero' direttamente, ovvero a mezzo di esattori da esso nominati, a norma dell'art. 58 del testo unico delle leggi stilla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401. Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, l'Istituto puo' altresi' essere autorizzato a valersi delle disposizioni del presente articolo per la riscossione dei contributi ad esso dovuti per l'assicurazione obbligatoria di altre categorie professionali. Tale autorizzazione puo' essere limitata a determinate zone territoriali.

Art. 53.

Nei casi di tardivo versamento dei contribuiti delle assicurazioni obbligatorie pei quali non si faccia luogo all'applicazione della disposizione di cui al n. 2 dell'art. 111, il datore di lavoro e' tenuto al contemporaneo pagamento degli interessi di mora, nella misura stabilita per l'interesse legale in materia civile. Tali interessi decorrono, indipendentemente da ogni domanda giudiziale, dai primo giorno del mese successivo a quello in cui i singoli contributi dovevano essere versati. Gli interessi non sono dovuti quando sui contributi vengano percepiti i diritti preveduti per tardivo versamento dalla legge relativa, alla riscossione delle imposte dirette.

Art. 54.

I crediti di qualsiasi specie verso il datore di lavoro, derivanti dai mancato versamento di contributi assicurativi per il personale dipendente, hanno privilegio sulla generalita' dei mobili, nello stesso grado del privilegio spettante ai crediti dello Stato per l'art. 1957 del Codice civile, ai quali sono tuttavia, proposti.

Art. 55.

I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati. Non e' ammessa la possibilita' di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

Art. 56.

Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato: a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa: 1° i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purche' complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136; 2° i periodi di malattia tempestivamente accertata, purche' complessivamente non eccedano i 12 mesi; 3° i periodi di interruzione obbligatori, e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dal decreto-legge 22 marzo 1931, n. 654, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1347; b) agli effetti del diritto alle prestazioni antitubercolari e della determinazione della misura di esse, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a) e i periodi di servizio militare effettivo, volontario ed obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare; c) agli effetti del diritto all'indennita' di disoccupazione e della misura, e durata di essa, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a) e i periodi di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare. Per detti periodi scoperti di assicurazione l'Istituto computera' come versato a favore degli assicurati il contributo settimanale calcolato sulla media dei contributi effettivamente versati.

Capo IV.

Contributi volontari.

Art. 57.

L'assicurato per l'invalidita' e per la vecchiaia che al compimento del 65° anno di eta' non abbia raggiunto i 480 contributi settimanali, di cui all'art. 60, puo' continuare a proprio carico il versamento dell'intero contributo fino al raggiungimento delle condizioni richieste per la liquidazione della pensione. L'assicurato per l'invalidita' e per la vecchiaia per il quale siano fatti versamenti che non raggiungano la classe massima di contributo puo', per aumentare la propria pensione, eseguire, durante il periodo di contribuzione obbligatoria versamenti volontari con effetto integrativo fino al limite della classe massima.

Art. 58.

L'assicurato, qualora venga interrotto o cessi il rapporto di lavoro, puo' conservare, purche' possa far valere contributi obbligatori per almeno 48 settimane, i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia e per la tubercolosi. A tale effetto egli deve chiedere all'Istituto, non oltre cinque anni dalla data dell'ultimo contributo obbligatorio, l'autorizzazione a proseguire volontariamente il versamento dei contributi nelle assicurazioni predette. Qualora tale prosecuzione sia richiesta dopo trascorso piu' di un anno dalla data, dell'ultimo contributo obbligatorio, e' in facolta' dell'istituto di subordinare la concessione nei riguardi dell'assicurazione contro la tubercolosi al risultato di una visita medica. I versamenti volontari di cui al presente articolo sono equiparati per tutti gli effetti a quelli obbligatori.

Capo V.

Concorso dello Stato.

Art. 59.

Lo Stato contribuisce nelle forme seguenti alle prestazioni delle assicurazioni contemplate nel presente decreto: a) concorre alla costituzione delle pensioni nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e per la vecchiaia con una quota di L. 100 all'anno per ogni pensione; b) assume a proprio carico meta' dell'onere dipendente dal pagamento degli assegni dovuti, a norma dell'art. 65, al coniuge superstite o ai figli, di eta' non superiore ai 15 anni, dell'assicurato che muoia prima di aver liquidato la pensione; c) assume a proprio carico le quote di pensione corrispondenti ai contributi considerati come versati nei casi previsti dall'art. 136; d) rimborsa all'Istituto, per ciascun assegno di parto o di aborto, la somma di L. 18; e) concorre alla costituzione delle pensioni dell'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e per la vecchiaia con una quota, complementare, nella misura indicata nell'art. 94, e per le categorie indicate nei numeri 1, 3 e 4 dell'art. 85. A partire dal 1° gennaio 1935 l'Istituto rende conto al Ministero delle corporazioni e a quello delle finanze delle somme pagate ogni anno per conto dello stato a norma delle precedenti lettere b) e d) e delle rate di pensione pagate nell'anno stesso a norma delle lettere a), c) ed e) sulle rendite costituite senza copertura dei rispettivi valori capitali da parte dello Stato. Intervenuta l'approvazione del conto, il Ministero delle finanze autorizza il rimborso delle predette somme, da disporsi con imputazione ad apposito capitolo del bilancio del Ministero delle corporazioni. I rimborsi relativi agli oneri di cui alle lettere a), b), c ed e) del presente articolo, per i quali non sia stato eseguito l'accantonamento dei corrispondenti capitoli di copertura, avranno pero' effetto dopo che, in base al rendiconto presentato dall'Istituto, risultera' esaurito il fondo accumulato, con i relativi interessi, presso l'istituto stesso mediante i versamenti finora effettuati dallo Stato.

Capo VI.

Prestazioni.

Sezione prima.

Prestazioni per l'invalidita' e per la vecchiaia.

Art. 60.

Il diritto alla pensione e' riconosciuto: 1° all'eta' di 65 anni compiuti, quando l'assicurato possa far valere almeno 480 settimane di contribuzione e siano trascorsi almeno 10 anni dalla data iniziale dell'assicurazione; 2° a qualunque eta', quando sia accertata la invalidita' permanente e generica dell'assicurato e purche': a) l'assicurato possa far valere almeno 240 settimane di contribuzione; b) siano trascorsi almeno 5 anni dalla data iniziale dell'assicurazione; c) nell'ultimo quinquennio risultino almeno 48 settimane di effettiva contribuzione.

Art. 61.

Si considera invalido l'assicurato la cui capacita', di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo del suo guadagno normale. La pensione d'invalidita' cessa di essere corrisposta quando il pensionato non si trovi piu' nelle condizioni sopra indicate. Se la invalidita' proviene da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, la pensione assegnata in base al presente decreto e' ridotta ad una misura tale che, sommata, con la rendita liquidata ai sensi di legge per infortunio o per malattia professionale, non superi la retribuzione annua dell'assicurato.

Art. 62.

