R.D.L. 24 gennaio 1929, n. 106 - Modifiche alla circoscrizione di alcune Provincie
Questo testo è completo. |
G.U. di pubblicazione: 9 febbraio 1929, n. 34
|
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Veduto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Sono aggregati:
a) alla provincia di Bologna il comune di Pieve di Cento;
b) alla provincia di Foggia i comuni di Anzano degli Irpini e Monteleone di Puglia;
c) alla provincia di Macerata il comune di Visso;
d) alla provincia di Modena il comune di Castelfranco dell’Emilia;
c) alla provincia di Novara il comune di Campello Monti.
Art. 2.
Con decreti Reali saranno approvati i progetti, da predisporsi di accordo fra le Amministrazioni provinciali interessate o, in caso di dissenso, di ufficio, per la separazione patrimoniale e il riparto delle attività e passività; e sarà provveduto a quant’altro occorra per l’attuazione delle modificazioni di circoscrizione disposte con l'articolo precedente.
Avverso tali decreti non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.
Art. 3.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Capo del Governo, Ministro per l’interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte del conti, addì 7 febbraio 1929 - Anno VI
Atti del Governo, registro 281, foglio 77. – SIROVICH.