R.D. 29 Luglio 1927, n. 1443 - Norme sulle miniere

Regno d'Italia

1927 Diritto R.D. 29 Luglio 1927, n. 1443 - Norme sulle miniere Intestazione 4 ottobre 2013 25% Da definire


REGIO DECRETO 29 Luglio 1927, n. 1443

NORME DI CARATTERE LEGISLATIVO PER DISCIPLINARE LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DELLE MINIERE NEL REGNO

(G.U. 23 Agosto 1927, n. 194)

Vista la legge 14 aprile 1927 - Anno V, n. 571

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE DELLE COLTIVAZIONI DI SOSTANZE MINERALI

Art. 11

La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica, sono regolate dalla presente legge.

Art. 22 Le lavorazioni indicate nell’art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.

Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti: a) minerali utilizzabili per l’estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;

b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;

c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;

d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;

e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione;

a) delle torbe;

b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;

c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;

d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell’art. 1 e non compresi nella prima categoria.

Art. 33

Sull’appartenenza all’una o all’altra categoria di sostanze non indicate nell’articolo precedente si provvede con decreto Reale, promosso dal Ministro per le corporazioni, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Con decreto reale, promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle miniere ed il Consiglio di Stato, le sostanze comprese nella seconda delle categorie suddette possono essere incluse nella prima.

In entrambe le ipotesi prevedute nei due commi precedenti, si seguono, in quanto applicabili, le norme transitorie contenute nel R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

TITOLO II

MINIERE

Capo I

Ricerche minerarie

Art. 44

La ricerca delle sostanze minerali è consentita solo a chi sia munito del permesso, da rilasciarsi con le modalità stabilite dall’articolo seguente.

Art. 5

Il permesso è accordato a chi ne faccia domanda ed abbia, a giudizio insindacabile della Amministrazione, la capacità tecnica ed economica necessaria - dal Ministro per l’industria e per il commercio, quando si tratti di minerali di interesse nazionale, dall’ingegnere capo del Distretto minerario per i minerali di interesse locale. L’ingegnere capo del Distretto minerario è tenuto a dare comunicazione alla Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio industria e agricoltura ed ai Comuni interessati per territorio delle domande che gli siano presentate per i permessi di ricerca di sua competenza; gli Enti suddetti possono presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa. Per le zone interessanti la difesa, il Ministro per l’industria e per il commercio, o l’ingegnere capo del Distretto minerario provvederanno a rilasciare il permesso di ricerca dopo aver inteso l’amministrazione militare. Il provvedimento dell’ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda o neghi il permesso di ricerca, è definitivo. Salvo che non sia diversamente disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l’industria e per il commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sono considerati di interesse nazionale i minerali indicati nell’art. 2, prima categoria, lettera a), lettera b), (esclusa la grafite) e lettera e) (escluse le acque minerali e termali) del presente decreto; di interesse locale tutti gli altri. Il decreto che accorda il permesso di ricerca è registrato con la tassa fissa di lire 10.

Art. 6

Il permesso di ricerca non può accordarsi per durata superiore a tre anni. Può essere prorogato previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

Art. 7

Il ricercatore deve corrispondere allo Stato il diritto proporzionale annuo di lire 160 per ogni ettaro di superficie compresa entro i limiti dei permesso.

Art. 8

Il permesso di ricerca non può essere ceduto senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l’economia nazionale. 5 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 9 Ogni trasferimento è soggetto al diritto fisso di lire 1.000. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto in confronto dell’Amministrazione.