La pensione d'invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda. La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno dei mese successivo a quello in cui l'assicurato compie il 65° anno di eta', o, se le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 60 sono raggiunte dopo il compimento di detta eta', dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' perfezionato il diritto alla pensione.

Art. 63.

La pensione annua e' costituita da: a) una quota base eguale a cinque volte il contributo annuo medio obbligatorio versato durante il periodo di assicurazione, intendendosi per tale il periodo intercorrente tra la settimana cui si riferisce il primo contributo versato e la data in cui l'assicurato ha acquisito il diritto alla liquidazione della pensione; b) una quota suppletiva eguale ai tre decimi dell'importo complessivo di tutti i contributi obbligatori versati. Ad ogni pensione si aggiunge una quota integrativa di L. 100 annue, a carico dello Stato. Tale integrazione non si corrisponde agli assicurati di nazionalita' straniera quando il paese a cui appartengono non abbia assicurato ai cittadini italiani un trattamento di reciprocita'. Se oltre ai contributi obbligatori siano stati versati contributi volontari ai sensi del secondo comma dell'art. 57, questi sono computati, agli effetti della determinazione della misura della pensione, in conformita' alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo, fino a concorrenza del contributo corrispondente alla classe piu' elevata di salario. I versamenti fatti in ciascun anno in eccedenza al contributo massimo suddetto danno luogo alla liquidazione di un complemento di pensione secondo le norme dell'assicurazione facoltativa. La pensione e' aumentata di un decimo per ogni figlio a carico del pensionato, di eta' non superiore ai 18 anni o anche di eta' superiore purche' inabile al lavoro. I decimi supplementari cessano di essere corrisposti quando venga meno una delle predette condizioni. Le norme per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 64.

Gli assicurati che hanno compiuto il 60° anno di eta' e pei quali si verifichino le altre condizioni previste dal n. 1 dell'art. 60 riguardo al versamento dei contributi, possono ottenere, ancorche' non siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 61, la liquidazione anticipata della pensione. In tal caso alla pensione risultante dall'articolo precedente si applica la riduzione: del 37 per cento se l'assicurato ha compiuto 60 anni » 32 » » » » 61 » » 26 » » » » 62 » » 19 » » » » 63 » » 10 » » » » 64 » Tale riduzione si' applica anche alla quota di integrazione a carico dello Stato. La pensione liquidata anticipatamente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' presentata la domanda. Per i periodi di lavoro successivi alla liquidazione anticipata della pensione e fino al compimento del 65° anno, permane l'obbligo dell'assicurazione in conformita' del presente decreto. I contributi versati dopo la liquidazione della pensione danno luogo al raggiungimento del 65° anno alla liquidazione di una pensione complementare con le norme dell'assicurazione facoltativa nel ruolo della mutualita'.

Art. 65.

Nel caso in cui un assicurato obbligatorio muoia prima di aver liquidato la pensione, e' corrisposto un assegno di L. 300 al coniuge superstite, purche' non separato per propria colpa e purche', ove superstite sia il marito, questi sia inabile al lavoro. Qualora l'assicurato non lasci superstite il coniuge o non sussistano per questo le condizioni richieste per aver diritto all'assegno, questo spetta ai figli di eta' non superiore ai 15 anni o inabili al lavoro. Per deliberazione dell'Istituto l'assegno puo' essere corrisposto in tutto o in parte ai figli di eta' non superiore ai 15 anni o inabili al lavoro, sempre che concorrano fondati motivi per ritenere che al loro mantenimento non provveda convenientemente il coniuge superstite. La concessione dell'assegno e' subordinata alla condizione che risultino versati contributi per un periodo di almeno 48 settimane nel quinquennio precedente la morte dell'assicurato.

Sezione seconda.

Prestazioni per la tubercolosi.

Art. 66.

In caso di tubercolosi gli assicurati hanno diritto al ricovero in luoghi di cura a tipo sanatoriale, ospedaliero-sanatoriale e post-sanatoriale, gestiti dall'Istituto.

Art. 67.

In caso di mancanza di disponibilita' di posti nei luoghi di cura dell'Istituto si puo' procedere: a) al ricovero presso istituzioni ospitaliere debitamente autorizzate, con le quali l'Istituto abbia stipulato speciali convenzioni; b) alla cura a domicilio nei modi e nei limiti fissati dal regolamento.

Art. 68.

Gli assicurati i quali abbiano a carico persone di famiglia fra quelle indicate dall'articolo seguente hanno inoltre diritto, in caso di ricovero, ad una indennita' temporanea, nei limiti fissati dal regolamento. L'indennita' e' ragguagliata nella misura seguente alla classe di contributo: classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª: indennita' giornaliera L. 4 ; classi 5ª e 6ª: indennita' giornaliera L. 6. La classe di contributo e' determinata da quella prevalente negli ultimi 24 versamenti settimanali. Nel caso di cura a domicilio l'indennita' giornaliera spetta all'assicurato, anche quando non abbia a carico persone di famiglia.

Art. 69.

Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono a favore delle persone di famiglia dell'assicurato quali componenti la famiglia si intendono: a) la moglie dell'assicurato; b) il marito invalido di donna assicurata; e) i figli legittimi o naturali nonche' quelli nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato, purche', gli uni e gli altri, di eta' non superiore ai 15 anni; d) i fratelli e le sorelle conviventi e a carico, di eta' non superiore ai 15 anni. Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati. Non spettano le prestazioni al coniuge dell'assicurato che sia legalmente separato per propria colpa.

Art. 70.

Il diritto alle prestazioni si acquista quando risultino versati contributi per un periodo di almeno 48 settimane nell'ultimo quinquennio di assicurazione. Coloro che alla data della domanda di ricovero non possono far valere un quinquennio di assicurazione avranno diritto alle prestazioni, purche' siano trascorsi almeno due anni dall'inizio dell'assicurazione e siano stati versati contributi per un periodo di 48 settimane.

Art. 71.

L'accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni e' fatto dall'Istituto, il quale puo' a tale effetto servirsi dei propri istituti di cura, di quelli con i quali abbia stabilito speciali accordi, dei dispensari dipendenti dai Consorzi provinciali antitubercolari e di quegli organi che siano all'uopo indicati dal Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi. Il ricovero, salvo che non sia disposto in via di urgenza ai termini dell'art. 280 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' ordinato dall'Istituto, che ne da' comunicazione al Consorzio antitubercolare della provincia nella quale risiede il ricoverando. In caso di ricovero disposto in via di urgenza di persona assicurata per la tubercolosi o avente diritto alle prestazioni antitubercolari, la notizia del provvedimento deve essere data alla sede competente dell'Istituto entro tre giorni, dal luogo di cura che riceve l'infermo, trasmettendo copia dell'ordinanza che ha dato luogo al ricovero. Qualora la notizia del provvedimento sia data dopo detto termine, l'Istituto e' tenuto ad assumere l'onere della degenza soltanto dal giorno della notifica.

Art. 72.

