R.D. 2 settembre 1923, n. 1913 - Istituzione della provincia della Spezia

Regno d'Italia

1923 diritto diritto R.D. 2 settembre 1923, n. 1913 Intestazione 2 maggio 2013 75% Da definire

G.U. di pubblicazione: 21 settembre 1923, n. 222

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che istituisce la provincia della Spezia.

MAESTÀ,

I voti per l’elevazione della città di Spezia a capoluogo di provincia risalgono ai primi tempi dell’unità nazionale e trovano indiscutibile giustificazione nello sviluppo che detta città è andata mano a mano assumendo, nella sua posizione geografica, nell’azione del porto mercantile, che ne costituisce lo sbocco naturale ed il centro demografico della regione circostante.

Diverse proposte sono state formulate circa il territorio da assegnarle e la questione fu anche ampiamente discussa in un congresso tenuto alla Spezia nel 1913, ma le soluzioni prospettate presentavano tutte difetti e difficoltà pressochè insormontabili, sicchè il Governo, pur riconoscendo la necessità della creazione della provincia della Spezia, ha ritenuto di prescindere dai progetti su accennati per adottare una diversa soluzione, inspirata anche al concetto di conciliare, per quanto possibile, i contrastanti interessi delle provincie contermini.

Tale soluzione è concretata nello schema di decreto, che mi onoro sottoporre all’Augusta firma di Vostra Maestà, col quale alla nuova Provincia sono assegnati tutti i Comuni dell’attuale circondario di Spezia, quelli di Maissana e Varese Ligure del circondario di Chiavari e quelli di Calice al Cornoviglio e Rocchetta di Vara del circondario di Massa e Carrara: circoscrizione questa che, mentre non turba notevolmente gli interessi delle provincie di Genova e di Massa Carrara, comprende un territorio geograficamente assai ben definito (Val di Vara) ed una popolazione ed un numero di Comuni sufficiente ad assicurare la vita amministrativa del nuovo Ente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA


In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la provincia della Spezia, con capoluogo Spezia.

Essa comprende un solo circondario costituito con tutti i Comuni attualmente appartenenti al circondario di Spezia, con i comuni di Maissana e Varese Ligure del circondario di Chiavari e con quelli di Calice al Cornoviglio e Rocchetta di Vara del circondario di Massa e Carrara.

Art. 2.

Con successivi decreti, da promuoversi dai Ministri competenti, sarà variata, in quanto sia necessario, la circoscrizione dei mandamenti agli efetti dell’art. 92 e seguenti della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, verranno approvati i progetti che dovranno concordarsi fra l’amministrazione provinciale della Spezia e quelle di Genova e di Massa e Carrara, relativamente alla separazione del patrimonio ed al riparto delle attività e passività, e sarà provveduto a quant'altro occorra per la esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

I prefetti di Genova e di Massa e Carrara provvederanno alla nuova ripartizione dei consiglieri delle rispettive provincie per mandamenti, a termini dell'articolo 92 della legge comunale e provinciale.

Si procederà ad elezioni suppletive in quei mandamenti che, per effetto della nuova ripartizione, aumentino di rappresentanza.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicatione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Nondimeno, è in facoltà del Ministro della guerra di istituire anche prima di tale data, nel capoluogo della nuova provincia, il Consiglio e l’Ufficio di leva, ai sensi del Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1309.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta uñiciale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.


Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 54. – GRANATA.