Art. 9

Il Ministro per l’economia nazionale può pronunciare la decadenza dal permesso: 1) quando non siasi dato principio ai lavori nei termini stabiliti e, in difetto di un termine specifico, entro tre mesi dal giorno in cui il permesso fu rilasciato; 2) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi; 3) quando non siano osservate le prescrizioni stabilite o si contravvenga alle disposizioni degli artt. 8 e 12 del presente decreto; 4) quando non sia pagato il diritto proporzionale indicato nell’art. 7. In nessun caso il ricercatore ha diritto a compensi o indennità verso lo Stato o verso gli eventuali successivi ricercatori. Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza dal permesso di ricerca è ammessa opposizione. Questa è decisa dallo stesso Ministro per l’economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Contro il provvedimento che pronuncia sulla opposizione non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria. Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato - Corpo delle Miniere 10

Art. 10

I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca, fermi restando i divieti contenuti nella legge di polizia mineraria 30 marzo 1893, n. 184. È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca. Il proprietario del terreno soggetto alle ricerche ha facoltà di esigere una cauzione. Quando le parti non siansi accordate, l’ingegnere capo del distretto minerario, sentito, ove occorra, l’avviso di un perito, stabilirà d’ufficio, provvisoriamente, l’ammontare del deposito, eseguito il quale il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori. Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo e il ricercatore sarà decisa dalla autorità giudiziaria.

Art. 11

Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione può essere dato altro permesso di ricerca, ma per sostanze diverse e sempreché i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli della ricerca o della concessione preesistenti. Nel caso di disaccordo fra gli interessati, il Ministro per l’economia nazionale provvede, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 12

È vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione. In nessun caso si può disporre delle sostanze minerali estratte senza l’autorizzazione del Ministro per l’economia nazionale. La facoltà di autorizzare la utilizzazione suddetta può essere delegata all’ingegnere capo del distretto minerario.

Art. 13

Quando lo Stato intenda procedere direttamente a ricerche, la zona di esplorazione è determinata con decreto del Ministro per l’economia nazionale. Capo II

Concessioni minerarie

Art. 14

Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione. Possono formare oggetto di concessione i giacimenti dei quali l’Amministrazione abbia riconosciuta la esistenza e la coltivabilità. Possono essere fatte anche più concessioni nella stessa area, ma per sostanze minerali diverse tenuto presente quanto è disposto dall’articolo 11. Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 11

Art. 15

La concessione di una miniera può essere fatta a chi abbia, a giudizio insindacabile del Ministro per l’economia nazionale la idoneità tecnica ed economica a condurre l’impresa. Possono farsi più concessioni alla stessa persona. Quando la concessione sia fatta ad una società, tanto i rappresentanti quanto i dirigenti di essa devono essere di gradimento del Ministro per l’economia nazionale. Per le miniere poste in zone interessanti la difesa, il Ministro per l’economia nazionale provvede alla concessione dopo aver intesa la Amministrazione militare.

Art. 16

Il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente, purché il Ministro per l’economia nazionale riconosca che egli possiede la idoneità tecnica ed economica. Il ricercatore, quando non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione alla importanza della scoperta e un’indennità in ragione delle opere utilizzabili. Il premio e l’indennità sono provvisoriamente determinati nell’atto di concessione. Ogni controversia relativa è di competenza dell’autorità giudiziaria.

Art. 17

Le spese occorrenti per l’istruttoria delle domande di concessione sono a carico del richiedente.

Art. 18

La concessione è fatta con decreto del Ministro per l’economia nazionale, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere. Il decreto di concessione contiene: a) la indicazione del concessionario e del suo domicilio che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui trovasi la miniera; b) la durata della concessione; c) la natura, la situazione, l’estensione della miniera e la sua delimitazione; d) l’indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell’art. 25; e) l’ammontare del premio e della indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi dell’art. 16; f) tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intenda subordinare la concessione; g) l’indicazione dell’eventuale partecipazione dello Stato ai profitti dell’azienda, da determinarsi dopo aver udito il Ministro per le finanze. Al decreto saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione. Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato - Corpo delle Miniere 12 Il decreto, che sarà registrato con la tassa fissa di lire 10, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e trascritto all’ufficio delle ipoteche. Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 13 Art. 19

I possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla opposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni.