Durante il corso delle prestazioni antitubercolari l'assicurato non puo' ottenere la liquidazione della pensione per invalidita'. Se il ricoverato in un istituto di cura e' titolare di una pensione di vecchiaia o di invalidita', e' trattenuta sulla pensione, durante il ricovero, una quota parte pari rispettivamente ad uno, due, tre o quattro decimi, a seconda che la famiglia del ricoverato comprenda quattro, tre, due o una persona tra quelle indicate dall'art. 69. Non si fa luogo a riduzione della pensione se la famiglia del ricoverato comprende cinque o piu' persone. Se il ricoverato non ha persone di famiglia ai sensi dell'art. 69, la pensione e' ridotta alla meta'; ma e' sospesa totalmente se trattasi di pensione per invalidita' derivante da tubercolosi. Nei casi in cui si fa luogo a riduzione di pensione, la riduzione stessa non puo' superare il terzo della spesa per il ricovero. Le somme trattenute a norma delle disposizioni precedenti sono devolute a favore dell'assicurazione per la tubercolosi. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai titolari di pensioni per effetto dell'assicurazione obbligatoria presso l'Istituto o di iscrizione a casse o fondi speciali di previdenza esonerati dall'assicurazione obbligatoria presso l'Istituto stesso o per effetto di altre leggi che stabiliscono uni trattamento di quiescenza.

Sezione terza.

Prestazioni per la disoccupazione.

Art. 73.

In caso di disoccupazione involontaria le persone assicurate hanno diritto ad una indennita' giornaliera ragguagliata alla classe di contributo per la quale negli ultimi sei mesi e' stato eseguito il maggior numero di versamenti settimanali, nella misura sottoindicata:

Classe di Indennita' contributo giornaliera - - 1ª e 2ª . . . . . . L. 1,25 3ª e 4ª . . . . . . » 2,50 5ª e 6ª . . . . . . » 3,75 L'indennita' di disoccupazione e' corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro. Qualora all'assicurato sia pagata una indennita' per mancato preavviso, l'indennita' per disoccupazione e' corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennita', per mancato preavviso ragguagliata a giornate.

Art. 74.

Il disoccupato non ha diritto alla indennita' giornaliera se non risultano versati contributi per almeno 48 settimane nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione. I periodi di malattia tempestivamente accertati sono esclusi dal computo del biennio. L'indennita' giornaliera viene corrisposta fino ad un massimo di 90 giorni se nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione risultano versati contributi per almeno 48 settimane e fino ad un massimo di 120 giorni se risultano versati contributi per almeno 72 settimane. Gli stessi limiti si applicano anche al numero massimo di giornate indennizzabili a favore dello stesso assicurato nel corso di un anno solare nei diversi periodi di disoccupazione. L'assicurato, il quale abbia percepito l'indennita' giornaliera per il periodo di 90 giornate, puo' entro lo stesso anno solare essere riammesso al godimento dell'indennita' per altre 30 giornate, qualora, tenuto conto dei versamenti gia' eseguiti, risultino a suo favore contributi per almeno 72 settimane nel biennio precedente alla data di inizio della nuova disoccupazione. L'assicurato, il quale abbia percepito l'indennita' per il periodo massimo di 120 giorni, non puo' esservi riammesso se non dopo che egli possa far valere almeno 21 nuove settimane di contribuzione e sempre che si verifichino le condizioni previste nei precedenti comma.

Art. 75.

L'assicurato per ottenere l'indennita' di disoccupazione deve provare la sua iscrizione all'Ufficio di collocamento che sia, stato istituito per la categoria professionale cui egli appartiene. Il regolamento stabilisce le norme per disciplinare l'azione delle sedi provinciali dell'Istituto e degli Uffici di collocamento nei riguardi della disposizione del precedente comma.

Art. 76.

La disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non danno diritto all'indennita'. Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il parere del Comitato speciale e delle Associazioni professionali interessate, saranno stabilite le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione. Quando ]a disoccupazione derivi da dimissioni, da licenziamento in tronco, o da astensione dai lavoro nei casi previsti dall'art. 502 del Codice penale, il periodo indennizzabile e' ridotto di trenta giorni dalla data, di cessazione dal lavoro, fermo restando il disposto del penultimo contino dell'art. 73. Non e' dovuta, l'indennita' di disoccupazione durante il periodo di ricovero o di cura a domicilio per tubercolosi, o di ricovero in altro istituto di cura a carico dell'Istituto ai fini della prevenzione o della cura dell'invalidita'.

Art. 77.

Per conseguire il diritto all'indennita' di disoccupazione, il disoccupato deve farne domanda nei modi e termini stabiliti dal regolamento. Fermo restando quanto e' disposto nel penultimo comma dell'art. 73 per il periodo di carenza, in caso di ritardata, presentazione della domanda, l'indennita' sara', corrisposta a decorrere dal quinto giorno dopo quello della presentazione stessa. Nel regolamento sono stabilite le norme per il controllo della disoccupazione, per l'accertamento delle condizioni per il diritto all'indennita', e per la sospensione del diritto medesimo. Nel regolamento e' disciplinata, l'erogazione delle indennita' di disoccupazione per le industrie nelle quali si verifichino lavorazioni a turno o lavorazioni saltuarie e sono altresi' stabiliti i casi nei quali i periodi di disoccupazione interrotti da brevi periodi di lavoro possano essere considerati come disoccupazione continuata.

Sezione Quarta.

Prestazioni per la maternita'.

Art. 78.

L'Istituto corrisponde per l'assicurazione obbligatoria per la maternita' un assegno di L. 300 in caso di parto e di L. 100 in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza. L'assicurata ha diritto all'assegno di maternita' quando si verifichi una delle seguenti condizioni: a) che alla data presunta del concepimento si trovi al lavoro e nei trecentosessanta giorni precedenti il parto o l'aborto abbia lavorato almeno 15 giorni, presumendosi avvenuto il concepimento nove mesi prima del parto maturo, sei mesi prima del parto prematuro, e tre mesi prima dell'aborto; b) che nei due anni precedenti quello del parto o dell'aborto risultino versati i relativi contributi, e purche' dalla cessazione dal lavoro non siano trascorsi piu' di trecentosessanta giorni nel caso di parto e non piu' di novanta nel caso di aborto. L'assicurata ha diritto all'assegno anche quando sia stato omesso il pagamento dei contributi.

Art. 79.

L'assicurata decade dal diritto all'assegno: a) in caso di sentenza definitiva di condanna per infanticidio o per procurato aborto; b) quando, in caso di aborto, non sia stata presentata domanda entro trenta giorni. Quando la gestante o puerpera durante i periodi di interruzione obbligatoria del lavoro presta la sua opera dietro retribuzione alla dipendenza altrui, l'assegno e' ridotto: a) a L. 200, ove presti servizio nel periodo di interruzione obbligatoria antecedente o successiva al parto; b) a L. 100, ove presti servizio in entrambi i periodi predetti. La riduzione di cui al precedente comma non si applica alle donne lavoranti ai proprio domicilio per conto di terzi.