Art. 20

Quando la concessione non sia stata fatta al ricercatore, il concessionario deve, entro il termine di tre mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione, provare al Ministero per l’economia nazionale, mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel decreto stesso a titolo di premio o di indennità, ovvero di averne effettuato il deposito relativo alla Cassa depositi e prestiti.

L’inadempimento all’obbligo suddetto produce la decadenza dalla concessione, da pronunciarsi dal Ministro per l’economia nazionale.

Capo III Esercizio della concessione

Art. 21

La concessione della miniera è temporanea.

Art. 22

La miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili. L’iscrizione delle ipoteche è subordinata all’autorizzazione del Ministro per l’economia nazionale.

Art. 23

Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento del minerale. Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli arredi. Art. 24 Il concessionario può disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione. Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato - Corpo delle Miniere 14 Art. 25 Il concessionario è tenuto a pagare annualmente allo Stato il diritto proporzionale di lire 400 per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione. Art. 26 Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività tranne che, dal Ministro per l’economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sia consentita la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi. La facoltà di consentire la sospensione dei lavori spetta alla stessa autorità alla quale è attribuita la competenza al rilascio delle concessioni per la coltivazione di giacimenti minerali. Tale facoltà spetta in ogni caso all’ingegnere capo del Distretto minerario quando si tratti di sospensione per durata non superiore ad una anno6 . Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati alla importanza del giacimento, e risponde di fronte allo Stato della regolare manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

Art. 27

Qualunque trasferimento, per atto fra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per l’economia nazionale. Ogni atto, che non abbia riportato la preventiva autorizzazione suddetta, è nullo tanto nei confronti dell’Amministrazione quanto fra le parti. Indipendentemente dalla nullità suddetta, il Ministro per l’economia nazionale può pronunciare la decadenza dalla concessione, osservate le norme dell’art. 41. Per le miniere poste in zone interessanti la difesa nazionale, il Ministro per l’economia nazionale autorizza i trasferimenti suddetti dopo avere inteso la Amministrazione militare. Il decreto che autorizza il trasferimento è registrato con la tassa fissa di lire 10.

Art. 28

Il Ministro per l’economia nazionale può esigere che l’erede del concessionario sia rappresentato da persona di gradimento dell’Amministrazione. Gli eredi del concessionario debbono, nel termine di tre mesi dall’aperta successione, nominare con la maggioranza indicata nell’art. 678 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi. Trascorso tale termine, il detto rappresentante sarà nominato d’ufficio dal presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi la miniera, su richiesta dell’ingegnere capo del distretto minerario, senza bisogno di sentire gli interessati. 6 Comma aggiunto dall’art. 6, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 15

Art. 29

I concessionari di miniere debbono fornire all’Amministrazione pubblica i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro chiesto. Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori. In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono chiedere alla autorità pubblica la necessaria assistenza. Art. 30 L’espropriazione del diritto del concessionario della miniera può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari. Tanto il giudizio di espropriazione quanto quello di graduazione si svolgono secondo le norme del codice di procedura civile. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche al Ministro per l’economia nazionale. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario. L’aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell’atto di concessione e nel presente decreto, sempreché, a giudizio insindacabile del Ministro per l’economia nazionale, abbia i requisiti stabiliti nell’art. 15.

Art. 31

Il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno derivante dall’esercizio della miniera. Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione si osservano le norme stabilite nell’art. 10.

Art. 32

Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell’energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359. In caso di contestazione circa la necessità e le modalità delle opere anzidette, decide l’ingegnere capo del distretto minerario. Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il concessionario può domandare la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge suddetta. Tale dichiarazione è fatta dal Ministro per l’economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato - Corpo delle Miniere 16 Su richiesta del concessionario, il Ministro per l’economia nazionale, può ordinare l’occupazione d’urgenza, determinando provvisoriamente l’indennità e disponendone il deposito. Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 17

Capo IV

Cessazione della concessione

Art. 33 La concessione cessa: a) per scadenza del termine; b) per rinuncia; c) per decadenza. a) Scadenza del termine Art. 34 La concessione scaduta può essere rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli. Art. 35 Se la concessione non sia rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna della miniera e delle sue pertinenze all’Amministrazione. Il concessionario ha diritto soltanto di ritenere con le cautele all’uopo stabilite dall’ingegnere capo del distretto minerario, gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera.