Art. 80.

A carico della gestione riguardante l'assicurazione per la disoccupazione e' stabilito a favore di quella per l'assicurazione per la maternita', un contributo globale annuo nella misura da determinarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

TITOLO III.

Provvedimenti per attenuare i rischi assicurativi.

Art. 81.

Nei casi in cui possa essere evitato o ritardato ad un assicurato di diventare invalido ovvero possa essere attenuata o eliminata la invalidita' gia' accertata, mediante opportune cure mediche o chirurgiche o con il ricovero in idoneo istituto di cura, l'Istituto puo' adottare tali rimedi assumendo a suo carico le spese del trattamento sanitario e del ricovero. Quando la cura o il ricovero non si propongano l'effetto di cui al precedente comma ma solo il miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato o pensionato, l'Istituto puo' subordinarne la concessione alla condizione di un concorso nella spesa da parte dell'assicurato o pensionato stesso.

Art. 82.

Si sospende la liquidazione o il pagamento della pensione di invalidita' agli assicurali o pensionati i quali senza giustificato motivo si rifiutino di sottostare alle cure che l'istituto ritenga necessarie ai fini del primo comma dell'articolo precedente o pongano il medico nella impossibilita', di eseguirle. Qualora l'istituto non ritenga giustificato il rifiuto a sottostare alle cure, o vi sia disaccordo circa la cura fra l'assicurato o pensionato e l'Istituto, la decisione e' rimessa ad un collegio di tre medici nominati rispettivamente: uno dall'Istituto, uno dall'Associazione professionale che rappresenta l'assicurato, e uno di comune accordo fra le parti stesse o, altrimenti, dal Presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 100.

Art. 83.

L'Istituto ha facolta' di gestire, oltre i luoghi di cura indicati nell'art. 66, anche ospedali, convalescenziari, stabilimenti termali, ambulatori, preventori, ed attuare altre provvidenze igienico-sanitarie aventi per scopo la prevenzione e la cura dell'invalidita'.

Art. 84.

Allo scopo di combattere, attenuare o prevenire la disoccupazione, l'Istituto puo' concedere, con le necessarie cautele e garanzie, anticipazioni sulle disponibilita' dei fondi dell'assicurazione per la disoccupazione, nei limiti di un quinto dell'ammontare di questi, per la esecuzione di lavori pubblici di interesse generale o di interesse locale, designati dal Ministro Per le corporazioni, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici. Il rimborso di dette anticipazioni deve effettuarsi nel termine massimo di un anno dalla corresponsione della somma. L'Istituto puo' anche istituire o sussidiare corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio, di specializzazione e di avviamento al lavoro, a vantaggio dei disoccupati. Il pagamento dell'indennita' al disoccupato potra' essere subordinato alla frequenza di tali corsi, secondo le norme stabilite dal regolamento. L'istituto, inoltre, puo' promuovere iniziative diretteti incoraggiare e favorire la, colonizzazione demografica, mediante la formazione della piccola proprieta' terriera, in determinate zone del territorio nazionale e delle Colonie, d'intesa con il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, ed anche con il Ministero delle colonie quando trattasi di iniziative da attuarsi nei territori coloniali. Gli investimenti in dipendenza delle iniziative di cui al comma precedente non possono superare il quinto delle disponibilita' dei fondi dell'assicurazione per la disoccupazione.

TITOLO IV.

Assicurazioni facoltative.

Art. 85.

Possono iscriversi nell'assicurazione facoltativa per pensioni di invalidita' e di vecchiaia: 1° le persone appartenenti alle categorie soggette all'assicurazione obbligatoria, indicate nell'art. 37; 2° coloro che abbiano perduto la qualita' di assicurato obbligatorio; 3° gli artigiani, i coltivatori agricoli diretti (proprietari, affittuari, coloni e mezzadri), i commercianti, gli industriali, gli esercenti professioni liberali, che paghino annualmente allo Stato per imposte dirette una somma non superiore a L. 1000; 4° le donne maritate che attendono alle cure domestiche ed il cui marito sia compreso in una delle precedenti categorie. Possono essere ammesse anche le donne che, con altro vincolo di parentela, accudiscono alle cure domestiche presso persone comprese nelle precedenti categorie, quando risulti che non hanno redditi di alcuna specie per i quali paghino annualmente allo Stato, per imposte dirette, una somma superiore a L. 120; 5° gli impiegati per i quali, pur essendo stato superata il limite di stipendio stabilito dall'art. 38, con contratto collettivo di lavoro o norma equiparata sia stato assunto l'obbligo di continuare l'assicurazione ai sensi del presente titolo.

Art. 86.

Su richiesta di associazioni professionali, di casse mutue di malattia create in base a contratti collettivi di lavoro o a norme assimilate, di societa', di mutuo soccorso, di aziende industriali, commerciali, agricole e di amministrazioni pubbliche, l'Istituto puo' effettuare assicurazioni collettive di pensioni per tutti i rappresentati, iscritti o dipendenti dagli enti predetti.

Art. 87.

L'iscrizione nell'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e per la, vecchiaia puo' essere fatta in una delle seguenti due forme: 1° nel ruolo della mutualita', con la rinunzia, cioe', al rimborso dei versamenti eseguiti, in caso di morte dell'assicurato; 2° nel ruolo dei contributi riservati, col vincolo, cioe', del rimborso dei versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, in caso di morte dell'assicurato prima della liquidazione della pensione. In mancanza di indicazione del ruolo, la iscrizione s'intende chiesta, e viene d'ufficio eseguita, nel ruolo dei contributi riservati.

Art. 88.

Le donne che alla data del matrimonio cessano dal rapporto di lavoro prima di aver versato 240 contributi settimanali, ma dopo averne versati almeno 48, hanno diritto, quando siano riconosciute invalide ai sensi dell'art. 61, ovvero al compimento del 55° anno di eta', di liquidare con le norme dell'assicurazione facoltativa la pensione corrispondente ai contributi versati. Fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 57, in tutti gli altri casi in cui per una persona si interrompa, o cessi il rapporto di lavoro prima che siano stati versati 480 contributi settimanali, essa puo' ottenere che tali versamenti le siano computati utili agli effetti della liquidazione di una pensione in caso d'invalidita' o per la vecchiaia, purche' effettui versamenti nell'assicurazione facoltativa nella, misura e secondo le norme stabilite dal regolamento. Sono computati utili agli effetti dei precedenti due comma anche i versamenti fatti alla Cassa nazionale di previdenza, anteriormente al 1° luglio 1920.

Art. 89.

La liquidazione della pensione per vecchiaia puo' essere effettuata, quando concorrano per l'iscritta le due condizioni seguenti: 1° che abbia compiuto almeno dieci anni di iscrizione; 2° che abbia compiuta l'eta' di 60 anni se uomo, o di 55 anni se donna o se appartenga a speciali categorie di lavoratori addetti a industrie pericolose o insalubri indicate nel regolamento. Quando l'assicurato abbia aggiunto il 70° anno di eta', ha facolta' di conseguire la liquidazione della pensione, anche senza avere compiuto dieci anni d'iscrizione.