Art. 36

Se alla scadenza del termine la miniera sia concessa ad altri, la consegna dall’uno all’altro concessionario deve farsi con l’intervento dell’ingegnere capo del distretto minerario. In caso di disaccordo fra le parti, l’ingegnere suddetto determina provvisoriamente l’ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati senza pregiudizio della miniera e che il nuovo concessionario intenda ritenere, la somma deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti. Contro tale liquidazione, gli interessati possono ricorrere all’autorità giudiziaria. Art. 37 Le ipoteche iscritte sulla miniera si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi è tenuto ad avvertire, almeno un mese prima, i creditori ipotecari iscritti del giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna della miniera all’Amministrazione o al nuovo concessionario. Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato - Corpo delle Miniere 18 b) Rinuncia

Art. 38

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode della miniera ed è tenuto a non fare più lavori di coltivazione mineraria, nè a variarne in qualsiasi modo lo stato. L’ingegnere capo del distretto minerario verifica lo stato della miniera e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che crede necessari. In caso di inosservanza ne ordina l’esecuzione d’ufficio, a spese del concessionario.

Art. 39

Sulla rinuncia provvede il Ministro per l’economia nazionale, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere. c) Decadenza

Art. 40

Il Ministro per l’economia nazionale può pronunciare la decadenza del concessionario, quando questi: 1) non adempia agli obblighi imposti con l’atto di concessione; 2) non abbia osservato le disposizioni contenute negli artt. 25, 26 e 27.

Art. 41

La decadenza dalla concessione è pronunciata, previa contestazione dei motivi al concessionario, con decreto del Ministro per l’economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Contro il decreto che pronuncia la decadenza, è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nei casi preveduti dall’art. 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. D. 26 giugno 1924, n. 1054. Disposizioni comuni alla rinuncia e alla decadenza

Art. 42

Il decreto di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e trascritti all’ufficio delle ipoteche. Dalla data dei decreti predetti, il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall’atto di concessione. Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 19

Art. 43

La miniera che fu oggetto di rinuncia o di decadenza può essere nuovamente concessa. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle opere degli impianti e delle altre pertinenze necessarie alla coltivazione della miniera. Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera, purché ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente ai termini dell’art. 36.

Art. 44

Il Ministro per l’economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere, può procedere a nuova concessione della miniera che sia stata oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di essa siano iscritte ipoteche, ponendo a carico del concessionario l’obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinando le altre garanzie che ravvisasse opportuno di dare nell’interesse dei terzi. Entro un anno dalla trascrizione del decreto di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promuovendo la vendita all’asta della concessione mineraria per la quale non siasi provveduto ai termini del comma precedente. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta allo Stato. Si applica all’aggiudicatario la disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 30. Decorso l’anno suddetto, nessuna altra azione è proponibile sulla conversione mineraria e il Ministro per l’economia nazionale ha facoltà di procedere liberamente a nuova concessione. Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all’asta, la miniera rimane libera da ogni peso e può formare oggetto di nuova concessione.

TITOLO III

CAVE

Art. 457 Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo. Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, l’ingegnere capo del distretto minerario può prefiggere un termine per l’inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, l’ingegnere capo del Distretto minerario può dare 7 Articolo così modificato dall’art. 7, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato - Corpo delle Miniere 20 la concessione della cava e della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo Il del presente decreto, in quanto applicabili. Quando la concessione abbia per oggetto la coltivazione di torbiere interessanti la bonifica idraulica, sarà preventivamente inteso il competente Ufficio del genio civile. Contro i provvedimenti dell’ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda la coltivazione della cava o torbiera, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l’industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere. Al proprietario è corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera. I diritti spettanti ai terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario a termini del comma precedente. Sono applicabili in ogni caso alle cave e alle torbiere le disposizioni degli artt. 29, 31 e 32.