Art. 90.

La liquidazione della pensione per invalidita' puo' effettuarsi quando concorrano per l'iscritto le due condizioni seguenti: 1° che abbia compiuto almeno cinque anni di iscrizione; 2° che sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 61. Nel caso in cui sia riconosciuta la invalidita' dell'iscritto, senza che si verifichino le condizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, se la pensione risultante dalla anticipata liquidazione e' inferiore a 120 lire annue, essa viene elevata a tale misura mediante un'assegnazione speciale alle condizioni stabilite dal regolamento.

Art. 91.

Gli assicurati obbligatori e coloro i quali hanno i requisiti per l'iscrizione nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, qualora si trovino nelle condizioni di eta' o di invalidita' richieste per la liquidazione della pensione nell'assicurazione facoltativa medesima, possono costituirsi una rendita vitalizia immediata mediante versamento del valor capitale corrispondente.

Art. 92.

La determinazione delle quote di pensione per i versamenti effettuati nell'assicurazione facoltativa viene fatta in base a tariffe deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate con decreto Reale su proposta del Ministro per le corporazioni. L'iscritto puo' fare versamenti in qualunque tempo e in qualunque misura con le norme stabilite nel regolamento.

Art. 93.

Le pensioni di invalidita' e di vecchiaia liquidate in base ai versamenti facoltativi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda.

Art. 94.

Il Contributo dello Stato di cui all'art. 59, lettera e), e' assegnato dall'Istituto al momento della liquidazione di ciascun conto individuale sotto forma di pensione complementare a quella Costituita con i versamenti volontari. La misura della pensione complementare a carico delle Stato e' per gli assicurati non obbligatori eguale terza parte e per gli assicurati obbligatori eguale alla sesta parte della pensione costituita con i versamenti volontari, non computando tra questi i versamenti per i quali siano gia' state assegnate le quote di concorso secondo la legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376. La pensione complementare a carico dello Stato non puo' superare L. 100 annue.

Art. 95.

Se prima che sia liquidata la pensione avvenga la morte dell'iscritto nel ruolo dei contributi riservati, la somma costituita dai versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati sara' assegnata nell'ordine e con le norme seguenti: a) al coniuge; b) ai figli legittimi o naturali; c) agli ascendenti; d) agli altri discendenti non compresi sotto la lettera b) e ai fratelli e alle sorelle, purche' tanto per i discendenti quanto per i fratelli e per le sorelle, concorrano queste due condizioni: che siano minori di 18 anni o inabili al lavoro; che vivessero a carico del defunto. Se il coniuge concorra con i figli, due quinti della somma saranno assegnati al coniuge e tre ai figli; se, in mancanza de figli, il coniuge concorra con gli ascendenti, tre quinti della somma saranno assegnati al coniuge e due quinti agli ascendenti; in mancanza dei figli e degli ascendenti, la somma sara' interamente assegnata al coniuge. In mancanza, del coniuge, la somma sara' interamente, e in parti eguali, assegnata ai figli, e, in mancanza di questi, agli ascendenti, e, in mancanza degli uni e degli altri, sara', interamente, e in parti eguali, assegnata agli aventi diritto indicati sotto la lettera d). Per avere diritto alle assegnazioni stabilite dal presente articolo, deve esserne fatta domanda all'Istituto, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla morte dell'iscritto.

Art. 96.

L'Istituto e' autorizzato ad effettuare assicurazioni facoltative per la tubercolosi e per la maternita', nei limiti e alle condizioni che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere dei competenti Comitati speciali, ed approvati dal Ministro per le corporazioni.

TITOLO V.

Ricorsi e controversie.

Art. 97.

Contro i provvedimenti dell'Istituto concernenti le concessioni delle prestazioni assicurative previste dal presente decreto e in genere l'attuazione delle disposizioni del decreto stesso, e' ammesso il ricorso in via amministrativa da parte degli assicurati e dei datori di lavoro. Sui ricorsi concernenti l'assicurazione per l'invalidita' e per la vecchiaia, decide il Comitato esecutivo; quelli concernenti le assicurazioni obbligatorie per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la maternita', decidono i rispettivi Comitati speciali. I singoli Comitati hanno facolta' di delegare in tutto o in parte a speciali Commissioni elette nel loro seno e presiedute dal presidente dell'Istituto o ai Comitati provinciali della previdenza sociale di cui all'art. 7 del presente decreto, le attribuzioni ad essi conferite dal presente articolo. Non e' ammesso il ricorso in via contenziosa ai sensi degli articoli seguenti prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa. Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

Art. 98.

Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi dell'articolo precedente, e' di giorni trenta dalla comunicazione all'interessato dei provvedimento impugnato, e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i sessanta giorni successivi alla data del ricorso. Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facolta' di adire la magistratura ordinaria in conformita' dell'articolo seguente.

Art. 99.

La risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto e' demandata all'autorita' giudiziaria secondo le norme stabilite negli articoli seguenti. Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nell'art. 97, l'azione giudiziaria non puo' essere proposta prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa ovvero prima che sia trascorso il termine di sessanta giorni preveduto nel precedente articolo, senza che sia intervenuta la decisione amministrativa.

Art. 100.

Le controversie indicate nel precedente articolo, qualunque ne sia il valore, sono di competenza del tribunale, integrato da due esperti medici scelti dal presidente fra gli iscritti in un albo speciale. Nel regolamento saranno stabilite le norme relative all'albo anzidetto. Gli esperti fanno parte del collegio giudicante. Essi, quando sono chiamati ad esercitare le loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente del collegio con la formula seguente: «Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'ufficio che mi viene affidato». Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite negli articoli 9 a 19 e 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073. La competenza territoriale, per quanto concerne le azioni contro l'Istituto, e' determinata dal luogo dove trovasi la sede provinciale dell'Istituto stesso, la quale sia tenuta ad eseguire la prestazione domandata.

Art. 101.

Quando per il limitato numero degli iscritti nell'albo, tenuto conto dei motivi e per i quali e' ammessa la ricusazione, non sia possibile provvedere alla scelta degli esperti, ovvero per la particolare natura delle controversie non sia necessario l'intervento di essi nel collegio, il presidente puo' disporre, con provvedimento non soggetto ad impugnazione, che si proceda senza la presenza degli esperti.

Art. 102.

L'ufficio di esperto e' obbligatorio. A coloro che, debitamente invitati, non intervengano all'udienza fissata, senza giustificato motivo, e' applicabile la disposizione dell'articolo 32, comma secondo, del R. decreto 21 maggio 1934, numero 1073. Per l'astensione e la ricusazione degli esperti si applicano le norme del Codice di procedura civile. Sulle domande relative decide il collegio, composto dei soli magistrati, con provvedimento non soggetto ad impugnazione. Agli esperti e' dovuta una indennita' di lire quaranta per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni.

Art. 103.

La Corte di appello, quando giudica sulle controversie indicate nell'art. 99, e' composta del presidente e di due consiglieri, a cui sono aggiunti due esperti scelti dal presidente del Collegio, fra gli iscritti nell'albo preveduto nell'art. 100. Agli esperti si applicano le disposizioni degli articoli 100 e 102 e, per quanto riguarda la loro partecipazione al giudizio, le norme dell'art. 101. Qualora gli esperti non partecipino alla composizione del Collegio, questo sara' integrato con altri due magistrati della Corte designati dal presidente.

Art. 104.

Le sentenze sono inappellabili quando l'oggetto della controversia non ecceda il valore di lire cinquemila, osservate, per la determinazione del valore, le disposizioni dei capoversi dell'art. 76 del Codice di procedura civile, quando la controversia abbia per oggetto il conferimento di pensione. Per la proposizione dell'appello, e per il relativo procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite nel R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073, per l'appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie individuali del lavoro.

Art. 105.

Contro le sentenze pronunciate in grado di appello e' ammesso ricorso per cassazione, per i motivi indicati nell'articolo 517 del codice di procedura civile, osservato il disposto dell'art. 21, quarto e quinto comma, del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073. Il ricorso e' ammesso anche contro le sentenze inappellabili, quando l'oggetto della controversia ecceda il valore di lire centocinquanta. Il termine per ricorrere e' di trenta giorni. Quando la sentenza sia cassata, il giudice a cui la causa e' rinviata deve in ogni caso conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunziato.

Art. 106.

Il collegio, qualora occorra procedere a rilevazioni di fatto, vi provvede a mezzo di uno o piu' dei suoi componenti, salvo che, avuto riguardo alla natura di determinati accertamenti tecnici, pei quali occorrano istrumenti diagnostici, analisi di laboratorio o in genere attitudini speciali, ritenga necessario affidare l'incarico ad un perito estraneo al collegio stesso. L'incarico al perito e' dato con ordinanza del presidente, nella quale devono essere specificati gli accertamenti da compiersi, e, qualora occorra, i quesiti a cui deve rispondere, nonche' il termine per la presentazione in iscritto della relazione. Anche quando, a termini del primo comma, il collegio ritenga di procedere alle rilevazioni di fatto per mezzo di uno piu' dei suoi componenti, il presidente provvede con ordinanza nella quale devono essere specificati gli accertamenti da farsi ed il termine in cui deve essere presentato in cancelleria: per rimanere a disposizione delle parti, il processo verbale relativo agli accertamenti eseguiti. Qualora gli accertamenti abbiano luogo all'udienza, se ne fa constare il risultato nel processo verbale dell'udienza.

Art. 107.

Il perito, incaricato degli accertamenti ai sensi dell'articolo precedente, prima di iniziare le sue operazioni presta giuramento ai termini dell'art. 259 del Codice di procedura civile. Gli onorari del perito sono liquidati dal presidente del collegio con provvedimento non soggetto ad impugnazione e non possono mai superare le lire cinquecento.

Art. 108.

La tutela e l'assistenza dei lavoratori assicurati e dei loro aventi causa, tanto in sede amministrativa quanto in sede giudiziaria, sono affidate alle associazioni professionali che rappresentano giuridicamente i lavoratori stessi, osservate peraltro le norme generali del patrocinio degli avvocati e procuratori. Presso le associazioni professionali di lavoratori e gli enti od istituti ai quali queste abbiano eventualmente delegato le funzioni di assistenza in base alla facolta' prevista dalla dichiarazione XXIX della Carta del lavoro, saranno tenuti appositi elenchi di avvocati e procuratori, nei quali elenchi i lavoratori assicurati ed i loro aventi causa potranno scegliere i professionisti cui essi intendono affidare il patrocinio dei propri interessi. Le norme per la tenuta, la revisione e l'aggiornamento degli elenchi di cui al precedente comma saranno emanate, sentito il sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le corporazioni.

Art. 109.

Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da ogni tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento ed i provvedimenti di qualunque natura emessi dall'autorita' giudiziaria in esecuzione del presente titolo. Gli atti o scritti ed i documenti che venissero prodotti dalle parti sono pure esenti da tasse di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso. Nel regolamento sono stabiliti i diritti dovuti per le sentenze.

TITOLO VI.

Disposizioni penali.

Art. 110.

Agli effetti della legge penale sono equiparate ai valori di bollo le marche emesse in esecuzione del presente decreto. Chiunque contraffa' od altera le tessere assicurative o scientemente fa uso di tessere contraffatte od alterate, o le pone in vendita o altrimenti in circolazione, e' punito con la multa da lire cento a' lire mille, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave. Alla stessa pena indicata nel comma precedente soggiace chi fa uso di marche annullate o le pone in vendita o le mette altrimenti in circolazione o fa uso illecito di tessere in bianco o ne rende possibile l'uso illecito.

Art. 111.

Qualora siasi omessa in tutto o in parte una o piu' delle assicurazioni contemplate dal presente decreto, o non siasi provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, o i contributi siano versati in misura inferiore alla dovuta, il datore di lavoro: 1.° e' tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato; 2° deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1; 3° e' punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila. Il Comitato esecutivo dell'Istituto puo' ridurre la somma di cui al n. 2 dei comma precedente quando sia presentata domanda di oblazione ai sensi dell'art. 112.

Art. 112.

Nelle contravvenzioni prevedute dal presente decreto e dal relativo regolamento, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, puo' presentare domanda di oblazione al Comitato esecutivo dell'istituto, il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda, stabiliti dal decreto. Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati e l'ammontare di questi non superi le lire cento, il Comitato puo' determinare la somma anzidetta in misura inferiore a lire cento, ma non mai inferiore a lire venti. La deliberazione del Comitato e' notificata al contravventore con la fissazione del termine per il pagamento. Se questo non e' effettuato nel termine stabilito, ha luogo il procedimento penale.

Art. 113.

Il datore di lavoro che trattiene alle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle per le quali e' stabilita dal presente decreto la trattenuta, e' punito con ammenda da lire cinquanta, a lire cinquecento, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

Art. 114.

I datori di lavoro e in genere coloro che sono preposti ai lavori, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini di funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione del presente decreto o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con ammenda da lire cento a lire tremila.

Art. 115.

Chi indebitamente riscuote con alterazioni di dati o con altri modi dolosi l'indennita' di disoccupazione e' punito con una multa dal doppio al decuplo dell'indennita' o delle parti di indennita' indebitamente percepite; salvo che il fatto costituisca reato piu' grave. Indipendentemente da tali pene, il responsabile, su determinazione del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, sara' privato dell'indennita', di disoccupazione per la durata massima di 120 giornate in occasione delle concessioni a lui spettanti nel biennio successivo alla data di accertamento dell'indebita riscossione. Uguale privazione dell'indennita' di disoccupazione, salvo le eventuali pene stabilite dal Codice penale, e' applicabile a carico di chi con alterazioni di dati o altri fatti fraudolenti tenta di ottenere l'indennita' di disoccupazione.