TITOLO IV

RAPPORTI DI VICINANZA E CONSORZI MINERARI

Art. 46

Quando per effetto di vicinanza o per qualunque altra causa i lavori di una miniera, cava o torbiera cagionino danno ovvero producano un effetto utile ad altra miniera, cava o torbiera, si fa luogo ad indennizzo o compenso fra gli interessati.

Art. 47

Per l’esecuzione, la manutenzione e l’uso di qualunque opera occorrente per l’utile coltivazione in comune di miniere, cave o torbiere, possono essere costituiti consorzi volontari od obbligatori. Alla costituzione del consorzio obbligatorio si provvede con decreto del Ministro per l’economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 48

Ai consorzi obbligatori e facoltativi di miniere, cave o torbiere può essere accordata, con decreto del Ministro per l’economia nazionale la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci. Tutti gli atti che si compiono nell’interesse diretto dei consorzi suddetti sono registrati coi diritto fisso di lire 2000. Sono parimenti soggette al diritto di lire 2000 tutte le operazioni ipotecarie fatte nell’interesse dei consorzi sopraindicati. L’aumento di reddito proveniente alle miniere, cave o torbiere dai lavori eseguiti dai consorzi sarà, per venti anni dalla data del compimento di detti lavori, esente dall’imposta fondiaria. Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 21

Art. 49

Qualora, entro i termini fissati, le opere non siano eseguite, il Ministro per l’economia nazionale nomina un commissario il quale, a spese del consorzio, ne assume l’amministrazione. Il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempimento, della procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 50

Allorché il difetto di unità nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, appartenenti a concessionari diversi, comprometta l’esistenza delle miniere o la sicurezza delle persone o la possibilità di una più conveniente coltivazione, la lavorazione di dette miniere può essere assoggettata ad una gestione unica. In tal caso i concessionari sono invitati ad accordarsi per nominare le persone da preporre all’amministrazione degli interessi comuni. Se, trascorso il termine all’uopo prefisso, non siasi adempiuto a quanto sopra, il Ministro per l’economia nazionale delega uno o più commissari incaricati di amministrare gli interessi comuni. Il commissario provvede, in contraddittorio dei concessionari, alla valutazione dei singoli interessi, e, in base ai risultati della stima, ordina il riparto delle spese e dei prodotti. I ricorsi contro le basi del riparto sono decisi dal Tribunale nella cui giurisdizione trovansi le miniere. Tali ricorsi non hanno effetto sospensivo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 51

Chiunque intraprenda la ricerca o la coltivazione di minerali senza l’autorizzazione del Ministro per l’economia nazionale è punito con la multa8

non 

inferiore a lire 1.000, oltre la confisca del materiale scavato. Alla stessa penalità è soggetto il ricercatore che contravvenga al disposto dall’art. 12.

Art. 52

8 Ora sanzione amministrativa (cfr. art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689)Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato - Corpo delle Miniere 22 Il concessionario che trascuri la regolare manutenzione della miniera è punito con la multa non inferiore a lire 1.000.0009 , senza pregiudizio del risarcimento dei danni verso lo Stato. Alla stessa penalità è soggetto il concessionario che contravvenga al disposto del primo comma dell’art. 29. 9 Importo così elevato a norma dell’art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 113 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 23

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 53

Le concessioni e le investiture di miniere date senza limite di tempo, in base alle leggi fino ad ora vigenti, sono mantenute come concessioni perpetue, quando per esse non siasi incorso in motivi di decadenza. Le concessioni temporanee rimangono in vigore fino alla scadenza fissata nei singoli atti di concessione, sempreché anche per esse non siasi incorso in motivi di decadenza.