Art. 116.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri prestazioni che rientrino nelle assicurazioni contemplate nel presente decreto, e' punito con la multa da lire cento a lire cinquemila, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

Art. 117.

Nel regolamento puo' essere stabilita la pena dell'ammenda fino a lire duemila per la inosservanza delle disposizioni del presente decreto, per la quale non sia gia' stabilita una pena speciale. La pena dell'ammenda nella misura preveduta nel precedente comma, puo' essere stabilita per la inosservanza delle disposizioni del regolamento.

Art. 118.

I proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni al presente decreto e al regolamento per l'esecuzione di esso sono devoluti a beneficio dell'Istituto.

TITOLO VII.

Disposizioni generali.

Art. 119.

Nelle provincie annesse, nelle quali e' obbligatoria l'assicurazione malattie ai sensi del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, la riscossione dei contributi pertinenti all'Istituto e' eseguita dall'Istituto stesso insieme con quella dei contributi di cui all'art. 10 del Regio decreto-legge citato, con le norme e i privilegi in vigore per le Casse di malattia.

Art. 120.

Le assicurazioni di cui al presente decreto possono essere applicate, anche per particolari categorie di indigeni, nelle Colonie italiane, con le modalita' da stabilirsi con Regio decreto, promosso dal Ministro per le colonie, di concerto coi Ministri per le corporazioni e per le finanze. Con lo stesso decreto saranno anche stabilito le norme per la risoluzione delle controversie. Le assicurazioni stesse possono anche essere applicate nei Possedimenti italiani, con le modalita' da stabilirsi con Regio decreto, promosso dal Ministro per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Art. 121.

La denominazione di «Istituto nazionale fascista della previdenza sociale» non puo' essere assunta da alcuna impresa, societa' o istituto. A richiesta dell'Istituto sara' provveduto con decreto Reale a modificare le denominazioni degli enti le quali presentino elementi di omonimia pregiudizievoli per l'Istituto stesso.

Art. 122.

L'Istituto fruisce delle stesse esenzioni fiscali che sono o saranno concesse alle Casse di risparmio postali e ordinarie. Alle operazioni di trasformazione dei capitali in rendite vitalizie e a tutte le altre forme di assicurazione gestite dall'Istituto non si applicano le tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi. Sono esenti dalle tasse di registro e bollo, di concessione governativa e da qualsiasi altra tassa o spesa, i tramutamenti dei titoli di debito pubblico in cui siano rinvestiti i capitali dell'Istituto, i registri, i certificati, gli avvisi affissi al pubblico, gli atti di notorieta', e gli altri documenti, atti e contratti che possono occorrere tanto all'Istituto per la propria attivita' e per il raggiungimento dei propri fini, conformemente al presente decreto e ad ogni altra legge presente e futura, quanto ai privati per realizzare i benefici ad essi spettanti in base alle assicurazioni gestite dall'Istituto. Sono pure esenti dalle tasse di bollo, di registro, di successione ed ipotecarie, le donazioni e le elargizioni fatte o comunque venute all'Istituto per atto tra vivi e per causa di morte. I frutti annuali dei fondi dell'Istituto sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile. I beni dell'Istituto sono esenti dalla tassa di manomorta. Restano ferme le esenzioni fiscali concesse da leggi speciali alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ora Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Art. 123.

L'Istituto e' ammesso di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a suo favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, in deroga all'art. 1 dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536. Al difensore ufficioso puo' essere aggiunto dall'Istituto un altro difensore.

Art. 124.

Le quote di concorso e le somme comunque devolute ad incremento dei conti individuali degli iscritti, le pensioni, nonche' gli assegni, i sussidi e le indennita' da corrispondersi come prestazioni assicurative in forza del presente decreto non sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile. Sono esenti dalla tassa di successione le somme dovute agli eredi e beneficiari, ai termini del presente decreto.

Art. 125.

I contratti che, direttamente o indirettamente, interessano il patrimonio dell'Istituto sono ricevuti in forma pubblica amministrativa da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, all'uopo delegato dal Ministro per le finanze con suo decreto, e distaccato presso l'Istituto. Tale funzionario sara', dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, designato quale ufficiale rogante, con l'osservanza delle norme e delle forme, o con gli effetti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Il detto funzionario avra' anche facolta', con le norme e con gli effetti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, di autenticare le firme nelle scritture private in cui intervenga, quale contraente, lo stesso Istituto. L'Istituto corrispondera' al Ministero delle finanze l'importo della spesa rappresentante il trattamento economico di cui sia provvisto il funzionario distaccato presso l'Istituto medesimo con le mansioni di cui ai comma precedenti. Il suddetto funzionario sara' scelto fra quelli di categoria amministrativa, di grado non inferiore all'ottavo, e, durante il tempo in cui esercitera' le accennate mansioni, verra' collocato fuori ruolo. In caso di assenza o di impedimento del funzionario fuori ruolo, le suaccennate mansioni saranno esercitate da altro funzionario che abbia le qualifiche sopra indicate, da comandarsi temporaneamente presso l'Istituto con provvedimento del Ministro per le finanze.

Art. 126.

Gli atti e contratti stipulati dall'Istituto per impiegare i propri fondi sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Qualora pero' tali impieghi di fondi siano diretti ad operazioni di finanziamento, anche contro la cessione di annualita' dovute dallo Stato o di altri crediti di qualunque natura, i relativi atti e contratti sono soggetti alla tassa proporzionale di registro di cui all'art. 28 della tariffa allegato A del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, a carico della parte sovvenzionata, salvo che questa, abbia diritto a speciale agevolazione tributaria.

Art. 127.

Le domande di prestazioni contemplate nel presente decreto debbono essere presentate dall'interessato agli uffici dell'Istituto.

Art. 128.

Le pensioni, gli assegni, e le indennita' spettanti in forza del presente decreto non sono cedibili, ne' sequestrabili, ne' pignorabili, eccezione fatta per le pensioni, che possono essere cedute, sequestrate e pignorate soltanto nell'interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative, e non oltre l'importo di queste. L'Istituto ha diritto di trattenere sulle pensioni, gli assegni e le indennita' di cui al precedente comma, l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti della autorita' giudiziaria.

Art. 129.

Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto. L'azione per conseguire l'assegno di morte di cui all'art. 65 si prescrive nel termine di un anno dalla data della morte dell'assicurato, l'assegno non riscosso entro cinque anni dalla data della liquidazione e' prescritto a favore dello Istituto. L'azione per conseguire l'assegno di maternita' si prescrive nel termine di un anno dalla data del parto o dell'aborto. In caso di procedimento penale contro la donna, per infanticidio o per procurato aborto, la prescrizione decorre dalla data del provvedimento definitivo di proscioglimento. Fino a quella data rimane sospeso il pagamento dell'assegno. Cessa il diritto nell'assicurato di essere ammesso al godimento dell'indennita' di disoccupazione ovvero di riscuotere l'indennita' gia' concessagli qualora siano decorsi sessanta giorni da quello d'inizio della disoccupazione indennizzabile, ovvero da quello fissato per il pagamento, senza che l assicurato medesimo abbia avanzata domanda di ammissione o pagamento dell'indennita' o senza che si sia presentato per la riscossione dell'indennita' concessagli.

Art. 130.

Gli uffici postali provvedono gratuitamente al servizio dei pagamenti a favore dei vitaliziati, degli assicurati e dei loro aventi diritto.

Art. 131.

Gli impiegati dell'Istituto sono equiparati agli impiegati dello Stato agli effetti delle imposte dirette, delle riduzioni ferroviarie e delle disposizioni relative alla sequestrabilita' e cedibilita' degli stipendi.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 132.

Le persone assicurate obbligatoriamente, che alla data del 1°luglio 1920 avevano eta' compresa tra 55 e 65 anni, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia, purche' possano far valere contributi per un periodo di almeno 240 settimane.

Art. 133.

Le persone assicurate obbligatoriamente nelle provincie annesse o nelle Colonie, che, alle date di entrata in vigore dell'assicurazione nelle Provincie stesse o nelle Colonie, avevano eta' compresa fra 60 e 65 anni, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia dopo compiuti cinque anni dalle date predette, e purche' possano far valere contributi per un periodo di almeno 240 settimane. Le persone che alle date predette avevano eta' superiore a 55, ma inferiore a 60 anni, sono ammesse a liquidare la pensione al compimento del 65° anno di eta', o successivamente, quantunque non abbiano 480 settimane di contribuzione, purche' ne abbiano tante quante sono le settimane che intercorrono fra la data, di entrata in vigore della assicurazione obbligatoria e quella di compimento del 65° anno di eta'.

Art. 134.

Le persone che al 1° luglio 1920 si trovavano gia' iscritte alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidita' e la vecchiaia degli operai, conservano tutti i diritti derivanti dalla propria iscrizione, in relazione ai versamenti effettuati fino a quel giorno in conformita', della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376. Art. 135. I contributi versati in base ai decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, 24 luglio 1917, n. 1185, e 11 novembre 1917, n. 1907, sono computati per cinque sesti del loro importo agli effetti del diritto alla pensione e della misura di questa in conformita' del presente decreto, restando abrogata ogni precedente contraria disposizione.

Art. 136.

Con le modalita' da stabilirsi nel regolamento, e' computato utile agli effetti delle prestazioni per l'invalidita' e per la vecchiaia, il periodo di servizio militare effettivo prestato nelle forze armate italiane a decorrere dal 25 maggio 1915 fino al 1° luglio 1920; sono pero' esclusi i periodi di tempo nei quali l'assicurato, durante il servizio militare, sia stato comandato o messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari. Per i periodi di tempo ritenuti utili secondo il precedente comma, l'Istituto computa come versato a favore degli assicurati il contributo complessivo settimanale corrispondente alla classe minima di retribuzione. Con le modalita' da stabilirsi nel regolamento, il servizio militare prestato a norma del primo comma puo' essere fatto valere, agli effetti dell'assegnazione di una quota di pensione in corrispondenza del contributo di cui al comma precedente, anche da coloro che, appartenendo alle categorie di cui ai numeri 3 e 5 dell'art. 85, effettuino versamenti nell'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e per la vecchiaia.

Art. 137.

Per gli impiegati e per i salariati delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende municipalizzate, i quali non si siano avvalsi o non si avvarranno entro i termini stabiliti, della facolta' di iscrizione alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali, quando essi siano titolari di posti iscritti alle Casse medesime, il contributo settimanale per l'assicurazione per l'invalidita' e per la vecchiaia, stabilito dal presente decreto a carico del datore di lavoro, a favore dell'Istituto, e' detratto dal contributo cui gli enti son assoggettati a norma degli articoli 23, parte I, e 8, part II, dell'ordinamento delle Casse suddette, approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

Art. 138.

L'esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e per la vecchiaia concesso in conformita' agli articoli 146 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sara' revocato, con provvedimento del Ministero delle corporazioni, sentito il Comitato esecutivo, agli enti ed alle aziende pel cui personale non siasi ottemperato a tutti gli obblighi assicurativi, sopravvenuti dopo il decreto di esonero, e i cui fondi di previdenza non risultino idonei a coprire gli impegni derivanti dagli ulteriori sviluppi dell'assicurazione obbligatoria.

Art. 139.

Tutti gli adempimenti da eseguirsi in conseguenza del cambiamento di denominazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in Istituto nazionale fascista della previdenza, sociale, a margine delle ipoteche iscritte a favore della predetta Cassa nazionale, delle trascrizioni degli atti di compravendita di immobili e di tutti gli altri atti che comportino privilegi e diritti alla Cassa stessa, devono essere effettuati gratuitamente dai competenti organi, in base a presentazione da parte dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale di un elenco delle formalita' da eseguire, da prodursi in carta libera e in doppio esemplare. Eguale norma e' stabilita per le volturazioni catastali dei beni al nome dell'Istituto dalla cessata alla nuova denominazione.

Art. 140.

Il Governo del Re e' autorizzato a emanare le norme regolamentari per la esecuzione del presente decreto. Finche' tali norme non saranno emanate, rimangono in vigore i regolamenti attuali, insieme a ogni altra vigente disposizione esecutiva, in quanto non siano contrari al presente decreto o con esso incompatibili.

Art. 141.

Sono abrogate le leggi e i Regi decreti seguenti: Testo unico di legge approvato con R. decreto 30 maggio 1907, n. 376; R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184; R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158; R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1132; Legge 13 dicembre 1928, n. 2900; R. decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 852; R. decreto-legge 27 marzo 1933, n. 371, convertito nella legge 3 gennaio 1934, n. 166; R. decreto 1° marzo 1931, n. 766, che approva lo Statuto dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. E' abrogata altresi' ogni altra disposizione contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

Art. 142.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per le corporazioni, sara' stabilita la data, di entrata in vigore delle disposizioni del titolo V del presente decreto, rimanendo in vigore fino a tale data le attuali norme relative alla risoluzione delle controversie. Con lo stesso Regio decreto potranno essere emanate le norme transitorie ed ogni altra norma occorrente per l'attuazione delle anzi dette disposizioni.

Art. 143.

Il presente decreto entrera' in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Solmi - Di Revel - Cobolli-Gigli - Rossoni Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1935 - Anno XIII Atti del Governo, registro 365, foglio 104. - Mancini.

Allegato.

TABELLA A

Contributi per i lavoratori giornalieri di campagna (Art. 49) Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA B

Contributi per i domestici e per le persone addette in genere ai servizi familiari (Art. 49) Parte di provvedimento in formato grafico