Art. 54

Nei territori nei quali, in virtù delle leggi fino ad ora vigenti, la disponibilità delle sostanze minerarie era lasciata al proprietario della superficie, le miniere che, al giudizio insindacabile del Ministro per l’economia nazionale risultino in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente decreto, sono date in concessione perpetua a chi dimostri di esserne il legittimo proprietario. È parimenti trasformata in concessione la proprietà, comunque acquisita in altri territori, di miniere in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 55

I contratti di esercizio minerario in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi prevista.

Art. 56

Nei territori indicati nell’art. 54, le miniere, delle quali la lavorazione sia rimasta per qualsiasi causa sospesa o abbandonata, sono date in concessione perpetua al proprietario rispettivo che si impegni di riattivarle entro il termine di un anno dalla data del decreto di concessione, o nel termine maggiore che potrà essere stabilito dal Ministro per l’economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 57

Le concessioni confermate o accordate in virtù degli artt. 53, 54 e 56, sono sottoposte alle norme del presente decreto, qualunque sia la disposizione vigente al tempo in cui furono conferite e le condizioni o modalità del conferimento stesso. Art. 58 Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato - Corpo delle Miniere 24 I permessi di ricerca e le indagini minerarie sono conservati per il tempo pel quale furono rilasciati, sotto l’osservanza delle norme del presente decreto, quando i titolari rispettivi non siano incorsi in alcuno dei casi di decadenza preveduti dalle disposizioni finora vigenti.

Art. 59


Nei territori indicati nell’art. 54, chiunque abbia legittimamente acquistata la disponibilità di giacimenti minerari, dei quali non abbia ancora intrapreso la coltivazione, ha la preferenza di fronte ad altri richiedenti per ottenere il permesso di ricerca, sempreché ne faccia domanda entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 60

Agli effetti degli articoli precedenti entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto debbono essere denunciate: a) le concessioni, siano esse perpetue o temporanee; b) le miniere in esercizio o abbandonate. La denuncia deve essere corredata dai titoli comprovanti la disponibilità o proprietà della miniera. Quando la denuncia non sia fatta entro il detto termine, ogni eventuale diritto si intenderà decaduto e il Ministro per l’economia nazionale potrà liberamente disporre del sottosuolo a sensi delle norme contenute nel presente decreto.

Art. 61

Qualora il diritto sopra una stessa miniera sia comune a più persone, queste dovranno nominare con la maggioranza indicata nell’art. 678 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Trascorso questo termine, il rappresentante sarà nominato di ufficio dal presidente del Tribunale su richiesta dell’ingegnere capo del distretto minerario ai termini dell’art. 28.

Art. 62

Ove l’amministrazione riconosca che due o più miniere, vicine o contigue non rappresentino, singolarmente prese, un conveniente campo di coltivazione, potrà promuovere la loro lavorazione in comune, ai sensi dell’art. 50.

Art. 63

Le coltivazioni di giacimenti di sostanze che, per effetto dell’art. 2, entrano a far parte della categoria delle miniere, sono date in concessione perpetua al proprietario Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 25 del giacimento e sono sottoposte alle disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili.

Art. 64

Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto. Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato - Corpo delle Miniere 26 Nulla è innovato:

a) alle leggi vigenti in materia di polizia mineraria;

b) alle facoltà conferite al Ministro per l’economia nazionale per le ricerche e coltivazioni minerarie da eseguirsi per conto dello Stato;

c) all’ordinamento giuridico ed al sistema di utilizzazione delle miniere e delle sorgenti termali e minerali pertinenti allo Stato. Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i comuni di Carrara e Massa emaneranno un regolamento, da approvarsi dal Ministro per l’economia nazionale, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi.

Art. 65

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione del presente decreto il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

  1. Articolo cosi sostituito dall’art. 1, L 7 novembre 1941, n. 1360
  2. Articolo cosi sostituito dall’art. 1, L 7 novembre 1941, n. 1360
  3. Articolo cosi sostituito dall’art. 1, L 7 novembre 1941, n. 1360
  4. Articolo così sostituito dall’art. 1, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620